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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3467/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Sergente Nicolò Marotta C.F._1
n. 1/b Sant'Agata di Militello presso lo studio dell'Avv. CALIO' GENOVEFFA e
ROSANNA MONASTRA che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/11/2024 parte ricorrente deduceva che con sentenza n. 1337/2017 il Tribunale di Patti aveva dichiarato l'irripetibilità della somma di € 5.834,22 come da provvedimento datato 13 giugno 2012, sulla pensione cat. INVCIV n. 7047490. Contestava che l' non avesse provveduto CP_1
alla restituzione delle somme trattenute, avendo – come da risultanze documentali
– trattenuto proprio la somma di € 5.834,22. Chiedeva, quindi, la condanna dell' alla restituzione di tale somma con vittoria di spese da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori antistatari. Veniva depositata anche dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
Si costituiva l' deducendo che l'unica trattenuta era stata pari ad € CP_1
1.387,01 comunque già rimborsata in data 1° dicembre 2017 e che nessun'altra somma era stata trattenuta. Contestava, ancora, non vi fosse prova di tale trattenuta e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente e pronta per la decisione, viene odiernamente decisa.
La presenza di un giudicato in merito alla dovutezza iniziale della somma di €
5.834,22 preclude alcun approfondimento nel merito.
Bisogna, tuttavia, valutare alcuni aspetti rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio.
Da un lato, invero, parte ricorrente afferma di aver avuto una trattenuta da parte dell' senza – tuttavia – allegare alcunché in tal senso. Ne deriva che CP_2 in presenza di un'opposizione dell' che contesta detta circostanza, CP_1 quest'ultima sfornita di supporto istruttorio non può considerarsi provata.
Dall'altro, il dispositivo della sentenza passata in giudicato recita accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 5.834,22 con restituzione immediata di quanto indebitamente percepito così come in parte motiva. Detta statuizione, invero, attribuisce a parte ricorrente il diritto di agire nei confronti dell' per la restituzione di quanto eventualmente indebitamente CP_2
percepito (pagina 2 della sentenza).
2 Se, dunque, l'oggetto del giudizio fossero le stesse somme oggetto di tale statuizione di condanna, la domanda svolta in questa sede parrebbe inammissibile poiché svolta in violazione del principio del ne bis in idem.
Se, invece, viene contestato un'ulteriore ripetizione o trattenuta di somme da parte dell' , quest'ultimo aspetto non trova alcun riscontro probatorio nella CP_1
documentazione versata in atti.
Per tali motivi, in assenza di prova in tal senso, la domanda va rigettata.
Parte ricorrente va esonerata dalle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. presente in atti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 18/11/2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Patti, 25/03/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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