TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/12/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
P.u. n. 32-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. FA AN Presidente
Dott. AN MA OS Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_1
con sede in VIA CANIGA 1 SASSARI, contumace P.IVA_1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
DE VI;
pagina 1 di 4 rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite pec ex art. 40 co 8 CCII;
ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato, inoltre, che, all'esito dell'istruttoria emergono elementi che portano a ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza trattandosi di società che non ha provveduto al pagamento di crediti certi portati da titoli esecutivi non contestati (Decreto Ingiuntivo n 56/24 Tribunale Sassari); che risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario in misura di 302.740,58 e di circa 13.000 nei confronti di;
CP_2
che i bilanci 2022, 2023 e 2024 sono stati approvati contestualmente nel settembre 2025 e depositati il 16.9.2025; che dall'esame dei documenti detti emerge un'esposizione debitoria al 31.12.2022 per euro 531.357,00 e attivo patrimoniale al 31.12.2022 era pari ad Euro 308.983,00; un'esposizione debitoria pari ad euro 656.074,00 al 31.12.2023 e attivo patrimoniale pari ad Euro 347.022,00; un'esposizione debitoria pari ad Euro 571.367,00, al 31.12.2024 e attivo patrimoniale pari ad Euro 112.152,00.
Tutto ciò premesso deve ritenersi provata la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto ai presupposti soggettivi, si osserva che lo stato d'insolvenza è provato oltre che dai debiti suindicati, dal mancato pagamento del credito vantato dal procedente, basato su pagina 2 di 4 titolo giudiziario, sulla scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
domiciliato in VIA Controparte_1
CANIGA 1 SASSARI, contumace delega alla procedura il giudice dott.ssa AN MA OS;
nomina liquidatore Chiara Murgia;
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 18.3.2026 ore 9.30 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 21/12/2025
Il Presidente
FA AN
Il Giudice
AN MA OS
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. FA AN Presidente
Dott. AN MA OS Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_1
con sede in VIA CANIGA 1 SASSARI, contumace P.IVA_1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
DE VI;
pagina 1 di 4 rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite pec ex art. 40 co 8 CCII;
ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato, inoltre, che, all'esito dell'istruttoria emergono elementi che portano a ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza trattandosi di società che non ha provveduto al pagamento di crediti certi portati da titoli esecutivi non contestati (Decreto Ingiuntivo n 56/24 Tribunale Sassari); che risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario in misura di 302.740,58 e di circa 13.000 nei confronti di;
CP_2
che i bilanci 2022, 2023 e 2024 sono stati approvati contestualmente nel settembre 2025 e depositati il 16.9.2025; che dall'esame dei documenti detti emerge un'esposizione debitoria al 31.12.2022 per euro 531.357,00 e attivo patrimoniale al 31.12.2022 era pari ad Euro 308.983,00; un'esposizione debitoria pari ad euro 656.074,00 al 31.12.2023 e attivo patrimoniale pari ad Euro 347.022,00; un'esposizione debitoria pari ad Euro 571.367,00, al 31.12.2024 e attivo patrimoniale pari ad Euro 112.152,00.
Tutto ciò premesso deve ritenersi provata la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto ai presupposti soggettivi, si osserva che lo stato d'insolvenza è provato oltre che dai debiti suindicati, dal mancato pagamento del credito vantato dal procedente, basato su pagina 2 di 4 titolo giudiziario, sulla scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
domiciliato in VIA Controparte_1
CANIGA 1 SASSARI, contumace delega alla procedura il giudice dott.ssa AN MA OS;
nomina liquidatore Chiara Murgia;
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 18.3.2026 ore 9.30 assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 21/12/2025
Il Presidente
FA AN
Il Giudice
AN MA OS
pagina 4 di 4