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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IO FE Presidente dr. RI NA AL Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 283/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1
EN TE, elettivamente domiciliato in CORSO MILANO, 27 20900 MONZA presso il difensore avv. VALENTINI EN TE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PICCINNI 30131 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 19 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
– per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare che la sigr.a Parte_1
ha diritto alla liquidazione dei danni derivanti dal sinistro del 09.12.2017 in
[...]
base alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di
Milano;
– per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea o permanente, parziale o assoluta, in qualsiasi forma subìta dall'attrice, in base alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Milano ed in base alle risultanze delle CTU espletata in primo grado;
il tutto previa deduzione di quanto già eventualmente pagato dall'appellato agli stessi titoli in forza della sentenza di primo grado.
- Condannare altresì il al risarcimento in favore Controparte_1
dell'appellante, nell'ambito dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, anche della componente morale del suddetto danno, nella misura da determinarsi equitativamente e che si indica quantomeno pari ad un terzo di quella di cui al ristoro del danno alla salute, temporaneo e permanente;
– Il tutto oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali compensativi sulle somme rivalutate di cui al dispositivo di condanna in favore dell'appellante, sia del primo che del secondo grado.
pagina 2 di 19 – Dichiarare altresì dovuti gli interessi legali moratori o commerciali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme di cui al dispositivo di condanna in favore dell'appellante, sia del primo che del secondo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
Per Controparte_1
Il precisa come segue le proprie Controparte_1
c o n c l u s i o n i piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere l'appello proposto da nei confronti del con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato a mezzo di posta elettronica certificata, in data 24 gennaio 2025;
- in via subordinata, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23.03.2023, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Monza il , in persona del Controparte_1
p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni, come riportate in sede CP_2
di precisazione delle conclusioni: - per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare, per il sinistro per cui è causa, l'esclusiva responsabilità del
[...]
; Controparte_1
pagina 3 di 19 - per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di ogni danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione, per invalidità temporanea o permanente, parziale o assoluta, in qualsiasi forma subìta dall'attrice, nella misura da accertarsi in corso di causa, specie a seguito di espletanda CTU medico legale. Oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
- Oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo.
A fondamento esponeva che il giorno 09/12/2017, verso le ore 22,30 – 23,00, la stessa, recatasi in via Milite Ignoto n. 34, in comune di , allo scopo di Controparte_1
effettuare il trasferimento presso l'alloggio di edilizia comunale assegnatole, mai frequentato prima, si portava verso il portoncino d'ingresso dello stabile allorché incappava con il proprio piede destro in un avvallamento del manto di copertura stradale, dalla forma circolare, delle dimensioni di circa 20 cm. di diametro, profondo 5-
7 cm., il quale si trovava nell'occasione completamente ricoperto da acqua piovana, come da fotografie allegate al fascicolo dell'attrice; per l'effetto l'attrice subiva una torsione innaturale della caviglia e perdeva l'equilibrio, cadendo a terra ed accusando forti dolori all'arto inferiore destro;
la mattina successiva, dato il persistere dei dolori, si recava presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini/CTO dove le veniva riscontrato "Trauma distorsivo TBT e ginocchio dx con contusione ginocchio dx
e frattura lievemente scomposta terzo prossimale perone", con prognosi di 30 gg. S.C.; all'esito dell'iter clinico-terapeutico prescrittole dai sanitari, residuavano all'attrice, in base a consulto medico legale, “Inabilità temporanea biologica parziale (75%): 60
(sessanta) giorni. Parziale (50%): 30 (trenta) giorni. Parziale (25%): 30 (trenta) giorni.
Postumi permanenti: Esiti dolorosi. Riduzione movimenti. Ipotrofia e ipotonia pagina 4 di 19 muscolare. Valutazione globale del danno (danno biologico) in relazione agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto esaminato in misura del 5% (cinque) per cento”. Nel giudizio così instaurato, il convenuto, benché ritualmente citato, CP_1
rimaneva contumace. La causa veniva quindi istruita mediante deposito di memorie ex art. art. 183, VI comma, c.p.c. ed all'esito veniva proceduto all'escussione dei testimoni indicati dall'attrice. Esaurito l'incombente, veniva disposta ed espletata CTU medicolegale sulla persona dell'attrice al fine di determinare le conseguenze lesive dalla stessa subìte a seguito dell'occorso incidente. Ritenuta, quindi, la causa sufficientemente istruita, il G.I fissava udienza per la discussione e la decisione ex art. 281 -sexies c.p.c., con termine alla parte costituita per il deposito di memoria conclusiva. All'esito, il G.U.
Titolare rendeva la decisione di cui in epigrafe, la quale così aveva testualmente a statuire:
“1) Dichiara il responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per Controparte_1
i danni subiti da nel sinistro di cui in parte motiva;
Parte_1
2) Condanna il a titolo risarcitorio al pagamento in favore della medesima CP_1
della somma di € 5.423,61 per danno non patrimoniale ed euro 1.098 ,00 per danno patrimoniale oltre agli interessi dalla domanda come in parte motiva
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 5.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa nonché le spese di CTU come liquidare ed anticipate per euro 732,00. Avverso tale decisione, propone appello la sig.ra , lamentando: Parte_1
a) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nell'avere applicato, ai fini liquidativi, il parametro contenuto nelle tabelle previste dall'art. 139 D.Lgs. n. 209/2005, anziché il criterio previsto nelle tabelle edite dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il
Tribunale di Milano;
pagina 5 di 19 b) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nell'avere considerato, ai fini di utilizzo del predetto parametro, l'età della danneggiata al momento della liquidazione anziché alla data del sinistro;
c) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel non avere liquidato, oltre a quello dovuto a titolo di danno biologico, il risarcimento spettante a titolo di danno morale;
d) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel non avere liquidato alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria del compendio risarcitorio;
e) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nell'avere riconosciuto gli interessi al tasso legale anziché a quello previsto dall'art. 1281, comma IV, cod. civile.
Per l'effetto, la chiedeva la riforma della sentenza di primo grado sui punti Parte_1
evidenziati nei motivi di appello e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riliquidazione del risarcimento e degli accessori.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il consigliere istruttore alla prima udienza invitava le parti a valutare possibilità di bonario componimento della lite.
Il comune dichiarava di non essere disponibile a valutare possibilità transattive o conciliative.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 350 bis c.p.c all'udienza dell'8.7.2025 con termine per note conclusive sino al 1.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato il danno da inabilità temporanea ed invalidità permanente subìto dall'attrice con le tabelle previste dall'art. 139 D. Lgs, n. 209/2005 in luogo delle Tabelle licenziate
pagina 6 di 19 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile in uso presso il Tribunale di Milano.
Violazione degli art. 139 e 139 D. Lgs. 200/2005, artt. 2056, 2057 e 2059 cod. civ.
Con Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 (cfr. anche Corte di Cassazione sentenza n.
32373 emessa il 22 novembre del 2023) ha statuito che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, come per esempio- in caso di responsabilità, ex art. 2051 c.c.
Da ciò consegue l'accoglimento del motivo di appello e l'applicazione alla fattispecie - per la liquidazione del danno non patrimoniale- delle tabelle milanesi 2024.
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato il danno da inabilità temporanea ed invalidità permanente in base all'età della vittima al momento della liquidazione, anziché al momento della cessazione dell'invalidità temporanea. Violazione degli artt. 2056, 2057 e 2059 cod. civ.
Anche questo motivo di appello risulta parzialmente fondato.
“È un dato consolidato che la figura del danno biologico – correlato alla lesione di diritti inviolabili (qual è il diritto alla salute ex art. 32 Cost.) – deve quantificarsi e liquidarsi sulla base di una valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. Questa Corte ha più volte confermato, a questi fini, l'utilizzabilità del sistema del punto variabile (e, in particolare, quello definito nelle c.d. tabelle milanesi), quale criterio che consente una valutazione in termini economici uniformi del danno alla salute e, al tempo stesso, una sua personalizzazione, tenute in conto le particolarità del caso e una serie di parametri, ivi compresa l'età del danneggiato (v., ex multis, Cass. nn. 26300/2021; 10579/2021;
8532/2020; 17018/2018; 11754/2018; 9950/2017).
Si è pertanto ritenuto che, ove la valutazione del Giudice sia condotta col suddetto metodo pagina 7 di 19 tabellare, ma omettendo di applicare o applicando erroneamente i parametri, è possibile adire questa Corte per violazione dell'art. 1226 c.c., formulando così un motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, (v., per tutte, Cass. n. 27562/2017). Ebbene, la Corte d'Appello di Reggio
Calabria, da un lato, ha deciso di liquidare il danno alla salute secondo i criteri delle tabelle di Milano, ma, dall'altro, lato ha utilizzato i valori del punto di quelle tabelle considerando un'età (61 anni) diversa da quella che la vittima aveva al momento del sinistro (53 anni) e senza dare alcuna motivazione per tale scostamento dalle previsioni tabellari. Il giudice del merito ha indicato nella «stabilizzazione dei postumi» il fatto preso in considerazione per individuare l'età della vittima rilevante ai fini del calcolo del valore del danno alla salute, ma non ha esplicitato il motivo di tale scelta, che non tiene conto del dato evidente che il danno alla salute sussiste anche prima di stabilizzarsi e va ricondotto al momento del verificarsi dell'infortunio” (Cass. Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024) .
In adesione all'orientamento della Corte di Cassazione, questo collegio tenuto conto del tipo di danno (micropermanete) subito da , ritiene di considerare l'età della vittima al Parte_1
momento del sinistro (55 anni) ai fini della liquidazione.
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'attrice al risarcimento del danno morale. Violazione dell'art. 2059 cod. civ.
L'appellante lamenta l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel non avere liquidato, oltre al danno biologico, il risarcimento spettante a titolo di danno morale.
La Corte osserva.
Il motivo è infondato.
Ciò che rileva è che il danno morale –in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso concreto e delle abitudini di vita della persona danneggiata – presuppone l'allegazione di fatti aggiuntivi rispetto al mero danno biologico;
trattasi di atti principali posti a fondamento della domanda e che, quindi, sicuramente non possono essere introdotti in giudizio in grado pagina 8 di 19 d'appello.
Il giudice di merito dovrà preliminarmente verificare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, riconoscendo anche l'ulteriore voce di “morale”, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica.
Per semplicità si riporta l'(unica) allegazione tempestiva dell'attrice in primo grado: “Danno morale. Oltre alla refusione del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del bene- salute, inteso cioè come menomazione dell'integrità psico-fisica in relazione ad aspetti dinamico-relazionali dell'individuo, deve essere riconosciuta all'attrice anche l'ulteriore voce di danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” –
“sofferenza soggettiva”, riconoscibile anche in via di presunzione in riferimento al tipo di lesione datasi nella fattispecie e quantificabile anche in termini di percentuale in aumento dei già conteggiati valori “medi” di danno “anatomo - funzionale”; percentuale che si auspica
l'On.le Decidente vorrà determinare in misura non inferiore ad un quarto del complessivo danno alla salute, tenuto altresì conto delle risultanze della valutazione della sofferenza morale compiuta dal consulente Medico legale, in atti, ed alla luce della “Tabella di quantificazione delle sofferenza morale temporanea e permanente” riportata nell'allegata perizia.”
Ritiene questa Corte che a fronte della generica allegazione concernente lo specifico danno morale che la signora avrebbe patito, nulla può essere alla stessa riconosciuto per tale voce di danno.
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 10 novembre 2020, n. 25164, ha ben delineato quali siano i presupposti della liquidazione del danno morale (richiamiamo pagina 9 di 19 alcuni passaggi della parte motiva): - “va osservato, in premessa, come sia del tutto conforme
a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 28989/2019)”;
- “trova definitiva conferma normativa, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medicolegale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato”; -
“a tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale”;
- “premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”;
- “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale pagina 10 di 19 quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale
n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”.
Correttamente il Tribunale di Monza ha negato all'attrice il risarcimento del danno morale (in aggiunta a quello del danno biologico) sulla scorta del fatto che non sono in corso di causa emersi elementi idonei a comprovare che, dalle lesioni, sia derivata, a danno della Parte_1
“una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Solo per completezza di esame, si osserva che le dichiarazioni rese al proprio perito di parte dalla sign. (prima dell'inizio del procedimento) e riportate nella perizia non Parte_1
possono ritenersi né una specifica allegazione, né appaiono rilevanti.
Si riportano di seguito: “..il giorno 10/12/2017 a causa caduta mi recavo al pronto soccorso del CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) di Milano via Bignami. accusavo fortissimi dolori alla caviglia e alla gamba, dopo vari accertamenti venivo dimessa con diagnosi: trauma distorsivo TBT e ginocchio DX con contusione ginocchio DX e frattura lievemente scomposta terzo prossimale e perone, con prognosi di 30 giorni controllo in ambulatorio fra
15 giorni a causa aumento del dolore alla gamba il giorno 11/12/2017 ritorno al pronto soccorso dove mi riaprono l'emistivalone : non disturbi neurovascolari si pratica Voltaren, io continuavo a dire che avevo tanto dolore e la gamba era troppo gonfia, ma loro continuavano a dire di non preoccuparmi e con l'antidolorifico che avevano fatto andrà meglio e mi dimettono con indicazioni: non carico, ghiaccio, uso di stampelle, piede elevato
a riposo, controlli in ambulatorio torno a casa ma i dolori persistevano e la gamba era sempre più gonfia infatti il giorno 16/12/2017 ritorno al pronto soccorso dove annotano pagina 11 di 19 intolleranza apparecchio gessato terzo accesso PS dove sono stata trattata malissimo sembravano scocciati, non curando che io stessi parlando di morfina ritorna dicendo che mi faceva un antidolorifico e che non avrei più sentito dolore, mi riposizionano emistivalone gessato malridotto dopo tre volte che anno tolto e rimesso sempre lo stesso e mi rimandano a casa con indicazioni camminare con due stampelle in scarico completo a destra antidolorifico al bisogno, infatti dopo la puntura che mi hanno fatto il dolore è andato via completamente, che però dopo alcune ore finito l'effetto del medicinale gradualmente il dolore ritorna Aspetto il giorno 10/01/2017 visita ortopedica appuntamento preso precedentemente vengo visitata un dottore che continuava a ridere da quando sono arrivata
a quando me ne sono andata, ironizzava su tutto iniziando con il cognome che era simile al suo, su dolori che avevo e così via, mi consiglia IC progressivo a tolleranza e graduale abbandono delle stampelle, prescrive un antidolorifico, controllo a descrizione del curante.
Al controllo il giorno successivo del 17/01/2018 mi capita una dottoressa che nemmeno mi visita rimane seduta dall'altra parte della scrivania stipula un referto confermando la frattura 3° prossimale perone DS, ablazione bendaggio e terapia: DIFOSFONAL
200+LIDOCAINA2 volte alla settimana M.E.V. Per due settimane quindi 1 settimana per 3 mesi, visita fisiatrica dubbiosa della cosa, siccome continuavo ad avere dolori, decido di consultare altra struttura ed il giorno 19/01/2018 mi recavo al pronto soccorso Ospedale
Niguarda Cà Granda che dopo accurate visite mi veniva riscontrata una TVP (trombosi venosa profonda) dove CTO non avevano minimamente preso in considerazione, mi anno fatto passare giorni tremendi.”
Tale narrazione, contenuta nella più volte richiamata perizia di parte, da una parte pare collegata ad una serie di vicissitudini relative alle cure praticate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale -che secondo tesi- non sarebbero state adeguate, cortesi, puntuali, dall'altra parte introduce una concomitante insorgenza di una trombosi venosa, notoriamente molto dolorosa, che non appare causalmente ricollegabile alla responsabilità, ex art. 2051 c.c. del pagina 12 di 19 In conclusione, le dichiarazioni della signora appaiono difficilmente Controparte_3
qualificabili come allegazione del danno morale, definito come la sofferenza interiore, il turbamento dell'animo, per il danno patito.
Quanto dichiarato dalla signora -pur credibile- non risulta riferibile al danno morale, conseguente al giudizio che ci occupa. La sua sofferenza, infatti, appare collegata alle vicende strettamente inerenti le cure ricevute, le modalità delle stesse e le ulteriori patologie presenti.
L'appellante osserva, infine, che il nominato CTU ha affermato, nella propria relazione, che
“la sofferenza morale è stata di 2/5 per un periodo di 3 mesi. Si è ridotta a 1/5 a stabilizzazione clinica”; da tale affermazione -secondo tesi- conseguirebbe il necessario riconoscimento del danno morale.
Tale rilievo dell'appellante non può essere condiviso, poiché non può prescindersi dall'onere di allegazione (non espletato) dello specifico danno morale patito dalla danneggiata.
Sotto il profilo presuntivo, invece, in considerazione della assoluta modestia dei postumi (2-
3%), è ragionevole -secondo questa Corte- escludere, in mancanza di specifiche allegazioni, tale posta di danno.
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui non ha concesso sulle somme liquidate gli interessi compensativi sulla somma devalutata al momento del sorgere del diritto e rivalutata annualmente al saggio legale ovvero altro ritenuto congruo.
Violazione degli artt. 2055, 2057 e 2059 cod. civ.
Il motivo, così come proposto, non appare fondato.
Parte appellante richiama risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I - 02/03/2022, n. 6867; Cassazione civile sez. II - 13/12/2022, n. 36246), laddove ritiene di applicare gli interessi compensativi in forza di una sorta di “automatismo”, ai fini di pagina 13 di 19 un ristoro integrale del danno.
Questa Corte, condivide quanto statuito sul punto dal Tribunale.
“..E' onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi in relazione ai quali va data almeno prova presuntiva (Cfr Cass n 4938 del 16.2.2023 est e già Cass civ., sez. III, 13 luglio Per_1
2018, n. 18564) .
Anche sul punto in difetto di una qualche allegazione non competono ad avviso di questo giudice gli interessi compensativi”
Questa Corte, in conformità alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene perciò che il creditore, per ottenere gli interessi compensativi, deve esplicitamente richiederli nella sua domanda, allegando e provando il danno derivante dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca del fatto lesivo. Non è sufficiente che il danno sia solo implicito o presunto, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Pertanto, la decisione ribadisce il principio secondo cui il danno risarcibile, compresi gli interessi compensativi, deve essere specificamente richiesto e dimostrato dal creditore, non potendo essere considerato una conseguenza automatica del fatto illecito.
L'orientamento giurisprudenziale applicato dal Tribunale ha trovato conferma nella pagina 14 di 19 recentissima Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”.
Deve quindi essere confermata la statuizione del tribunale, in assenza di elementi di prova, anche in base a criteri presuntivi, “che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che su tutte le somme liquidate in favore dell'attrice sono dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c. dalla domanda al saldo, anziché gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Parte appellate si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto gli interessi compensativi di cui all'art. 1284 c.c., quarto comma c.p.c., dalla domanda al saldo.
pagina 15 di 19 La Corte rileva che il Tribunale ha così statuito: “Anche sul punto in difetto di una qualche allegazione non competono ad avviso di questo giudice gli interessi compensativi, mentre spettano, ex art 1284 c.c., gli interessi dalla domanda al saldo (Cass.n. 61/2023)”
Con ordinanza n. 61 del 03.01.2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che il tasso legale ex art. 1284 c.c., comma 4, si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'avvio del processo (chiaramente avente ad oggetto il credito cui gli interessi si riferiscono).
Conseguentemente, il motivo di appello non coglie nel segno, poiché il Tribunale richiamando l'art. 1284 c.c. e la pronuncia della Cassazione n. Cass.n. 61/2023, ha chiaramente riconosciuto gli interessi ex art. 1284 , quarto comma, c.c.
IN CONCLUSIONE: risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale.
In base alla CTU, espletata in primo grado, la sig.ra è portatrice di esiti Parte_2
di trauma all'arto inferiore destro.
Il periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 75% è stato di gg. 40 (quaranta), il periodo di
Invalidità Temporanea Parziale al 50% è stato di gg. 30 (trenta), il periodo di Invalidità
Temporanea Parziale al 25% è stato di gg. 30 (trenta). La menomazione permanente in riferimento al cd. Danno Biologico è pari al 2-3% (due-tre).
Non spese mediche allegate agli atti. Non spese future.
Il calcolo del risarcimento danno non patrimoniale, secondo le nuove tabelle del Tribunale di
Milano 2024 è il seguente.
Il Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (solo il danno biologico/dinamico relazionale, non riconoscendo il danno da sofferenza soggettiva interiore media, tenuto conto della tipologia di lesione e di quanto detto sopra, risulta pari a Euro 84,00, come previsto nella Tabella Milanese 2024). Danno da pagina 16 di 19 invalidità temporanea, pari a complessive Euro 4.410,00 (2.520,00 per la temporanea al 75% di giorni 40 + 1.260,00 per la temporanea al 50% di giorni 30 + 630,00 per la temporanea al
25% di giorni 30), liquidate al valore attuale.
Danno da invalidità permanente al 2.5% (come ritenuto dal CTU) per una persona di 55 anni, pari a complessive Euro 2797,00, liquidate al valore attuale.
Per un totale pari ad Euro 7.202,00, oltre interessi ex art. 2824, quarto comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale, non oggetto di appello, è stato riconosciuto dal Tribunale (spese di parere medico legale per euro 488,00 e le spese di CTP pari ad euro 610,00 oltre alle spese di
CTU, liquidate per euro 732,00).
SPESE
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito della lite vede la soccombenza della parte convenuta in primo grado, qui appellata.
Le spese sono liquidate per il primo grado tenuto conto del valore della lite ricompreso nello scaglione da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,00, tenuto conto del decisum; per il secondo grado tenuto conto del valore della lite (rappresentato dal -solo- maggiore importo riconosciuto da questa Corte, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale) ricompreso nel valore da Euro
1000,00 a Euro 5.200,00. Le spese sono liquidate ex DM 147/2022; nei valori minimi in primo grado, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della contumacia della pagina 17 di 19 parte convenuta e della causa decisa ex art. 281 sexies c.p.c. .
Per il secondo grado, le spese sono liquidate nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Monza n. 2988/2024 pubbl. il 10/12/2024 RG n. 2994/2023 Repert. n.
4690/2024 del 10/12/202,
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il danno non patrimoniale in favore della signora nella maggior Parte_1
somma di Euro 7.202,00, in luogo della somma di € 5.423,61 liquidata nella sentenza impugnata, oltre interessi ex art. 2824, quarto comma c.c., dalla data della sentenza al saldo;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
primo e di secondo grado in favore di , liquidate in Parte_1
favore dell'Avv. VALENTINI EN TE, dichiaratosi antistatario, le prime in Euro 2.540,00 e le seconde in Euro 1923,00, il tutto oltre IVA, CPA e
15% spese generali;
4. condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
CTU, come già liquidate in Tribunale.
Così deciso in Milano l'8.7.2025
pagina 18 di 19 Il Consigliere est.
RI NA AL
Il Presidente
IO FE
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IO FE Presidente dr. RI NA AL Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 283/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1
EN TE, elettivamente domiciliato in CORSO MILANO, 27 20900 MONZA presso il difensore avv. VALENTINI EN TE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PICCINNI 30131 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRATI
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 19 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
– per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare che la sigr.a Parte_1
ha diritto alla liquidazione dei danni derivanti dal sinistro del 09.12.2017 in
[...]
base alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di
Milano;
– per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea o permanente, parziale o assoluta, in qualsiasi forma subìta dall'attrice, in base alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Milano ed in base alle risultanze delle CTU espletata in primo grado;
il tutto previa deduzione di quanto già eventualmente pagato dall'appellato agli stessi titoli in forza della sentenza di primo grado.
- Condannare altresì il al risarcimento in favore Controparte_1
dell'appellante, nell'ambito dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, anche della componente morale del suddetto danno, nella misura da determinarsi equitativamente e che si indica quantomeno pari ad un terzo di quella di cui al ristoro del danno alla salute, temporaneo e permanente;
– Il tutto oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali compensativi sulle somme rivalutate di cui al dispositivo di condanna in favore dell'appellante, sia del primo che del secondo grado.
pagina 2 di 19 – Dichiarare altresì dovuti gli interessi legali moratori o commerciali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme di cui al dispositivo di condanna in favore dell'appellante, sia del primo che del secondo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
Per Controparte_1
Il precisa come segue le proprie Controparte_1
c o n c l u s i o n i piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere l'appello proposto da nei confronti del con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato a mezzo di posta elettronica certificata, in data 24 gennaio 2025;
- in via subordinata, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23.03.2023, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Monza il , in persona del Controparte_1
p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni, come riportate in sede CP_2
di precisazione delle conclusioni: - per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare, per il sinistro per cui è causa, l'esclusiva responsabilità del
[...]
; Controparte_1
pagina 3 di 19 - per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di ogni danno patrimoniale, non patrimoniale, morale, biologico ed alla vita di relazione, per invalidità temporanea o permanente, parziale o assoluta, in qualsiasi forma subìta dall'attrice, nella misura da accertarsi in corso di causa, specie a seguito di espletanda CTU medico legale. Oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
- Oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo.
A fondamento esponeva che il giorno 09/12/2017, verso le ore 22,30 – 23,00, la stessa, recatasi in via Milite Ignoto n. 34, in comune di , allo scopo di Controparte_1
effettuare il trasferimento presso l'alloggio di edilizia comunale assegnatole, mai frequentato prima, si portava verso il portoncino d'ingresso dello stabile allorché incappava con il proprio piede destro in un avvallamento del manto di copertura stradale, dalla forma circolare, delle dimensioni di circa 20 cm. di diametro, profondo 5-
7 cm., il quale si trovava nell'occasione completamente ricoperto da acqua piovana, come da fotografie allegate al fascicolo dell'attrice; per l'effetto l'attrice subiva una torsione innaturale della caviglia e perdeva l'equilibrio, cadendo a terra ed accusando forti dolori all'arto inferiore destro;
la mattina successiva, dato il persistere dei dolori, si recava presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini/CTO dove le veniva riscontrato "Trauma distorsivo TBT e ginocchio dx con contusione ginocchio dx
e frattura lievemente scomposta terzo prossimale perone", con prognosi di 30 gg. S.C.; all'esito dell'iter clinico-terapeutico prescrittole dai sanitari, residuavano all'attrice, in base a consulto medico legale, “Inabilità temporanea biologica parziale (75%): 60
(sessanta) giorni. Parziale (50%): 30 (trenta) giorni. Parziale (25%): 30 (trenta) giorni.
Postumi permanenti: Esiti dolorosi. Riduzione movimenti. Ipotrofia e ipotonia pagina 4 di 19 muscolare. Valutazione globale del danno (danno biologico) in relazione agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto esaminato in misura del 5% (cinque) per cento”. Nel giudizio così instaurato, il convenuto, benché ritualmente citato, CP_1
rimaneva contumace. La causa veniva quindi istruita mediante deposito di memorie ex art. art. 183, VI comma, c.p.c. ed all'esito veniva proceduto all'escussione dei testimoni indicati dall'attrice. Esaurito l'incombente, veniva disposta ed espletata CTU medicolegale sulla persona dell'attrice al fine di determinare le conseguenze lesive dalla stessa subìte a seguito dell'occorso incidente. Ritenuta, quindi, la causa sufficientemente istruita, il G.I fissava udienza per la discussione e la decisione ex art. 281 -sexies c.p.c., con termine alla parte costituita per il deposito di memoria conclusiva. All'esito, il G.U.
Titolare rendeva la decisione di cui in epigrafe, la quale così aveva testualmente a statuire:
“1) Dichiara il responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per Controparte_1
i danni subiti da nel sinistro di cui in parte motiva;
Parte_1
2) Condanna il a titolo risarcitorio al pagamento in favore della medesima CP_1
della somma di € 5.423,61 per danno non patrimoniale ed euro 1.098 ,00 per danno patrimoniale oltre agli interessi dalla domanda come in parte motiva
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 5.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa nonché le spese di CTU come liquidare ed anticipate per euro 732,00. Avverso tale decisione, propone appello la sig.ra , lamentando: Parte_1
a) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nell'avere applicato, ai fini liquidativi, il parametro contenuto nelle tabelle previste dall'art. 139 D.Lgs. n. 209/2005, anziché il criterio previsto nelle tabelle edite dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il
Tribunale di Milano;
pagina 5 di 19 b) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nell'avere considerato, ai fini di utilizzo del predetto parametro, l'età della danneggiata al momento della liquidazione anziché alla data del sinistro;
c) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel non avere liquidato, oltre a quello dovuto a titolo di danno biologico, il risarcimento spettante a titolo di danno morale;
d) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel non avere liquidato alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria del compendio risarcitorio;
e) l'errore commesso dal Giudice di prime cure nell'avere riconosciuto gli interessi al tasso legale anziché a quello previsto dall'art. 1281, comma IV, cod. civile.
Per l'effetto, la chiedeva la riforma della sentenza di primo grado sui punti Parte_1
evidenziati nei motivi di appello e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riliquidazione del risarcimento e degli accessori.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il consigliere istruttore alla prima udienza invitava le parti a valutare possibilità di bonario componimento della lite.
Il comune dichiarava di non essere disponibile a valutare possibilità transattive o conciliative.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 350 bis c.p.c all'udienza dell'8.7.2025 con termine per note conclusive sino al 1.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato il danno da inabilità temporanea ed invalidità permanente subìto dall'attrice con le tabelle previste dall'art. 139 D. Lgs, n. 209/2005 in luogo delle Tabelle licenziate
pagina 6 di 19 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile in uso presso il Tribunale di Milano.
Violazione degli art. 139 e 139 D. Lgs. 200/2005, artt. 2056, 2057 e 2059 cod. civ.
Con Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 (cfr. anche Corte di Cassazione sentenza n.
32373 emessa il 22 novembre del 2023) ha statuito che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, come per esempio- in caso di responsabilità, ex art. 2051 c.c.
Da ciò consegue l'accoglimento del motivo di appello e l'applicazione alla fattispecie - per la liquidazione del danno non patrimoniale- delle tabelle milanesi 2024.
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato il danno da inabilità temporanea ed invalidità permanente in base all'età della vittima al momento della liquidazione, anziché al momento della cessazione dell'invalidità temporanea. Violazione degli artt. 2056, 2057 e 2059 cod. civ.
Anche questo motivo di appello risulta parzialmente fondato.
“È un dato consolidato che la figura del danno biologico – correlato alla lesione di diritti inviolabili (qual è il diritto alla salute ex art. 32 Cost.) – deve quantificarsi e liquidarsi sulla base di una valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. Questa Corte ha più volte confermato, a questi fini, l'utilizzabilità del sistema del punto variabile (e, in particolare, quello definito nelle c.d. tabelle milanesi), quale criterio che consente una valutazione in termini economici uniformi del danno alla salute e, al tempo stesso, una sua personalizzazione, tenute in conto le particolarità del caso e una serie di parametri, ivi compresa l'età del danneggiato (v., ex multis, Cass. nn. 26300/2021; 10579/2021;
8532/2020; 17018/2018; 11754/2018; 9950/2017).
Si è pertanto ritenuto che, ove la valutazione del Giudice sia condotta col suddetto metodo pagina 7 di 19 tabellare, ma omettendo di applicare o applicando erroneamente i parametri, è possibile adire questa Corte per violazione dell'art. 1226 c.c., formulando così un motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, (v., per tutte, Cass. n. 27562/2017). Ebbene, la Corte d'Appello di Reggio
Calabria, da un lato, ha deciso di liquidare il danno alla salute secondo i criteri delle tabelle di Milano, ma, dall'altro, lato ha utilizzato i valori del punto di quelle tabelle considerando un'età (61 anni) diversa da quella che la vittima aveva al momento del sinistro (53 anni) e senza dare alcuna motivazione per tale scostamento dalle previsioni tabellari. Il giudice del merito ha indicato nella «stabilizzazione dei postumi» il fatto preso in considerazione per individuare l'età della vittima rilevante ai fini del calcolo del valore del danno alla salute, ma non ha esplicitato il motivo di tale scelta, che non tiene conto del dato evidente che il danno alla salute sussiste anche prima di stabilizzarsi e va ricondotto al momento del verificarsi dell'infortunio” (Cass. Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024) .
In adesione all'orientamento della Corte di Cassazione, questo collegio tenuto conto del tipo di danno (micropermanete) subito da , ritiene di considerare l'età della vittima al Parte_1
momento del sinistro (55 anni) ai fini della liquidazione.
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'attrice al risarcimento del danno morale. Violazione dell'art. 2059 cod. civ.
L'appellante lamenta l'errore commesso dal Giudice di prime cure nel non avere liquidato, oltre al danno biologico, il risarcimento spettante a titolo di danno morale.
La Corte osserva.
Il motivo è infondato.
Ciò che rileva è che il danno morale –in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso concreto e delle abitudini di vita della persona danneggiata – presuppone l'allegazione di fatti aggiuntivi rispetto al mero danno biologico;
trattasi di atti principali posti a fondamento della domanda e che, quindi, sicuramente non possono essere introdotti in giudizio in grado pagina 8 di 19 d'appello.
Il giudice di merito dovrà preliminarmente verificare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, riconoscendo anche l'ulteriore voce di “morale”, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica.
Per semplicità si riporta l'(unica) allegazione tempestiva dell'attrice in primo grado: “Danno morale. Oltre alla refusione del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del bene- salute, inteso cioè come menomazione dell'integrità psico-fisica in relazione ad aspetti dinamico-relazionali dell'individuo, deve essere riconosciuta all'attrice anche l'ulteriore voce di danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” –
“sofferenza soggettiva”, riconoscibile anche in via di presunzione in riferimento al tipo di lesione datasi nella fattispecie e quantificabile anche in termini di percentuale in aumento dei già conteggiati valori “medi” di danno “anatomo - funzionale”; percentuale che si auspica
l'On.le Decidente vorrà determinare in misura non inferiore ad un quarto del complessivo danno alla salute, tenuto altresì conto delle risultanze della valutazione della sofferenza morale compiuta dal consulente Medico legale, in atti, ed alla luce della “Tabella di quantificazione delle sofferenza morale temporanea e permanente” riportata nell'allegata perizia.”
Ritiene questa Corte che a fronte della generica allegazione concernente lo specifico danno morale che la signora avrebbe patito, nulla può essere alla stessa riconosciuto per tale voce di danno.
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza 10 novembre 2020, n. 25164, ha ben delineato quali siano i presupposti della liquidazione del danno morale (richiamiamo pagina 9 di 19 alcuni passaggi della parte motiva): - “va osservato, in premessa, come sia del tutto conforme
a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 28989/2019)”;
- “trova definitiva conferma normativa, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medicolegale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato”; -
“a tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale”;
- “premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”;
- “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale pagina 10 di 19 quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale
n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”.
Correttamente il Tribunale di Monza ha negato all'attrice il risarcimento del danno morale (in aggiunta a quello del danno biologico) sulla scorta del fatto che non sono in corso di causa emersi elementi idonei a comprovare che, dalle lesioni, sia derivata, a danno della Parte_1
“una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Solo per completezza di esame, si osserva che le dichiarazioni rese al proprio perito di parte dalla sign. (prima dell'inizio del procedimento) e riportate nella perizia non Parte_1
possono ritenersi né una specifica allegazione, né appaiono rilevanti.
Si riportano di seguito: “..il giorno 10/12/2017 a causa caduta mi recavo al pronto soccorso del CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) di Milano via Bignami. accusavo fortissimi dolori alla caviglia e alla gamba, dopo vari accertamenti venivo dimessa con diagnosi: trauma distorsivo TBT e ginocchio DX con contusione ginocchio DX e frattura lievemente scomposta terzo prossimale e perone, con prognosi di 30 giorni controllo in ambulatorio fra
15 giorni a causa aumento del dolore alla gamba il giorno 11/12/2017 ritorno al pronto soccorso dove mi riaprono l'emistivalone : non disturbi neurovascolari si pratica Voltaren, io continuavo a dire che avevo tanto dolore e la gamba era troppo gonfia, ma loro continuavano a dire di non preoccuparmi e con l'antidolorifico che avevano fatto andrà meglio e mi dimettono con indicazioni: non carico, ghiaccio, uso di stampelle, piede elevato
a riposo, controlli in ambulatorio torno a casa ma i dolori persistevano e la gamba era sempre più gonfia infatti il giorno 16/12/2017 ritorno al pronto soccorso dove annotano pagina 11 di 19 intolleranza apparecchio gessato terzo accesso PS dove sono stata trattata malissimo sembravano scocciati, non curando che io stessi parlando di morfina ritorna dicendo che mi faceva un antidolorifico e che non avrei più sentito dolore, mi riposizionano emistivalone gessato malridotto dopo tre volte che anno tolto e rimesso sempre lo stesso e mi rimandano a casa con indicazioni camminare con due stampelle in scarico completo a destra antidolorifico al bisogno, infatti dopo la puntura che mi hanno fatto il dolore è andato via completamente, che però dopo alcune ore finito l'effetto del medicinale gradualmente il dolore ritorna Aspetto il giorno 10/01/2017 visita ortopedica appuntamento preso precedentemente vengo visitata un dottore che continuava a ridere da quando sono arrivata
a quando me ne sono andata, ironizzava su tutto iniziando con il cognome che era simile al suo, su dolori che avevo e così via, mi consiglia IC progressivo a tolleranza e graduale abbandono delle stampelle, prescrive un antidolorifico, controllo a descrizione del curante.
Al controllo il giorno successivo del 17/01/2018 mi capita una dottoressa che nemmeno mi visita rimane seduta dall'altra parte della scrivania stipula un referto confermando la frattura 3° prossimale perone DS, ablazione bendaggio e terapia: DIFOSFONAL
200+LIDOCAINA2 volte alla settimana M.E.V. Per due settimane quindi 1 settimana per 3 mesi, visita fisiatrica dubbiosa della cosa, siccome continuavo ad avere dolori, decido di consultare altra struttura ed il giorno 19/01/2018 mi recavo al pronto soccorso Ospedale
Niguarda Cà Granda che dopo accurate visite mi veniva riscontrata una TVP (trombosi venosa profonda) dove CTO non avevano minimamente preso in considerazione, mi anno fatto passare giorni tremendi.”
Tale narrazione, contenuta nella più volte richiamata perizia di parte, da una parte pare collegata ad una serie di vicissitudini relative alle cure praticate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale -che secondo tesi- non sarebbero state adeguate, cortesi, puntuali, dall'altra parte introduce una concomitante insorgenza di una trombosi venosa, notoriamente molto dolorosa, che non appare causalmente ricollegabile alla responsabilità, ex art. 2051 c.c. del pagina 12 di 19 In conclusione, le dichiarazioni della signora appaiono difficilmente Controparte_3
qualificabili come allegazione del danno morale, definito come la sofferenza interiore, il turbamento dell'animo, per il danno patito.
Quanto dichiarato dalla signora -pur credibile- non risulta riferibile al danno morale, conseguente al giudizio che ci occupa. La sua sofferenza, infatti, appare collegata alle vicende strettamente inerenti le cure ricevute, le modalità delle stesse e le ulteriori patologie presenti.
L'appellante osserva, infine, che il nominato CTU ha affermato, nella propria relazione, che
“la sofferenza morale è stata di 2/5 per un periodo di 3 mesi. Si è ridotta a 1/5 a stabilizzazione clinica”; da tale affermazione -secondo tesi- conseguirebbe il necessario riconoscimento del danno morale.
Tale rilievo dell'appellante non può essere condiviso, poiché non può prescindersi dall'onere di allegazione (non espletato) dello specifico danno morale patito dalla danneggiata.
Sotto il profilo presuntivo, invece, in considerazione della assoluta modestia dei postumi (2-
3%), è ragionevole -secondo questa Corte- escludere, in mancanza di specifiche allegazioni, tale posta di danno.
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui non ha concesso sulle somme liquidate gli interessi compensativi sulla somma devalutata al momento del sorgere del diritto e rivalutata annualmente al saggio legale ovvero altro ritenuto congruo.
Violazione degli artt. 2055, 2057 e 2059 cod. civ.
Il motivo, così come proposto, non appare fondato.
Parte appellante richiama risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I - 02/03/2022, n. 6867; Cassazione civile sez. II - 13/12/2022, n. 36246), laddove ritiene di applicare gli interessi compensativi in forza di una sorta di “automatismo”, ai fini di pagina 13 di 19 un ristoro integrale del danno.
Questa Corte, condivide quanto statuito sul punto dal Tribunale.
“..E' onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi in relazione ai quali va data almeno prova presuntiva (Cfr Cass n 4938 del 16.2.2023 est e già Cass civ., sez. III, 13 luglio Per_1
2018, n. 18564) .
Anche sul punto in difetto di una qualche allegazione non competono ad avviso di questo giudice gli interessi compensativi”
Questa Corte, in conformità alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene perciò che il creditore, per ottenere gli interessi compensativi, deve esplicitamente richiederli nella sua domanda, allegando e provando il danno derivante dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca del fatto lesivo. Non è sufficiente che il danno sia solo implicito o presunto, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova.
Pertanto, la decisione ribadisce il principio secondo cui il danno risarcibile, compresi gli interessi compensativi, deve essere specificamente richiesto e dimostrato dal creditore, non potendo essere considerato una conseguenza automatica del fatto illecito.
L'orientamento giurisprudenziale applicato dal Tribunale ha trovato conferma nella pagina 14 di 19 recentissima Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”.
Deve quindi essere confermata la statuizione del tribunale, in assenza di elementi di prova, anche in base a criteri presuntivi, “che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”
Errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che su tutte le somme liquidate in favore dell'attrice sono dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c. dalla domanda al saldo, anziché gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo.
Parte appellate si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto gli interessi compensativi di cui all'art. 1284 c.c., quarto comma c.p.c., dalla domanda al saldo.
pagina 15 di 19 La Corte rileva che il Tribunale ha così statuito: “Anche sul punto in difetto di una qualche allegazione non competono ad avviso di questo giudice gli interessi compensativi, mentre spettano, ex art 1284 c.c., gli interessi dalla domanda al saldo (Cass.n. 61/2023)”
Con ordinanza n. 61 del 03.01.2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che il tasso legale ex art. 1284 c.c., comma 4, si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'avvio del processo (chiaramente avente ad oggetto il credito cui gli interessi si riferiscono).
Conseguentemente, il motivo di appello non coglie nel segno, poiché il Tribunale richiamando l'art. 1284 c.c. e la pronuncia della Cassazione n. Cass.n. 61/2023, ha chiaramente riconosciuto gli interessi ex art. 1284 , quarto comma, c.c.
IN CONCLUSIONE: risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale.
In base alla CTU, espletata in primo grado, la sig.ra è portatrice di esiti Parte_2
di trauma all'arto inferiore destro.
Il periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 75% è stato di gg. 40 (quaranta), il periodo di
Invalidità Temporanea Parziale al 50% è stato di gg. 30 (trenta), il periodo di Invalidità
Temporanea Parziale al 25% è stato di gg. 30 (trenta). La menomazione permanente in riferimento al cd. Danno Biologico è pari al 2-3% (due-tre).
Non spese mediche allegate agli atti. Non spese future.
Il calcolo del risarcimento danno non patrimoniale, secondo le nuove tabelle del Tribunale di
Milano 2024 è il seguente.
Il Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (solo il danno biologico/dinamico relazionale, non riconoscendo il danno da sofferenza soggettiva interiore media, tenuto conto della tipologia di lesione e di quanto detto sopra, risulta pari a Euro 84,00, come previsto nella Tabella Milanese 2024). Danno da pagina 16 di 19 invalidità temporanea, pari a complessive Euro 4.410,00 (2.520,00 per la temporanea al 75% di giorni 40 + 1.260,00 per la temporanea al 50% di giorni 30 + 630,00 per la temporanea al
25% di giorni 30), liquidate al valore attuale.
Danno da invalidità permanente al 2.5% (come ritenuto dal CTU) per una persona di 55 anni, pari a complessive Euro 2797,00, liquidate al valore attuale.
Per un totale pari ad Euro 7.202,00, oltre interessi ex art. 2824, quarto comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale, non oggetto di appello, è stato riconosciuto dal Tribunale (spese di parere medico legale per euro 488,00 e le spese di CTP pari ad euro 610,00 oltre alle spese di
CTU, liquidate per euro 732,00).
SPESE
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito della lite vede la soccombenza della parte convenuta in primo grado, qui appellata.
Le spese sono liquidate per il primo grado tenuto conto del valore della lite ricompreso nello scaglione da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,00, tenuto conto del decisum; per il secondo grado tenuto conto del valore della lite (rappresentato dal -solo- maggiore importo riconosciuto da questa Corte, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale) ricompreso nel valore da Euro
1000,00 a Euro 5.200,00. Le spese sono liquidate ex DM 147/2022; nei valori minimi in primo grado, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della contumacia della pagina 17 di 19 parte convenuta e della causa decisa ex art. 281 sexies c.p.c. .
Per il secondo grado, le spese sono liquidate nei valori medi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Monza n. 2988/2024 pubbl. il 10/12/2024 RG n. 2994/2023 Repert. n.
4690/2024 del 10/12/202,
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il danno non patrimoniale in favore della signora nella maggior Parte_1
somma di Euro 7.202,00, in luogo della somma di € 5.423,61 liquidata nella sentenza impugnata, oltre interessi ex art. 2824, quarto comma c.c., dalla data della sentenza al saldo;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
primo e di secondo grado in favore di , liquidate in Parte_1
favore dell'Avv. VALENTINI EN TE, dichiaratosi antistatario, le prime in Euro 2.540,00 e le seconde in Euro 1923,00, il tutto oltre IVA, CPA e
15% spese generali;
4. condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
CTU, come già liquidate in Tribunale.
Così deciso in Milano l'8.7.2025
pagina 18 di 19 Il Consigliere est.
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Il Presidente
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pagina 19 di 19