Art. 24.
Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523 , ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.
Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523 , ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.