Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2025, proposto da
AU TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto (Codice Pratica P-PT/L/N/2025/100982) emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 29/07/2025 e notificato in pari data via PEC, con cui si rigetta la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN VI e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il lavoratore ricorrente si duole del provvedimento (Codice Pratica P-PT/L/N/2025/100982) emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) dell’UTG-Prefettura di Pistoia in data 29/07/2025 e notificato in pari data, con cui si rigettava la richiesta, presentata il 9 giugno 2025, di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato (doc. n.1 ricorrente);
- b) espone il ricorrente che entrava in Italia il 24/01/2024 con visto per lavoro stagionale avente validità dal 23/01/2024 al 04/08/2024;
- c) al lavoratore veniva rilasciato il permesso per lavoro stagionale con scadenza 24/07/2024 e in data 27/11/2024 egli richiedeva la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato con le Quote Flussi 2024;
- d) in data 09/06/2025 il ricorrente presentava nuova domanda di conversione;
- e) in data 23/06/2025, il ricorrente riceveva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, motivata nel senso che, al momento della domanda di conversione, il richiedente non era in possesso del permesso di soggiorno stagionale valido (doc. 5 ricorrente);
- f) vi replicava il ricorrente con osservazioni del 30 giugno 2025, evidenziando, sostanzialmente, la non perentorietà del termine di scadenza del titolo da convertire (doc. 6 ricorrente);
- g) il provvedimento impugnato, nel premettere che il ricorrente non aveva fornito, in sede procedimentale, elementi utili ai fini del riesame della sua posizione, rigettava l’istanza del ricorrente del 9 giugno 2025 perché il permesso stagionale era scaduto al momento della presentazione della domanda;
- h) l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, nella relazione difensiva depositata in atti il 2 settembre 2025, ha chiarito che, per le istanze di conversione precedenti a quella per cui è causa (del 9 giugno 2025), non vi era la quota disponibile e che, invece, per quella oggetto di causa, il DPCM flussi 2025 non prevedeva “ alcuna quota numerica, rendendo pertanto la domanda ammissibile al di fuori del contingente annuale ”;
- i) con ordinanza n. 532 del 18 settembre 2025, la domanda cautelare veniva accolta, nel bilanciamento degli interessi, e veniva fissata l’udienza pubblica del 25 marzo 2026, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
2) Ritenuto che:
- a) sia infondato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione le sue osservazioni procedimentali, in quanto nel provvedimento si dà espressamente atto che il ricorrente non avrebbe fornito elementi “ utili ” ai fini del buon esito dell’istanza, il che depone nel senso che una valutazione amministrativa è stata fatta;
- b) sia invece fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che l’avvenuta scadenza del permesso da convertire non sia di per sé ostativa alla conversione, considerato che il mero ritardo nella presentazione dell’istanza non può essere considerato di per sé esiziale, dovendosi di contro valutarne le ragioni nel contraddittorio procedimentale (in tal senso, C.d.S. n. 676 del 29 gennaio 2025).
3) Ritenuto quindi di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare il provvedimento impugnato.
4) Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
AN VI, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VI | ES AR |
IL SEGRETARIO