Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 aprile 2025 avente ad oggetto modifica congiunta delle condizioni di separazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Mugnano di Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Ritiro, 15 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Massarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli alla via Ritiro, 15 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Massarelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 3 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati hanno chiesto modificarsi le statuizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 12/18 novembre 2020 alle condizioni indicate in ricorso, precisate con le note di trattazione.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c.; con ordinanza del 7 aprile 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
la sig.ra , in luogo del versamento dell'assegno di mantenimento previsto di € Parte_1
400,00 a favore di consentirà al medesimo l'utilizzo dell'appartamento in Controparte_1
Mugnano di Napoli alla via Murelle n. 32 int 1 affinché lo stesso sia dal coniuge destinato a propria abitazione senza possibilità di cessione a terzi neppure a titolo di locazione.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) A modifica delle statuizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 12/18 novembre 2020, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
2 V.G. n. 865/2025
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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