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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 13.5.2024, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 72 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 13.5.2024;
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato a Parte_1
Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. Riccardo De Simone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 31 gennaio 2024.
pagina 1 di 6 OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 il ricorrente adiva, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011
e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di sentir accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto al riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della propria domanda, esso ha allegato (i) di essere discendente in linea retta di Per_1
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al
[...]
doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...], in data [...], emigrato in Argentina in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque ha diritto ad essere riconosciuto cittadino italiano e, dunque, a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. Pur essendo nato in Abruzzo in [...] pre- Persona_1
unitaria e dunque quando tale Regione faceva ancora parte del Regno , esso acquisì la Controparte_2
cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo 1861, n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al
Regno d'Italia.
In particolare, esso ha allegato (e asseverato) la propria discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Argentina, in data 13.6.1895, Persona_1 Persona_2
▪ da nasceva, in Argentina, in data 17.6.1920, ; Persona_2 Persona_3
▪ da quest'ultima nasceva, in Argentina, in data 1.5.1946, . Persona_4
▪ da quest'ultima nasceva, in Argentina, in data 21.12.1971, ; Persona_5
▪ infine, da quest'ultima nasceva, in Argentina, in data 20.11.1998, l'odierno ricorrente
[...]
Parte_1
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
pagina 2 di 6 In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione dei ricorrenti.
2.1 La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendenti, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. n.
1-11 fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dello stesso dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di prima discendente Persona_2
dell'avo italiano- nata in [...] il [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865. In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
pagina 3 di 6 Il Codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2 La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha, in primo luogo, provato che l'avo, non si è mai Persona_1
naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti (cfr. certificato di negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato ha acquisito la cittadinanza Argentina non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti del ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore della ricorrente.
3. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: quella relativa all'idoneità, in base alla richiamata legge al tempo vigente, di a trasmettere Persona_2
la cittadinanza alla propria discendente diretta, nata in [...] precedente al 1.1.1848 e quella relativa ai matrimoni con cittadino straniero di e , celebratisi prima dell'entrata Persona_2 Persona_3
in vigore della Costituzione.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
pagina 4 di 6 Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente,
è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito
(Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
4. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore dello status di cittadino italiano.
Anche l'istanza dello stesso - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
pagina 5 di 6 nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
5. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 72/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
riconoscimento in suo favore dello status di cittadino italiano;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 13.5.2024, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 72 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 13.5.2024;
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato a Parte_1
Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv. Riccardo De Simone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 31 gennaio 2024.
pagina 1 di 6 OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 il ricorrente adiva, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011
e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di sentir accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto al riconoscimento in proprio favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della propria domanda, esso ha allegato (i) di essere discendente in linea retta di Per_1
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al
[...]
doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...], in data [...], emigrato in Argentina in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque ha diritto ad essere riconosciuto cittadino italiano e, dunque, a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. Pur essendo nato in Abruzzo in [...] pre- Persona_1
unitaria e dunque quando tale Regione faceva ancora parte del Regno , esso acquisì la Controparte_2
cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo 1861, n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al
Regno d'Italia.
In particolare, esso ha allegato (e asseverato) la propria discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Argentina, in data 13.6.1895, Persona_1 Persona_2
▪ da nasceva, in Argentina, in data 17.6.1920, ; Persona_2 Persona_3
▪ da quest'ultima nasceva, in Argentina, in data 1.5.1946, . Persona_4
▪ da quest'ultima nasceva, in Argentina, in data 21.12.1971, ; Persona_5
▪ infine, da quest'ultima nasceva, in Argentina, in data 20.11.1998, l'odierno ricorrente
[...]
Parte_1
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
pagina 2 di 6 In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione dei ricorrenti.
2.1 La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendenti, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. n.
1-11 fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dello stesso dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di prima discendente Persona_2
dell'avo italiano- nata in [...] il [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865. In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
pagina 3 di 6 Il Codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2 La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, la ricorrente ha, in primo luogo, provato che l'avo, non si è mai Persona_1
naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti (cfr. certificato di negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato ha acquisito la cittadinanza Argentina non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti del ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore della ricorrente.
3. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: quella relativa all'idoneità, in base alla richiamata legge al tempo vigente, di a trasmettere Persona_2
la cittadinanza alla propria discendente diretta, nata in [...] precedente al 1.1.1848 e quella relativa ai matrimoni con cittadino straniero di e , celebratisi prima dell'entrata Persona_2 Persona_3
in vigore della Costituzione.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
pagina 4 di 6 Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente,
è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito
(Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
4. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore dello status di cittadino italiano.
Anche l'istanza dello stesso - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
pagina 5 di 6 nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
5. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 72/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
riconoscimento in suo favore dello status di cittadino italiano;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Spagnoli
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