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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Pistoia
Sezione Volontaria Giurisdizione
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI RIGETTO DI APERTURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
In persona del GOP dott.ssa Vanessa Rocchi, in affiancamento al Giudice Tutelare, nella procedura iscritta al n. 1439/2024 V.G. avente ad oggetto: apertura e nomina di Amministratore di Sostegno a favore della sig.ra n. a Abetone Cutigliano, il 31.07.1940 r. in Kilmarnock – Scozia (RU) Parte_1 in Woodside Avenue 38 ,
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 29.05.2025 e dell'audizione della beneficiaria mediante prova delegata da parte del Consolato Generale d'Italia a Edimburgo, dei soggetti referenti e parte ricorrente nonché dei nipoti parte resistenti e tutti i rispettivi difensori costituti, personalmente comparsi, ritenuta la propria competenza essendo la sig.ra cittadina italiana con domicilio Parte_2 all'estero,
a scioglimento della riserva che precede,
OSSERVA
− Che ai sensi dell'art. 404 cod. civ. “…la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno…”;
− Che l'art. 405 cod. civ. nel delineare il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che lo stesso debba contenere l'indicazione specifica degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di quelli per i quali è necessaria la sua assistenza;
− Che tali prescrizioni rendono evidente come la nomina di un amministratore di sostegno vada richiesta solo nel caso in cui si debbano compiere atti specifici e determinati;
inoltre, l'interesse a compiere tali atti deve essere attuale e concreto e non meramente pregresso, eventuale o futuro: ne consegue che l'amministrazione di sostegno può essere disposta non in vista di una generica ed astratta esigenza di protezione della persona incapace ma in relazione ad analitiche, attuali e concrete necessità di tutela e di operatività della persona beneficiaria;
− Che, nel caso di specie, la parte ricorrente, sigg.ri , CP_1 Controparte_2 [...]
e , quali fratello, sorella e nipoti dell'amministranda, hanno proposto CP_3 CP_4 il presente ricorso per l'apertura e la nomina di un ADS a favore della sig.ra Parte_2 sostenendo una “presunta” impossibilità della stessa di compiere autonomamente atti quotidiani della vita quale riscuotere la pensione, gestire le spese correnti e i beni immobili di sua proprietà, essendo inserita da gennaio 2023 in una casa di riposo in Scozia a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio con ricovero in ospedale psichiatrico nel settembre 2022;
− che parte ricorrente lamenta, altresì, che dopo tale inserimento in struttura assistita effettuato a cura dei parenti residenti in loco, i sisgg.ri e quali altri CP_5 CP_6 nipoti dell'interessata, si sarebbero recati in Italia per prelevare tutte le somme disponibili dell'interessata, senza informare gli odierni ricorrenti, e che da lì in poi sarebbe stato più difficile per gli stessi parlare telefonicamente con la zia, la struttura e i parenti stessi e, quindi, con ciò venendo a mancare ogni notizia sull'interessata, specie per quanto riguarda il proprio patrimonio e la gestione dello stesso e ritenendo, pertanto, allo stato degli atti, necessaria la Contr gestione di tutto da parte di un soggetto terzo estraneo ai nuclei familiari di riferimento in contrasto tra loro;
− che, in realtà, dall'esame della documentazione della “Relazione visita domiciliare alla sig.ra redatta dal delegato dott. , Vice Commissario Amministrativo Parte_2 Per_1
Consolare e Sociale presso il Consolato Generale d'Italia a Edimburgo, del 5.12.2024 e l'audizione diretta dell'interessata e dall'istruttoria espletata è emerso come la sig.ra
[...]
è apparsa una persona anziana, curata, di buono spirito, lucida, capace di Pt_1 comprendere le domande che le sono state rivolte e di dare risposte coerenti, capace di autodeterminarsi, orientata nel tempo e nello spazio, con buona memoria verbale e storica e capacità di ragionamento, consapevole della propria situazione di fragilità dovuta alle patologie sanitarie riscontrate e alle proprie condizioni di salute psico-fisiche precarie collegare e compatibili anche all'età anagrafica, e, quindi, bisognosa solo di un aiuto materiale e concreto che la stessa può, pertanto, decidere a chi affidarle e, su tali presupposti, ha espressamente dichiarato, da tempo, di voler essere seguita dai nipoti residenti in loco, i sigg.ri e, pertanto, di non avere bisogno di alcun sostegno e/o aiuto in Italia, di CP_5 non volere interferenze nella propria vita privata e familiare, e, espressamente “….ha tuttavia espresso forte e decisa opposizione alla eventualità che i nipoti residenti in Italia (menzionando in particolare i nomi di “ e “ ”) abbiano il potere di gestire i suoi beni o avere voce in CP_1 CP_2 capitolo;
secondo l'assistita questi ultimi avrebbero interesse solo al suo patrimonio…” e, quindi, di fatto, ha espresso, in modo pressocchè coerente durante tutta l'audizione da parte del delegato consolare, di non voler modificare nulla dell'attuale condizione personale e di vita scegliendo in autonomia da chi farsi aiutare;
− che, pertanto la domanda presentata dai sigg.ri non risulta fondata e mancano Parte_3 riscontri probatori adeguati ed i giusti presupposti per la nomina di un ADS come previsti per legge considerato che da un punto di vista assistenziale, delle condizioni di salute e di eventuali e necessari consensi medici-sanitari, la sig.ra è ben assistita in Parte_2 struttura con tutto il personale infermieristico adeguato, assume regolarmente la terapia, riceve le visite dei parenti in loco, di vecchie amicizie, di aver pensato da tempo al proprio benessere mediante la sottoscrizione di un “Power of Attorney” (corrispondente a una procura generale italiana), per l'organizzazione di qualsiasi trattamento, cura e terapia medica, di voler comunque risiedere e restare in Scozia;
− che anche da un punto di vista economico-patrimoniale, la gestione, di fatto, tenuta e operata dai sigg.ri n quanto presenti in loco, non ha evidenziato criticità o elementi di poca CP_5 trasparenza come lamentato da parte ricorrente in quanto è stata la stessa interessata
[...]
a ricostruire e descrivere la propria situazione e gestione economica-patrimoniale, Pt_2 la disponibilità dei propri beni immobili, dell'operazione di compravendita della casa in Toscana, di essere, espressamente, “...informata di tutte le operazioni effettuate, prevalentemente quelle relative alle spese di collocamento nella casa di riposo e per le esigenze materiali che di volta in volta si presentano. Qualsiasi sua richiesta, viene esaudita con soddisfazione...”;
− che pertanto, anche le suddette lamentele degli odierni ricorrenti, specie da un punto di vista economico-patrimoniale, circa il fatto che i sigg.ri senza informare gli stessi, si sono CP_5 recati in Italia a agosto 2023 per prelevare tutte le somme presenti sia sul conto corrente intestato all'interessata sia per estinguere il portafoglio titoli, lamentando poi una mancata conoscenza e informativa del patrimonio dell'interessata, risultano infondate avendo una adeguata prova contraria agli atti del fascicolo o, comunque, prive di legittimazione attiva da parte degli stessi ricorrenti trattandosi, peraltro, anche di dati sensibili che la stessa sig.ra
, nelle sue capacità residue evidenziate, si è opposta nel fare curare e gestire ai Parte_1 parenti in Italia e non ha, quindi prestato il di lei consenso alla diffusione di tali dati sensibili ai propri familiari diretti che non possono vantare alcun diritto sostanziale sui beni e disponibilità economiche dell'amministrata e, quindi non hanno diritto di conoscere quali siano le entrate, beni e spese della medesima;
− che, pertanto, tali risultanze istruttorie sopra esposte, quindi, convergono verso il rigetto del ricorso, posto che una misura di protezione del soggetto debole non può certo essere giustificata appunto da una presunta situazione di salute precaria, né da interessi meramente eventuali pregressi e/o futuri, né in vista di una generica ed astratta esigenza di protezione della persona allorquando, come, nel caso di specie, quest'ultima si presenta ancora conservare delle buone autonomie funzionali e capacità psico-fisiche di autodeterminarsi e di scegliere le persone che desidera avere accanto e alle quali affidare la cura dei propri interessi e affari personali, di salute ed economici-patrimoniali;
− che nella procedura in oggetto, si osserva anche che il giudice è tenuto a valorizzare le autonomie residue dell'interessata nonché la volontà della stessa in quanto ancora lucida e capace di esprimersi, evidenziando che un eventuale nomina di un ADS esterno al nucleo familiare e/o amicale di riferimento per l'anziana, prescelto da quest'ultima, non risulterà una soluzione efficace ed operativa stante il rifiuto espresso, più volte, dall'interessata stessa;
− che, in ultimo, si osserva come dall'esame della relazione del delegato consolare dott. A.
emerga una delusione e un rammarico da parte dell'interessata per il fatto di non Per_1 ricevere visite dai parenti italiani e dalle difficoltà, da diverso tempo, di non riuscire ad entrare in contatto con il fratello e la sorella, più anziani, residenti in Italia e sul punto, si invita tutti alla massima collaborazione, specie dei sigg.ri resenti in loco, affinche CP_5
l'interessata possa risentire, seppur anche solo telefonicamente, il proprio fratello e sorella residenti in Italia:
P.Q.M.
− Visto l'art. 404 c.c. e ss., rigetta il ricorso e la domanda in oggetto per mancanza dei giusti presupposti di legge;
− invita e sollecita i sigg.ri e , residenti in loco, ad adoperarsi affinché CP_5 CP_6 la sig.ri possa riallacciare contatti diretti, seppur telefonici, con il fratello e la Parte_2 sorella residenti in Italia.
Si comunichi alla parte ricorrente e resistenti costituiti, alla beneficiaria e all' in Sede. Controparte_8
Pistoia 8 giugno 2025 Il Giudice Tutelare
GOP dott.ssa Vanessa Rocchi
Tribunale di Pistoia
Sezione Volontaria Giurisdizione
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI RIGETTO DI APERTURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
In persona del GOP dott.ssa Vanessa Rocchi, in affiancamento al Giudice Tutelare, nella procedura iscritta al n. 1439/2024 V.G. avente ad oggetto: apertura e nomina di Amministratore di Sostegno a favore della sig.ra n. a Abetone Cutigliano, il 31.07.1940 r. in Kilmarnock – Scozia (RU) Parte_1 in Woodside Avenue 38 ,
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 29.05.2025 e dell'audizione della beneficiaria mediante prova delegata da parte del Consolato Generale d'Italia a Edimburgo, dei soggetti referenti e parte ricorrente nonché dei nipoti parte resistenti e tutti i rispettivi difensori costituti, personalmente comparsi, ritenuta la propria competenza essendo la sig.ra cittadina italiana con domicilio Parte_2 all'estero,
a scioglimento della riserva che precede,
OSSERVA
− Che ai sensi dell'art. 404 cod. civ. “…la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno…”;
− Che l'art. 405 cod. civ. nel delineare il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che lo stesso debba contenere l'indicazione specifica degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di quelli per i quali è necessaria la sua assistenza;
− Che tali prescrizioni rendono evidente come la nomina di un amministratore di sostegno vada richiesta solo nel caso in cui si debbano compiere atti specifici e determinati;
inoltre, l'interesse a compiere tali atti deve essere attuale e concreto e non meramente pregresso, eventuale o futuro: ne consegue che l'amministrazione di sostegno può essere disposta non in vista di una generica ed astratta esigenza di protezione della persona incapace ma in relazione ad analitiche, attuali e concrete necessità di tutela e di operatività della persona beneficiaria;
− Che, nel caso di specie, la parte ricorrente, sigg.ri , CP_1 Controparte_2 [...]
e , quali fratello, sorella e nipoti dell'amministranda, hanno proposto CP_3 CP_4 il presente ricorso per l'apertura e la nomina di un ADS a favore della sig.ra Parte_2 sostenendo una “presunta” impossibilità della stessa di compiere autonomamente atti quotidiani della vita quale riscuotere la pensione, gestire le spese correnti e i beni immobili di sua proprietà, essendo inserita da gennaio 2023 in una casa di riposo in Scozia a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio con ricovero in ospedale psichiatrico nel settembre 2022;
− che parte ricorrente lamenta, altresì, che dopo tale inserimento in struttura assistita effettuato a cura dei parenti residenti in loco, i sisgg.ri e quali altri CP_5 CP_6 nipoti dell'interessata, si sarebbero recati in Italia per prelevare tutte le somme disponibili dell'interessata, senza informare gli odierni ricorrenti, e che da lì in poi sarebbe stato più difficile per gli stessi parlare telefonicamente con la zia, la struttura e i parenti stessi e, quindi, con ciò venendo a mancare ogni notizia sull'interessata, specie per quanto riguarda il proprio patrimonio e la gestione dello stesso e ritenendo, pertanto, allo stato degli atti, necessaria la Contr gestione di tutto da parte di un soggetto terzo estraneo ai nuclei familiari di riferimento in contrasto tra loro;
− che, in realtà, dall'esame della documentazione della “Relazione visita domiciliare alla sig.ra redatta dal delegato dott. , Vice Commissario Amministrativo Parte_2 Per_1
Consolare e Sociale presso il Consolato Generale d'Italia a Edimburgo, del 5.12.2024 e l'audizione diretta dell'interessata e dall'istruttoria espletata è emerso come la sig.ra
[...]
è apparsa una persona anziana, curata, di buono spirito, lucida, capace di Pt_1 comprendere le domande che le sono state rivolte e di dare risposte coerenti, capace di autodeterminarsi, orientata nel tempo e nello spazio, con buona memoria verbale e storica e capacità di ragionamento, consapevole della propria situazione di fragilità dovuta alle patologie sanitarie riscontrate e alle proprie condizioni di salute psico-fisiche precarie collegare e compatibili anche all'età anagrafica, e, quindi, bisognosa solo di un aiuto materiale e concreto che la stessa può, pertanto, decidere a chi affidarle e, su tali presupposti, ha espressamente dichiarato, da tempo, di voler essere seguita dai nipoti residenti in loco, i sigg.ri e, pertanto, di non avere bisogno di alcun sostegno e/o aiuto in Italia, di CP_5 non volere interferenze nella propria vita privata e familiare, e, espressamente “….ha tuttavia espresso forte e decisa opposizione alla eventualità che i nipoti residenti in Italia (menzionando in particolare i nomi di “ e “ ”) abbiano il potere di gestire i suoi beni o avere voce in CP_1 CP_2 capitolo;
secondo l'assistita questi ultimi avrebbero interesse solo al suo patrimonio…” e, quindi, di fatto, ha espresso, in modo pressocchè coerente durante tutta l'audizione da parte del delegato consolare, di non voler modificare nulla dell'attuale condizione personale e di vita scegliendo in autonomia da chi farsi aiutare;
− che, pertanto la domanda presentata dai sigg.ri non risulta fondata e mancano Parte_3 riscontri probatori adeguati ed i giusti presupposti per la nomina di un ADS come previsti per legge considerato che da un punto di vista assistenziale, delle condizioni di salute e di eventuali e necessari consensi medici-sanitari, la sig.ra è ben assistita in Parte_2 struttura con tutto il personale infermieristico adeguato, assume regolarmente la terapia, riceve le visite dei parenti in loco, di vecchie amicizie, di aver pensato da tempo al proprio benessere mediante la sottoscrizione di un “Power of Attorney” (corrispondente a una procura generale italiana), per l'organizzazione di qualsiasi trattamento, cura e terapia medica, di voler comunque risiedere e restare in Scozia;
− che anche da un punto di vista economico-patrimoniale, la gestione, di fatto, tenuta e operata dai sigg.ri n quanto presenti in loco, non ha evidenziato criticità o elementi di poca CP_5 trasparenza come lamentato da parte ricorrente in quanto è stata la stessa interessata
[...]
a ricostruire e descrivere la propria situazione e gestione economica-patrimoniale, Pt_2 la disponibilità dei propri beni immobili, dell'operazione di compravendita della casa in Toscana, di essere, espressamente, “...informata di tutte le operazioni effettuate, prevalentemente quelle relative alle spese di collocamento nella casa di riposo e per le esigenze materiali che di volta in volta si presentano. Qualsiasi sua richiesta, viene esaudita con soddisfazione...”;
− che pertanto, anche le suddette lamentele degli odierni ricorrenti, specie da un punto di vista economico-patrimoniale, circa il fatto che i sigg.ri senza informare gli stessi, si sono CP_5 recati in Italia a agosto 2023 per prelevare tutte le somme presenti sia sul conto corrente intestato all'interessata sia per estinguere il portafoglio titoli, lamentando poi una mancata conoscenza e informativa del patrimonio dell'interessata, risultano infondate avendo una adeguata prova contraria agli atti del fascicolo o, comunque, prive di legittimazione attiva da parte degli stessi ricorrenti trattandosi, peraltro, anche di dati sensibili che la stessa sig.ra
, nelle sue capacità residue evidenziate, si è opposta nel fare curare e gestire ai Parte_1 parenti in Italia e non ha, quindi prestato il di lei consenso alla diffusione di tali dati sensibili ai propri familiari diretti che non possono vantare alcun diritto sostanziale sui beni e disponibilità economiche dell'amministrata e, quindi non hanno diritto di conoscere quali siano le entrate, beni e spese della medesima;
− che, pertanto, tali risultanze istruttorie sopra esposte, quindi, convergono verso il rigetto del ricorso, posto che una misura di protezione del soggetto debole non può certo essere giustificata appunto da una presunta situazione di salute precaria, né da interessi meramente eventuali pregressi e/o futuri, né in vista di una generica ed astratta esigenza di protezione della persona allorquando, come, nel caso di specie, quest'ultima si presenta ancora conservare delle buone autonomie funzionali e capacità psico-fisiche di autodeterminarsi e di scegliere le persone che desidera avere accanto e alle quali affidare la cura dei propri interessi e affari personali, di salute ed economici-patrimoniali;
− che nella procedura in oggetto, si osserva anche che il giudice è tenuto a valorizzare le autonomie residue dell'interessata nonché la volontà della stessa in quanto ancora lucida e capace di esprimersi, evidenziando che un eventuale nomina di un ADS esterno al nucleo familiare e/o amicale di riferimento per l'anziana, prescelto da quest'ultima, non risulterà una soluzione efficace ed operativa stante il rifiuto espresso, più volte, dall'interessata stessa;
− che, in ultimo, si osserva come dall'esame della relazione del delegato consolare dott. A.
emerga una delusione e un rammarico da parte dell'interessata per il fatto di non Per_1 ricevere visite dai parenti italiani e dalle difficoltà, da diverso tempo, di non riuscire ad entrare in contatto con il fratello e la sorella, più anziani, residenti in Italia e sul punto, si invita tutti alla massima collaborazione, specie dei sigg.ri resenti in loco, affinche CP_5
l'interessata possa risentire, seppur anche solo telefonicamente, il proprio fratello e sorella residenti in Italia:
P.Q.M.
− Visto l'art. 404 c.c. e ss., rigetta il ricorso e la domanda in oggetto per mancanza dei giusti presupposti di legge;
− invita e sollecita i sigg.ri e , residenti in loco, ad adoperarsi affinché CP_5 CP_6 la sig.ri possa riallacciare contatti diretti, seppur telefonici, con il fratello e la Parte_2 sorella residenti in Italia.
Si comunichi alla parte ricorrente e resistenti costituiti, alla beneficiaria e all' in Sede. Controparte_8
Pistoia 8 giugno 2025 Il Giudice Tutelare
GOP dott.ssa Vanessa Rocchi