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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1325 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PETRELLA GIAMBATTISTA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALLABIO MARCO, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 [...]
in data 28.05.2005, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di CP_1
Albenga (SV), al numero 12, parte II, serie A, anno 2005.
Le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Savona per la consensualizzazione della separazione il 17.01.2024 e la separazione consensuale è stata omologata in data 23.01.2024.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata Per_1 Per_2
il 24.02.2011).
All'udienza del 18.04.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e l'iniziale procedura contenziosa, su espressa e concorde richiesta delle parti, è stata trasformata in congiunta.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1
in data 28.05.2005, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Albenga (SV), al numero 12, parte II, serie A, anno 2005, con ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Albenga (SV), di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e s.m.i. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28/05/2005 tra il SI. e la SI.ra Parte_1 [...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Albenga (SV) atto n. 12 P. 2 S. A anno CP_1
2005;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Albenga, Via Isonzo n. 49/2, già di proprietà della SI.ra
, con i beni mobili che la arredano (alcuni dei quali acquistati in costanza di matrimonio da CP_1 entrambi i coniugi) in favore della SI.ra ; CP_1
3) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento in base al principio della bigenitorialità ai sensi della vigente normativa, con collocazione prevalente presso la madre e previsione che il padre possa tenerla con sé:
- a fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera alle ore 19,00 e fino al lunedì mattina alle ore 8,00 (fatto salvo per il periodo scolastico, a partire dal venerdì sera alle ore 19,00 e fino alla domenica sera alle ore 21,00);
- un giorno nel corso della settimana, dalle ore 13,40 fino alle ore 21,00, da concordarsi nel rispetto delle eSIenze di studio e degli impegni extra-scolastici della figlia;
- durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze pasquali e natalizie in alternanza annuale con la madre, con la precisazione che le vacanze natalizie saranno ripartite in due distinti periodi (dal 24 dicembre al 30 dicembre, il primo, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, il secondo) e con la precisazione che per il periodo natalizio anno 2024 (sei giorni di vacanze scolastiche) la figlia lo ha trascorso con il padre;
per continuare con ciascun genitore ad anni alternati;
il criterio dell'alternanza sarà adottato anche con riguardo alle altre festività ed al giorno del compleanno;
4) disporre che il SI. versi alla SI.ra , quale contributo al Parte_1 CP_1 Per_ mantenimento di entrambe le figlie e , la somma mensile complessiva di € 1.519,50 (rivalutato secondo Per_2
l'indice ISTAT al 17.01.2025) comprensiva anche delle spese scolastiche ivi compresa la retta della scuola privata delle figlie, da corrispondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
5) disporre che il SI. e la SI.ra sosterranno in ragione del 50% Parte_1 CP_1 Per_ ciascuno le spese straordinarie mediche, sportive e ricreative, relative alle figlie e , fino a quando le Per_2 stesse non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica;
resta fin d'ora inteso che, terminato il corso di studi della scuola secondaria di secondo grado, in caso di indicazione delle figlie per la iscrizione ad eventuale università e/o ateneo privato, tale indicazione dovrà essere concordata tra i coniugi.
6) disporre che nulla è dovuto dal SI. a favore della SI.ra a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile e che gli stessi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) disporre l'avvio di un percorso di sostegno mediante l'ausilio di un consulente genitoriale (che verrà scelto di comune accordo dai SIg.ri e e le cui spese verranno suddivise al 50%), Parte_1 CP_1 che possa coadiuvare la famiglia, sulla base delle indicazioni già indicate nella relazione peritale del CTU dott.
. Per_3
8) disporre la compensazione delle spese di lite ed il pagamento al 50% delle spese di CTU”
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 18.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)