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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/10/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 486 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Parte_1 C.F._1
Fiorenza e dall'Avv. Mariarenata Sabella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento,
Piazza IV Novembre n. 4
ATTRICE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Nava Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di Circello (BN), C.so Municipio, 22
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione notificato datato 27 gennaio 2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, , chiedendone la condanna al pagamento di somma di Controparte_1
denaro a titolo risarcitorio per il danno patrimoniale e morale subito in conseguenza della consumazione in proprio danno, ad opera del CP_1
del reato di cui all'art. 612 bis c. 2 c.p. (atti persecutori) perpetrati dal 2017 al 2022 e del reato di cui agli artt. 582 – 585 c.p. (576 n.
5.1 c.p.) – lesioni personali aggravate – per fatti avvenuti in Colle
TA (BN), il 5.02.2022.
Tali reati erano stati accertati dalla Sentenza Penale n. 246/22 depositata il 16/12/22 emessa dal
Tribunale Penale di Benevento, in persona del G.I.P. Dott. Pietro Vinetti all'esito di processo a rito abbreviato, divenuta irrevocabile il 31/12/22, con la quale il veniva condannato alla pena CP_1
di anni due di reclusione, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno da accertarsi e liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento di una provvisionale fissata nella somma di € 5.000,00.
L'attrice riteneva che, oltre a tale provvisionale, il fosse meritevole di condanna al CP_1 pagamento di ulteriori somme fino al limite di € 52.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale contestava Controparte_1
l'eccessività delle pretese attoree e riteneva equo che il danno venisse definitivamente fissato nella somma di € 5.000,00, già accordata quale provvisionale.
Il GI, ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, previa formulazione di proposta transattiva disattesa da parte attrice, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed assegnava i termini ex art. 190 cpc.
L'azione proposta dall'attrice merita accoglimento nei limiti di diritto e di ragione che si indicheranno per i seguenti
MOTIVI
Per la delibazione del caso all'esame del Tribunale occorre prendere avvio dai fatti ritenuti per accertati in sede penale;
e tali fatti consistono in un atteggiamento persecutorio reiterato nel tempo, che in sede penale si è accertato essersi protratto per un quinquennio, culminato poi nell'episodio di violenza del 5 febbraio 2022 in occasione del quale , mentre era in auto con Controparte_1 [...]
le tirava i capelli e la strattonava, “così facendole battere la testa contro il finestrino nonché Pt_1
successivamente fermatosi, sferrandole contro calci e pugni, afferrandola altresì per i capelli e trascinandola fuori dall'auto, cagionava alla suddetta lesioni del tipo “contusione di sedi multiple 3
non classificate altrove con trauma cranico minore con prognosi di gg 7” come da referto medico del 05/02/22 rilasciato dal PS dell'Ospedale San Pio di Benevento.”
Se ne deduce che qualsiasi indagine in ordine alle modalità di accadimento del fatto storico è preclusa in questa sede, per cui l'an debeatur in ordine alla pretesa attorea può dirsi certamente provato.
Passando alla determinazione del quantum spettante all'attrice a titolo risarcitorio, nella fattispecie concreta in esame, la chiede il riconoscimento del danno patrimoniale subito, consistito nelle Pt_1 lesioni personali riportate nell'episodio del 5 febbraio 2022, oltre somma a fronte del danno morale subito per la condotta persecutoria perpetrata in suo danno dal CP_1
In ordine al danno da lesioni personali, parte attrice ha esibito esclusivamente il certificato del Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento, con prognosi di giorni 7, che conducono al riconoscimento della somma di € 355,53, applicando le note tabelle.
Quanto al risarcimento del danno morale, la Corte di Cassazione, ha fissato principi ormai consolidati quali quello secondo il quale “come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle
SS.UU. come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione .." (SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972).
Sempre sul punto della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, qual'è quello morale, la medesima Corte di Cassazione, ritiene che “la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo […]”.
I parametri comunemente utilizzati sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché – infine – l'incidenza sulla vita di relazione
“(Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007, n. 25171).
Applicando tali principi alla questione indotta in giudizio, valutata la durata degli atti persecutori attuati dal soggetto agente in danno dell'attrice, nonché il particolare disvalore di un comportamento gravemente lesivo della dignità personale di una giovane donna, valore tutelato costituzionalmente, 4
che di sicuro ha impedito alla medesima di poter vivere con ordinaria serenità e tranquillità la propria esistenza per un quinquennio, questa Giustizia ritiene equo e ragionevole riconoscere alla
[...]
un risarcimento per tale voce di danno pari ad € 15.000,00, che andranno a sommarsi agli € Pt_1
5.000,00 già accordati quale provvisionale.
Le suddette argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, condannando quest'ultimo al pagamento in favore della predetta attrice Controparte_1 della complessiva somma di Euro 20.355,53, ivi compresi gli € 5.000,00 riconosciuti a titolo di provvisionale, ed oltre interessi al tasso legale calcolati dal giorno 5 febbraio 2022 sulla somma dovuta rivalutata anno per anno sino alla presente pronuncia ed oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo.
2) Condanna alla refusione in favore di parte attrice delle competenze di Controparte_1
giudizio, quantificate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.200,00 per tutte le fasi del giudizio, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 20 ottobre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 486 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Parte_1 C.F._1
Fiorenza e dall'Avv. Mariarenata Sabella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento,
Piazza IV Novembre n. 4
ATTRICE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Nava Controparte_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di Circello (BN), C.so Municipio, 22
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione notificato datato 27 gennaio 2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, , chiedendone la condanna al pagamento di somma di Controparte_1
denaro a titolo risarcitorio per il danno patrimoniale e morale subito in conseguenza della consumazione in proprio danno, ad opera del CP_1
del reato di cui all'art. 612 bis c. 2 c.p. (atti persecutori) perpetrati dal 2017 al 2022 e del reato di cui agli artt. 582 – 585 c.p. (576 n.
5.1 c.p.) – lesioni personali aggravate – per fatti avvenuti in Colle
TA (BN), il 5.02.2022.
Tali reati erano stati accertati dalla Sentenza Penale n. 246/22 depositata il 16/12/22 emessa dal
Tribunale Penale di Benevento, in persona del G.I.P. Dott. Pietro Vinetti all'esito di processo a rito abbreviato, divenuta irrevocabile il 31/12/22, con la quale il veniva condannato alla pena CP_1
di anni due di reclusione, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno da accertarsi e liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento di una provvisionale fissata nella somma di € 5.000,00.
L'attrice riteneva che, oltre a tale provvisionale, il fosse meritevole di condanna al CP_1 pagamento di ulteriori somme fino al limite di € 52.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale contestava Controparte_1
l'eccessività delle pretese attoree e riteneva equo che il danno venisse definitivamente fissato nella somma di € 5.000,00, già accordata quale provvisionale.
Il GI, ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, previa formulazione di proposta transattiva disattesa da parte attrice, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed assegnava i termini ex art. 190 cpc.
L'azione proposta dall'attrice merita accoglimento nei limiti di diritto e di ragione che si indicheranno per i seguenti
MOTIVI
Per la delibazione del caso all'esame del Tribunale occorre prendere avvio dai fatti ritenuti per accertati in sede penale;
e tali fatti consistono in un atteggiamento persecutorio reiterato nel tempo, che in sede penale si è accertato essersi protratto per un quinquennio, culminato poi nell'episodio di violenza del 5 febbraio 2022 in occasione del quale , mentre era in auto con Controparte_1 [...]
le tirava i capelli e la strattonava, “così facendole battere la testa contro il finestrino nonché Pt_1
successivamente fermatosi, sferrandole contro calci e pugni, afferrandola altresì per i capelli e trascinandola fuori dall'auto, cagionava alla suddetta lesioni del tipo “contusione di sedi multiple 3
non classificate altrove con trauma cranico minore con prognosi di gg 7” come da referto medico del 05/02/22 rilasciato dal PS dell'Ospedale San Pio di Benevento.”
Se ne deduce che qualsiasi indagine in ordine alle modalità di accadimento del fatto storico è preclusa in questa sede, per cui l'an debeatur in ordine alla pretesa attorea può dirsi certamente provato.
Passando alla determinazione del quantum spettante all'attrice a titolo risarcitorio, nella fattispecie concreta in esame, la chiede il riconoscimento del danno patrimoniale subito, consistito nelle Pt_1 lesioni personali riportate nell'episodio del 5 febbraio 2022, oltre somma a fronte del danno morale subito per la condotta persecutoria perpetrata in suo danno dal CP_1
In ordine al danno da lesioni personali, parte attrice ha esibito esclusivamente il certificato del Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento, con prognosi di giorni 7, che conducono al riconoscimento della somma di € 355,53, applicando le note tabelle.
Quanto al risarcimento del danno morale, la Corte di Cassazione, ha fissato principi ormai consolidati quali quello secondo il quale “come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle
SS.UU. come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione .." (SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972).
Sempre sul punto della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, qual'è quello morale, la medesima Corte di Cassazione, ritiene che “la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo […]”.
I parametri comunemente utilizzati sono quelli della gravità dell'addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché – infine – l'incidenza sulla vita di relazione
“(Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007, n. 25171).
Applicando tali principi alla questione indotta in giudizio, valutata la durata degli atti persecutori attuati dal soggetto agente in danno dell'attrice, nonché il particolare disvalore di un comportamento gravemente lesivo della dignità personale di una giovane donna, valore tutelato costituzionalmente, 4
che di sicuro ha impedito alla medesima di poter vivere con ordinaria serenità e tranquillità la propria esistenza per un quinquennio, questa Giustizia ritiene equo e ragionevole riconoscere alla
[...]
un risarcimento per tale voce di danno pari ad € 15.000,00, che andranno a sommarsi agli € Pt_1
5.000,00 già accordati quale provvisionale.
Le suddette argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, condannando quest'ultimo al pagamento in favore della predetta attrice Controparte_1 della complessiva somma di Euro 20.355,53, ivi compresi gli € 5.000,00 riconosciuti a titolo di provvisionale, ed oltre interessi al tasso legale calcolati dal giorno 5 febbraio 2022 sulla somma dovuta rivalutata anno per anno sino alla presente pronuncia ed oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione all'effettivo saldo.
2) Condanna alla refusione in favore di parte attrice delle competenze di Controparte_1
giudizio, quantificate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.200,00 per tutte le fasi del giudizio, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 20 ottobre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio