Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2022, proposto da
AO ER OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Murlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Soldati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n. 8 del 18.8.2022 del Comune di Murlo (Ufficio tecnico) avente ad oggetto rimozione di cancello abusivamente realizzato su strada vicinale n. 23 “degli Starnai”;
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito al ricorrente, ed in particolare, per quanto occorrer possa:
della deliberazione C.C. Comune di Murlo n. 26 del 26.4.2021 con cui è stata adottata la variante alla classificazione della viabilità pubblica comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Murlo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. AO ER OT ha impugnato l’Ordinanza n. 8 del 18 agosto 2022 del Comune di Murlo avente ad oggetto la rimozione di un cancello abusivamente realizzato sulla strada vicinale n. 23 “degli Starnai”, sul terreno proprietà dove si trova anche il proprio immobile.
L’ordinanza di rimozione ora impugnata è stata adottata a seguito dell’emanazione della delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26 aprile 2021 con la quale è stata adottata la variante alla classificazione della viabilità pubblica comunale.
La strada di sua proprietà è stata così inserita nell’elenco delle strade vicinali, per poi attribuirgli la classificazione f-bis (percorsi ciclo pedonali) di cui all’art. 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, risultando integrata la definizione di “ strada locale extraurbana o vicinale destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada ”.
Nell’impugnare entrambi i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 10 della l. 241/90 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto la delibera n. 26/2021, che avrebbe attribuito natura vicinale pubblica alla strada in questione, non sarebbe un atto definitivo e, quindi, non sarebbe idonea a consolidare la natura di tale strada;
2. l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, in quanto la strada di accesso alla proprietà del Sig. OT non farebbe parte della strada vicinale degli Starnai e, ciò, con l'effetto che verrebbe meno il presupposto dell’inserimento della stessa strada tra le vicinali;
3. la violazione dell’art. 2 del d.lgs. 285/1992, oltre l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e per difetto di istruttoria, in quanto sarebbe illegittima anche la delibera n. 26/2021; la strada in questione non potrebbe essere inserita in alcun modo tra le stradi vicinali né potrebbe essere assoggettata ad uso pubblico, trattandosi di strada che ha natura privata.
Si è costituito il Comune di Murlo che ha eccepito la tardività dell’impugnazione della delibera del 2021 dell’8 luglio 2021.
Detta tardività avrebbe l’effetto di comportare anche l’inammissibilità della parte rimanente del ricorso, così come diretta a contestare l’ordinanza del Comune di Murlo n. 8 del 18 agosto 2022, in quanto quest’ultima costituirebbe un atto immediatamente conseguenziale.
Nel merito il Comune ha contestato le argomentazioni proposte, rilevando come sussisterebbero tutti i requisiti per la classificazione, del tratto di strada di proprietà del ricorrente, come strada vicinale ad uso pubblico e, ciò, con l’effetto che risulterebbe illegittima l’installazione del cancello che impedirebbe il libero transito dello stesso tratto di strada.
All’udienza del 9 aprile 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario premettere come la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’eccezione di tardività e di inammissibilità sopra citate, pur non apparendo del tutto infondate le argomentazioni dirette a rilevare la natura di atto presupposto della delibera del Comune che ha qualificato come strada vicinale ad uso pubblico dell’area di proprietà del ricorrente, delibera che, in quanto tale, avrebbe richiesto un’impugnazione dei termini di legge.
1.1 È da respingere il primo motivo con il quale si sostiene che la delibera n. 26/2021, che ha attribuito natura vicinale pubblica alla strada in questione, non sarebbe un atto definitivo e quindi non sarebbe idoneo a consolidare la natura di tale strada.
1.2 A parere del ricorrente detto carattere non definitivo sarebbe dimostrato dal fatto che la delibera in questione assegna 30 giorni agli interessati per proporre osservazioni e, ciò, con l’effetto che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto emanare un’Ordinanza di rimozione del cancello, non essendo intervenuta alcuna variazione (da privata a vicinale ad uso pubblico) della strada di cui si tratta.
1.3 È necessario premettere che l’art. 134, co. 3, del D.lgs. n. 267/2000 si limita a prevedere che “ le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione… ”.
1.4 È, altresì, noto che le modalità per procedere alla pubblicazione di dette delibere, previste dall’art. 124 del sopra citato decreto, costituiscono un segmento procedurale il cui adempimento è preordinato a far conseguire l’esecutività all’atto stesso (tra le tante, TAR Toscana, Sez. II, n. 2833/2004; Cons. St., Sez. n. 762/2004).
1.5 Ciò premesso è evidente che il Comune di Murlo ha rispettato l’iter di approvazione e di pubblicazione della delibera consiliare poi impugnata dal ricorrente, procedendo all’inserimento della stessa sull’albo pretorio in data 08/07/2021.
1.6 È altrettanto evidente che, sulla base delle disposizioni sopra citate, la delibera si è definitivamente consolidata, al decorso del termine previsto dalla legge e dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio e, ciò, peraltro in assenza di osservazioni o impugnazioni.
1.7 Con la seconda e la terza censura si sostiene che il tratto di strada privata di proprietà del ricorrente non farebbe parte di via degli Starnai e, ciò, anche considerando che detto tratto di strada non sarebbe neanche riportato nelle mappe storiche catastali, né sulle mappe catastali attuali.
1.8 Al fine di dimostrare l'infondatezza di dette argomentazioni è necessario evidenziare che, non solo la strada di cui si tratta è presente nel catasto della Provincia di Siena, ma soprattutto che è presente negli estratti di mappa e dalle ortofoto a partire dall’anno 1954 del Comune.
1.9 Si consideri, inoltre che, il Comune e nella delibera sopra citata, ha avuto modo di precisare che la strada svolge da tempo immemorabile una funzione di collegamento dei vari poderi presenti nella zona, consentendo anche l’accesso alla vicina area archeologica di Poggio Civitate, oggi collocata all’interno del Museo Archeologico di Murlo.
2. L'Amministrazione ha ancora evidenziato che gli scavi di detto sito risalgono alla metà degli anni sessanta, mentre i tratti di strada in questione sono sempre stati utilizzati anche per le attività di scavo, nonché per la semplice visita al parco archeologico.
2.1 E’ ancora di più dirimente constatare che il ricorrente non ha proposto alcun giudizio davanti al Giudice Ordinario ai fini dell’accertamento dell’assenza del requisito dell’uso pubblico, mentre, come si è già avuto modo di evidenziare, la delibera ora impugnata contiene i riferimenti a tutte le caratteristiche e ai requisiti del passaggio esercitato jure servitutis publicae , oltre alla concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la via pubblica) le esigenze di interesse generale, unitamente ad un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile (Cons. St. n. 2531/2017; Cons. St. n. 2544/ 2013; Cons. St. n. 3509/2011; T.A.R. Toscana, Sez. III, 4477/2004; Tar Toscana, Sez. II, 257/2004).
2.2 L’amministrazione ha quindi congruamente motivato la decisione di qualificare la strada di cui si tratta come strada vicinale, nell’ambito della tipologia F-bis. “Itinerario ciclopedonale”, prevista dall’articolo 2, comma 2, D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in ragione della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO