TRIB
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/07/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1331/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1331/2024 V.G. posta in decisione il 20 giugno 2024 e promossa dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il 1° maggio 1970, residente in [...] (avv. Celestino
Salami)
e
Parte_2
nato a [...], il [...], residente in [...] (avv. Celestino
Salami)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 29 marzo 2024; preso atto che l'udienza del 20 giugno 2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia (4 agosto 2004); Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
1 maggio 1970 e nato a [...] il [...], celebrato il 9 settembre 2001 Parte_2
a LA (RA), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di LA (RA), dell'anno 2001, atto n. 52, parte II, serie B;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di LA (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La figlia non è ancora economicamente autosufficiente e frequenta il Corso di Persona_2
Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dove attualmente vive, pertanto i genitori attualmente contribuiscono e contribuiranno in misura del
50% ciascuno al mantenimento mensile della figlia sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, ripartendo le spese extra ordinarie in favore della medesima, come già negli accordi di separazione, in misura rispettivamente del 70% in capo al sig. e del 30% in capo Parte_2
alla sig.ra Parte_1
- Per quanto attiene i rapporti personali tra i genitori e è e sarà la figlia a decidere in piena Per_1
autonomia quanto tempo trascorrere con ciascun genitore;
- A definitivo regolamento economico i coniugi danno altresì atto di essere entrambi autosufficienti, rispettivamente intestatari ciascuno di un conto corrente personale cui l'altro coniuge non ha accesso, nonché automuniti, e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo in riferimento al rapporto matrimoniale o ad altro titolo, né a titolo di contributo al mantenimento;
- La sig.ra ottemperando agli accordi di separazione, ha liberato definitivamente Parte_1
l'immobile in Lugo (RA), Via Gelso, 11 della propria persona e dei propri averi.
- Spese del presente procedimento da ripartirsi in misura del 50% ciascuno.
Ravenna, 1° luglio 2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1331/2024 V.G. posta in decisione il 20 giugno 2024 e promossa dai coniugi
Parte_1
nata a [...] il 1° maggio 1970, residente in [...] (avv. Celestino
Salami)
e
Parte_2
nato a [...], il [...], residente in [...] (avv. Celestino
Salami)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 29 marzo 2024; preso atto che l'udienza del 20 giugno 2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia (4 agosto 2004); Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
1 maggio 1970 e nato a [...] il [...], celebrato il 9 settembre 2001 Parte_2
a LA (RA), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di LA (RA), dell'anno 2001, atto n. 52, parte II, serie B;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di LA (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La figlia non è ancora economicamente autosufficiente e frequenta il Corso di Persona_2
Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dove attualmente vive, pertanto i genitori attualmente contribuiscono e contribuiranno in misura del
50% ciascuno al mantenimento mensile della figlia sino a quando non sarà economicamente autosufficiente, ripartendo le spese extra ordinarie in favore della medesima, come già negli accordi di separazione, in misura rispettivamente del 70% in capo al sig. e del 30% in capo Parte_2
alla sig.ra Parte_1
- Per quanto attiene i rapporti personali tra i genitori e è e sarà la figlia a decidere in piena Per_1
autonomia quanto tempo trascorrere con ciascun genitore;
- A definitivo regolamento economico i coniugi danno altresì atto di essere entrambi autosufficienti, rispettivamente intestatari ciascuno di un conto corrente personale cui l'altro coniuge non ha accesso, nonché automuniti, e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo in riferimento al rapporto matrimoniale o ad altro titolo, né a titolo di contributo al mantenimento;
- La sig.ra ottemperando agli accordi di separazione, ha liberato definitivamente Parte_1
l'immobile in Lugo (RA), Via Gelso, 11 della propria persona e dei propri averi.
- Spese del presente procedimento da ripartirsi in misura del 50% ciascuno.
Ravenna, 1° luglio 2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi