Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
559 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 559 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato a KAMEZ (ALBANIA) in data 30/10/2001 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN MAURO PASCOLI tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BAGLI VANIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 11/03/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi
1
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 17/09/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in KAMEZ (ALBANIA) in data
30/10/2001 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SAN MAURO
PASCOLI al n. 36, Parte 2, serie C, anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
11/03/2024, che integralmente si riportano:
2 1) affidare la figlia minore in via condivisa ai genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso il padre. La madre potrà frequentare liberamente la figlia, accordandosi direttamente con quest'ultima riguardo agli incontri, previo avviso al padre. La minore potrà soggiornare anche per più giorni consecutivi presso la casa della madre, pernottamento incluso, sempre previo avviso al padre;
2) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, le parti si accorderanno direttamente con la figlia in merito ai periodi da trascorrere con l'uno e l'altro genitore, nel rispetto dell'alternanza tra questi ultimi riguardo al giorno di Natale e al Capodanno. Entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo prolungato di vacanza, anche all'estero, previo avviso all'altro con congruo anticipo e comunicazione del luogo di destinazione;
3) Le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante i periodi di permanenza della stessa presso l'uno o l'altro genitore, Per_1
avendo cura di soddisfare ogni sua necessità. Le spese straordinarie per la figlia, di cui al Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Forlì saranno sostenute al
50% tra i genitori, con obbligo di rimborsare la quota di propria spettanza all'altro che l'avrà anticipata, entro dieci giorni dalla richiesta e previa visione della ricevuta, fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
4) La casa coniugale, sita in Gatteo a Mare (FC), P.le Martini n. 22, costituita da appartamento con annessa pertinenza scoperta e garage, distinti al Catasto
Fabbricati di detto comune quanto all'appartamento al Fg. 1, part.lla 2500, sub. 8, piano T-1-2, cat A/3, cl. 5, cons. vani 4,5, sup. cat. Mq. 99, R.C. €. 476,43 e quanto al garage al Fg. 1, part.lla 2500, sub 14, viale Europa, piano S1, cat. C/6, cl. 2, cons. mq.18, sup. cat. Mq. 19, R.C. €. 52,06, viene assegnata unitamente agli arredi che la compongono al sig. , che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia Controparte_1
; Per_1
3 5) Le parti dichiarano di essere entrambe dotate di lavoro e di essere economicamente autosufficienti, non pretendendo pertanto alcun contributo economico l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile o quant'altro;
6) Le parti dichiarano di aver regolamentato in precedenza ogni questione economica tra le stesse intercorrente, non avendo null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, al di fuori delle condizioni indicate nel ricorso congiunto di cui al presente procedimento;
7) le spese legali della presente procedura sono a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SAN MAURO PASCOLI per quanto di competenza.
Forlì, 08/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)