Articolo 24 della Legge 26 luglio 1965, n. 965
Articolo 23Articolo 25
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31 agosto 1965
Art. 24.
Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523 , ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.
Entrata in vigore il 31 agosto 1965
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