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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1208/2025 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede legale in Cassino (FR) al Largo San Domenico n. Parte_1 P.IVA_1
1, in persona del l.r.p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Salomone (C.F.: Parte_2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
CO (NA) alla via Campanariello 39, in persona del l.r.p.t. dott. e Controparte_2
dell'amministratore giudiziario dott.ssa , previa autorizzazione del GIP in data Controparte_3
8.6.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. UC BE (C.F.: ) per C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3069/2024 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.3.2025 ed iscritta a ruolo il 19.3.2025 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3069/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, notificata in data
12.2.2025, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 698/2023 (avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 10.838,31, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese legali della procedura monitoria), condannando essa opponente alla refusione delle spese di giudizio per l'importo di euro 5.077,00, oltre oneri, nonché al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. disporre la SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO N. 3069/2024 stante il “fumus boni iuris ed il periculum in mora” che ne
deriverebbe con un danno grave ed ingiusto per la società Parte_1
2. in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata in favore del
Tribunale di Cassino, per le motivazioni sin qui illustrate;
3. in via principale riformare l'appellata sentenza n. 3069/2024 resa dal Tribunale di Torre
Annunziata e pubblicata il 29.11.2024 e notificata a mezzo p.e.c. in data 12.02.2025 dall'avv.
UC BE, e per l'effetto: - dichiarare la sentenza n. 3069/2024 del Tribunale di Torre
Annunziata per violazione del disposto di cui all'art. 156 c.p.c. oltre che per mancanza degli
elementi di diritto e per difetto o insufficiente e contraddittorietà della motivazione;
4. in via subordinata accogliere l'appello e nominare un CTU grafologo per la verifica dei
documenti impugnati e cioè la sottoscrizione dell'offerta n. 011-19-RV del 14-01.2019 e dei moduli
FIR;
5. accertare e dichiarare la società appellata unica responsabile del mancato realizzo della proposta conciliativa di cui all'art. 185 c.p.c.;
6. riformare la sentenza in merito alla erronea applicazione dell'art 96 comma 3 c.p.c.;
7. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio, oltre rimb. forf. 15% e
CPA 4% come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario”.
L'appellata, costituendosi in data 19.7.2025, chiedeva: “in via preliminare, rigettare l'istanza di
sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- Nel merito, rigettare l'appello
proposto dalla per le motivazioni sopra esposte e, conseguentemente confermare la Parte_1
sentenza n°3069/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata;
- Con condanna alla refusione
delle spese del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 17.9.2025 il Consigliere istruttore invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della lite e rinviava all'udienza del 22.10.2025 al fine di accertare l'esito delle proposte transattive, impregiudicati i diritti relativi all'udienza ex art. 350 c.p.c.
All'udienza di rinvio nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del
19.11.2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito delle stesse, con ordinanza del 20.11.2025 la causa veniva assegnata in decisione, senza concessione dei termini.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata in data 23.6.2023, si applica l'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla
L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 20 novembre 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1208/2025 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede legale in Cassino (FR) al Largo San Domenico n. Parte_1 P.IVA_1
1, in persona del l.r.p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Salomone (C.F.: Parte_2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
), con sede legale in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
CO (NA) alla via Campanariello 39, in persona del l.r.p.t. dott. e Controparte_2
dell'amministratore giudiziario dott.ssa , previa autorizzazione del GIP in data Controparte_3
8.6.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. UC BE (C.F.: ) per C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3069/2024 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.3.2025 ed iscritta a ruolo il 19.3.2025 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 3069/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, notificata in data
12.2.2025, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 698/2023 (avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 10.838,31, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese legali della procedura monitoria), condannando essa opponente alla refusione delle spese di giudizio per l'importo di euro 5.077,00, oltre oneri, nonché al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. disporre la SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO N. 3069/2024 stante il “fumus boni iuris ed il periculum in mora” che ne
deriverebbe con un danno grave ed ingiusto per la società Parte_1
2. in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata in favore del
Tribunale di Cassino, per le motivazioni sin qui illustrate;
3. in via principale riformare l'appellata sentenza n. 3069/2024 resa dal Tribunale di Torre
Annunziata e pubblicata il 29.11.2024 e notificata a mezzo p.e.c. in data 12.02.2025 dall'avv.
UC BE, e per l'effetto: - dichiarare la sentenza n. 3069/2024 del Tribunale di Torre
Annunziata per violazione del disposto di cui all'art. 156 c.p.c. oltre che per mancanza degli
elementi di diritto e per difetto o insufficiente e contraddittorietà della motivazione;
4. in via subordinata accogliere l'appello e nominare un CTU grafologo per la verifica dei
documenti impugnati e cioè la sottoscrizione dell'offerta n. 011-19-RV del 14-01.2019 e dei moduli
FIR;
5. accertare e dichiarare la società appellata unica responsabile del mancato realizzo della proposta conciliativa di cui all'art. 185 c.p.c.;
6. riformare la sentenza in merito alla erronea applicazione dell'art 96 comma 3 c.p.c.;
7. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio, oltre rimb. forf. 15% e
CPA 4% come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario”.
L'appellata, costituendosi in data 19.7.2025, chiedeva: “in via preliminare, rigettare l'istanza di
sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- Nel merito, rigettare l'appello
proposto dalla per le motivazioni sopra esposte e, conseguentemente confermare la Parte_1
sentenza n°3069/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata;
- Con condanna alla refusione
delle spese del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 17.9.2025 il Consigliere istruttore invitava le parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della lite e rinviava all'udienza del 22.10.2025 al fine di accertare l'esito delle proposte transattive, impregiudicati i diritti relativi all'udienza ex art. 350 c.p.c.
All'udienza di rinvio nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del
19.11.2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., stante il mancato deposito delle stesse, con ordinanza del 20.11.2025 la causa veniva assegnata in decisione, senza concessione dei termini.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata in data 23.6.2023, si applica l'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla
L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 20 novembre 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi