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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1060 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 6.3.2025, e vertente
TRA
, nata il giorno 9/5/1977 in SCAFATI e residente in Parte_1
BOSCOREALE, C.F.: , difesa da sé stessa ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in SCAFATI alla via GIACOMO MATTEOTTI n.52 presso il suo studio legale RICORRENTE
E
, in TR persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via AMATO n.4 con l'avv. Valeria COPPOLA che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa telematicamente con la memoria di costituzione RESISTENTE ed agente in riconvenzionale
NONCHE'
, in persona del procuratore e TE legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in SALERNO alla via A. BALZICO presso lo studio legale dell'avv. Rosario NOVACO che la rappresenta e difende in virtù di procura inoltrata telematicamente con la memoria di costituzione RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: attraverso le note scritte “sostitutive” finali le parti convenute insistevano per l'accoglimento delle istanze di cui ai rispettivi pregressi scritti difensivi, da intendersi qui richiamate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 19.02.2024 l'avv. , Parte_1 difesa da sé stessa, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2023 01287 42247, notificatale il giorno 30.01.2024, con la quale era stata azionata posta contributiva, in favore della TR
, inerente l'anno 2011, per un importo complessivo di euro 1.499,28.
[...]
A fondamento della opposizione la ricorrente valorizzava vizi formali e ragioni sostanziali che, in ottica attorea, minano la pretesa azionata e lo strumento utilizzato per la sua esternazione.
Si costituiva l' che, eccepita la TE propria carenza di legittimazione passiva in riferimento alle vicende precedenti l'iscrizione a ruolo della posta, chiedeva comunque il rigetto “nel merito” dell'avversa iniziativa giudiziale.
Si costituiva, altresì, in Giudizio la che, eccepita a CP_1 sua volta la carenza di legittimazione passiva a fronte dei denunciati vizi della procedura esattoriale, resisteva anche nel “merito” alla pretesa azionata di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza. La , inoltre, spiegava rituale riconvenzionale per rimarcare la CP_1 fondatezza sostanziale della posta creditoria anche laddove fosse stata accertata la illegittimità formale della iscrizione a ruolo e della successiva notifica dell'atto impositivo.
Veniva, pertanto, fissata nuova data di trattazione scritta.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione a seguito delle autorizzate note conclusionali.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 6.3.2025, ricevuta contezza delle richieste conclusive in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
L'avv. formalizza opposizione alla cartella di Parte_1 pagamento n. 071 2023 01287 42247, notificatale il 30/01/2024 per un importo complessivo pari ad euro 1.499,28, muovendo i seguenti rilievi:
-- maturata prescrizione delle poste a credito della CP_1 concernenti l'anno 2011;
-- mancata notifica di atto prodromico alla cartella di pagamento;
-- maturata decadenza dal diritto a riscossione a mezzo iscrizione a ruolo.
Deve subito precisarsi che non sorge contenzioso inter partes sulla composita natura delle poste azionate. Anche sulla base del dato documentale resta pacifico che i crediti riferibili al 2011 attengono il mancato versamento del contributo integrativo in autoliquidazione (= euro 846,00), la relativa sanzione, applicata nella misura
2 del 50% (= euro 423,00), gli interessi, calcolati sia sulla sorte che sulla sanzione (= euro 224,00). Parimenti pacifico e documentato resta il dato della riferibilità della cartella al ruolo 2023/016519, reso esecutivo il 24 ottobre 2023. Consegue l'evidente necessità di analizzare l'opposizione attorea da plurime e non sovrapponibili prospettive. (3)
Va, tuttavia, prioritariamente ribadita l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente a tenore della quale il G.U.L. avrebbe dovuto adottare formale provvedimento di rimessione in termini a seguito della mancata notifica della comparsa di costituzione della con domanda CP_1 riconvenzionale.
<… tale memoria, non risulta notificata unitamente al nuovo decreto di fissazione secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 418 c.p.c. CHIEDE in via Preliminare, la remissione in termini per il deposito della propria memoria di costituzione rispetto alla spiegata domanda riconvenzionale>. Così le note “sostitutive” trasmesse il 26.09.2024.
Se non che, per come segnalato con l'ordinanza del 5 ottobre 2024, la doglianza attorea non può essere condivisa in quanto la notifica dell'atto in questione, a cura dell'Ufficio, risulta formalizzata con il biglietto di cancelleria deputato alla lavorazione, e quindi, alla comunicazione a tutte le parti costituite, del decreto di fissazione di nuova “prima udienza di trattazione figurata” a seguito di rituale riconvenzionale. Biglietto di cancelleria risalente all'8 luglio 2024, stessa data di deposito del decreto del Giudice. Consegue che la notifica della riconvenzionale, ad opera dell'ufficio, deve intendersi perfezionata in quella data, insieme all'atto cui resta riferibile il decreto di differimento dell'udienza. E ciò sulla base dell'impianto processuale desumibile dal nuovo sistema telematico.
Da una prospettiva “sostanziale” si osserva, inoltre, che nessun vulnus è derivato alla parte ricorrente che avrebbe potuto replicare, e di fatto ha puntualmente replicato, alla spiegata riconvenzionale con le note sostitutive del 26 settembre 2024, laddove solo per sua “scelta” processuale è rimasta silente in vista della trattazione finale ulteriormente differita al 6 marzo 2025. (4)
Nel merito.
Invertendo l'ordine dei rilievi attorei segnala il G.U.L. essere infondata l'eccezione inerente la mancata pregressa notifica della
“contestazione di addebito”. Ed invero, risulta allegato, documentato e -nella buona sostanza- non contestato che la ha predisposto ed inoltrato l'accertamento CP_1 contributivo e dichiarativo riferito all'avv. inerente gli anni Parte_1
2011 e 2012. L'atto risulta notificato alla destinataria il giorno 11 luglio 2022.
3 Come si è anticipato il ruolo di che trattasi è del 2023, reso esecutivo nel mese di ottobre di tale anno. Non residuano dubbi, pertanto, che l'accertamento precede di circa un anno la formazione del ruolo cui accede la cartella di pagamento in questa sede opposta.
L'atto predisposto dalla “ consiste nella -peraltro esplicitata- CP_1 verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'anagrafe tributaria e si sostanzia nell'informativa cui l'ente è tenuto a norma dell'art. 74 Regolamento Unico della Previdenza Forense. L'accertamento porta(va) in emersione la errata comunicazione per difetto, ad opera della professionista, sia del reddito professionale sia del volume di affari ai fini IVA. Proprio da detta seconda anomalia comunicativa sorge(va) l'obbligo di versare il contributo integrativo quantificato in euro 846,00. L'informativa della “ paventava la possibilità, per la professionista, di CP_1 interloquire con documentate osservazioni entro sessanta giorni, decorsi i quali i dati ottenuti dal riscontro incrociato con l'anagrafe tributaria sarebbero stati considerati definitivi. L'atto, infine, segnalava le conseguenze della irregolarità contestata, costitute dalla sanzione applicata nella misura del 50% sul contributo integrativo, pari quindi ad euro 423,00, e dagli interessi al 2,75% su sorte capitale e sanzione, pari ad euro 224,00.
Con le note sostitutive del 26 settembre 2024 la ricorrente ha veicolato la seguente contestazione circa la ricezione dell'accertamento. Sulla circostanza secondo la quale sarebbe stata notificata alla sottoscritta la nota allegata, presumibilmente ricevuta in data 05.07.2022, alcuna prova della notifica è stata allegata da parte resistente con l'inevitabile conseguenza, che la stessa, non è idonea ex art. 2697 cc, a provare la tempestività della pretesa creditoria avanzata nei confronti della ricorrente.>
L'obiezione non è processualmente apprezzabile. Per come segnalato restano documentate non solo la nota informativa del 5 luglio 2022 ma anche l'avvenuta consegna telematica dell'atto, intervenuta il successivo 11 luglio 2022. Con questo secondo e diverso documento la ricorrente non si è confrontata, erroneamente muovendo dal presupposto che l'accertamento le sarebbe stato comunicato lo stesso giorno della sua predisposizione. Il che non corrisponde alla situazione ex adverso allegata e documentata. Il dato cartolare, quindi, rimane sostanzialmente incontestato Dunque.
Resta incontroverso che l'ente ha proceduto alla comunicazione alla diretta interessata delle verifiche eseguite e del loro esito, in tal modo formalizzando il “contraddittorio” con la professionista, rendendola edotta della possibilità di interloquire e della necessità di onorare il debito contributivo, precisamente quantificato.
4 Ciò ha fatto muovendo, per quanto di attuale interesse, dal c.d. “Mod. 5 2012” inerente la situazione reddituale dell'anno 2011 che l'avv. aveva Pt_1 trasmesso il 31 luglio 2012. Tale modulistica rimanda all'obbligo informativo al quale sono tenuti coloro i quali, nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, risultano iscritti all'albo degli avvocati o si trovano nella posizione di praticanti procuratori iscritti alla Cassa. La trasmissione obbligatoria -va aggiunto- deve intervenire entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito. Resta da aggiungere che manca qualsiasi contestazione attorea,
“sostanziale” e comunque processualmente apprezzabile, non solo circa le premesse da cui scaturisce l'obbligazione contributiva ma anche circa i denunciati mancati versamenti delle somme e la loro corretta quantificazione. Che, ripetesi, viene pedissequamente richiamata in cartella in tutte le componenti della posta azionata.
Deve, pertanto, concludersi che i rilievi attorei concernenti l'illegittima iscrizione a ruolo della esposizione debitoria per carenza di preventiva “contestazione” sono documentalmente infondati.
Per dovere di compiutezza espositiva va precisato che la questione in scrutinio non è riconducibile a tutte e tre le poste azionate ma solo a quella “sanzionatoria. Ed invero, va osservato che per i Giudici di legittimità la sanzione può essere applicata solo laddove sia preceduta dalla notifica preventiva dell'addebito.
<…con sentenza depositata l'8.10.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avv. P.P. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di sanzioni per tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale;
… la Corte, nel motivare il rigetto del gravame proposto dalla
[...]
, ha ritenuto di dover dare TR applicazione alla L. n. 689 del 1981, art. 35, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito, richiamando espressamente Cass. n. 13545 del 2008
…
… i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, e sono infondati, essendosi chiarito che, anche a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve essere preceduta dalla TR contestazione dell'addebito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate
5 dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del 2020); che, così corretta la motivazione della sentenza impugnata e assorbito logicamente il quinto motivo, dal momento che l'eventuale positiva affermazione dell'obbligo di comunicazione a carico dell'avv. P. non esimeva comunque la ricorrente dall'osservanza della disciplina di cui essa CP_1 invece ha infondatamente invocato l'inapplicabilità, il ricorso va rigettato …>> Così in termini, Cass. Sez. Lav. n.9310/22, in fattispecie del tutto analoga.
del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione. E' dunque alla stregua delle anzidette considerazioni che può senz'altro affermarsi che, non essendo stato autonomamente disciplinato da parte dell'art. 18, l. n. 576/1980 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 9, l. n. 141/1992), il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione, devono al riguardo essere osservate le norme imperative che riguardano l'accertamento e la contestazione della violazione (artt. 13 e 14, l. n. 689/1981); ed essendo stato nel caso di specie accertato che è stata omessa la preventiva contestazione dell'addebito (così la sentenza impugnata, pag. 3), la quale omissione – a norma dell'art. 14, ult. co., l. n. 689/1981 – comporta l'estinzione della sanzione, il motivo di censura si rivela affatto infondato.> Cfr. parte motiva di Cass. n.17702/2020.
Resta in ogni caso processualmente acclarato che l'iscrizione a ruolo delle poste è intervenuta, privilegiando la prospettiva in disamina, correttamente e che, di conseguenza, non vi sono ripercussioni negative sulla successiva richiesta di pagamento mediante notifica di cartella. (5)
Non così sembra potersi dire per la tardività a sponda decadenziale della iscrizione a ruolo della esposizione debitoria. Per vero, l'obiezione attorea non è “mirata”: va altresì contestata, la formazione del ruolo n. 2023/016519 con cui a distanza di oltre dieci anni di prescrizione, viene richiesto il pagamento di contributi per l'anno 2011 …>. Il rilievo, in realtà, è contenuto nel solo atto introduttivo di lite e non può riferirsi che alla tardività intrinseca dell'iniziativa.
6 Resta, tuttavia, il dato pacifico che l'iscrizione a ruolo risale al 2023 a fronte di verifiche incrociate eseguite, per allegazione della stessa , nel 2016. CP_1
Il vizio formale risulta veicolato nei termini di Legge, posto che la cartella è stata notificata il 30 gennaio 2024 e il contenzioso è stato iscritto al R.G. il 19 febbraio 2024. Da questa seconda prospettiva, quindi, la cartella opposta deve ritenersi emessa illegittimamente. Consegue l'annullamento della stessa. (6)
Deve, però, accogliersi la spiegata riconvenzionale, l'unica obiezione attorea mirata basandosi, erroneamente, sulla asserita prescrizione. Va subito chiarito, per come del resto ammesso dalla stessa ricorrente, che il
“nuovo” regime prescrizionale, (ri)entrato in vigore con la Legge n.247/2012, attrae a sé tutte le poste per cui è causa, non ancora prescrittesi alla data (2 febbraio 2013) a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni sulla decennalità del termine.
Naturalmente è appena il caso di segnalare la irrilevanza, nella fattispecie de qua, della nota sentenza delle Sezioni Unite del 2016 che impone di ritenere quinquennale la prescrizione in ossequio al disposto di cui alla Legge n.335/1995, art. 3, commi 9° e 10°. Ed invero, palese appare la diversità di prospettive, l'intervento della Corte Regolatrice in oggetto riferendosi a questione affatto diversa, incentrata sulla ipotetica “conversione” ope legis (art. 2953 C.C.) del termine breve in quello ordinario (id est: decennale) quale conseguenza giuridica della mancata opposizione a cartella esattoriale secondo le cadenze fissate dal D.L.vo n.46/1999, art. 24. La pronuncia dell'ottobre/novembre 2016 non affronta la problematica del termine prescrizionale “originario”, innestandosi peraltro su una premessa perimetrale ben precisa ed individuata dai Giudici di legittimità.
<La questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi investe l'interpretazione da dare all'art. 2953 cod. civ. con riguardo all'operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, delle
<province dei comuni e degli altri enti locali nonch delle sanzioni>
amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative e così via.
… Nel presente giudizio il problema da risolvere è se la decorrenza del termine - pacificamente perentorio- per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produca soltanto
7 l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determini anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995) in quello ordinario decennale.>> Così in termini parte motiva di Cass. Sez. UN. n.23397/2016.
Nel caso di specie il problema da risolvere è quello della originaria valenza del termine prescrizionale non quello della sua conversione a seguito di mancata opposizione a cartella esattoriale. E sul punto le Sezioni Unite nulla hanno affermato di diverso da quanto desumibile dalla Legge n.247/2012.
Ora, il dies a quo del termine decennale va individuato o nella data di presentazione del menzionato “Mod. 5”, 31 luglio 2012, o in quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, documentata al 10 ottobre 2012. Per come verificato, l'accertamento risulta comunicato alla professionista l'11 luglio 2022. Tale atto funge, oggettivamente, contenutisticamente e funzionalmente da valido atto interruttivo della prescrizione. La sua intradecennalità neutralizza l'eccezione attorea, atteso poi che dal luglio 2022 alla data di formalizzazione “esterna” della spiegata riconvenzionale -8 luglio 2024- intercorrono solo due anni.
Deve qui ribadirsi che l'obiezione mirata della ricorrente non coglie nel segno in quanto si dirige non verso la documentata consegna telematica dell'11 luglio 2022 ma verso una ricezione al 5 luglio 2022 mai ex adverso allegata e meno che mai supportata da dato cartolare, il 5 luglio stagliandosi come la data di predisposizione dell'atto.
Ragione per la quale la spiegata riconvenzionale, in disparte ogni ulteriore questione posta in riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione nel periodo “emergenziale” e alla posticipazione della decorrenza del termine decennale al 2016, va accolta con condanna della ricorrente a pagare alla “Cassa” gli importi riportati nella comunicazione informativa del 5/11 luglio 2012. E cioè, per come anticipato: euro 846,00 per contributo integrativo;
euro 423,00 per sanzioni;
euro 224,40 per interessi su sorte e sanzione. Per un totale di euro 1.493,40.
Gli accessori seguono secondo Legge a decorrere dalla data di comunicazione della memoria di costituzione della resistente (8 luglio CP_1
2024).
Il governo delle spese di lite deve valorizzare il criterio della soccombenza reciproca solo parziale. Ed invero, l'accoglimento della opposizione, oltre a quello formale inerente l'annullamento della cartella, ha sortito un effetto “sostanziale” estremamente
8 limitato, avuto riguardo alla minima differenza economica che separa l'importo “dovuto” e quello portato nell'atto impositivo. Ex adverso, la spiegata riconvenzionale è risultata pienamente fondata e l'ente che rivendica(va) la perdurante possibilità di recuperare le poste a suo credito si è visto riconoscere la bontà del proprio assunto. Di qui la compensazione al 25% e la condanna della ricorrente in opposizione per il residuo.
Liquidazione come da dispositivo.
La posizione di è, invece, immune da “censure”, la CP_3 notifica dell'atto impositivo non potendo essere preceduta da apprezzamenti dell'Agente di Riscossione sulla pregressa fase di competenza dell'ente impositore. In parte qua, pertanto, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
agente in riconvenzionale, e TR dell , ogni diversa istanza, deduzione ed TE eccezione reietta, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione attorea e, per l'effetto,
2. annulla la cartella di pagamento n. 071 2023 01287 42247 e dichiara la non debenza dell'importo ivi richiamato;
3. in speculare accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente “ condanna al pagamento, in CP_1 Parte_1 favore di detto ente e per le causali in motivazione esplicitate, della somma di euro 1.493,40, oltre accessori a decorrere dall'8 luglio 2024;
4. condanna la ricorrente alla spese di lite sostenute dalla
[...]
” che, già compensate nella misura del 25%, si TR liquidano in euro 950,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
5. dichiara compensate le spese di giudizio inerenti il rapporto giuridico- processuale ricorrente-A.d.E.R.
, 10/03/2025. Parte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
9
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1060 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 6.3.2025, e vertente
TRA
, nata il giorno 9/5/1977 in SCAFATI e residente in Parte_1
BOSCOREALE, C.F.: , difesa da sé stessa ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in SCAFATI alla via GIACOMO MATTEOTTI n.52 presso il suo studio legale RICORRENTE
E
, in TR persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via AMATO n.4 con l'avv. Valeria COPPOLA che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa telematicamente con la memoria di costituzione RESISTENTE ed agente in riconvenzionale
NONCHE'
, in persona del procuratore e TE legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in SALERNO alla via A. BALZICO presso lo studio legale dell'avv. Rosario NOVACO che la rappresenta e difende in virtù di procura inoltrata telematicamente con la memoria di costituzione RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: attraverso le note scritte “sostitutive” finali le parti convenute insistevano per l'accoglimento delle istanze di cui ai rispettivi pregressi scritti difensivi, da intendersi qui richiamate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 19.02.2024 l'avv. , Parte_1 difesa da sé stessa, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2023 01287 42247, notificatale il giorno 30.01.2024, con la quale era stata azionata posta contributiva, in favore della TR
, inerente l'anno 2011, per un importo complessivo di euro 1.499,28.
[...]
A fondamento della opposizione la ricorrente valorizzava vizi formali e ragioni sostanziali che, in ottica attorea, minano la pretesa azionata e lo strumento utilizzato per la sua esternazione.
Si costituiva l' che, eccepita la TE propria carenza di legittimazione passiva in riferimento alle vicende precedenti l'iscrizione a ruolo della posta, chiedeva comunque il rigetto “nel merito” dell'avversa iniziativa giudiziale.
Si costituiva, altresì, in Giudizio la che, eccepita a CP_1 sua volta la carenza di legittimazione passiva a fronte dei denunciati vizi della procedura esattoriale, resisteva anche nel “merito” alla pretesa azionata di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza. La , inoltre, spiegava rituale riconvenzionale per rimarcare la CP_1 fondatezza sostanziale della posta creditoria anche laddove fosse stata accertata la illegittimità formale della iscrizione a ruolo e della successiva notifica dell'atto impositivo.
Veniva, pertanto, fissata nuova data di trattazione scritta.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione a seguito delle autorizzate note conclusionali.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 6.3.2025, ricevuta contezza delle richieste conclusive in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
L'avv. formalizza opposizione alla cartella di Parte_1 pagamento n. 071 2023 01287 42247, notificatale il 30/01/2024 per un importo complessivo pari ad euro 1.499,28, muovendo i seguenti rilievi:
-- maturata prescrizione delle poste a credito della CP_1 concernenti l'anno 2011;
-- mancata notifica di atto prodromico alla cartella di pagamento;
-- maturata decadenza dal diritto a riscossione a mezzo iscrizione a ruolo.
Deve subito precisarsi che non sorge contenzioso inter partes sulla composita natura delle poste azionate. Anche sulla base del dato documentale resta pacifico che i crediti riferibili al 2011 attengono il mancato versamento del contributo integrativo in autoliquidazione (= euro 846,00), la relativa sanzione, applicata nella misura
2 del 50% (= euro 423,00), gli interessi, calcolati sia sulla sorte che sulla sanzione (= euro 224,00). Parimenti pacifico e documentato resta il dato della riferibilità della cartella al ruolo 2023/016519, reso esecutivo il 24 ottobre 2023. Consegue l'evidente necessità di analizzare l'opposizione attorea da plurime e non sovrapponibili prospettive. (3)
Va, tuttavia, prioritariamente ribadita l'infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente a tenore della quale il G.U.L. avrebbe dovuto adottare formale provvedimento di rimessione in termini a seguito della mancata notifica della comparsa di costituzione della con domanda CP_1 riconvenzionale.
<… tale memoria, non risulta notificata unitamente al nuovo decreto di fissazione secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 418 c.p.c. CHIEDE in via Preliminare, la remissione in termini per il deposito della propria memoria di costituzione rispetto alla spiegata domanda riconvenzionale>. Così le note “sostitutive” trasmesse il 26.09.2024.
Se non che, per come segnalato con l'ordinanza del 5 ottobre 2024, la doglianza attorea non può essere condivisa in quanto la notifica dell'atto in questione, a cura dell'Ufficio, risulta formalizzata con il biglietto di cancelleria deputato alla lavorazione, e quindi, alla comunicazione a tutte le parti costituite, del decreto di fissazione di nuova “prima udienza di trattazione figurata” a seguito di rituale riconvenzionale. Biglietto di cancelleria risalente all'8 luglio 2024, stessa data di deposito del decreto del Giudice. Consegue che la notifica della riconvenzionale, ad opera dell'ufficio, deve intendersi perfezionata in quella data, insieme all'atto cui resta riferibile il decreto di differimento dell'udienza. E ciò sulla base dell'impianto processuale desumibile dal nuovo sistema telematico.
Da una prospettiva “sostanziale” si osserva, inoltre, che nessun vulnus è derivato alla parte ricorrente che avrebbe potuto replicare, e di fatto ha puntualmente replicato, alla spiegata riconvenzionale con le note sostitutive del 26 settembre 2024, laddove solo per sua “scelta” processuale è rimasta silente in vista della trattazione finale ulteriormente differita al 6 marzo 2025. (4)
Nel merito.
Invertendo l'ordine dei rilievi attorei segnala il G.U.L. essere infondata l'eccezione inerente la mancata pregressa notifica della
“contestazione di addebito”. Ed invero, risulta allegato, documentato e -nella buona sostanza- non contestato che la ha predisposto ed inoltrato l'accertamento CP_1 contributivo e dichiarativo riferito all'avv. inerente gli anni Parte_1
2011 e 2012. L'atto risulta notificato alla destinataria il giorno 11 luglio 2022.
3 Come si è anticipato il ruolo di che trattasi è del 2023, reso esecutivo nel mese di ottobre di tale anno. Non residuano dubbi, pertanto, che l'accertamento precede di circa un anno la formazione del ruolo cui accede la cartella di pagamento in questa sede opposta.
L'atto predisposto dalla “ consiste nella -peraltro esplicitata- CP_1 verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'anagrafe tributaria e si sostanzia nell'informativa cui l'ente è tenuto a norma dell'art. 74 Regolamento Unico della Previdenza Forense. L'accertamento porta(va) in emersione la errata comunicazione per difetto, ad opera della professionista, sia del reddito professionale sia del volume di affari ai fini IVA. Proprio da detta seconda anomalia comunicativa sorge(va) l'obbligo di versare il contributo integrativo quantificato in euro 846,00. L'informativa della “ paventava la possibilità, per la professionista, di CP_1 interloquire con documentate osservazioni entro sessanta giorni, decorsi i quali i dati ottenuti dal riscontro incrociato con l'anagrafe tributaria sarebbero stati considerati definitivi. L'atto, infine, segnalava le conseguenze della irregolarità contestata, costitute dalla sanzione applicata nella misura del 50% sul contributo integrativo, pari quindi ad euro 423,00, e dagli interessi al 2,75% su sorte capitale e sanzione, pari ad euro 224,00.
Con le note sostitutive del 26 settembre 2024 la ricorrente ha veicolato la seguente contestazione circa la ricezione dell'accertamento. Sulla circostanza secondo la quale sarebbe stata notificata alla sottoscritta la nota allegata, presumibilmente ricevuta in data 05.07.2022, alcuna prova della notifica è stata allegata da parte resistente con l'inevitabile conseguenza, che la stessa, non è idonea ex art. 2697 cc, a provare la tempestività della pretesa creditoria avanzata nei confronti della ricorrente.>
L'obiezione non è processualmente apprezzabile. Per come segnalato restano documentate non solo la nota informativa del 5 luglio 2022 ma anche l'avvenuta consegna telematica dell'atto, intervenuta il successivo 11 luglio 2022. Con questo secondo e diverso documento la ricorrente non si è confrontata, erroneamente muovendo dal presupposto che l'accertamento le sarebbe stato comunicato lo stesso giorno della sua predisposizione. Il che non corrisponde alla situazione ex adverso allegata e documentata. Il dato cartolare, quindi, rimane sostanzialmente incontestato Dunque.
Resta incontroverso che l'ente ha proceduto alla comunicazione alla diretta interessata delle verifiche eseguite e del loro esito, in tal modo formalizzando il “contraddittorio” con la professionista, rendendola edotta della possibilità di interloquire e della necessità di onorare il debito contributivo, precisamente quantificato.
4 Ciò ha fatto muovendo, per quanto di attuale interesse, dal c.d. “Mod. 5 2012” inerente la situazione reddituale dell'anno 2011 che l'avv. aveva Pt_1 trasmesso il 31 luglio 2012. Tale modulistica rimanda all'obbligo informativo al quale sono tenuti coloro i quali, nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, risultano iscritti all'albo degli avvocati o si trovano nella posizione di praticanti procuratori iscritti alla Cassa. La trasmissione obbligatoria -va aggiunto- deve intervenire entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito. Resta da aggiungere che manca qualsiasi contestazione attorea,
“sostanziale” e comunque processualmente apprezzabile, non solo circa le premesse da cui scaturisce l'obbligazione contributiva ma anche circa i denunciati mancati versamenti delle somme e la loro corretta quantificazione. Che, ripetesi, viene pedissequamente richiamata in cartella in tutte le componenti della posta azionata.
Deve, pertanto, concludersi che i rilievi attorei concernenti l'illegittima iscrizione a ruolo della esposizione debitoria per carenza di preventiva “contestazione” sono documentalmente infondati.
Per dovere di compiutezza espositiva va precisato che la questione in scrutinio non è riconducibile a tutte e tre le poste azionate ma solo a quella “sanzionatoria. Ed invero, va osservato che per i Giudici di legittimità la sanzione può essere applicata solo laddove sia preceduta dalla notifica preventiva dell'addebito.
<…con sentenza depositata l'8.10.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avv. P.P. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di sanzioni per tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale;
… la Corte, nel motivare il rigetto del gravame proposto dalla
[...]
, ha ritenuto di dover dare TR applicazione alla L. n. 689 del 1981, art. 35, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito, richiamando espressamente Cass. n. 13545 del 2008
…
… i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, e sono infondati, essendosi chiarito che, anche a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della
[...]
deve essere preceduta dalla TR contestazione dell'addebito, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6-bis, (conv. con L. n. 140 del 1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate
5 dalla cit. L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. n. 17702 del 2020); che, così corretta la motivazione della sentenza impugnata e assorbito logicamente il quinto motivo, dal momento che l'eventuale positiva affermazione dell'obbligo di comunicazione a carico dell'avv. P. non esimeva comunque la ricorrente dall'osservanza della disciplina di cui essa CP_1 invece ha infondatamente invocato l'inapplicabilità, il ricorso va rigettato …>> Così in termini, Cass. Sez. Lav. n.9310/22, in fattispecie del tutto analoga.
del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione. E' dunque alla stregua delle anzidette considerazioni che può senz'altro affermarsi che, non essendo stato autonomamente disciplinato da parte dell'art. 18, l. n. 576/1980 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 9, l. n. 141/1992), il modo di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione, devono al riguardo essere osservate le norme imperative che riguardano l'accertamento e la contestazione della violazione (artt. 13 e 14, l. n. 689/1981); ed essendo stato nel caso di specie accertato che è stata omessa la preventiva contestazione dell'addebito (così la sentenza impugnata, pag. 3), la quale omissione – a norma dell'art. 14, ult. co., l. n. 689/1981 – comporta l'estinzione della sanzione, il motivo di censura si rivela affatto infondato.> Cfr. parte motiva di Cass. n.17702/2020.
Resta in ogni caso processualmente acclarato che l'iscrizione a ruolo delle poste è intervenuta, privilegiando la prospettiva in disamina, correttamente e che, di conseguenza, non vi sono ripercussioni negative sulla successiva richiesta di pagamento mediante notifica di cartella. (5)
Non così sembra potersi dire per la tardività a sponda decadenziale della iscrizione a ruolo della esposizione debitoria. Per vero, l'obiezione attorea non è “mirata”: va altresì contestata, la formazione del ruolo n. 2023/016519 con cui a distanza di oltre dieci anni di prescrizione, viene richiesto il pagamento di contributi per l'anno 2011 …>. Il rilievo, in realtà, è contenuto nel solo atto introduttivo di lite e non può riferirsi che alla tardività intrinseca dell'iniziativa.
6 Resta, tuttavia, il dato pacifico che l'iscrizione a ruolo risale al 2023 a fronte di verifiche incrociate eseguite, per allegazione della stessa , nel 2016. CP_1
Il vizio formale risulta veicolato nei termini di Legge, posto che la cartella è stata notificata il 30 gennaio 2024 e il contenzioso è stato iscritto al R.G. il 19 febbraio 2024. Da questa seconda prospettiva, quindi, la cartella opposta deve ritenersi emessa illegittimamente. Consegue l'annullamento della stessa. (6)
Deve, però, accogliersi la spiegata riconvenzionale, l'unica obiezione attorea mirata basandosi, erroneamente, sulla asserita prescrizione. Va subito chiarito, per come del resto ammesso dalla stessa ricorrente, che il
“nuovo” regime prescrizionale, (ri)entrato in vigore con la Legge n.247/2012, attrae a sé tutte le poste per cui è causa, non ancora prescrittesi alla data (2 febbraio 2013) a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni sulla decennalità del termine.
Naturalmente è appena il caso di segnalare la irrilevanza, nella fattispecie de qua, della nota sentenza delle Sezioni Unite del 2016 che impone di ritenere quinquennale la prescrizione in ossequio al disposto di cui alla Legge n.335/1995, art. 3, commi 9° e 10°. Ed invero, palese appare la diversità di prospettive, l'intervento della Corte Regolatrice in oggetto riferendosi a questione affatto diversa, incentrata sulla ipotetica “conversione” ope legis (art. 2953 C.C.) del termine breve in quello ordinario (id est: decennale) quale conseguenza giuridica della mancata opposizione a cartella esattoriale secondo le cadenze fissate dal D.L.vo n.46/1999, art. 24. La pronuncia dell'ottobre/novembre 2016 non affronta la problematica del termine prescrizionale “originario”, innestandosi peraltro su una premessa perimetrale ben precisa ed individuata dai Giudici di legittimità.
<La questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi investe l'interpretazione da dare all'art. 2953 cod. civ. con riguardo all'operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, delle
<province dei comuni e degli altri enti locali nonch delle sanzioni>
amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative e così via.
… Nel presente giudizio il problema da risolvere è se la decorrenza del termine - pacificamente perentorio- per fare opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produca soltanto
7 l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determini anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995) in quello ordinario decennale.>> Così in termini parte motiva di Cass. Sez. UN. n.23397/2016.
Nel caso di specie il problema da risolvere è quello della originaria valenza del termine prescrizionale non quello della sua conversione a seguito di mancata opposizione a cartella esattoriale. E sul punto le Sezioni Unite nulla hanno affermato di diverso da quanto desumibile dalla Legge n.247/2012.
Ora, il dies a quo del termine decennale va individuato o nella data di presentazione del menzionato “Mod. 5”, 31 luglio 2012, o in quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, documentata al 10 ottobre 2012. Per come verificato, l'accertamento risulta comunicato alla professionista l'11 luglio 2022. Tale atto funge, oggettivamente, contenutisticamente e funzionalmente da valido atto interruttivo della prescrizione. La sua intradecennalità neutralizza l'eccezione attorea, atteso poi che dal luglio 2022 alla data di formalizzazione “esterna” della spiegata riconvenzionale -8 luglio 2024- intercorrono solo due anni.
Deve qui ribadirsi che l'obiezione mirata della ricorrente non coglie nel segno in quanto si dirige non verso la documentata consegna telematica dell'11 luglio 2022 ma verso una ricezione al 5 luglio 2022 mai ex adverso allegata e meno che mai supportata da dato cartolare, il 5 luglio stagliandosi come la data di predisposizione dell'atto.
Ragione per la quale la spiegata riconvenzionale, in disparte ogni ulteriore questione posta in riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione nel periodo “emergenziale” e alla posticipazione della decorrenza del termine decennale al 2016, va accolta con condanna della ricorrente a pagare alla “Cassa” gli importi riportati nella comunicazione informativa del 5/11 luglio 2012. E cioè, per come anticipato: euro 846,00 per contributo integrativo;
euro 423,00 per sanzioni;
euro 224,40 per interessi su sorte e sanzione. Per un totale di euro 1.493,40.
Gli accessori seguono secondo Legge a decorrere dalla data di comunicazione della memoria di costituzione della resistente (8 luglio CP_1
2024).
Il governo delle spese di lite deve valorizzare il criterio della soccombenza reciproca solo parziale. Ed invero, l'accoglimento della opposizione, oltre a quello formale inerente l'annullamento della cartella, ha sortito un effetto “sostanziale” estremamente
8 limitato, avuto riguardo alla minima differenza economica che separa l'importo “dovuto” e quello portato nell'atto impositivo. Ex adverso, la spiegata riconvenzionale è risultata pienamente fondata e l'ente che rivendica(va) la perdurante possibilità di recuperare le poste a suo credito si è visto riconoscere la bontà del proprio assunto. Di qui la compensazione al 25% e la condanna della ricorrente in opposizione per il residuo.
Liquidazione come da dispositivo.
La posizione di è, invece, immune da “censure”, la CP_3 notifica dell'atto impositivo non potendo essere preceduta da apprezzamenti dell'Agente di Riscossione sulla pregressa fase di competenza dell'ente impositore. In parte qua, pertanto, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in opposizione proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
agente in riconvenzionale, e TR dell , ogni diversa istanza, deduzione ed TE eccezione reietta, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione attorea e, per l'effetto,
2. annulla la cartella di pagamento n. 071 2023 01287 42247 e dichiara la non debenza dell'importo ivi richiamato;
3. in speculare accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente “ condanna al pagamento, in CP_1 Parte_1 favore di detto ente e per le causali in motivazione esplicitate, della somma di euro 1.493,40, oltre accessori a decorrere dall'8 luglio 2024;
4. condanna la ricorrente alla spese di lite sostenute dalla
[...]
” che, già compensate nella misura del 25%, si TR liquidano in euro 950,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
5. dichiara compensate le spese di giudizio inerenti il rapporto giuridico- processuale ricorrente-A.d.E.R.
, 10/03/2025. Parte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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