Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO
SENZA FIGLI MINORI/ ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.05.2024, da
1) Parte_1
nata a: ND (Romania) il 2.05.1957
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]1, con l'Avv. Alessandra Zulian
e
2) Controparte_1
nato a: AR (VI) il 11.05.1953
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Lara La Piscopia
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in Roveredo di Guà (VR), in data 19.01.2013,
(anno 2013, atto n. 1, parte I)
SEPARAZIONE:
separati avanti l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Roveredo di Guà in data 19.08.2022
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi, all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 3.4.2025, con l'ausilio del giudice, hanno raggiunto un accordo del seguente tenore:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1
dell'importo di Euro 100,00= (cento/00) mensili da porsi a carico del IG. con Controparte_1
adeguamento annuale secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via pagina 2 di 4 temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1
in data 19.01.2013 a Roveredo di Guà (VR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roveredo di Guà (VR),
(anno 2013, atto n. 1, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.04.2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
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