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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 18/2020 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] con l'avv. G. Agnesi;
ATTORI contro ora Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA (estromessa)
per essa Controparte_3 Controparte_4 con l'avv. M. Bonetti;
per essa Controparte_5 Controparte_6 con l'avv. F.U.E. Saletti;
INTERVENUTE
pagina 1 di 13 Oggetto: rapporti bancari;
fideiussione;
Conclusioni: per gli attori:
In via preliminare:
- ritenuta l'esistenza dei gravi motivi indicati in narrativa, revocare ovvero sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di tutti gli ingiunti, ovvero, in mero subordine, nei confronti dei Siggri e Parte_1 Parte_1
Nel merito:
In principalità e per quanto occora in via riconvenzioanle:
I - ricorrendone i presupposti: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per i motivi esposti in narrativa e, comunque, mandare assolti gli odierni opponenti da qualsivoglia domanda formulata da e/o e/o Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
II - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 cpv c.c. e/o dell'art. 117, comma IV, e/o dell'art 118, d.lgs 385/1993, delle condizioni del contratto di conto corrente identificato con il n. 15171 e dei contratti di apertura di credito e/o dei conti ad esso collegati intrattenuti da con nella parte relativa alla mancata Parte_2 Controparte_1 determinazione e/o pattuizione del saggio degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto ed applicare, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c., ovvero, ai sensi dell'art. 117 comma VII, d.lgs 385/1993, gli interessi al saggio legale ivi previsto e/o comunque gli interessi validamente pattuiti;
III - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 cpv c.c. e/o dell'art. 117, comma IV, e/o dell'art 118, d.lgs 385/1993, delle condizioni del contratto di conto corrente identificato con il n. 12332 (già n. 2332) e/o e dei contratti di apertura di credito e/o dei conti ad esso collegati intrattenuti dai Sigg.ri e con nella parte Parte_1 Parte_1 Controparte_1 relativa alla mancata determinazione e/o pattuizione del saggio degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto ed applicare, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c., ovvero, ai sensi dell'art. 117 comma VII d.lgs 385/1993, gli interessi al saggio legale ivi previsto e/o comunque gli interessi validamente pattuiti;
IV - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, per violazione degli art. 1283, 2697 e 1418 secondo comma c.c., e/o dell'art. 120 d.lgs. 385/1993 e/o delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, della clausola contrattuale relativa al rapporto n. 1233 e/o del rapporto n. 15171 e/o di rapporti collegati e derivati prevedente la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
pagina 2 di 13 V - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 secondo comma c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto n. 12332 sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di una valida giustificazione causale;
VI - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione dell'art. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti sul conto corrente identificato con il n. 12332 (già n. 2332) per commissioni sul massimo scoperto e per spese, in quanto non convenute, indeterminate, prive di causa e comunque in violazione di norme imperative;
VII - accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti bancari n. 15171 e n.
12332 oggetto del presente giudizio, alla luce delle nullità e/o illegittimità rilevate e/o della mancata prova dei crediti ingiunti;
VIII - accertare e dichiarare, previa ogni declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità dei crediti ex adverso azionati nei confronti di e/o dei Sigg.ri Parte_2 T_
e ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
[...] Parte_1 non escluso il ricalcolo di detti crediti secondo il principio del saldo zero a partire dal primo estratto conto prodotto in giudizio per ciascuno dei rapporti di conto corrente oggetto di causa;
IX - condannare e/o anche in via solidale o per quanto di loro Controparte_3 Controparte_5 competenza, alla restituzione in favore di e/o dei Sigg.ri e Parte_2 Parte_1 Parte_1 delle somme illegittimamente addebitate o riscosse relativamente al conto corrente n. 15171 e/o n. 12332, nella somma che risulterà in corso di causa o che il giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione in tutto o in parte con la somma in ipotesi dovuta in forza del decreto ingiuntivo opposto, mandando assolti i medesimi da qualsivoglia ulteriore domanda nei loro confronti svolta da controparte.
X – accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di ora di Controparte_1 CP_5
con assoluzione degli opponenti e da qualsivoglia domanda svolta nei loro
[...] Parte_1 Parte_1 confronti relativamente al rapporto di conto corrente n. 15171 della società per la Parte_2 nullità della fideiussione omnibus del 13.08.2010 sottoscritta dai Sigg.ri e per Parte_1 Parte_1 violazione della normativa antitrust (l. 287/1990);
XI - nella denegata ipotesi in cui non si dovesse propendere per la nullità integrale della fideiussione de qua, in ogni caso accertare la nullità – anche solo parziale –delle clausole in esame (e nello specifico la deroga all'operatività dei termini di cui all'art. 1957 c.c.), e dichiarare la decadenza di e/o di Controparte_1
e/o di al diritto di azionare il credito relativo al rapporto di conto Controparte_3 Controparte_5 corrente n. 15171 nei confronti dei garanti, oggi opponenti, assolvendo gli stessi da ogni pretesa avversaria;
XII - Qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere sussistente la competenza funzionale del Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata Imprese per la decisione della questione pregiudiziale incidentale della pagina 3 di 13 nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, voglia altresì adottare ogni provvedimento del caso.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Per CP_3 contrariis reiectis, con vittoria delle spese di causa, senza accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda illegittimamente introdotta e senza l'inversione dell'onere della prova, in via preliminare: dichiarare la pretesa attrice nulla, inammissibile, improcedibile e comunque oggetto di decadenza e/o estinzione per prescrizione, in tutto od in parte, confermando il decreto opposto;
nel merito:
1) in principalità, rigettarsi le domande attrici, in quanto trattasi di pretese oggetto di decadenza, prescrizione, inammissibili e/o improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto;
2) in subordine, determinare l'esatto saldo contabile del conto corrente n. 12332: 2.a) con applicazione del tasso d'interesse convenzionale o con applicazione del tasso, dei prezzi e delle condizioni ex art. 117, settimo comma, D. Lgs. 385/93; 2.b) con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ovvero in subordine con capitalizzazione semestrale, ovvero in ulteriore subordine con capitalizzazione annuale sino al 30/6/2000, e, successivamente, con capitalizzazione trimestrale. 4) in ultimo subordine: - condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, cf e VA , con Parte_2 P.IVA_1 sede in Via Aleardo Aleardi n. 11, 25121 Brescia (BS), ed i garanti , nato a [...] il Parte_1
9.2.1953, cf , e cf , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_1 C.F._2 entrambi residenti in Corso Cavour n. 26, Brescia, a pagare, in via solidale e senza dilazione, la somma di euro 93.757,52, quale saldo debitore del c/c 15171, oltre interessi legali dal 10.10.2019 o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità. - condannare i sigg.ri , nato a Parte_1
AD (NU) il 9.2.1953, cf , e cf , nata a C.F._1 Parte_1 C.F._2
Brescia il 12.2.1958, entrambi residenti in Corso Cavour n. 26, Brescia, a pagare la somma di Euro
53.352,50, quale saldo debitore del c/c 12332, oltre interessi legali dal 10.10.2019, o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità.
Per Controparte_5
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: dichiarare la pretesa attrice nulla, inammissibile, improcedibile e comunque oggetto di decadenza e/o estinzione per prescrizione, in tutto od in parte, confermando il decreto opposto;
nel merito: pagina 4 di 13 1) in principalità, rigettarsi le domande attrici, in quanto trattasi di pretese oggetto di decadenza, prescrizione, inammissibili e/o improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto;
2) in subordine, determinare l'esatto saldo contabile del conto corrente n. 12331: 2.a) con applicazione del tasso d'interesse convenzionale o con applicazione del tasso, dei prezzi e delle condizioni ex art. 117, settimo comma, D. Lgs. 385/93; 2.b) con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ovvero in subordine con capitalizzazione semestrale, ovvero in ulteriore subordine con capitalizzazione annuale sino al 30/6/2000, e, successivamente, con capitalizzazione trimestrale.
4) in ultimo subordine: - condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, cf e VA , con sede in Via Aleardo Aleardi n. 11, 25121 Brescia (BS), ed i garanti P.IVA_1
, nato a [...] il [...], cf , e cf Parte_1 C.F._1 Parte_1
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in Corso Cavour n. 26, Brescia, a C.F._2 pagare a quale avente causa di in via solidale e senza dilazione, la Controparte_5 Controparte_3 somma di euro 93.757,52, quale saldo debitore del c/c 15171, oltre interessi legali dal 10.10.2019 o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità. - condannare i sig.ri T_
, nato a [...] il [...], cf , e cf
[...] C.F._1 Parte_1
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]n. 26, Brescia, a C.F._2 pagare a quale avente causa di la somma di Euro 53.352,50, quale Controparte_5 CP_3 CP_1 saldo debitore del c/c 2332, oltre interessi legali dal 10.10.2019, o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità. Con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, compenso professionale, CPA ed IVA.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
(“ ”), e hanno proposto Pt_2 Parte_1 Pt_2 Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5661/2019 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto: a) a – Pt_2 debitrice principale – e a e - fideiussori - di pagare in solido la somma di € 93.757,52, T_ T_ corrispondente al saldo debitore del c/c 15171 di titolarità di;
b) personalmente a Pt_2 T_ T_ di pagare la somma di €53.352,50 quale saldo debitore del c/c 12332, a loro intestato, a favore di
[...]
Contr (“ o “ ). CP_1 CP_1
A fondamento dell'opposizione, in relazione al c/c 15171, gli opponenti hanno dedotto: a) la mancata prova del credito ingiunto, avendo la prodotto in sede monitoria solo l'estratto conto certificato ex CP_1 art. 50 TUB ed estratti conto parziali (recanti i movimenti dal 30.12.2017 al 30.3.2018) e inesatti;
b)
l'illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali, non previsti dalla documentazione contrattuale né pattuiti in altro modo;
c) la nullità totale o parziale – relativamente alle clausole 2,6, e 8 - della fideiussione pagina 5 di 13 omnibus rilasciata da e in data 13.8.2010, perché riproduttiva dello schema ABI del 2003, T_ T_ censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrasto con la normativa antitrust ex art. 2, c. 2 lett. a) L.287/1990; d) la conseguente applicazione del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., non rispettato nel caso di specie.
Con riferimento al c/c 12332, gli attori hanno dedotto: a) la mancata prova del credito ingiunto, avendo la prodotto in sede monitoria solo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ed estratti conto parziali CP_1
(recanti i movimenti dal 30.12.2017 al 31.01.2018) e inesatti;
b) l'indebita e illegittima applicazione di somme non dovute a titolo di interessi passivi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto non pattuiti, nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
In ragione di ciò, gli opponenti hanno chiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche la restituzione delle somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c.
UBI si è costituita chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
È poi intervenuta, ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria di ramo d'azienda, comprensivo dei rapporti negoziali oggetto di causa, a mezzo della procuratrice , facendo Controparte_3 Controparte_4
Contr proprie tutte le ragioni dell'originaria convenuta Contr Successivamente, in corso di causa, è stata incorporata per fusione in e ha Controparte_2 chiesto l'estromissione dal giudizio. Avendovi acconsentito le altre parti, è stata disposta l'estromissione.
È, infine, intervenuta ex art. 111 c.p.c. - quale cessionaria del credito di (“ ), per il Controparte_7 CP_5 tramite della mandataria facendo proprio tutte le difese ed eccezioni della Controparte_6 dante causa.
***
Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
In relazione al c/c n. 15171 intestato alla società e assistito dalle fideiussioni omnibus rilasciate Pt_2 dai signori T_ T_
Gli estratti conto relativi al conto corrente in esame segnalano un saldo zero alla data del 23.1.20003; alla data di cessazione del rapporto, 1.4.2019, il saldo era negativo per la correntista in misura pari a € -
93.681,71.
Gli attori hanno lamentato l'illegittimità di vari addebiti, in ragione della mancata pattuizione di interessi e spese, dell'illegittimità della capitalizzazione applicata,
Quanto alle spese, la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura dello 0,615% senza tuttavia specificare la periodicità di liquidazione (trimestrale, semestrale o altro) né i criteri di pagina 6 di 13 calcolo della medesima;
conseguentemente, c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del nuovo saldo, alla stregua dei criteri sopra indicati, escludendo integralmente la commissione di massimo scoperto;
le spese relative ai servizi bancari resi dalla banca risultano invece pattuite.
Quanto alla mancata pattuizione di interessi, si rileva che tra la documentazione negoziale prodotta non figura alcuna pattuizione per iscritto in punto di affidamento.
L'indagine peritale, tuttavia, ha evidenziato che in epoca anteriore al 2005 sono state applicate, ancorché per importi non significativi, commissioni di massimo scoperto (indice dell'esistenza di affidamento) e che dall'1.10.2011 è stato concesso un affidamento di fatto.
Il tasso debitore per gli utilizzi entro fido non risulta pattuito mentre risulta unicamente indicato il tasso debitore per gli utilizzi del conto allo scoperto, nella misura del 14,00%.
A fronte della mancata previsione del tasso entro fido, il c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del nuovo saldo del conto adottando il tasso sostitutivo bot.
Con riguardo agli sconfinamenti, data l'eccezione di prescrizione di ripetizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla banca, il c.t.u. ha provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie (“e delle competenze in extra fido irripetibili in quanto assorbite dalle medesime”) adottando il criterio del cosiddetto saldo rettificato.
Sul punto si osserva che come osservato da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/05/2025, n. 12955 “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Diversamente da quanto sostenuto dal correntista, dunque, non può ritenersi che la convenuta non abbia assolto all'onere di allegazione delle specifiche rimesse.
Nello specifico, l'atto interruttivo ai fini dell'esercizio della prescrizione è costituito dall'atto di citazione notificato da parte attrice opponente in data 30.12.2019; il periodo prescritto, decorso il decennio maturato a ritroso rispetto all'atto interruttivo, è stato individuato dal c.t.u. nell'arco temporale anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla chiusura del rapporto, e dunque nell'arco temporale compreso tra il 23.1.2003
(inizio operatività) e il 30.12.2009.
In applicazione dei criteri evocati, il c.t.u. ha rideterminato il saldo alla chiusura del rapporto in misura pari
- 23.823,59, negativo per la correntista, o, in alternativa – 23.824,71, sempre negativo per la correntista.
Le alternative si giustificano in ragione del diverso tipo di capitalizzazione adottato per il periodo 1.1.2014-
30.9.2016; atteso peraltro, il carattere del tutto minimo dello scostamento e data l'assenza di specifiche contestazioni al riguardo, deve essere recepita – e fatti salvi i rilievi che verranno formulati oltre in ordine pagina 7 di 13 alla quantificazione - la soluzione con capitalizzazione annuale per il periodo 1.1.2014-30.9.2016, ossia –
23.824,71, saldo negativo per il correntista.
Sulla nullità della fideiussione omnibus e sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
e in data 13.8.2010 si sono resi garanti di Parte_1 Parte_1 Parte_1 sottoscrivendo una fideiussione omnibus solidale, con importo massimo garantito di € Parte_1
1.050.000,00.
Gli opponenti hanno di fatto eccepito la nullità di tale garanzia perché contenente clausole riproduttive dello schema ABI cesurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Gli attori hanno chiarito – nel corso dell'udienza del 9.5.2023 – che “a prescindere dal tenore letterale degli atti, la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è da ritenersi oggetto di eccezione, e non di domanda in via principale” e, come tale, di competenza di questo tribunale.
Ciò precisato, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU. 41994/2021).
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990. Conseguentemente, tali clausole (art. 2 reviviscenza, art. 6 deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., art. 8 sopravvivenza) devono essere ritenute nulle.
L'invalidità della clausola di cui all'art. 6, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azione giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione del fideiussore.
Nel caso in esame, con riferimento al solo contratto di conto corrente n. 15171 – per il quale è stato richiesto anche ai garanti il pagamento della somma di € 93.757,52 -, il termine decadenziale non è stato rispettato.
pagina 8 di 13 La banca ha, infatti, comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente citato in data 1.4.2019 ed ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 22.10.2019, oltre i sei mesi prescritti dall'art. 1957
c.c.
Non avendo la creditrice esercitato tempestivamente le sue ragioni nei confronti della debitrice principale, deve ritenersi dunque decaduta dalla facoltà di rivolgere le sue pretese nei confronti dei due garanti.
In relazione al c/c n. 12332 intestato a e Parte_1 Parte_1
Gli estratti conto relativi al conto corrente in questione, intestato a e evidenziano alla data T_ T_ del 2.11.1999 un saldo negativo per i correntisi pari a 9.098.080 lire, mentre al il 5.9.2019, data di cessazione del rapporto, un saldo negativo per i correntisti pari a 53.313,44 €.
Anche con riferimento a tale contratto, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di interessi e spese.
Al riguardo si osserva che risultano non previste contrattualmente o comunque risultano indeterminate, in ragione del rinvio agli usi piazza, le seguenti condizioni (per quanto oggetto di allegazione): tasso debitore, commissione di massimo scoperto, spese ulteriori.
Tra la documentazione negoziale prodotta non figura alcuna pattuizione per iscritto di affidamenti.
Dagli estratti conto e dagli scalari prodotti emerge che dall'1.1.2000, invece, il conto è stato assistito da affidamenti di fatto.
Il tasso debitore non risulta pattuito né per gli utilizzi entro fido né per gli utilizzi in extrafido;
conseguentemente il c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del saldo applicando il tasso sostitutivo bot più favorevole per il correntista.
Quanto a commissioni e spese, il c.t.u. ha evidenziato che sino al 30.6.2009 sono state applicati addebiti: per € 5.444,26, quanto a commissioni di massimo scoperto;
per € 3.075,46, per ulteriori spese.
In applicazione dei criteri già indicati, ritenendo operante la prescrizione con riferimento all'arco temporale compreso tra il 2.11.1999 e il 30.12.2009 (più correttamente, 6.9.2009, data di cessazione del rapporto), il c.t.u. ha provveduto ad effettuare le necessarie rettifiche del saldo, previa individuazione “degli interessi in extra fido irripetibili in quanto assorbiti dalle rimesse solutorie”.
Le competenze addebitate dalla banca nel periodo oggetto di prescrizione ammontano complessivamente a euro 38.217,93.
All'esito dei conteggio, il c.t.u. ha rideterminato il saldo come negativo per i correntisti nelle seguenti misure, alternative: € 28.238,08 , oppure, 28.235,68, oppure 27.645,17, a seconda del regime di capitalizzazione adottato.
Sul punto si osserva che il contratto in questione è stato stipulato nel 1999 e non prevede la pari periodicità
(era trimestrale per i correntisti, annuale per la banca) fino all'attuazione della delibera CICR del 9.2.2000. pagina 9 di 13 Successivamente, la pari periodicità trimestrale è stata ritenuta validamente applicata dal c.t.u., che ha ritenuto soddisfatti i requisiti cumulativi della pubblicazione in gazzetta ufficiale e della comunicazione per iscritto alla clientela.
Al riguardo si evidenzia che nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Del. CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del
1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della nota delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione. L'adeguamento deve pertanto avvenire attraverso una pattuizione scritta bilaterale.
Posto che nella presente vicenda non risulta essere intervenuta alcuna apposita pattuizione bilaterale, il c.t.u. non avrebbe dovuto applicare alcuna capitalizzazione per il periodo oggetto di rilievo.
Devono comunque essere recepiti, allo stato, gli esiti dei conteggi effettuati assumendo un regime di capitalizzazione semplice, ossia quello più favorevole per i correntisti (- 27.645,17), non ritenendosi opportuno, a fronte dei tempi e dei costi prevedibili dell'indagine, un approfondimento istruttorio, tanto più che le osservazioni critiche sollevate da parte attrice (ancorché formulate anche su questo punto) si incentrano essenzialmente sulla correttezza del metodo applicato dal c.t.u. ai fini della valutazione degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riguardo alla domanda di ripetizione formulata dagli opponenti.
Sulle osservazioni alla c.t.u.
Parte attrice ha contestato, soprattutto, la correttezza del metodo impiegato dal c.t.u. per determinare gli effetti della prescrizione, eccepita dalla banca, sul saldo.
Il quesito assegnato imponeva di tenere conto dell'eccezione di prescrizione, operando sulla base degli estratti conto originari rettificati (Cass. n. 9141/2020 ) assumendo la "data valuta", quale criterio di ricostruzione dei saldi, e in particolare di “effettuare il ricalcolo senza depurare il calcolo dalle competenze addebitate nei trimestri per i quali risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito - anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione”.
Il c.t.u. ha identificato le rimesse solutorie, ha poi “individuato e quantificato le competenze in extra-fido assorbite dalle rimesse solutorie” e ricalcolato il nuovo saldo (provvisorio) del conto corrente applicando i pagina 10 di 13 tassi debitori sostitutivi ex art. 117 TUB e i regimi di capitalizzazione già esplicitati;
ha poi individuato le le competenze addebitate nel periodo 02 novembre 1999 – 30 dicembre 2009; ha dunque individuato il differenziale tra le competenze in extrafido assorbite dalle rimesse solutorie medesime e le competenze addebitate nei trimestri per i quali risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito; infine, ha sommato algebricamente al nuovo saldo (provvisorio) di cui al punto, il differenziale indicato.
Al riguardo è opportuno premettere che, come ribadito da Cass. civ., Sez. I, Sent., 15/02/2024, n. 4214, che riprende Cass. n. 3858 del 2021, "Si deve ribadire che solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come
"pagamento" ai sensi dell'art. 1194, comma 2, cod. civ. Ne consegue che, premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto..., è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194, comma 2, cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento”.
Secondo quanto affermato, poi, da Cass. civile sez. I, 16/03/2023, n.7721 “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo
"rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”. pagina 11 di 13 E ancora, “nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr.,Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn.
2749, 5577 e 9203 del 2025).
A ben vedere, l'operazione contabile concretamente eseguita dal c.t.u. risulta in parte errata, con particolare riferimento all'applicazione, nella rettifica del saldo, dell'istituto della prescrizione, che può riguardare soltanto i “pagamenti”, e dunque le rimesse solutorie.
Come correttamente osservato dagli opponenti, il c.t.u. di fatto ha inserito quale componente positiva del calcolo funzionale alla rideterminazione del saldo bancario originario (e dunque a credito dei correntisti) gli importi corrispondenti agli “addebiti illegittmi in extrafido” nel periodo oggetto di interesse per la prescrizione (più precisamente, gli importi oggetto delle rimesse solutorie volte a ripristinare la provvista nel periodo in questione, rimesse la cui ripetizione, per l'appunto, non può essere ammessa, stante la prescrizione;
a ben vedere, dunque, i corrispondenti addebiti non dovevano essere elisi dal saldo bancario originario, ma mantenuti, ai fini del saldo rettificato, come componente di debito, ossia di segno negativo, per il correntista); di contro, il c.t.u. ha considerato quale componente negativa del saldo rettificato (e dunque a debito dei correntisti) gli importi corrispondenti agli addebiti illegittimi effettuati nel periodo di interesse per la prescrizione, fino al 2009; con riguardo a tali importi non si pone un problema di ripetizione, posto che i versamenti effettuati non erano pagamenti, né, conseguentemente, di prescrizione della domanda ripetitoria. Gli importi relativi agli addebiti illegittimi effettuati nel periodo oggetto di prescrizione dovevano essere espunti dal saldo bancario originario, ossia considerati, ai fini della rettifica del saldo, come componente positiva rispetto a quella registrata dalla banca (dovendosi per l'appunto annullare l'addebito con un'operazione matematica di segno contrario).
Posto che le obiezioni metodologiche sollevate dagli opponenti all'operato del c.t.u. risultano logicamente corrette, tenuto conto che le rielaborazioni di calcolo proposte dagli attori sono state effettuate assumendo,
a fondamento, esattamente i dati di calcolo offerti dal c.t.u. (di per sé non contestati), gli esiti dei conteggi illustrati da parte attrice – riassunti nella nota difensiva del 17.7.2025 - devono essere integralmente recepiti, nella versione che tiene conto del regime di capitalizzazione già indicato. Per le ragioni già esplicitate non si rende opportuno un approfondimento istruttorio.
pagina 12 di 13 In sintesi
In definitiva, il saldo di conto corrente N. 15171 intestato alla deve essere accertato come Parte_2 negativo per la correntista in misura pari a € 23.137,88 alla data dell'1.4.2019; è quindi Pt_2 condannata al pagamento della suindicata somma, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria al saldo. La fideiussione omnibus prestata da e in relazione ai rapporti bancari T_ T_ riferibili alla società (tra cui quello di conto corrente N. 15171) è parzialmente nulla (fondata quindi l'eccezione di nullità) e l'obbligo di garanzia non sussiste, essendo la creditrice decaduta ex art. 1957 c.c.
Il saldo di conto corrente n. 2332 poi n. 12332 intestato a e deve essere accertato come T_ T_ positivo per i correntisti in misura pari a 10.438,83 (soluzione con regime di capitalizzazione meno sfavorevole per i correntisti, per le ragioni già esplicitate) alla data del 6.9.2019. A fronte della domanda di ripetizione, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 10.438,83 oltre interessi in misura legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Sulle spese
Stante la soccombenza reciproca, le spese, incluse quelle di c.t.u., devono essere compensate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
accerta che il saldo di conto corrente n. 15171 intestato a Parte_1 negativo per la correntista all'1.4.2019 in misura pari a € € 23.137,88; condanna al pagamento della somma di € 23.137,88 oltre Pt_2 Parte_1 interessi come in parte motiva in favore di e per essa Controparte_3 [...]
, con efficacia ex art. 111 c.p.c. in favore di e per essa Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 accerta che il saldo di conto corrente n. 2332 poi n. 12332 intestato a e è positivo Parte_1 Parte_1 per i correntisti al 6.9.2019 in misura pari a € 10.438,83; condanna quale procuratrice di al pagamento, in Controparte_4 Controparte_3 favore di e in solido tra loro, della somma di € 10.438,83, oltre interessi come in Parte_1 Parte_1 parte motiva;
spese compensate.
Brescia, 11.8.2025
Il giudice
Davide Scaffidi pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 18/2020 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] con l'avv. G. Agnesi;
ATTORI contro ora Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA (estromessa)
per essa Controparte_3 Controparte_4 con l'avv. M. Bonetti;
per essa Controparte_5 Controparte_6 con l'avv. F.U.E. Saletti;
INTERVENUTE
pagina 1 di 13 Oggetto: rapporti bancari;
fideiussione;
Conclusioni: per gli attori:
In via preliminare:
- ritenuta l'esistenza dei gravi motivi indicati in narrativa, revocare ovvero sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di tutti gli ingiunti, ovvero, in mero subordine, nei confronti dei Siggri e Parte_1 Parte_1
Nel merito:
In principalità e per quanto occora in via riconvenzioanle:
I - ricorrendone i presupposti: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per i motivi esposti in narrativa e, comunque, mandare assolti gli odierni opponenti da qualsivoglia domanda formulata da e/o e/o Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
II - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 cpv c.c. e/o dell'art. 117, comma IV, e/o dell'art 118, d.lgs 385/1993, delle condizioni del contratto di conto corrente identificato con il n. 15171 e dei contratti di apertura di credito e/o dei conti ad esso collegati intrattenuti da con nella parte relativa alla mancata Parte_2 Controparte_1 determinazione e/o pattuizione del saggio degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto ed applicare, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c., ovvero, ai sensi dell'art. 117 comma VII, d.lgs 385/1993, gli interessi al saggio legale ivi previsto e/o comunque gli interessi validamente pattuiti;
III - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 cpv c.c. e/o dell'art. 117, comma IV, e/o dell'art 118, d.lgs 385/1993, delle condizioni del contratto di conto corrente identificato con il n. 12332 (già n. 2332) e/o e dei contratti di apertura di credito e/o dei conti ad esso collegati intrattenuti dai Sigg.ri e con nella parte Parte_1 Parte_1 Controparte_1 relativa alla mancata determinazione e/o pattuizione del saggio degli interessi e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto ed applicare, in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c., ovvero, ai sensi dell'art. 117 comma VII d.lgs 385/1993, gli interessi al saggio legale ivi previsto e/o comunque gli interessi validamente pattuiti;
IV - accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia, per violazione degli art. 1283, 2697 e 1418 secondo comma c.c., e/o dell'art. 120 d.lgs. 385/1993 e/o delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, della clausola contrattuale relativa al rapporto n. 1233 e/o del rapporto n. 15171 e/o di rapporti collegati e derivati prevedente la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
pagina 2 di 13 V - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 secondo comma c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto n. 12332 sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di una valida giustificazione causale;
VI - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione dell'art. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti sul conto corrente identificato con il n. 12332 (già n. 2332) per commissioni sul massimo scoperto e per spese, in quanto non convenute, indeterminate, prive di causa e comunque in violazione di norme imperative;
VII - accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti bancari n. 15171 e n.
12332 oggetto del presente giudizio, alla luce delle nullità e/o illegittimità rilevate e/o della mancata prova dei crediti ingiunti;
VIII - accertare e dichiarare, previa ogni declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità dei crediti ex adverso azionati nei confronti di e/o dei Sigg.ri Parte_2 T_
e ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
[...] Parte_1 non escluso il ricalcolo di detti crediti secondo il principio del saldo zero a partire dal primo estratto conto prodotto in giudizio per ciascuno dei rapporti di conto corrente oggetto di causa;
IX - condannare e/o anche in via solidale o per quanto di loro Controparte_3 Controparte_5 competenza, alla restituzione in favore di e/o dei Sigg.ri e Parte_2 Parte_1 Parte_1 delle somme illegittimamente addebitate o riscosse relativamente al conto corrente n. 15171 e/o n. 12332, nella somma che risulterà in corso di causa o che il giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione in tutto o in parte con la somma in ipotesi dovuta in forza del decreto ingiuntivo opposto, mandando assolti i medesimi da qualsivoglia ulteriore domanda nei loro confronti svolta da controparte.
X – accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di ora di Controparte_1 CP_5
con assoluzione degli opponenti e da qualsivoglia domanda svolta nei loro
[...] Parte_1 Parte_1 confronti relativamente al rapporto di conto corrente n. 15171 della società per la Parte_2 nullità della fideiussione omnibus del 13.08.2010 sottoscritta dai Sigg.ri e per Parte_1 Parte_1 violazione della normativa antitrust (l. 287/1990);
XI - nella denegata ipotesi in cui non si dovesse propendere per la nullità integrale della fideiussione de qua, in ogni caso accertare la nullità – anche solo parziale –delle clausole in esame (e nello specifico la deroga all'operatività dei termini di cui all'art. 1957 c.c.), e dichiarare la decadenza di e/o di Controparte_1
e/o di al diritto di azionare il credito relativo al rapporto di conto Controparte_3 Controparte_5 corrente n. 15171 nei confronti dei garanti, oggi opponenti, assolvendo gli stessi da ogni pretesa avversaria;
XII - Qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere sussistente la competenza funzionale del Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata Imprese per la decisione della questione pregiudiziale incidentale della pagina 3 di 13 nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, voglia altresì adottare ogni provvedimento del caso.
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Per CP_3 contrariis reiectis, con vittoria delle spese di causa, senza accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda illegittimamente introdotta e senza l'inversione dell'onere della prova, in via preliminare: dichiarare la pretesa attrice nulla, inammissibile, improcedibile e comunque oggetto di decadenza e/o estinzione per prescrizione, in tutto od in parte, confermando il decreto opposto;
nel merito:
1) in principalità, rigettarsi le domande attrici, in quanto trattasi di pretese oggetto di decadenza, prescrizione, inammissibili e/o improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto;
2) in subordine, determinare l'esatto saldo contabile del conto corrente n. 12332: 2.a) con applicazione del tasso d'interesse convenzionale o con applicazione del tasso, dei prezzi e delle condizioni ex art. 117, settimo comma, D. Lgs. 385/93; 2.b) con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ovvero in subordine con capitalizzazione semestrale, ovvero in ulteriore subordine con capitalizzazione annuale sino al 30/6/2000, e, successivamente, con capitalizzazione trimestrale. 4) in ultimo subordine: - condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, cf e VA , con Parte_2 P.IVA_1 sede in Via Aleardo Aleardi n. 11, 25121 Brescia (BS), ed i garanti , nato a [...] il Parte_1
9.2.1953, cf , e cf , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_1 C.F._2 entrambi residenti in Corso Cavour n. 26, Brescia, a pagare, in via solidale e senza dilazione, la somma di euro 93.757,52, quale saldo debitore del c/c 15171, oltre interessi legali dal 10.10.2019 o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità. - condannare i sigg.ri , nato a Parte_1
AD (NU) il 9.2.1953, cf , e cf , nata a C.F._1 Parte_1 C.F._2
Brescia il 12.2.1958, entrambi residenti in Corso Cavour n. 26, Brescia, a pagare la somma di Euro
53.352,50, quale saldo debitore del c/c 12332, oltre interessi legali dal 10.10.2019, o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità.
Per Controparte_5
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: dichiarare la pretesa attrice nulla, inammissibile, improcedibile e comunque oggetto di decadenza e/o estinzione per prescrizione, in tutto od in parte, confermando il decreto opposto;
nel merito: pagina 4 di 13 1) in principalità, rigettarsi le domande attrici, in quanto trattasi di pretese oggetto di decadenza, prescrizione, inammissibili e/o improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto;
2) in subordine, determinare l'esatto saldo contabile del conto corrente n. 12331: 2.a) con applicazione del tasso d'interesse convenzionale o con applicazione del tasso, dei prezzi e delle condizioni ex art. 117, settimo comma, D. Lgs. 385/93; 2.b) con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ovvero in subordine con capitalizzazione semestrale, ovvero in ulteriore subordine con capitalizzazione annuale sino al 30/6/2000, e, successivamente, con capitalizzazione trimestrale.
4) in ultimo subordine: - condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, cf e VA , con sede in Via Aleardo Aleardi n. 11, 25121 Brescia (BS), ed i garanti P.IVA_1
, nato a [...] il [...], cf , e cf Parte_1 C.F._1 Parte_1
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in Corso Cavour n. 26, Brescia, a C.F._2 pagare a quale avente causa di in via solidale e senza dilazione, la Controparte_5 Controparte_3 somma di euro 93.757,52, quale saldo debitore del c/c 15171, oltre interessi legali dal 10.10.2019 o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità. - condannare i sig.ri T_
, nato a [...] il [...], cf , e cf
[...] C.F._1 Parte_1
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]n. 26, Brescia, a C.F._2 pagare a quale avente causa di la somma di Euro 53.352,50, quale Controparte_5 CP_3 CP_1 saldo debitore del c/c 2332, oltre interessi legali dal 10.10.2019, o la diversa somma che risulterà dalla causa o sarà ritenuta, anche in via di equità. Con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, compenso professionale, CPA ed IVA.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
(“ ”), e hanno proposto Pt_2 Parte_1 Pt_2 Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5661/2019 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto: a) a – Pt_2 debitrice principale – e a e - fideiussori - di pagare in solido la somma di € 93.757,52, T_ T_ corrispondente al saldo debitore del c/c 15171 di titolarità di;
b) personalmente a Pt_2 T_ T_ di pagare la somma di €53.352,50 quale saldo debitore del c/c 12332, a loro intestato, a favore di
[...]
Contr (“ o “ ). CP_1 CP_1
A fondamento dell'opposizione, in relazione al c/c 15171, gli opponenti hanno dedotto: a) la mancata prova del credito ingiunto, avendo la prodotto in sede monitoria solo l'estratto conto certificato ex CP_1 art. 50 TUB ed estratti conto parziali (recanti i movimenti dal 30.12.2017 al 30.3.2018) e inesatti;
b)
l'illegittima applicazione di interessi passivi ultralegali, non previsti dalla documentazione contrattuale né pattuiti in altro modo;
c) la nullità totale o parziale – relativamente alle clausole 2,6, e 8 - della fideiussione pagina 5 di 13 omnibus rilasciata da e in data 13.8.2010, perché riproduttiva dello schema ABI del 2003, T_ T_ censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrasto con la normativa antitrust ex art. 2, c. 2 lett. a) L.287/1990; d) la conseguente applicazione del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., non rispettato nel caso di specie.
Con riferimento al c/c 12332, gli attori hanno dedotto: a) la mancata prova del credito ingiunto, avendo la prodotto in sede monitoria solo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ed estratti conto parziali CP_1
(recanti i movimenti dal 30.12.2017 al 31.01.2018) e inesatti;
b) l'indebita e illegittima applicazione di somme non dovute a titolo di interessi passivi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto non pattuiti, nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
In ragione di ciò, gli opponenti hanno chiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche la restituzione delle somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c.
UBI si è costituita chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
È poi intervenuta, ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria di ramo d'azienda, comprensivo dei rapporti negoziali oggetto di causa, a mezzo della procuratrice , facendo Controparte_3 Controparte_4
Contr proprie tutte le ragioni dell'originaria convenuta Contr Successivamente, in corso di causa, è stata incorporata per fusione in e ha Controparte_2 chiesto l'estromissione dal giudizio. Avendovi acconsentito le altre parti, è stata disposta l'estromissione.
È, infine, intervenuta ex art. 111 c.p.c. - quale cessionaria del credito di (“ ), per il Controparte_7 CP_5 tramite della mandataria facendo proprio tutte le difese ed eccezioni della Controparte_6 dante causa.
***
Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
In relazione al c/c n. 15171 intestato alla società e assistito dalle fideiussioni omnibus rilasciate Pt_2 dai signori T_ T_
Gli estratti conto relativi al conto corrente in esame segnalano un saldo zero alla data del 23.1.20003; alla data di cessazione del rapporto, 1.4.2019, il saldo era negativo per la correntista in misura pari a € -
93.681,71.
Gli attori hanno lamentato l'illegittimità di vari addebiti, in ragione della mancata pattuizione di interessi e spese, dell'illegittimità della capitalizzazione applicata,
Quanto alle spese, la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura dello 0,615% senza tuttavia specificare la periodicità di liquidazione (trimestrale, semestrale o altro) né i criteri di pagina 6 di 13 calcolo della medesima;
conseguentemente, c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del nuovo saldo, alla stregua dei criteri sopra indicati, escludendo integralmente la commissione di massimo scoperto;
le spese relative ai servizi bancari resi dalla banca risultano invece pattuite.
Quanto alla mancata pattuizione di interessi, si rileva che tra la documentazione negoziale prodotta non figura alcuna pattuizione per iscritto in punto di affidamento.
L'indagine peritale, tuttavia, ha evidenziato che in epoca anteriore al 2005 sono state applicate, ancorché per importi non significativi, commissioni di massimo scoperto (indice dell'esistenza di affidamento) e che dall'1.10.2011 è stato concesso un affidamento di fatto.
Il tasso debitore per gli utilizzi entro fido non risulta pattuito mentre risulta unicamente indicato il tasso debitore per gli utilizzi del conto allo scoperto, nella misura del 14,00%.
A fronte della mancata previsione del tasso entro fido, il c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del nuovo saldo del conto adottando il tasso sostitutivo bot.
Con riguardo agli sconfinamenti, data l'eccezione di prescrizione di ripetizione delle rimesse solutorie, sollevata dalla banca, il c.t.u. ha provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie (“e delle competenze in extra fido irripetibili in quanto assorbite dalle medesime”) adottando il criterio del cosiddetto saldo rettificato.
Sul punto si osserva che come osservato da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/05/2025, n. 12955 “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Diversamente da quanto sostenuto dal correntista, dunque, non può ritenersi che la convenuta non abbia assolto all'onere di allegazione delle specifiche rimesse.
Nello specifico, l'atto interruttivo ai fini dell'esercizio della prescrizione è costituito dall'atto di citazione notificato da parte attrice opponente in data 30.12.2019; il periodo prescritto, decorso il decennio maturato a ritroso rispetto all'atto interruttivo, è stato individuato dal c.t.u. nell'arco temporale anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla chiusura del rapporto, e dunque nell'arco temporale compreso tra il 23.1.2003
(inizio operatività) e il 30.12.2009.
In applicazione dei criteri evocati, il c.t.u. ha rideterminato il saldo alla chiusura del rapporto in misura pari
- 23.823,59, negativo per la correntista, o, in alternativa – 23.824,71, sempre negativo per la correntista.
Le alternative si giustificano in ragione del diverso tipo di capitalizzazione adottato per il periodo 1.1.2014-
30.9.2016; atteso peraltro, il carattere del tutto minimo dello scostamento e data l'assenza di specifiche contestazioni al riguardo, deve essere recepita – e fatti salvi i rilievi che verranno formulati oltre in ordine pagina 7 di 13 alla quantificazione - la soluzione con capitalizzazione annuale per il periodo 1.1.2014-30.9.2016, ossia –
23.824,71, saldo negativo per il correntista.
Sulla nullità della fideiussione omnibus e sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
e in data 13.8.2010 si sono resi garanti di Parte_1 Parte_1 Parte_1 sottoscrivendo una fideiussione omnibus solidale, con importo massimo garantito di € Parte_1
1.050.000,00.
Gli opponenti hanno di fatto eccepito la nullità di tale garanzia perché contenente clausole riproduttive dello schema ABI cesurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Gli attori hanno chiarito – nel corso dell'udienza del 9.5.2023 – che “a prescindere dal tenore letterale degli atti, la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è da ritenersi oggetto di eccezione, e non di domanda in via principale” e, come tale, di competenza di questo tribunale.
Ciò precisato, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU. 41994/2021).
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990. Conseguentemente, tali clausole (art. 2 reviviscenza, art. 6 deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., art. 8 sopravvivenza) devono essere ritenute nulle.
L'invalidità della clausola di cui all'art. 6, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azione giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione del fideiussore.
Nel caso in esame, con riferimento al solo contratto di conto corrente n. 15171 – per il quale è stato richiesto anche ai garanti il pagamento della somma di € 93.757,52 -, il termine decadenziale non è stato rispettato.
pagina 8 di 13 La banca ha, infatti, comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente citato in data 1.4.2019 ed ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 22.10.2019, oltre i sei mesi prescritti dall'art. 1957
c.c.
Non avendo la creditrice esercitato tempestivamente le sue ragioni nei confronti della debitrice principale, deve ritenersi dunque decaduta dalla facoltà di rivolgere le sue pretese nei confronti dei due garanti.
In relazione al c/c n. 12332 intestato a e Parte_1 Parte_1
Gli estratti conto relativi al conto corrente in questione, intestato a e evidenziano alla data T_ T_ del 2.11.1999 un saldo negativo per i correntisi pari a 9.098.080 lire, mentre al il 5.9.2019, data di cessazione del rapporto, un saldo negativo per i correntisti pari a 53.313,44 €.
Anche con riferimento a tale contratto, parte attrice ha lamentato l'illegittima applicazione di interessi e spese.
Al riguardo si osserva che risultano non previste contrattualmente o comunque risultano indeterminate, in ragione del rinvio agli usi piazza, le seguenti condizioni (per quanto oggetto di allegazione): tasso debitore, commissione di massimo scoperto, spese ulteriori.
Tra la documentazione negoziale prodotta non figura alcuna pattuizione per iscritto di affidamenti.
Dagli estratti conto e dagli scalari prodotti emerge che dall'1.1.2000, invece, il conto è stato assistito da affidamenti di fatto.
Il tasso debitore non risulta pattuito né per gli utilizzi entro fido né per gli utilizzi in extrafido;
conseguentemente il c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del saldo applicando il tasso sostitutivo bot più favorevole per il correntista.
Quanto a commissioni e spese, il c.t.u. ha evidenziato che sino al 30.6.2009 sono state applicati addebiti: per € 5.444,26, quanto a commissioni di massimo scoperto;
per € 3.075,46, per ulteriori spese.
In applicazione dei criteri già indicati, ritenendo operante la prescrizione con riferimento all'arco temporale compreso tra il 2.11.1999 e il 30.12.2009 (più correttamente, 6.9.2009, data di cessazione del rapporto), il c.t.u. ha provveduto ad effettuare le necessarie rettifiche del saldo, previa individuazione “degli interessi in extra fido irripetibili in quanto assorbiti dalle rimesse solutorie”.
Le competenze addebitate dalla banca nel periodo oggetto di prescrizione ammontano complessivamente a euro 38.217,93.
All'esito dei conteggio, il c.t.u. ha rideterminato il saldo come negativo per i correntisti nelle seguenti misure, alternative: € 28.238,08 , oppure, 28.235,68, oppure 27.645,17, a seconda del regime di capitalizzazione adottato.
Sul punto si osserva che il contratto in questione è stato stipulato nel 1999 e non prevede la pari periodicità
(era trimestrale per i correntisti, annuale per la banca) fino all'attuazione della delibera CICR del 9.2.2000. pagina 9 di 13 Successivamente, la pari periodicità trimestrale è stata ritenuta validamente applicata dal c.t.u., che ha ritenuto soddisfatti i requisiti cumulativi della pubblicazione in gazzetta ufficiale e della comunicazione per iscritto alla clientela.
Al riguardo si evidenzia che nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Del. CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del
1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della nota delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione. L'adeguamento deve pertanto avvenire attraverso una pattuizione scritta bilaterale.
Posto che nella presente vicenda non risulta essere intervenuta alcuna apposita pattuizione bilaterale, il c.t.u. non avrebbe dovuto applicare alcuna capitalizzazione per il periodo oggetto di rilievo.
Devono comunque essere recepiti, allo stato, gli esiti dei conteggi effettuati assumendo un regime di capitalizzazione semplice, ossia quello più favorevole per i correntisti (- 27.645,17), non ritenendosi opportuno, a fronte dei tempi e dei costi prevedibili dell'indagine, un approfondimento istruttorio, tanto più che le osservazioni critiche sollevate da parte attrice (ancorché formulate anche su questo punto) si incentrano essenzialmente sulla correttezza del metodo applicato dal c.t.u. ai fini della valutazione degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riguardo alla domanda di ripetizione formulata dagli opponenti.
Sulle osservazioni alla c.t.u.
Parte attrice ha contestato, soprattutto, la correttezza del metodo impiegato dal c.t.u. per determinare gli effetti della prescrizione, eccepita dalla banca, sul saldo.
Il quesito assegnato imponeva di tenere conto dell'eccezione di prescrizione, operando sulla base degli estratti conto originari rettificati (Cass. n. 9141/2020 ) assumendo la "data valuta", quale criterio di ricostruzione dei saldi, e in particolare di “effettuare il ricalcolo senza depurare il calcolo dalle competenze addebitate nei trimestri per i quali risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito - anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione”.
Il c.t.u. ha identificato le rimesse solutorie, ha poi “individuato e quantificato le competenze in extra-fido assorbite dalle rimesse solutorie” e ricalcolato il nuovo saldo (provvisorio) del conto corrente applicando i pagina 10 di 13 tassi debitori sostitutivi ex art. 117 TUB e i regimi di capitalizzazione già esplicitati;
ha poi individuato le le competenze addebitate nel periodo 02 novembre 1999 – 30 dicembre 2009; ha dunque individuato il differenziale tra le competenze in extrafido assorbite dalle rimesse solutorie medesime e le competenze addebitate nei trimestri per i quali risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito; infine, ha sommato algebricamente al nuovo saldo (provvisorio) di cui al punto, il differenziale indicato.
Al riguardo è opportuno premettere che, come ribadito da Cass. civ., Sez. I, Sent., 15/02/2024, n. 4214, che riprende Cass. n. 3858 del 2021, "Si deve ribadire che solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come
"pagamento" ai sensi dell'art. 1194, comma 2, cod. civ. Ne consegue che, premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto..., è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194, comma 2, cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento”.
Secondo quanto affermato, poi, da Cass. civile sez. I, 16/03/2023, n.7721 “Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo
"rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”. pagina 11 di 13 E ancora, “nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr.,Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn.
2749, 5577 e 9203 del 2025).
A ben vedere, l'operazione contabile concretamente eseguita dal c.t.u. risulta in parte errata, con particolare riferimento all'applicazione, nella rettifica del saldo, dell'istituto della prescrizione, che può riguardare soltanto i “pagamenti”, e dunque le rimesse solutorie.
Come correttamente osservato dagli opponenti, il c.t.u. di fatto ha inserito quale componente positiva del calcolo funzionale alla rideterminazione del saldo bancario originario (e dunque a credito dei correntisti) gli importi corrispondenti agli “addebiti illegittmi in extrafido” nel periodo oggetto di interesse per la prescrizione (più precisamente, gli importi oggetto delle rimesse solutorie volte a ripristinare la provvista nel periodo in questione, rimesse la cui ripetizione, per l'appunto, non può essere ammessa, stante la prescrizione;
a ben vedere, dunque, i corrispondenti addebiti non dovevano essere elisi dal saldo bancario originario, ma mantenuti, ai fini del saldo rettificato, come componente di debito, ossia di segno negativo, per il correntista); di contro, il c.t.u. ha considerato quale componente negativa del saldo rettificato (e dunque a debito dei correntisti) gli importi corrispondenti agli addebiti illegittimi effettuati nel periodo di interesse per la prescrizione, fino al 2009; con riguardo a tali importi non si pone un problema di ripetizione, posto che i versamenti effettuati non erano pagamenti, né, conseguentemente, di prescrizione della domanda ripetitoria. Gli importi relativi agli addebiti illegittimi effettuati nel periodo oggetto di prescrizione dovevano essere espunti dal saldo bancario originario, ossia considerati, ai fini della rettifica del saldo, come componente positiva rispetto a quella registrata dalla banca (dovendosi per l'appunto annullare l'addebito con un'operazione matematica di segno contrario).
Posto che le obiezioni metodologiche sollevate dagli opponenti all'operato del c.t.u. risultano logicamente corrette, tenuto conto che le rielaborazioni di calcolo proposte dagli attori sono state effettuate assumendo,
a fondamento, esattamente i dati di calcolo offerti dal c.t.u. (di per sé non contestati), gli esiti dei conteggi illustrati da parte attrice – riassunti nella nota difensiva del 17.7.2025 - devono essere integralmente recepiti, nella versione che tiene conto del regime di capitalizzazione già indicato. Per le ragioni già esplicitate non si rende opportuno un approfondimento istruttorio.
pagina 12 di 13 In sintesi
In definitiva, il saldo di conto corrente N. 15171 intestato alla deve essere accertato come Parte_2 negativo per la correntista in misura pari a € 23.137,88 alla data dell'1.4.2019; è quindi Pt_2 condannata al pagamento della suindicata somma, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria al saldo. La fideiussione omnibus prestata da e in relazione ai rapporti bancari T_ T_ riferibili alla società (tra cui quello di conto corrente N. 15171) è parzialmente nulla (fondata quindi l'eccezione di nullità) e l'obbligo di garanzia non sussiste, essendo la creditrice decaduta ex art. 1957 c.c.
Il saldo di conto corrente n. 2332 poi n. 12332 intestato a e deve essere accertato come T_ T_ positivo per i correntisti in misura pari a 10.438,83 (soluzione con regime di capitalizzazione meno sfavorevole per i correntisti, per le ragioni già esplicitate) alla data del 6.9.2019. A fronte della domanda di ripetizione, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 10.438,83 oltre interessi in misura legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Sulle spese
Stante la soccombenza reciproca, le spese, incluse quelle di c.t.u., devono essere compensate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
accerta che il saldo di conto corrente n. 15171 intestato a Parte_1 negativo per la correntista all'1.4.2019 in misura pari a € € 23.137,88; condanna al pagamento della somma di € 23.137,88 oltre Pt_2 Parte_1 interessi come in parte motiva in favore di e per essa Controparte_3 [...]
, con efficacia ex art. 111 c.p.c. in favore di e per essa Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 accerta che il saldo di conto corrente n. 2332 poi n. 12332 intestato a e è positivo Parte_1 Parte_1 per i correntisti al 6.9.2019 in misura pari a € 10.438,83; condanna quale procuratrice di al pagamento, in Controparte_4 Controparte_3 favore di e in solido tra loro, della somma di € 10.438,83, oltre interessi come in Parte_1 Parte_1 parte motiva;
spese compensate.
Brescia, 11.8.2025
Il giudice
Davide Scaffidi pagina 13 di 13