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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 816 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. VALLERGA MAURO e dall'Avv. Controparte_1
CALDINI ALESSANDRA, giusta delega in atti;
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Angelini e Parte_2
dall'Avv. Simona Saracino;
RESISTENTI
NONCHE'
e in persona del Curatore Speciale Avv. _2 _3 Controparte_4
Clizia Pastorino;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede INTERVENUTO
OGGETTO: decadenza dalla responsabilità genitoriale e modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente precisare che nel presente giudizio nessuna delle parti ha avanzato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (la domanda proposta ai sensi dell'art. 473bis.51
c.p.c. è stata rinunciata). Il presente procedimento, pertanto, riguarda unicamente la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre avanzata dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, poi proseguita – a seguito della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. – dalla Procura della Repubblica-sede e la modifica delle condizioni relative all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli minori delle parti
(nata il [...]), (nato l'[...]) e (nata il [...]). _2 _3 CP_4
I coniugi si sono separati con sentenza emessa, sull'accordo delle parti, dal Tribunale di Savona in data 19.07.2023, stabilendo, per ciò che qui interessa, l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, il collocamento degli stessi presso l'abitazione paterna, con possibilità per la madre di vedere e tenere presso di sé i minori quando lo desideri previo preavviso e ponendo a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
1. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nei confronti della madre è
fondata e deve trovare accoglimento.
Come noto, infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “Sotto il profilo
normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. (“il giudice può pronunziare la
decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”) e 333 c.c. (“Quando la
condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza
prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le
circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui
dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa
del minore”), si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale
costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca
in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore
non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto
familiare d'origine. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “se
non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i
provvedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza
prioritaria della tutela degli interessi dei figli” (Sent. Cass. n. 14145/2017). E ancora: ““Il giudice
di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere
una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e
sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei
genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale,
caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o
di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. n. 9763/2019)” (Cass. Civ., n.
12237/2023).
Ebbene, nel caso specifico sussiste sia la prova di gravi violazioni da parte della madre della responsabilità genitoriale con abuso dei relativi poteri, sia la sussistenza di un grave pregiudizio a carico dei figli minori causato proprio dai gravissimi comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dalla madre. Non vi sono, inoltre, allo stato, elementi certi in ordine all'effettivo ed attuale recupero delle competenze genitoriali in capo alla madre relativamente ai compiti di cura,
accudimento e coabitazione con i minori. Infatti, per ciò che attiene alla violazione dei doveri genitoriali da parte della madre si osserva che,
nel corso del giudizio, è risultata provata la sussistenza di comportamenti gravemente maltrattanti,
violenti ed aggressivi perpetrati dalla madre in danno dei figli minori.
Più in particolare, in data 09.11.2023 la figlia delle parti, ha telefonato al 112 segnalando _2
maltrattamenti da parte della madre ai danni del fratello In particolare, secondo quanto _3
riferito dalla minore – e confermato dal fratellino – in tale occasione, la madre avrebbe colpito il figlio, l'avrebbe poi afferrato per il collo e gli avrebbe fatto sbattere il viso contro il lavandino facendogli uscire il sangue dal naso, per poi allontanarsi dall'abitazione. Successivamente a tale episodio, i figli delle parti ed, in particolare, e hanno denunciato frequenti e _2 _3
reiterati episodi di violenze, aggressioni e maltrattamenti perpetrati dalla madre ai loro danni nel corso degli anni. A titolo meramente esemplificativo i minori hanno riferito che la madre li picchiava spesso, a volte anche con una cinghia, con il guinzaglio del cane e con una ciabatta, che li imboccava a forza per fargli mangiare la minestra, che li faceva dormire con indosso le sole mutande e gli faceva la doccia fredda anche nel periodo invernale, che una volta aveva fatto mangiare il figlio nel bagno mettendogli il piatto sul water, che metteva i figli più piccoli, _3
e , in cima ad un armadio alto circa 1,70 mt dove i minori dovevano stare fermi, _3 CP_4
rischiando altrimenti di cadere.
Alcuni di tali episodi sono stati confermati dalla stessa madre: cfr. dichiarazioni rese dalla Pt_2
ai Servizi Sociali di Albenga contenute nella relazione redatta in data 12.06.2024, ove la
[...]
madre ha affermato: “prendevo la cinghia e la sbattevo forte sul tavolo o a loro, ma poco, senza che
comparissero lividi né segni. Li vedevo spaventati ma mi dava un attimo di tregua. Ero fissata con
la pulizia e c'erano anche due cani…loro mettevano sempre disordine e io urlavo spesso. Ero sola
e non sapevo come fare, qualche volta li ho lasciati da soli per andare in posta o in panetteria, ma
in casa c'era la telecamera”; cfr. anche, in relazione alle difficoltà di alimentazione di _2
“mi sentivo presa in giro, ero stanca e non potevo farle solo panini;
si faceva imboccare a otto
anni, non andava mai bene niente, le aprivo la bocca e gliela davo a forza e la sculacciavo con le ciabatte di panno”; cfr. anche dichiarazioni rese dalla madre all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.,
durante la quale la resistente ha, tra l'altro, ammesso di aver schiaffeggiato, in data 09.11.2023, il figlio minore, con forza tale da provocargli la fuoriuscita di sangue dal naso ed ha _3
confermato di aver utilizzato in alcune occasioni la cinghia per percuotere i figli minori.
D'altra parte, il fatto che la madre abbia sottoposto i figli minori a frequenti e reiterati maltrattamenti e comportamenti violenti ed aggressivi trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni rese dalla stessa – che ha patteggiato la pena per il reato di maltrattamenti in famiglia – Parte_2
anche nelle dichiarazioni rese dal il quale, pur sostenendo di non essersi mai accorto CP_1
della gravità della situazione, ha confermato quantomeno l'episodio relativo all'eccessivo imboccamento di minestra ai danni di e l'episodio di chiuso in bagno con il _2 _3
piatto sul water, oltre all'utilizzo da parte della di una ciabatta per percuotere i minori. Parte_2
Gli agiti materni trovano poi, purtroppo, conferma nelle condizioni nelle quali attualmente si trovano tutti i figli minori delle parti, che evidenziano, altresì, il gravissimo ed ancora attuale pregiudizio inferto ai minori. Dalla CTU svolta nel corso del giudizio è, infatti, emerso uno stato post traumatico, caratterizzato da ansia e paura, in capo a tutti i minori, oltre ad un deciso rifiuto nei confronti della figura materna: cfr. pag. 32 CTU, ove si legge: “Nell'atteggiamento di si _2
evidenzia un grave stato post traumatico, caratterizzato da un blocco emotivo, a cui si somma la
fatica di essersi fatta carico della denuncia senza il supporto di nessun adulto. Per fare questo ha
dovuto mantenere una lucidità decisamente sproporzionata per la sua età. Il dolore provato è
tuttora presente in lei ed anche il racconto, fatto in più contesti, non rappresenta per lei un
momento di sfogo, ma la ricerca di un aiuto esterno atto a preservare lei e i fratelli da quello che
viene tuttora percepito come un pericolo”; cfr. pag. 33 elaborato peritale, ove, in relazione al figlio si legge: “ non ha ancora gli strumenti cognitivi per elaborare un racconto di _3 _3
quanto accaduto;
in lui rimangono le percezioni emotive degli avvenimenti che si sintetizzano nella
paura del buio e della solitudine. Anche per lui non è possibile vedere una forma di riparazione che
la mamma potrebbe agire in questo momento, visto il sentimento di paura che questo tuttora scatena nei bambini”; in relazione a , la CTU ha affermato “La bimba, pur sembrando CP_4
serena e vivace, mostra attraverso il disegno i suoi vissuti, in cui è ancora presente il sentimento
forte della paura ed il senso di prigionia che si è associato ai legami affettivi” (cfr. pag. 34
elaborato peritale). La condizione dei minori risulta confermata anche dall'osservazione degli altri specialisti che hanno avuto in carico i figli delle parti: in relazione a è stato, infatti, _2
evidenziato che: “il percepito soggettivo della bambina è che le sue difese siano insufficienti a
gestire quanto ha subito e il bisogno di eliminare il passato è prevalente, infatti spesso _2
taglia la parte sinistra del foglio come a rappresentare simbolicamente il suo bisogno di eliminare
il passato. In riferimento a questo la bambina esprime chiaramente nei colloqui alla scrivente il
desiderio che quello che è successo in passato non riaccada mai più e necessita di essere
rassicurata a riguardo. (…) è una bambina con un'autostima assai vulnerabile, inibita, _2
spesso assorbita in sé stessa e che presenta preoccupazioni ossessive e paure che manifesta
attraverso ricordo e incubi. Inoltre, nella bambina emergono vissuti di incompletezza, difficoltà ad
aprirsi al mondo a causa di forti paure ed il bisogno di forte appoggio” (cfr. relazione redatta in data 10.10.2024 dalla dott.ssa psicologa-psicoterapeuta presso l'ASL 2 Savonese); Testimone_1
sempre in relazione a è emerso che “permane un grave stato post-traumatico (…). La _2
rabbia che prova nei confronti della madre e il dolore che sente per quanto ha dovuto _2
subire sono emersi in maniera molto esaustiva nelle ultime due sedute: tali sentimenti sono stati
espressi con estrema lucidità en consapevolezza dalla ragazzina utilizzando modalità comunicative
diversificate” (cfr. relazione redatta in data 24.02.205 dalla dott.ssa . In relazione a Testimone_1
è stato osservato che: “Soprattutto nelle dinamiche di gioco mostra la punizione CP_4 CP_4
(chiudere in una stanza senza luce, picchiare ecc.) come un normale strumento per educare gli
altri”, mentre per ciò che attiene a è stato evidenziato che “non comprende bene le _3
motivazioni per cui la mamma si comportasse così, ma riporta alcuni episodi specifici singoli, in
cui permangono vissuti emotivi di rabbia e paura, soprattutto rispetto al buio e alla solitudine” (cfr. relazioni redatte in data 20.02.2025 dalla dott.ssa psicologa che si è occupata del percorso Per_1
psicologico in favore dei minori).
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 330 c.c. in relazione, da un lato, al compimento da parte della madre di gravissimi comportamenti violativi della responsabilità genitoriale e, dall'altro, all'esistenza di un gravissimo e, purtroppo,
ancora attuale pregiudizio in capo ai figli minori causato proprio da tali comportamenti. Quanto alle possibilità di recupero delle competenze genitoriali da parte della madre – sebbene debba darsi atto del fatto che la abbia intrapreso e stia tuttora frequentando un percorso di cura delle Parte_2
proprie fragilità ed un percorso di crescita personale anche dal punto di vista lavorativo e culturale –
si osserva che, allo stato, non sussistono elementi certi, sia pure sulla base di una valutazione prognostica, in relazione ad un effettivo futuro ripristino delle capacità genitoriali materne,
soprattutto in relazione alle funzioni di cura, accudimento e coabitazione con i minori, non potendo pertanto escludersi, allo stato, pericoli di pregiudizio per i figli. Il recupero delle competenze genitoriali materne – che comunque si auspica possa intervenire – tuttavia non pare, allo stato,
nonostante la buona volontà manifestata dalla resistente, né certo né raggiungibile in tempi brevi,
tenuto conto della profondità del malessere e del disagio materno, che trova radice in vissuti conflittuali, abbandonici ed anche di abuso subiti dalla stessa resistente nel corso della propria vita
(cfr. a tal proposito, anche pag. 29 CTU, ove si legge: “Rispetto alla funzione genitoriale si può
evidenziare come la signora mostri significative fragilità nell'organizzazione della Parte_2
propria personalità, soprattutto in riferimento alla propria organizzazione emotiva e relazionale.
Pur riconoscendo gli importanti passi fatti sul piano della consapevolezza e l'inizio di un percorso
terapeutico che si rileva per lei essenziale, la sua personalità risente tuttora delle proprie tensioni
intrapsichiche e della necessità di ripercorrere sulla propria persona i bisogni ignorati legati a fasi
precedenti della propria vita” ). Si osserva ad ogni modo che in futuro, ricorrendone i presupposti,
potrà essere emesso provvedimento di reintegra ai sensi dell'art. 332 c.c..
2. Sull'affidamento e collocamento dei figli minori nonché sul diritto di visita in favore del
genitore non collocatario
Con riferimento al regime di affidamento dei figli minori delle parti ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento degli stessi al Servizio Sociale territorialmente competente per la durata di 24 mesi.
Si osserva, infatti, che nel corso del giudizio sono emersi gravi indici di inidoneità genitoriale anche in capo alla figura paterna. Dalla CTU svolta nel corso del giudizio è infatti emerso che: “Il papà
pur non avendo mai agito in maniera violenta o aggressiva nei loro confronti, di fatto ha mostrato
poca attenzione nei loro riguardi e non è stato in grado di preservarli dalla situazione a cui erano
esposti. Questo è da imputarsi ad una caratteristica della personalità del signor che CP_1
tende ad evitare la conflittualità e a difendersi dai vissuti dolorosi distanziandosene. Nei fatti ha
sempre privilegiato l'attività lavorativa, pur conoscendo i limiti e le difficoltà della propria moglie,
che aveva visto tentare il suicidio e soffrire di importanti disagi di tipo psichico. Solo dopo
l'allontanamento della madre ha cominciato ad essere effettivamente presente in casa ed a vivere
maggiormente i figli nella loro quotidianità. (…) occorre rilevare che l'incapacità del padre di
provare rabbia nei confronti della madre non gli permette di identificarsi pienamente con i
bambini, al punto che in qualche occasione ha permesso alla mamma di avvicinarsi alla casa
trascurando il rischio che questo potesse attivare in loro la paura che hanno espresso chiaramente.
Il fatto che lui non abbia compreso né intuito mai nulla dei problemi esistenti o che si sia rifugiato
nella dimensione lavorativa extrafamiliare mostra tutto il limite delle sue capacità empatiche e
protettive. (…) Va riconosciuta la capacità riparativa e la motivazione ad aiutare i bambini, nel
concreto passando più tempo con loro ed anche solo dimostrando di credergli, ma non è possibile
escludere il signor dalla sua componente di responsabilità, consistente nell'aver CP_1
sottovalutato o ignorato i segnali che ha avuto davanti” (cfr. pagg. 34, 37 e 38 CTU). Sempre in relazione alla figura paterna, la CTU ha condivisibilmente affermato che: “Sul pano genitoriale,
tuttavia, il suo ruolo appare incompleto, non per un difetto del legame di attaccamento o per la capacità di cure, ma per una difficoltò generale a gestire gli elementi di conflitto e la tendenza
sfuggire quegli elementi delle relazioni e della realtà che possono risultare critici, rischiando di
passare da un atteggiamento di protezione completa al fallimento della stessa per l'incapacità di
entrare in contatto con gli elementi frustranti. Al momento attuale sta facendo un percorso
importante, attraverso il corso di genitorialità, per recuperare coerenza ed obiettività nel proprio
ruolo, posizione che al momento non potrebbe sostenere in maniera autonoma” (cfr. pag. 18 CTU).
Pertanto, tenuto conto delle criticità genitoriali sopra evidenziate riscontrate, non solo in capo alla madre, ma anche in capo alla figura paterna e considerato il forte pregiudizio a cui i minori risultano ancora attualmente esposti, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento dei figli minori delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni del padre (essendo la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale), le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale del padre.
Stante la situazione di sofferenza e disagio nella quale si trovano attualmente i figli minori delle parti, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono inoltre essere incaricati di proseguire e/o attivare, in favore di e e, ove ritenuto, anche in favore di , adeguato _2 _3 CP_4
percorso psicologico, volto al superamento dei vissuti traumatici subiti dai minori ed anche nell'ottica di un eventuale futuro e graduale riavvicinamento alla figura materna.
I Servizi Sociali territorialmente competenti devono, altresì, essere incaricati di proseguire il servizio di educativa domiciliare già attivo presso la casa paterna, stante anche il positivo riscontro dell'intervento in parola, nonché di attivare, in favore dei minori e del nucleo famigliare in oggetti,
ogni intervento ritenuto opportuno.
Considerate le lacune genitoriali in capo alla figura paterna sopra evidenziate e tenuto conto del buon esito del percorso già intrapreso dal il Collegio ritiene di dover, altresì, incaricare i CP_1
Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire, in favore del padre, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, al fine del pieno recupero delle competenze genitoriali ed anche nell'ottica di fornire al padre gli strumenti necessari per sostenere i figli minori nel delicato processo di superamento dei vissuti traumatici subiti e nell'eventuale futuro riavvicinamento alla figura materna.
Preso atto delle importanti fragilità materne e sempre nell'ottica di un eventuale futuro riavvicinamento della madre ai figli, il Collegio ritiene di dover invitare la a proseguire Parte_2
il percorso terapeutico presso il Centro di Salute Mentale.
Quanto al collocamento dei minori, lo stesso deve essere confermato presso l'abitazione paterna,
essendo, allo stato, il l'unica figura genitoriale presente e dovendosi comunque dare atto CP_1
della positiva evoluzione della figura paterna, che, dal momento dell'allontanamento della madre, si
è comunque adeguatamente preso cura dei figli minori. La collocazione presso il padre non pare,
allo stato, pregiudizievole per i minori ed, anzi, garantisce loro la continuità di un ambiente domestico legato alla famiglia d'origine.
Per ciò che attiene agli incontri madre-figli deve darsi atto, allo stato, del totale rifiuto manifestato dai figli minori. A tal proposito, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla CTU: “Oggi la
mamma sta vivendo un momento di accrescimento della propria autostima e di realizzazione della
propria vita, si sente bene e sente il desiderio di vedere i bambini. I bambini, invece, sono stati
esposti a situazioni traumatiche molto importanti e devono recuperare un senso di tranquillità e
fiducia, ricostruire lentamente delle sicurezze e superare le paure profonde che hanno provato e
che sono ancora vive in loro” (cfr. pag. 37 CTU). Con specifico riferimento alla situazione di
, il Collegio condivide quanto affermato dalla CTU, secondo cui: “la bambina più piccola è CP_4
solo in apparenza quella che ha subito meno violenze. In realtà, anche se veniva preservata da
alcuni comportamenti più violenti sul piano fisico, veniva esposta ad una paura talmente forte che
la costringeva a “fare la spia” arrivando a collaborare con la madre contro i fratelli per paura.
Questo atteggiamento può apparire meno violento sul piano fisico, ma è comunque l'esposizione di
una bambina molto piccola a paure e disconferme affettive molto forti” (cfr. pag. 36 CTU). D'altra parte, anche la psicologa che ha avuto in carico la minore, pur sottolineando la “neutralità” della minore rispetto ad un eventuale riavvicinamento alla madre, verso la quale “non manifesta
sentimenti di mancanza ma neanche di estremo rifiuto”, ha comunque suggerito il necessario accompagnamento della minore in un eventuale percorso di riavvicinamento alla figura materna.
Pertanto, anche tenuto conto della gravità dei comportamenti materni, l'eventuale ripresa dei rapporti madre-figli non può essere immediata e repentina, ma deve necessariamente essere l'obbiettivo di un percorso di progressivo e graduale riavvicinamento, che deve passare per la sottoposizione, sia da parte dei figli che da parte della madre, ad un percorso di sostegno psicologico che consenta ai minori di elaborare i loro vissuti traumatici ed alla madre di acquisire gli strumenti necessari a superare le profonde lacune personali e genitoriali attualmente sussistenti.
Deve, pertanto, disporsi che i Servizi Sociali territorialmente competenti, redigano, man mano e solo in caso di positivo andamento del percorso psicologico in favore dei minori, da un lato, e del percorso psicologico effettuato dalla madre, dall'altro, un calendario di incontri tra la madre ed i figli (anche separatamente), da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per i minori. Trattandosi di percorsi estremamente soggettivi, la cui evoluzione non può essere assolutamente prevedibile, non è possibile, allo stato, dare indicazioni maggiormente dettagliate, fermo restando che eventuali criticità del percorso di riavvicinamento Parte_3
potranno essere sottoposte al vaglio del Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento ex art. 337
c.c. che si aprirà a seguito della presente decisione.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli minori
Relativamente alla situazione economica si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 31, ha dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. di lavorare come aiuto cameriera con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio netto mensile pari a circa euro 1.200 mensili;
2. la vive attualmente presso un immobile sito in Zuccarello, di cui il è nudo Parte_2 CP_1
proprietario, messole a disposizione a titolo gratuito;
3. la resistente ha depositato gli estratti di un conto acceso presso HYPE: tale conto risulta alimentato da alcuni versamenti di denaro contante, da prestiti effettuati dal e dagli stipendi percepiti dalla resistente;
in uscita si registrano CP_1
pagamenti vari, prelievi di denaro contante ed il versamento del mantenimento dei figli minori in favore del 4. la ha versato in atti anche gli estratti dei movimenti relativi ad CP_1 Parte_2
una PostePay intestata alla resistente con saldo attivo alla data del 09.12.2024 pari ad euro 11,44 e gli estratti di un libretto di risparmio acceso presso Banco Posta con saldo attivo alla data del
09.12.2024 pari ad euro 615,31; 5. viceversa, il di anni 55, ha dichiarato di lavorare CP_1
presso un'impresa con contratto a tempo indeterminato percependo una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.500,00; 6. il vive in un immobile di sua proprietà esclusiva insieme ai tre CP_1
figli minori ed alla sorella, di anni 78, pensionata;
7. il ha dichiarato un reddito Per_2 CP_1
annuo lordo pari ad euro 25.572,00 nell'anno 2019, ad euro 23.692,00 nell'anno 2020, ad euro
25.510,00 nell'anno 2021, ad euro 24.392,00 nell'anno 2022 e ad euro 25.923,00 nell'anno 2023; 8.
il resistente ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso HYPE: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dal nonché da un bonifico mensile pari a CP_1
circa euro 263,00 mensili, probabilmente riferibile all'assegno unico percepito in favore dei figli minori;
9. il ha anche depositato documentazione da cui si evince che il resistente fosse CP_1
titolare, alla data del 31.12.2020, di un libretto postale con saldo attivo pari ad euro 102.114,98: tale libretto presenta alla data del 31.05.2023 un saldo pari ad euro 357,93; il ha dichiarato di CP_1
avere acquistato nell'anno 2021 un immobile che ha unito a quello precedentemente posseduto al fine di allargare la casa famigliare;
10. il risulta proprietario di un immobile categoria CP_1
catastale A7, nonché di una soffitta e di un'autorimessa siti in Albenga, attualmente adibiti a casa familiare;
il resistente è altresì proprietario esclusivo di un immobile categoria catastale C6 sito in
Albenga ed è nudo proprietario (usufruttuaria la sorella) di un immobile sito in Zuccarello –
attualmente abitato dalla – nonché di una cantina e di un garage siti in Zuccarello;
il Parte_2
è inoltre proprietario di alcuni terreni. CP_1 Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate e valutata in particolare la capacità lavorativa della considerata l'età dei figli minori delle parti Parte_2
( ha compiuto 11 anni, 8 e 6), valutati i periodi di permanenza dei figli _2 _3 CP_4
presso ciascun genitore (attualmente totalmente a carico del padre), il Collegio ritiene di dover porre a carico della madre a titolo di mantenimento dei figli minore la somma complessiva di Euro
300 (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate: * SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Sulle spese di lite
Attesa la soccombenza reciproca e visti gli esiti del presente procedimento, le spese di lite nel rapporto tra i coniugi devono essere integralmente compensate. Viceversa, le spese di CTU,
liquidate come da separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico solidale dei genitori, nella misura di 2/3 la madre ed 1/3 il padre, tenuto conto degli esiti del giudizio e del diverso grado di responsabilità tra le parti. I genitori devono inoltre essere condannati in via tra loro solidale al pagamento delle spese di lite sostenute dal Curatore Speciale, con distrazione in favore dell'Erario, sempre nella misura di 2/3 a carico della madre ed 1/3 a carico del padre: a tal proposito, infatti, si osserva che nel caso specifico la nomina di un soggetto terzo che rappresentasse l'interesse dei minori si è resa necessaria a causa delle lacune genitoriali manifestate da entrambi i genitori, che, dunque, con il loro comportamento hanno dato causa alla nomina del
Curatore, le cui spese devono, pertanto, sugli stessi gravare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
* dichiara la decadenza della madre dalla responsabilità Parte_2
genitoriale sui figli minori e;
_2 _3 CP_4
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento dei figli minori delle parti , e ai Servizi Sociali territorialmente competenti _2 _3 CP_4
per il periodo di 24 mesi, con collocazione prevalente presso il padre;
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni del padre (essendo la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale), le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità
genitoriale del padre;
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. Il padre conserva la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali;
* incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari:
- di proseguire e/o attivare, in favore di e e, ove ritenuto, anche in favore di _2 _3
, adeguato percorso psicologico;
CP_4
- di proseguire il servizio di educativa domiciliare già attivo presso la casa paterna, nonché di attivare, in favore dei minori e del nucleo famigliare in oggetto, ogni intervento ritenuto opportuno;
- di proseguire, in favore del padre, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità;
- di proseguire, in favore della madre, il percorso terapeutico già intrapreso presso il Centro di
Salute Mentale;
- di redigere, man mano e solo in caso di positivo andamento del percorso psicologico in favore dei minori, da un lato, e del percorso psicologico effettuato dalla madre, dall'altro, un calendario di incontri tra la madre ed i figli (anche separatamente), da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto, sempre che ciò non risulti pregiudizievole per i minori;
* dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala
al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
* dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
* dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2
dei figli minori e , la somma mensile complessiva di euro 300,00 (euro _2 _3 CP_4
100,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra i genitori;
* pone a carico solidale dei genitori (nei rapporti interni nella misura di 2/3 a carico della madre ed
1/3 a carico del padre) le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento;
* condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 Parte_2
(nei rapporti interni nella misura di 2/3 a carico della madre ed 1/3 a carico del padre) al pagamento delle spese di lite necessarie per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura dell'8%, IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Savona, 24 luglio 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta