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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.RT TT in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 682/2023 R.G. Affari Civili
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa in virtù di delega in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione dall'Avv. Cinzia Fazi ed elettivamente domiciliata in Terni Largo Ezio
Ottaviani n. 1 (studio legale dell'Avv. Francesca Carcascio)
-attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Silvi presso il cui ufficio in Terni (Avvocatura Comunale;
P.zza Mario Ridolfi, n.
1 – Palazzo Spada) è elettivamente domiciliato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.09.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio presso il Tribunale di Terni il Parte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabilità del in persona del Sindaco pro-tempore in ordine alla produzione del Controparte_1 sinistro occorso in data 02.03.2019 e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e non, patiti dall'attrice che allo stato vengono quantificati in € 18.493,40 di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino a soddisfo e la rivalutazione monetaria”. Riferiva parte attrice che in data 02.03.2019 alle ore 19,00 la medesima, in compagnia del Sig. , si Controparte_2 trovava a camminare sul marciapiede perimetrale dello stabile del mercato vecchio (adiacente al parcheggio) sito in Terni Piazza del Mercato;
che giunta di fronte alla Via Mesenzio Carbonario, la stessa cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca di notevole grandezza dovuta alla mancanza di ciottoli non opportunamente segnalata né visibile, in quanto la strada era totalmente priva di illuminazione pubblica;
che all'evento assistevano i Sig.ri e Parte_2 Controparte_2 che prestavano i primi soccorsi e provvedevano a chiamare l'ambulanza che trasportava l'attrice presso l'Ospedale di Terni, dove sottoposta ad una ecografia addominale, ad una visita medica generale ed a radiografie alle spalle veniva dimessa con la diagnosi di “Frattura del collo omerale sinistro” con una prognosi iniziale di 30 giorni;
che, in data 03.03.2019, si sottoponeva ad una visita ortopedica con il
Dott. il quale le prescriveva di indossare un tutore reggi spalla per 30 giorni, di assumere Parte_3 analgesici al bisogno e di tornare alla visita di controllo il giorno 03.04.2019; che, in data 03.04.2019, le veniva rimosso il tutore e consigliato di portarlo solo nelle ore notturne per 10 giorni e di iniziare la mobilizzazione attiva alla spalla sinistra, con una prognosi di ulteriori 20 giorni;
che la malattia veniva prolungata all'attrice dal Dott. fino al 15.05.2019, giorno in cui veniva dichiarata Persona_1 clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
che, in data 24.01.2020, si sottoponeva ad una Rx di controllo alla spalla sinistra;
che in base alla perizia medico legale redatta dal
Dott. venivano riconosciuti alla Sig.ra esiti permanenti nella Persona_2 Parte_1 misura del 7%, un periodo di invalidità temporanea totale di 30 gg., parziale al 75% di 20 gg. e parziale al 50% di 24 gg;
che la stessa sosteneva spese mediche documentate pari ad €. 1.596,00; che con lettera del 23.06.2019 chiedeva al Comune di Terni l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo rimasta inesitata;
che i danni causati alla Sig.ra sono così Parte_1
pagina 2 di 8 quantificati: danno biologico (invalidità 7% età 66 anni) Euro 8.496,00 - Incremento per sofferenza soggettiva (+25%) Euro 2124,00 - I.T.P. al 100 % (30 gg.) Euro 2.970,00 - I.T.P. al 75% (20 gg) Euro
1.485,00 - I.T.P al 50% (24 gg) Euro 1.188,00 - spese mediche Euro 1.596,00 Compensi fase stragiudiziale (doc. n. 16) Euro 634,40 Totale complessivo Euro 18.493,40.
Il si costituiva contestando le avverse lamentele. Deduceva il la mancanza di
Controparte_1 CP_1 responsabilità del sull'occorso per difetto assoluto dei presupposti (insidia,
Controparte_1 trabocchetto, imprevedibilità oggettiva ed inevitabilità), che nessun Pubblico Ufficiale era intervenuto a certificare l'effettività di quanto oggettivamente esistente (ovvero la sconnessione stradale nonché la presenza in loco dell'attrice e dei testimoni menzionati); che la presunta - e non provata - insidia era di tipo soggettivo e non oggettivo per essere pienamente visibile la sconnessione per un utente, mediamente avveduto;
che l'evento aveva riguardato una via del centro cittadino adeguatamente illuminata come ogni altra parte del centro;
che il non gestiva la pubblica
Controparte_1 illuminazione da cui anche il difetto di legittimazione passiva del in ordine ad una
Controparte_1
(potenziale ma non provata) causa del presunto evento;
che vi era totale obliterazione del fatto generativo dell'evento ed assenza di allegazione del nesso e di prova il cui evento era da ascriversi esclusivamente alla distrazione o al fortuito.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, documentale e CTU medico-legale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., che in base al principio del iura novit curia, questo giudice ritiene applicabile alla fattispecie, per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Dunque, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso.
L'art. 2051, infatti, pone una responsabilità oggettiva a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si pagina 3 di 8 considera superata soltanto allorquando il custode fornisca la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass, 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Come affermato dalla Suprema Corte “la responsabilità di cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno”. (cfr. ex multis cass. civ. n.11592/2010).
E', infatti, possibile ritenere, alla luce delle deposizioni testimoniali assunte e dai rilievi fotografici versati in atti, che l'evento dedotto in giudizio si sia verificato a causa della buca esistente in prossimità del lampione lungo il marciapiede ovvero un'anomalia dove, in via logica, effettivamente poteva costituire motivo di caduta per chiunque fosse transitato, dato che ha costituto un dislivello – per mancanza dei ciottoli che dovevano esserci - tra il manto stradale e il tombino.
La disciplina dell'articolo 2051 c.c. risulta applicabile in quanto l'incidente appare riconducibile all'evento de quo. Va ricordato (cfr.Cass. n.2660/2013) che il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, come nella fattispecie, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato pagina 4 di 8 dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.".
Di alcun rilievo appare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del in ordine alla CP_1 gestione della pubblica illuminazione giacchè la responsabilità del quale ente gestore della CP_1
Parte pubblica illuminazione non viene meno per effetto dell'intervenuto affidamento del servizio all' , atteso che l'ente non avrebbe dovuto omettere attività di vigilanza, monitoraggio e controllo su potenziali elementi insidiosi derivanti dai beni appartenenti al proprio patrimonio: il teste Tes_1
dipendente della ha precisato, infatti, che “ il gestisce la
[...] CP_3 Controparte_1 pubblica illuminazione nel centro cittadino tramite l' con contratto”; la precedente CP_3 considerazione trova avallo da un principio espresso dalla Suprema Corte (n.8470/1991), pur con riguardo ad un caso diverso e con diverso ente pubblico ma che si attaglia a quello in esame, per il quale “la facoltà di delega di alcuni di tali poteri,…. non fa venir meno la titolarità degli stessi in capo alle regioni, posto che la delega deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante.
Ne deriva che, in caso di lesioni di diritti soggettivi cagionati dalla violazione delle norme che quei poteri attribuiscono all'ente delegante questo è legittimato passivamente rispetto all'azione risarcitoria proposta dal terzo danneggiato”.
Nella ricostruzione delle modalità del sinistro, appare di particolare utilità la dichiarazione del teste escusso (per il quale le ragioni della sua espunzione, indicate dal difensore della Testimone_2 parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, non incidono sulla sua attendibilità mentre l'altro teste è risultato incapace a testimoniare essendo il coniuge dell'attrice in regime di comunione legale dei beni ex art. 246 c.p.c., cfr. cass, 988/2010) il quale ha confermato i capitoli della memoria istruttoria ex art 183, VI co., n.2, c.p.c. concernenti la percorrenza del marciapiede perimetrale da parte dell'attrice e la sua caduta a seguito dell'inciampo nella buca in argomento, nonché l'assenza di pubblica illuminazione (“era buio le luci dei negozi erano in fondo alla strada”) e di segnaletica di avviso pericolo.
A supporto della esposta escussione testimoniale vi sono i rilievi fotografici in atti, confermati dal suddetto teste, che mettono in luce una oggettiva disomogeneità ed un dislivello sulla superficie del marciapiede, luogo dell'evento, nell'ulteriore considerazione che la giornata invernale del 2 marzo comportava che all'orario dell'accaduto ( h.19.00 circa) non poteva esserci luce naturale;
inoltre,
l'assenza di illuminazione artificiale ha costituito, oggettivamente, ragione di incerta percezione del piano di calpestio di quel tratto viario che, giova ripetere, era il marciapiede ovvero luogo deputato al passaggio esclusivo dei pedoni i quali confidano ragionevolmente nella sua sicurezza, anche in assenza di diversa segnaletica come confermato dall'anzidetto teste. pagina 5 di 8 Ne consegue che il convenuto, che non ha assolto all'onere probatorio dell'esistenza del caso CP_1 fortuito, va condannato al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti in occasione del descritto evento.
Tuttavia, ritiene questo giudice che non può non riconoscersi un concorso di colpa a carico dell'infortunata, determinabile in una percentuale del 30%; infatti la medesima avrebbe potuto certamente prestare maggiore attenzione e cautela in ragione della circostanza che quel tratto viario fosse singolarmente buio e la percezione dell'assenza della pubblica illuminazione le avrebbe dovuto suggerire maggiore avvedutezza nel percorrere il marciapiede per l'incertezza che può celarsi nel buio.
Sulla base di tali elementi si ritiene di attribuire, ex art.1227 cc 1° co., diverso grado di efficienza alle due concause: presenza di una buca su un marciapiede scarsamente illuminato, attribuibile alla responsabilità del (70%), e colposa condotta dell'attrice (30%). Infatti, è condivisibile CP_1
l'orientamento giurisprudenziale (vds. cass. civ. sent. n.24083/2011) che ha stabilito - con riferimento a cose intrinsecamente pericolose anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente autolesive dei loro fruitori - la necessità di valutare l'incidenza causale sugli eventi lesivi dell'omessa apposizione di segnalazioni idonee, della stessa conformazione della cosa e della consapevolezza dell'utente, in rapporto alle circostanze del caso ed alle personali condizioni del danneggiato, per valutare la misura dell'eventuale concorrenza della condotta colposa della vittima sulla pericolosità della cosa;
ne consegue che si considera rilevante, anche nell'ipotesi dell'art.2051 c.c., l'eventuale concorso colposo del danneggiato ex art.1227 c.c., che in concreto può consistere non solo nella violazione di uno specifico obbligo giuridico ma anche nell'inosservanza di una norma comportamentale di diligenza sotto il profilo della colpa generica.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, dalla documentazione in atti e dalla relazione del CTU, logicamente argomentata e condivisa da questo Giudice non ravvisandosi valide ragioni per disattenderla, risulta come a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite l'attrice abbia riportato la frattura del collo omerale sinistro con irradiazione a livello del trochite. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad € 1.596,00.
Nella quantificazione dei danni, quanto al danno biologico permanente e temporaneo, si farà ricorso, trattandosi di postumi di lieve entità del 6%, alle tabelle applicate dal Tribunale di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale e ritenute dalla Suprema corte come riferimento unico nazionale (cfr. cass.civ.
n.12408/2011); quindi, il danno biologico per invalidità permanente, stimato dal CTU in misura del
6%, va liquidato all'attualità nella somma di € 6.956,97 in rapporto all'età dell'attrice (66 anni) al momento dell'infortunio. pagina 6 di 8 Bisogna prestare attenzione a non liquidare tale pregiudizio due volte: la prima a titolo di danno alla salute, la seconda a titolo di personalizzazione;
infatti, La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute
e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico
"standard" (cass. n.25164/2020). Nella fattispecie, alcun fatto viene allegato, e tanto meno dimostrato, in ordine a specifiche ed eccezionali conseguenze dell'evento dannoso, sicchè va esclusa ogni
“personalizzazione” del danno.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano del 2024, cui si è fatto ricorso, prevede un importo giornaliero base di € 115,00 (importo utilizzato): per cui andrà liquidata la somma di €
2.587,50 (75% di € 115,00 x 30 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di €
1.150,00 (50% di € 115,00 x 20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e di €
575,00 (25% di €115,00 x 20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 4.312,5.
In applicazione delle suddette tabelle la richiesta di liquidazione del danno andrà parametrata conformemente al concorso di colpa al 30%.
Quindi, la somma sarà complessivamente pari ad € 11.269,47 ridotta ad € 7.888,63; su tale somma, devalutata alla data del sinistro, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal giorno del sinistro alla data del deposito della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo da calcolarsi sull'importo iniziale annualmente rivalutato, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo.
Infine, il danno patrimoniale per spese mediche subito dall'attore è quantificabile in € 1.596,00, somma di fatto ritenuta congrua dal CTU come su precisato, anche detta somma andrà ricalcolata, detraendo il
30% per il concorso di colpa, nella misura di € 1.117,2, a detta somma, liquidata con riferimento all'epoca del fatto, sono riconosciuti gli interessi legali dal giorno del loro singolo esborso;
Non va, invece, riconosciuta la somma di € 634,40 per compensi fase stragiudiziale, in quanto manca la prova dell'effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione (cass.
15732/2022).
pagina 7 di 8 In definitiva, il danno complessivo ascende ad € 9.005,83 che dovrà essere risarcito a Parte_1
dal di Terni.
[...] CP_1
Alla soccombenza seguono le spese di lite compensate nella misura di 1/3, attesa la corresponsabilità dell'attrice, e sono liquidate come in dispositivo secondo il tariffario vigente relativo al terzo scaglione;
gli oneri della C.T.U., come liquidati in atti, devono gravare per l'intero, sulla parte convenuta comunque soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.RT TT in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea.
2) condanna il a pagare a la somma complessiva di € Controparte_1 Parte_1
9.005,83 oltre gli interessi e rivalutazione secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il a rifondere la Controparte_1 restante parte in favore di pari ad € 3.673,97 di cui €289,30 per spese, oltre le spese generali del
15% ed accessori di legge in favore de procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna il a rimborsare a le spese relative alle Controparte_1 Parte_1 competenze del CTU, come liquidate in atti.
Terni, 13 dicembre 2025
Il Gop
RT TT
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.RT TT in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 682/2023 R.G. Affari Civili
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa in virtù di delega in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione dall'Avv. Cinzia Fazi ed elettivamente domiciliata in Terni Largo Ezio
Ottaviani n. 1 (studio legale dell'Avv. Francesca Carcascio)
-attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Silvi presso il cui ufficio in Terni (Avvocatura Comunale;
P.zza Mario Ridolfi, n.
1 – Palazzo Spada) è elettivamente domiciliato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.09.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio presso il Tribunale di Terni il Parte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabilità del in persona del Sindaco pro-tempore in ordine alla produzione del Controparte_1 sinistro occorso in data 02.03.2019 e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e non, patiti dall'attrice che allo stato vengono quantificati in € 18.493,40 di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino a soddisfo e la rivalutazione monetaria”. Riferiva parte attrice che in data 02.03.2019 alle ore 19,00 la medesima, in compagnia del Sig. , si Controparte_2 trovava a camminare sul marciapiede perimetrale dello stabile del mercato vecchio (adiacente al parcheggio) sito in Terni Piazza del Mercato;
che giunta di fronte alla Via Mesenzio Carbonario, la stessa cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca di notevole grandezza dovuta alla mancanza di ciottoli non opportunamente segnalata né visibile, in quanto la strada era totalmente priva di illuminazione pubblica;
che all'evento assistevano i Sig.ri e Parte_2 Controparte_2 che prestavano i primi soccorsi e provvedevano a chiamare l'ambulanza che trasportava l'attrice presso l'Ospedale di Terni, dove sottoposta ad una ecografia addominale, ad una visita medica generale ed a radiografie alle spalle veniva dimessa con la diagnosi di “Frattura del collo omerale sinistro” con una prognosi iniziale di 30 giorni;
che, in data 03.03.2019, si sottoponeva ad una visita ortopedica con il
Dott. il quale le prescriveva di indossare un tutore reggi spalla per 30 giorni, di assumere Parte_3 analgesici al bisogno e di tornare alla visita di controllo il giorno 03.04.2019; che, in data 03.04.2019, le veniva rimosso il tutore e consigliato di portarlo solo nelle ore notturne per 10 giorni e di iniziare la mobilizzazione attiva alla spalla sinistra, con una prognosi di ulteriori 20 giorni;
che la malattia veniva prolungata all'attrice dal Dott. fino al 15.05.2019, giorno in cui veniva dichiarata Persona_1 clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
che, in data 24.01.2020, si sottoponeva ad una Rx di controllo alla spalla sinistra;
che in base alla perizia medico legale redatta dal
Dott. venivano riconosciuti alla Sig.ra esiti permanenti nella Persona_2 Parte_1 misura del 7%, un periodo di invalidità temporanea totale di 30 gg., parziale al 75% di 20 gg. e parziale al 50% di 24 gg;
che la stessa sosteneva spese mediche documentate pari ad €. 1.596,00; che con lettera del 23.06.2019 chiedeva al Comune di Terni l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo rimasta inesitata;
che i danni causati alla Sig.ra sono così Parte_1
pagina 2 di 8 quantificati: danno biologico (invalidità 7% età 66 anni) Euro 8.496,00 - Incremento per sofferenza soggettiva (+25%) Euro 2124,00 - I.T.P. al 100 % (30 gg.) Euro 2.970,00 - I.T.P. al 75% (20 gg) Euro
1.485,00 - I.T.P al 50% (24 gg) Euro 1.188,00 - spese mediche Euro 1.596,00 Compensi fase stragiudiziale (doc. n. 16) Euro 634,40 Totale complessivo Euro 18.493,40.
Il si costituiva contestando le avverse lamentele. Deduceva il la mancanza di
Controparte_1 CP_1 responsabilità del sull'occorso per difetto assoluto dei presupposti (insidia,
Controparte_1 trabocchetto, imprevedibilità oggettiva ed inevitabilità), che nessun Pubblico Ufficiale era intervenuto a certificare l'effettività di quanto oggettivamente esistente (ovvero la sconnessione stradale nonché la presenza in loco dell'attrice e dei testimoni menzionati); che la presunta - e non provata - insidia era di tipo soggettivo e non oggettivo per essere pienamente visibile la sconnessione per un utente, mediamente avveduto;
che l'evento aveva riguardato una via del centro cittadino adeguatamente illuminata come ogni altra parte del centro;
che il non gestiva la pubblica
Controparte_1 illuminazione da cui anche il difetto di legittimazione passiva del in ordine ad una
Controparte_1
(potenziale ma non provata) causa del presunto evento;
che vi era totale obliterazione del fatto generativo dell'evento ed assenza di allegazione del nesso e di prova il cui evento era da ascriversi esclusivamente alla distrazione o al fortuito.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, documentale e CTU medico-legale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., che in base al principio del iura novit curia, questo giudice ritiene applicabile alla fattispecie, per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Dunque, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso.
L'art. 2051, infatti, pone una responsabilità oggettiva a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si pagina 3 di 8 considera superata soltanto allorquando il custode fornisca la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass, 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Come affermato dalla Suprema Corte “la responsabilità di cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno”. (cfr. ex multis cass. civ. n.11592/2010).
E', infatti, possibile ritenere, alla luce delle deposizioni testimoniali assunte e dai rilievi fotografici versati in atti, che l'evento dedotto in giudizio si sia verificato a causa della buca esistente in prossimità del lampione lungo il marciapiede ovvero un'anomalia dove, in via logica, effettivamente poteva costituire motivo di caduta per chiunque fosse transitato, dato che ha costituto un dislivello – per mancanza dei ciottoli che dovevano esserci - tra il manto stradale e il tombino.
La disciplina dell'articolo 2051 c.c. risulta applicabile in quanto l'incidente appare riconducibile all'evento de quo. Va ricordato (cfr.Cass. n.2660/2013) che il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, come nella fattispecie, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che
l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato pagina 4 di 8 dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.".
Di alcun rilievo appare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del in ordine alla CP_1 gestione della pubblica illuminazione giacchè la responsabilità del quale ente gestore della CP_1
Parte pubblica illuminazione non viene meno per effetto dell'intervenuto affidamento del servizio all' , atteso che l'ente non avrebbe dovuto omettere attività di vigilanza, monitoraggio e controllo su potenziali elementi insidiosi derivanti dai beni appartenenti al proprio patrimonio: il teste Tes_1
dipendente della ha precisato, infatti, che “ il gestisce la
[...] CP_3 Controparte_1 pubblica illuminazione nel centro cittadino tramite l' con contratto”; la precedente CP_3 considerazione trova avallo da un principio espresso dalla Suprema Corte (n.8470/1991), pur con riguardo ad un caso diverso e con diverso ente pubblico ma che si attaglia a quello in esame, per il quale “la facoltà di delega di alcuni di tali poteri,…. non fa venir meno la titolarità degli stessi in capo alle regioni, posto che la delega deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante.
Ne deriva che, in caso di lesioni di diritti soggettivi cagionati dalla violazione delle norme che quei poteri attribuiscono all'ente delegante questo è legittimato passivamente rispetto all'azione risarcitoria proposta dal terzo danneggiato”.
Nella ricostruzione delle modalità del sinistro, appare di particolare utilità la dichiarazione del teste escusso (per il quale le ragioni della sua espunzione, indicate dal difensore della Testimone_2 parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, non incidono sulla sua attendibilità mentre l'altro teste è risultato incapace a testimoniare essendo il coniuge dell'attrice in regime di comunione legale dei beni ex art. 246 c.p.c., cfr. cass, 988/2010) il quale ha confermato i capitoli della memoria istruttoria ex art 183, VI co., n.2, c.p.c. concernenti la percorrenza del marciapiede perimetrale da parte dell'attrice e la sua caduta a seguito dell'inciampo nella buca in argomento, nonché l'assenza di pubblica illuminazione (“era buio le luci dei negozi erano in fondo alla strada”) e di segnaletica di avviso pericolo.
A supporto della esposta escussione testimoniale vi sono i rilievi fotografici in atti, confermati dal suddetto teste, che mettono in luce una oggettiva disomogeneità ed un dislivello sulla superficie del marciapiede, luogo dell'evento, nell'ulteriore considerazione che la giornata invernale del 2 marzo comportava che all'orario dell'accaduto ( h.19.00 circa) non poteva esserci luce naturale;
inoltre,
l'assenza di illuminazione artificiale ha costituito, oggettivamente, ragione di incerta percezione del piano di calpestio di quel tratto viario che, giova ripetere, era il marciapiede ovvero luogo deputato al passaggio esclusivo dei pedoni i quali confidano ragionevolmente nella sua sicurezza, anche in assenza di diversa segnaletica come confermato dall'anzidetto teste. pagina 5 di 8 Ne consegue che il convenuto, che non ha assolto all'onere probatorio dell'esistenza del caso CP_1 fortuito, va condannato al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti in occasione del descritto evento.
Tuttavia, ritiene questo giudice che non può non riconoscersi un concorso di colpa a carico dell'infortunata, determinabile in una percentuale del 30%; infatti la medesima avrebbe potuto certamente prestare maggiore attenzione e cautela in ragione della circostanza che quel tratto viario fosse singolarmente buio e la percezione dell'assenza della pubblica illuminazione le avrebbe dovuto suggerire maggiore avvedutezza nel percorrere il marciapiede per l'incertezza che può celarsi nel buio.
Sulla base di tali elementi si ritiene di attribuire, ex art.1227 cc 1° co., diverso grado di efficienza alle due concause: presenza di una buca su un marciapiede scarsamente illuminato, attribuibile alla responsabilità del (70%), e colposa condotta dell'attrice (30%). Infatti, è condivisibile CP_1
l'orientamento giurisprudenziale (vds. cass. civ. sent. n.24083/2011) che ha stabilito - con riferimento a cose intrinsecamente pericolose anche in rapporto alla possibilità di condotte potenzialmente autolesive dei loro fruitori - la necessità di valutare l'incidenza causale sugli eventi lesivi dell'omessa apposizione di segnalazioni idonee, della stessa conformazione della cosa e della consapevolezza dell'utente, in rapporto alle circostanze del caso ed alle personali condizioni del danneggiato, per valutare la misura dell'eventuale concorrenza della condotta colposa della vittima sulla pericolosità della cosa;
ne consegue che si considera rilevante, anche nell'ipotesi dell'art.2051 c.c., l'eventuale concorso colposo del danneggiato ex art.1227 c.c., che in concreto può consistere non solo nella violazione di uno specifico obbligo giuridico ma anche nell'inosservanza di una norma comportamentale di diligenza sotto il profilo della colpa generica.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, dalla documentazione in atti e dalla relazione del CTU, logicamente argomentata e condivisa da questo Giudice non ravvisandosi valide ragioni per disattenderla, risulta come a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite l'attrice abbia riportato la frattura del collo omerale sinistro con irradiazione a livello del trochite. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad € 1.596,00.
Nella quantificazione dei danni, quanto al danno biologico permanente e temporaneo, si farà ricorso, trattandosi di postumi di lieve entità del 6%, alle tabelle applicate dal Tribunale di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale e ritenute dalla Suprema corte come riferimento unico nazionale (cfr. cass.civ.
n.12408/2011); quindi, il danno biologico per invalidità permanente, stimato dal CTU in misura del
6%, va liquidato all'attualità nella somma di € 6.956,97 in rapporto all'età dell'attrice (66 anni) al momento dell'infortunio. pagina 6 di 8 Bisogna prestare attenzione a non liquidare tale pregiudizio due volte: la prima a titolo di danno alla salute, la seconda a titolo di personalizzazione;
infatti, La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute
e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico
"standard" (cass. n.25164/2020). Nella fattispecie, alcun fatto viene allegato, e tanto meno dimostrato, in ordine a specifiche ed eccezionali conseguenze dell'evento dannoso, sicchè va esclusa ogni
“personalizzazione” del danno.
Per quanto attiene all'inabilità temporanea, la tabella di Milano del 2024, cui si è fatto ricorso, prevede un importo giornaliero base di € 115,00 (importo utilizzato): per cui andrà liquidata la somma di €
2.587,50 (75% di € 115,00 x 30 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di €
1.150,00 (50% di € 115,00 x 20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e di €
575,00 (25% di €115,00 x 20 giorni) per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 4.312,5.
In applicazione delle suddette tabelle la richiesta di liquidazione del danno andrà parametrata conformemente al concorso di colpa al 30%.
Quindi, la somma sarà complessivamente pari ad € 11.269,47 ridotta ad € 7.888,63; su tale somma, devalutata alla data del sinistro, va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal giorno del sinistro alla data del deposito della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo da calcolarsi sull'importo iniziale annualmente rivalutato, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo.
Infine, il danno patrimoniale per spese mediche subito dall'attore è quantificabile in € 1.596,00, somma di fatto ritenuta congrua dal CTU come su precisato, anche detta somma andrà ricalcolata, detraendo il
30% per il concorso di colpa, nella misura di € 1.117,2, a detta somma, liquidata con riferimento all'epoca del fatto, sono riconosciuti gli interessi legali dal giorno del loro singolo esborso;
Non va, invece, riconosciuta la somma di € 634,40 per compensi fase stragiudiziale, in quanto manca la prova dell'effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione (cass.
15732/2022).
pagina 7 di 8 In definitiva, il danno complessivo ascende ad € 9.005,83 che dovrà essere risarcito a Parte_1
dal di Terni.
[...] CP_1
Alla soccombenza seguono le spese di lite compensate nella misura di 1/3, attesa la corresponsabilità dell'attrice, e sono liquidate come in dispositivo secondo il tariffario vigente relativo al terzo scaglione;
gli oneri della C.T.U., come liquidati in atti, devono gravare per l'intero, sulla parte convenuta comunque soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.RT TT in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea.
2) condanna il a pagare a la somma complessiva di € Controparte_1 Parte_1
9.005,83 oltre gli interessi e rivalutazione secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il a rifondere la Controparte_1 restante parte in favore di pari ad € 3.673,97 di cui €289,30 per spese, oltre le spese generali del
15% ed accessori di legge in favore de procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna il a rimborsare a le spese relative alle Controparte_1 Parte_1 competenze del CTU, come liquidate in atti.
Terni, 13 dicembre 2025
Il Gop
RT TT
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