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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24848 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO VIGGIANO Parte_1 E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la ricorrente conveniva in giudizio la , esponendo: di essere dipendente della Controparte_1 convenuta quale operaio pulitore viaggiante ed in quanto tale addetto al servizio di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo treno e dell'interno delle carrozze mentre il treno è in movimento, in virtù di contratto part-time a tempo indeterminato a far data dal 01/07/2017, livello F2 CCNL Attività Ferroviaria;
che con ricorso depositato in data 26/02/2021 conveniva in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere la retribuzione per lavoro supplementare;
che con sentenza n. 2559/2024 pubblicata il 09/04/2024 il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava “la Controparte_1
, a corrispondere alla ricorrente il compenso, con la maggiorazione
[...] contrattuale per lavoro supplementare, corrispondente a 10 minuti di lavoro per ogni servizio di partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale, a decorrere dal 01.07.2017 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, da quantificarsi in separato giudizio”, altresì compensando le spese tra le parti in virtù “della statuizione di condanna generica richiedente un successivo giudizio di quantificazione”.
Tanto premesso, concludeva:” a) Accertato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere le somme di seguito specificate in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro n. 2559/2024 pubblicata il 09/04/2024R.G. n. 3156/2021 allegata alla presente domanda, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3 pro tempore, domiciliato per ragioni del suo ufficio presso la sede legale della stessa in Milano alla Via San Gregorio 55, a corrispondere alla sig.ra la somma di € 887,63, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dal giorno di maturazione fino all'effettivo soddisfo, così come da conteggio allegato alla presente domanda, che ne forma parte integrante, al quale espressamente ci si riporta;
b) Si chiede sin da ora, ove il Magistrato adito lo ritenga opportuno, la nomina di CTU contabile che possa analizzare l'esattezza dei calcoli allegati. c) Condannare la convenuta società al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
La non si costituiva. Controparte_1
Nelle more del giudizio, parte ricorrente affermava che la società convenuta sebbene non si fosse costituita nel presente giudizio, aveva proposto e trovato un accordo per la corresponsione della richiesta somma di € 887,63, e che il pagamento era avvenuto con lo statino paga del mese di luglio 2025; precisava, altresì, che la stessa si era impegnata a corrisponderle l'ulteriore somma di € 299,80, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, con lo statino paga relativo al mese di settembre 2025 oltre spese e competenze del presente giudizio attribuite alla sua difesa.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II, 09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022, n.77). Le spese, considerato l'esito della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Napoli, il 29.09.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli