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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Il tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del lavoro, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata con ricorso n. 292/2025 R.G., da
(con l'avvocato Marco Boccetti) nei confronti Parte_1 di IN Controparte_1 CP_2
(con la dott.ssa Elvira Sarubbi) e di
[...] Controparte_3
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (non costituito);
[...]
a scioglimento della riserva assunta in data 11/4/2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
letti gli atti ed esaminata la documentazione;
OSSERVA E RILEVA
1. agisce in giudizio con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Parte_1 fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione scolastica al rilascio del congedo biennale ex art. 42 d.lgs. 151/2001, richiesto in data 11/10/2024; nonché al risarcimento del danno per lo stato di alterazione psico-fisica in cui versa la stessa dipendente per il mancato riconoscimento del suddetto congedo straordinario, da quantificarsi in € 10.000,00.
1.1. A sostegno della domanda, ha dedotto di essere in servizio come docente presso l'I.C. di;
di aver presentato una prima domanda di CP_3 CP_3
congedo straordinario in data 2/9/2024, al fine di prestare assistenza al fratello portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, co. 3, l. n. Persona_1
104/1992 (doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); che, dopo l'accoglimento della richiesta, con nota prot. n. 0003200 del 9/10/2024, l'Istituto scolastico annullava il congedo concesso, sul rilievo per il quale “dalla documentazione prodotta non si evince il rispetto dell'ordine di priorità tra i legittimari di cui all'art. 42 del D.Lgs
151/2001” (doc. n. 2); di aver, quindi, presentato, in data 11/10/2024, nuova
Pag. 1 a 6 domanda di congedo biennale, specificando di essere l'unica persona a prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona disabile e di essere l'unica parente sino al terzo grado con lui convivente (doc. n. 3); che, nonostante i solleciti rivolti all'Amministrazione (docc. nn. 9-10-11), quest'ultima rimaneva sostanzialmente inerte;
che, pertanto, la docente si vedeva costretta a prendere un lungo periodo di malattia, ricevendo dalla propria scuola di appartenenza l'invio di ben nove visite fiscali;
che la condotta serbata dalla parte datoriale ha cagionato alla ricorrente stati d'ansia e di stress continui, meritevoli di essere risarciti.
2. Si è costituito il , eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Non si è, invece, costituito l' di , Controparte_3 CP_3
cui il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11/2/2025.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona del l.r.p.t., essendo Controparte_3
sufficiente a tale riguardo richiamare l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto CP_1
(cfr. Cass. civ. n. 6372/11 e anche Cass. civ. n. 3275/16 e Cass. civ. n. 20430/12).
5. Nel merito, il ricorso è infondato per difetto, allo stato e considerata la cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, del requisito del fumus boni iuris, inteso come verosimile sussistenza del diritto a cautela del quale la ricorrente ha agito.
5.1. Occorre, in via di premessa, richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
5.2. L'art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001, prevede: «Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
Pag. 2 a 6 coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso
o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo».
5.3. Quanto ai soggetti legittimati a fruire del congedo in esame, la disposizione appena richiamata individua il seguente ordine di priorità: 1) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5) un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
5.4. L'ordine appena esplicitato dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge e trova la sua ratio nella necessità di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che, per vincolo legale e per grado di parentela, si presume siano più vicini, anche dal punto di vista affettivo, alla persona disabile. Del resto, la legge stabilisce pure le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo - ossia mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei parenti di ordine precedente -. Tale ordine non è derogabile. In altri termini, la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati, superabile solo alle condizioni indicate dalla stessa legge, mira ad evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non
Pag. 3 a 6 provvedono realmente all'assistenza della persona disabile. In questa prospettiva, non rilevano le dichiarazioni di rinuncia alla fruizione da parte dei possibili beneficiari al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né può attribuirsi peso ad altre situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come ad es. la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). Ora, il requisito della mancanza richiesto dall'art. 42, co. 5, sopra citato, deve essere inteso in primo luogo come situazione di assenza naturale e giuridica in senso stretto, come ad esempio il decesso o la mancanza del coniuge per celibato/nubilato. In secondo luogo, tale espressione deve ricomprendere anche tutte quelle condizioni giuridicamente rilevanti diverse dal decesso che implicano l'inesistenza fisica o giuridica del familiare considerato, come ad esempio la mancanza del coniuge per divorzio o separazione legale, ovvero ancora altre situazioni di mancanza del familiare convivente, continuativa e giuridicamente accertata quale la scomparsa di fatto dal domicilio o dalla residenza giuridicamente accertata, ovvero la condotta di abbandono. Solo in presenza di tali condizioni, di carattere stabile e certo, è possibile lo scorrimento verso altri parenti od affini;
ciò è conforme con la ratio protettiva dell'istituto che, da un lato, è volta a tutelare il soggetto nei cui confronti deve essere prestata l'assistenza e dall'altro a consentire al soggetto effettivamente presente, in “mancanza” nel senso sopra indicato di altri familiari, di poter fornire cura e di godere, in costanza di congedo, del trattamento retributivo e previdenziale garantito dalla norma in questione (cfr., in termini, Trib. Firenze, sez. lav., ordinanza del 23/1/2023).
5.5. In altri termini, la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati, superabile solo alle condizioni indicate dalla stessa legge, mira ad evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all'assistenza della persona disabile. In questa prospettiva, non rilevano le dichiarazioni di rinuncia alla fruizione da parte dei possibili beneficiari al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né può attribuirsi peso ad altre situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come ad es. la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). In tale direzione milita con chiarezza il tenore logico e letterale delle espressioni usate che non raggruppa le figure titolari del diritto, bensì le indica progressivamente ripetendo, ogni volta, che il subentro di un determinato soggetto è possibile a
Pag. 4 a 6 condizione della "mancanza, decesso o patologie invalidanti" di quello che lo precede (così Trib. Benevento, sez. lav., ordinanza del 27/2/2023).
5.6. Orbene, nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha chiesto di fruire del congedo straordinario sul presupposto di essere l'unica familiare convivente in grado di occuparsi del fratello disabile.
5.7. Tuttavia, come già esplicitato, il subentro progressivo dei familiari è garantito solo laddove la figura di grado viciniore sia deceduta, sia gravemente malata o manchi: richiamando il tenore dell'art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001, il diritto della sorella della persona da assistere potrebbe, allora, ritenersi fondato in caso di
“mancanza”, nel senso appena chiarito, del coniuge, del padre o della madre, di uno dei figli.
5.8. Ora, dagli atti di causa, emerge che il fratello della docente è senz'altro portatore di handicap in situazione di gravità (doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente); che è legalmente separato dalla propria coniuge (doc. n. 9); che i genitori sono entrambi deceduti (doc. n. 6).
5.9. Ciò che osta all'accoglimento della pretesa attorea è l'esistenza dei figli della persona da assistere, ossia, per come emerge dalla sentenza di separazione tra coniugi, (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]), in relazione ai quali non emerge – e non è stato invero neppure dedotto – alcun impedimento (né naturale, né giuridico) a prestare assistenza al genitore disabile.
5.10. Né può rilevare che la figlia (nulla essendo stato dedotto in Parte_1 merito all'altro figlio viva in un luogo diverso (Reggio Calabria, Persona_2
Via Eremo Botte Diramazione Porcino n. 18 – doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), rispetto a quello del padre (Reggio Calabria, Via Luigi Galvani n. 7 – doc. n. 5), atteso che il principio cardine dell'ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, non può essere alterato in base ad una libera scelta dei soggetti e che, comunque, l'ultimo periodo del novellato co. 5 dell'articolo 42 del d. lgs. cit. tiene conto della circostanza che il soggetto richiedente non sia ancora convivente con la persona da assistere al momento della richiesta di congedo e stabilisce che il diritto al congedo spetta anche nel caso che la convivenza sia instaurata successivamente alla richiesta. Rileva, infatti, che il richiedente conviva con l'assistito nei periodi, che possono essere anche frazionati, per i quali tale congedo è richiesto, potendo la convivenza non essere pregressa né tanto meno durevole e potendo essere instaurata
Pag. 5 a 6 anche al solo fine dell'assistenza, in mancanza di altri soggetti idonei a prestarla
(Trib. Catania, sez. lav., sent. n. 5312/2024).
5.11. Ne consegue che l'esistenza di figli legittimi che avrebbero potuto beneficiare del congedo con priorità rispetto alla ricorrente, rende la domanda cautelare infondata sotto il profilo del fumus boni iuris, con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria (ancorata al mancato riconoscimento del permesso biennale – cfr. conclusioni del ricorso) ed assorbimento dell'esame circa la sussistenza dell'ulteriore requisito del periculum in mora.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (procedimento cautelare), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro
5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
visti gli artt. 700, 669 bis e ss. c.p.c.;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
;
[...]
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.150,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, li 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza sociale
Il tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del lavoro, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata con ricorso n. 292/2025 R.G., da
(con l'avvocato Marco Boccetti) nei confronti Parte_1 di IN Controparte_1 CP_2
(con la dott.ssa Elvira Sarubbi) e di
[...] Controparte_3
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (non costituito);
[...]
a scioglimento della riserva assunta in data 11/4/2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
letti gli atti ed esaminata la documentazione;
OSSERVA E RILEVA
1. agisce in giudizio con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Parte_1 fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione scolastica al rilascio del congedo biennale ex art. 42 d.lgs. 151/2001, richiesto in data 11/10/2024; nonché al risarcimento del danno per lo stato di alterazione psico-fisica in cui versa la stessa dipendente per il mancato riconoscimento del suddetto congedo straordinario, da quantificarsi in € 10.000,00.
1.1. A sostegno della domanda, ha dedotto di essere in servizio come docente presso l'I.C. di;
di aver presentato una prima domanda di CP_3 CP_3
congedo straordinario in data 2/9/2024, al fine di prestare assistenza al fratello portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, co. 3, l. n. Persona_1
104/1992 (doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); che, dopo l'accoglimento della richiesta, con nota prot. n. 0003200 del 9/10/2024, l'Istituto scolastico annullava il congedo concesso, sul rilievo per il quale “dalla documentazione prodotta non si evince il rispetto dell'ordine di priorità tra i legittimari di cui all'art. 42 del D.Lgs
151/2001” (doc. n. 2); di aver, quindi, presentato, in data 11/10/2024, nuova
Pag. 1 a 6 domanda di congedo biennale, specificando di essere l'unica persona a prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona disabile e di essere l'unica parente sino al terzo grado con lui convivente (doc. n. 3); che, nonostante i solleciti rivolti all'Amministrazione (docc. nn. 9-10-11), quest'ultima rimaneva sostanzialmente inerte;
che, pertanto, la docente si vedeva costretta a prendere un lungo periodo di malattia, ricevendo dalla propria scuola di appartenenza l'invio di ben nove visite fiscali;
che la condotta serbata dalla parte datoriale ha cagionato alla ricorrente stati d'ansia e di stress continui, meritevoli di essere risarciti.
2. Si è costituito il , eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Non si è, invece, costituito l' di , Controparte_3 CP_3
cui il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11/2/2025.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona del l.r.p.t., essendo Controparte_3
sufficiente a tale riguardo richiamare l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto CP_1
(cfr. Cass. civ. n. 6372/11 e anche Cass. civ. n. 3275/16 e Cass. civ. n. 20430/12).
5. Nel merito, il ricorso è infondato per difetto, allo stato e considerata la cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, del requisito del fumus boni iuris, inteso come verosimile sussistenza del diritto a cautela del quale la ricorrente ha agito.
5.1. Occorre, in via di premessa, richiamare il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
5.2. L'art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001, prevede: «Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
Pag. 2 a 6 coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso
o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo».
5.3. Quanto ai soggetti legittimati a fruire del congedo in esame, la disposizione appena richiamata individua il seguente ordine di priorità: 1) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5) un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
5.4. L'ordine appena esplicitato dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge e trova la sua ratio nella necessità di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che, per vincolo legale e per grado di parentela, si presume siano più vicini, anche dal punto di vista affettivo, alla persona disabile. Del resto, la legge stabilisce pure le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo - ossia mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei parenti di ordine precedente -. Tale ordine non è derogabile. In altri termini, la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati, superabile solo alle condizioni indicate dalla stessa legge, mira ad evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non
Pag. 3 a 6 provvedono realmente all'assistenza della persona disabile. In questa prospettiva, non rilevano le dichiarazioni di rinuncia alla fruizione da parte dei possibili beneficiari al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né può attribuirsi peso ad altre situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come ad es. la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). Ora, il requisito della mancanza richiesto dall'art. 42, co. 5, sopra citato, deve essere inteso in primo luogo come situazione di assenza naturale e giuridica in senso stretto, come ad esempio il decesso o la mancanza del coniuge per celibato/nubilato. In secondo luogo, tale espressione deve ricomprendere anche tutte quelle condizioni giuridicamente rilevanti diverse dal decesso che implicano l'inesistenza fisica o giuridica del familiare considerato, come ad esempio la mancanza del coniuge per divorzio o separazione legale, ovvero ancora altre situazioni di mancanza del familiare convivente, continuativa e giuridicamente accertata quale la scomparsa di fatto dal domicilio o dalla residenza giuridicamente accertata, ovvero la condotta di abbandono. Solo in presenza di tali condizioni, di carattere stabile e certo, è possibile lo scorrimento verso altri parenti od affini;
ciò è conforme con la ratio protettiva dell'istituto che, da un lato, è volta a tutelare il soggetto nei cui confronti deve essere prestata l'assistenza e dall'altro a consentire al soggetto effettivamente presente, in “mancanza” nel senso sopra indicato di altri familiari, di poter fornire cura e di godere, in costanza di congedo, del trattamento retributivo e previdenziale garantito dalla norma in questione (cfr., in termini, Trib. Firenze, sez. lav., ordinanza del 23/1/2023).
5.5. In altri termini, la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati, superabile solo alle condizioni indicate dalla stessa legge, mira ad evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all'assistenza della persona disabile. In questa prospettiva, non rilevano le dichiarazioni di rinuncia alla fruizione da parte dei possibili beneficiari al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né può attribuirsi peso ad altre situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come ad es. la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore). In tale direzione milita con chiarezza il tenore logico e letterale delle espressioni usate che non raggruppa le figure titolari del diritto, bensì le indica progressivamente ripetendo, ogni volta, che il subentro di un determinato soggetto è possibile a
Pag. 4 a 6 condizione della "mancanza, decesso o patologie invalidanti" di quello che lo precede (così Trib. Benevento, sez. lav., ordinanza del 27/2/2023).
5.6. Orbene, nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha chiesto di fruire del congedo straordinario sul presupposto di essere l'unica familiare convivente in grado di occuparsi del fratello disabile.
5.7. Tuttavia, come già esplicitato, il subentro progressivo dei familiari è garantito solo laddove la figura di grado viciniore sia deceduta, sia gravemente malata o manchi: richiamando il tenore dell'art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001, il diritto della sorella della persona da assistere potrebbe, allora, ritenersi fondato in caso di
“mancanza”, nel senso appena chiarito, del coniuge, del padre o della madre, di uno dei figli.
5.8. Ora, dagli atti di causa, emerge che il fratello della docente è senz'altro portatore di handicap in situazione di gravità (doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente); che è legalmente separato dalla propria coniuge (doc. n. 9); che i genitori sono entrambi deceduti (doc. n. 6).
5.9. Ciò che osta all'accoglimento della pretesa attorea è l'esistenza dei figli della persona da assistere, ossia, per come emerge dalla sentenza di separazione tra coniugi, (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]), in relazione ai quali non emerge – e non è stato invero neppure dedotto – alcun impedimento (né naturale, né giuridico) a prestare assistenza al genitore disabile.
5.10. Né può rilevare che la figlia (nulla essendo stato dedotto in Parte_1 merito all'altro figlio viva in un luogo diverso (Reggio Calabria, Persona_2
Via Eremo Botte Diramazione Porcino n. 18 – doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), rispetto a quello del padre (Reggio Calabria, Via Luigi Galvani n. 7 – doc. n. 5), atteso che il principio cardine dell'ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, non può essere alterato in base ad una libera scelta dei soggetti e che, comunque, l'ultimo periodo del novellato co. 5 dell'articolo 42 del d. lgs. cit. tiene conto della circostanza che il soggetto richiedente non sia ancora convivente con la persona da assistere al momento della richiesta di congedo e stabilisce che il diritto al congedo spetta anche nel caso che la convivenza sia instaurata successivamente alla richiesta. Rileva, infatti, che il richiedente conviva con l'assistito nei periodi, che possono essere anche frazionati, per i quali tale congedo è richiesto, potendo la convivenza non essere pregressa né tanto meno durevole e potendo essere instaurata
Pag. 5 a 6 anche al solo fine dell'assistenza, in mancanza di altri soggetti idonei a prestarla
(Trib. Catania, sez. lav., sent. n. 5312/2024).
5.11. Ne consegue che l'esistenza di figli legittimi che avrebbero potuto beneficiare del congedo con priorità rispetto alla ricorrente, rende la domanda cautelare infondata sotto il profilo del fumus boni iuris, con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria (ancorata al mancato riconoscimento del permesso biennale – cfr. conclusioni del ricorso) ed assorbimento dell'esame circa la sussistenza dell'ulteriore requisito del periculum in mora.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (procedimento cautelare), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro
5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
visti gli artt. 700, 669 bis e ss. c.p.c.;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
;
[...]
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.150,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, li 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6