Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1964, n. 1466
CASS
Sentenza 11 giugno 1964

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L'invalidita, stabilita dall'art.2113 cod.civ. per le rinunce o transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da Disposizioni inderogabili della legge o da norma corporative, costituisce non nullita dei detti negozi, cosi com'e, invece, per gli artt 1418 e 1966 cod.civ., ma solo annullabilita. ( Cfr 1446/63; 1469/60; 266/57).*

L'impugnazione ex art.2113 cod.civ. di rinunce o transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti al lavoratore da Disposizioni inderogabili di legge (o di norme corporative), si aggiunge e non si sostituisce ai normali mezzi di impugnazione dei contratti, cioe alle normali azioni di nullita o annullabilita. Pertanto, ove detta rinuncia o transazione sia impugnata esclusivamente per il suo oggetto, cioe per la natura dei diritti cui il negozio si riferisce, l'Azione relativa e solo quella ex art.2113 cod.civ., quindi, essa deve essere proposta entro il termine trimestrale di decadenza previsto da detto articolo, rimanendo salve per gli altri eventuali vizi del negozio stesso, le ordinarie azioni di nullita o di annullabilita, cosicche il termine di decadenza non pregiudica il termine di prescrizione riguardante le azioni di annullabilita, come lascia inalterata l'imprescrittibilita delle azioni di nullita. ( Cfr 2951/58; 726/58; 2207/55; 1291/51).*

Deve negarsi una differenza concettuale tra 'diritto indisponibile' e 'diritto derivante da norma inderogabile', poiche i due termini hanno riguardo a due momenti diversi, attenendo il secondo al momento generico, costituito dalla norma, ed il primo, invece, a quello funzionalè la inderogabilita della norma, infatti, determina la nullita assoluta di ogni atto giuridico che importi una differente regolamentazione del rapporto considerato dalla norma imperativa, cioe opera rispetto al momento della Costituzione del rapporto stesso e riguarda, quindi, diritti ancora non sortì in materia di lavoro, pero, dalla inderogabilita della norma non discende senz'altro la indisponibilita del diritto, una volta che questo sia sorto ed acquisito al patrimonio del suo titolare. ( applicazione al fine di ritenere disponibile il diritto gia acquisito dal lavoratore alle indennita di preavviso e di anzianita, in relazione a transazione regolante tali indennita, posta in essere dal lavoratore a rapporto di lavoro cessante, e non impugnata nel termine di decadenza di cui all'art.2113 cod.civ. ( Cfr 499/64; 3844/58; 3254/58).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1964, n. 1466
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1466
    Data del deposito : 11 giugno 1964

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