Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026REG.PROV.COLL.
N. 04033/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4033 del 2023, proposto dal signor PP AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Frattaminore, non costituito in giudizio;
nei confronti
del signor FA AN, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06641/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dei seguenti atti:
- permesso di costruire n. 22 del 2015 rilasciato ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 per le opere realizzate in difformità alle licenze edilizie n. 849 del 1967 e 129 del 1972;
- dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 2015 nella parte in cui non ingiunge la demolizione limitando la sanzione ripristinatoria reale al solo solaio a copertura dell’androne;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 la consigliera IL AR;
Udito l’avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di essere proprietario di un immobile sito in Frattaminore alla via G. Di Vittorio, confinante con l’edificio di proprietà dell’appellato, interessato nel corso degli scorsi anni da una serie di interventi caratterizzatisi per una serie di rilevanti difformità rispetto ai titoli edilizi di volta in volta adottati dal Comune intimato.
Da ultimo, nonostante le opere realizzate in difformità dalle licenze edilizie originarie non fossero state mai rimosse, il Comune di Frattaminore in data 25.01.2013 rilasciava un nuovo titolo ( Pdc n. 11/2013) con il quale autorizzava la realizzazione di una unità abitativa al piano secondo e di una scala di collegamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge Regione Campania n. 19/2009; solo a seguito delle espresse e reiterate istanze del ricorrente, in data 20.10.2014, il Comune di Frattaminore disponeva l’annullamento del PdC n. 11/2013, ribadendo l’inefficacia delle precedenti concessioni edilizie (n. 11/1996 e n. 23/1998) e l’abusività delle opere realizzate in difformità dai titoli originari, con particolare riguardo alla copertura dell’androne e alla realizzazione dello sgabuzzino a piano primo sul passetto.
Accadeva tuttavia che con il “permesso di costruire” n. 22 del 2015 l’Amministrazione consentisse al controinteressato, questa volta ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, la non demolizione del vano realizzato sul passetto al piano primo, quasi a voler legittimare le opere eseguite in difformità, non suscettibili di conseguire l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
L’Amministrazione ha quindi ingiunto la demolizione del solo androne passante, in quanto – secondo il ricorrente – avrebbe ritenuto tutte le altre difformità assorbite e “legittimate” dal PdC n. 22/2015.
1.1. Avverso siffatti provvedimenti, con il ricorso di primo grado, l’appellante ha dedotto un unico complesso mezzo di gravame: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 – Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa – Arbitrarietà ed illogicità ”.
L’istanza volta ad ottenere l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della più grave sanzione ripristinatoria sarebbe stata assimilata dall’Amministrazione ad una istanza volta ad ottenere un titolo abilitativo in difformità da quanto disposto dall’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001.
L’ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria non può essere equiparata al rilascio di un titolo abilitativo in sanatoria.
L’atto sarebbe stato dunque adottato in difetto di qualsivoglia presupposto normativo e per un fine diverso da quello sotteso alle disposizioni in esame.
In ogni caso non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella reale. Il controinteressato non avrebbe infatti dimostrato la sussistenza di un possibile pregiudizio derivante dalla demolizione di alcune opere in danno della parte restante del fabbricato
In tal senso, l’appellante sottolinea che la cubatura realizzata in difformità rispetto ai titoli originari eccede il 2% delle misure progettuali indicato dall’art. 34.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire e ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. L’appello del signor AV è stato affidato ai seguenti motivi.
I. Error in iudicando - Erroneità della pronuncia nella parte relativa alla mancata rilevazione del requisito dell’interesse a ricorrere .
Le censure dedotte riguardavano un permesso di costruire accordato nei riguardi di un abuso il quale avrebbe comportato una implementazione volumetrica al primo piano di oltre il 20%, un aumento delle superfici coperte di oltre il 12%, nonché un’altezza superiore al 5% rispetto a quanto originariamente assentito.
L’intervento sarebbe quindi destinato a dispiegare immediate ricadute sul piano dei carichi urbanistici di zona di talché l’interesse a ricorrere in capo al vicino confinante sarebbe in re ipsa .
L’intervento incide sul “godimento” del proprio bene da parte dell’appellante, risolvendosi in una edificazione a distanza inferiore a quella legale rispetto al muro perimetrale dell’edificio di proprietà posto sul confine.
In tal senso l’appellante richiama la planimetria, con le relative misurazioni, allegata alla verificazione svolta in primo grado.
Il verificatore avrebbe peraltro errato nell’affermare l’impossibilità di “ valutare eventuali difformità relative alle distanze dai confini in quanto nella Licenza Edilizia n. 129/1972 i limiti del lotto d’intervento non sono rappresentati ”, poiché il confine, per il versante dell’odierno appellante, non poteva sul piano logico non coincidere con il muro perimetrale del fabbricato di proprietà di quest’ultimo, edificato in corrispondenza dello stesso e rispetto al quale sono appunto state rilevate dall’ausiliare le indicate distanze (2,75 e 1,85) inferiori a quelle legali.
II. Error in iudicando – Omesso esame delle censure sollevate all’indirizzo dei provvedimenti impugnati in prime cure .
L’appellante ha quindi riprodotto le censure svolte in primo grado, il cui esame è stato assorbito dal T.a.r.
4. Il Comune intimato e il controinteressato appellato non si sono costituiti in giudizio.
5. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale in vista dell’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
5. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
6. In primo luogo, giova ricordare che gli atti impugnati attengono all’applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo all’epoca vigente secondo cui:
“1 . Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso .
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale .
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività .
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali ”
6.1. Il “permesso di costruire” n. 22 del 2015, dopo avere accertato che le opere per le quali è stata avanzata l’istanza ai sensi dell’art 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 sono state “ realizzate in difformità alle licenze edilizie n. 849/67 e n. 129/7 2” e che le stesse sono “ non sanabili, con i presupposti di emissione di ordinanza di demolizione ”, ha accolto l’istanza del signor AN sulla scorta dell’allegata perizia asseverata nella quale il progettista ha attestato “ che la demolizione delle porzioni abusive determinerebbe pregiudizio statico per le parti conformi regolarmente eseguite ”.
Nell’ordinanza di demolizione n. 7/2015 viene poi dato atto del fatto:
- “ che lo sgabuzzino a primo piano è stato demolito [...]
- che per lievi variazioni dello stato dei luoghi rispetto alla licenza edilizia 840/67 e successiva variante 129/72 è stata presentata in data 16.1.2015 [...] istanza ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001 ”.
Conseguentemente “ ritenuto d i [...] dover procedere alla demolizione dell’unica e parziale opera priva di titolo abilitativo (ampliamento del solaio di copertura dell’androne e dei sottostanti pilastri ”), è stata appunto ingiunta la demolizione del “ solaio di copertura dell’androne a secondo livello con sottostanti pilastri, il tutto realizzato in forza della concessione edilizia n. 11/96 [...]
6.2. Ciò posto, il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché “ né dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo né dalle memorie successivamente depositate in corso di giudizio, è dato rinvenire in cosa consista il pregiudizio specifico derivante al ricorrente dagli atti impugnati, di tal che si possa ritenere che dall’annullamento del titolo edilizio possa discendere un effetto di ripristino concretamente utile per il ricorrente medesimo, e non meramente emulativo, posto che nel ricorso l’interesse prospettato si fonda essenzialmente sulla vicinitas e sulla necessità del ripristino della legalità asseritamente violata. Ed invero, va evidenziato che, nella fattispecie che occupa, non è stata eccepita nemmeno l’illegittimità del titolo edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra costruzioni che, peraltro, nemmeno è stata rilevata dal Verificatore nella Relazione versata in atti ”.
6.3. Il Collegio rileva che effettivamente, con il ricorso di primo grado, non è stata dedotta la violazione della disciplina sulle distanze legali tra costruzioni, peraltro esclusa o, comunque, non accertata nemmeno dal verificatore officiato in primo grado, il quale è stato peraltro nominato dal T.a.r. al distinto fine di “ accertare l’effettiva presenza di eventuali difformità realizzate dal controinteressato eccedenti il 2% rispetto ai titoli edilizi preesistenti ed in specie rispetto alla c.e. n. 129/1972 ” (cfr. l’ordinanza collegiale n. 3413 del 24 maggio 2021).
Non era poi sufficiente, ai fini della dimostrazione dell’interesse a ricorrere, il generico richiamo – implicito nella posizione di proprietario confinante – al maggiore carico urbanistico indotto dalle parti abusive per le quali è stata disposta la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, perlomeno in mancanza di una puntuale dimostrazione della lesività di tali difformità rispetto al progetto approvato con le pregresse licenze edilizie.
Tali difformità risultano infatti costituite, stando alla verificazione svolta in primo grado, da un lieve aumento della superficie coperta (168, 26 mc rispetto a 149,95 mc) e dell’altezza (7,18 m rispetto a 6,80), con una riduzione della volumetria del fabbricato realizzato (rispetto al progetto approvato) pari a 32,67 mc.
7. Ad ogni buon conto, il ricorso di primo grado è anche infondato nel merito.
7.1. Relativamente al primo motivo - incentrato sulla atipicità del “permesso di costruire” n. 22/2015 - è agevole rilevare come, in disparte il “ nomen iuris ”, l’atto impugnato si limiti ad accogliere l’istanza del controinteressato di applicazione della sanzione pecuniaria - motivata in ragione del fatto che la demolizione delle porzioni abusive determinerebbe “ pregiudizio statico per le parti conformi regolarmente eseguite ” - rilevando nel contempo che trattasi comunque di opere “ non sanabili ”.
Al riguardo, giova ricordare che l’atto amministrativo va qualificato in rapporto al suo effettivo contenuto, quindi in relazione a quanto lo stesso effettivamente dispone in ordine al suo oggetto, essendo irrilevante che l’Amministrazione gli abbia conferito una difforme ed espressa qualificazione (Cons. Stato, Ad. plenaria, n. 3 del 27 febbraio 2003).
Nel caso in esame, l’atto impugnato non ha il contenuto tipico di un titolo abilitativo in quanto non ha autorizzato alcuna opera edilizia, né comunque ha disposto la sanatoria delle parti abusive.
7.2. Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso, si osserva che le censure del ricorrente, a fronte degli accertamenti condotti dall’Amministrazione e della documentazione tecnica prodotta dal controinteressato, sono rimaste del tutto generiche non essendo stato in alcun modo allegato né dimostrato, con elementi di carattere tecnico – scientifico, come si sarebbe potuto intervenire sulle parti abusive, senza pregiudicare la struttura portante legittimamente realizzata, nella quale siffatte porzioni risultano sostanzialmente integrate.
7.3. Va infine sottolineato che, ai fini qui in esame, è del tutto irrilevante che le difformità in questione eccedano il limite della c.d. “tolleranza costruttiva”.
Qualora infatti le violazioni accertate dall’Amministrazione fossero state contenute nei limiti del 2% - percentuale fissata dal comma 2 ter dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella versione vigente ratione temporis – non vi sarebbe stata ragione alcuna di applicare nemmeno la sanzione pecuniaria, poiché entro tale limite le violazioni realizzate non determinano “ parziale difformità del titolo abilitativo ”.
8. Per quanto sopra argomentato, in definitiva, l’appello deve essere respinto.
In mancanza di costituzione delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di CA, Presidente FF
IL AR, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AR | DA Di CA |
IL SEGRETARIO