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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N.134 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.2.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D, Pt_1
rappresentato e difeso anche dall'Avv. Andriulli Antonio, in virtù di procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma, in data 21.07.2015 Rep. n. 80974/21569;
[...]
Parte_2
),elettivamente domiciliata
[...] CodiceFiscale_1
al Viale Virgilio 106, presso lo studio dell'avv. Stefano Russo che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'originale del ricorso iscritto dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto al NRG
1045/2020 ; -APPELLATO-
1 All' udienza del 26.02.2025 la causa veniva decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.678/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da volto ad Parte_2
ottenere la declaratoria di nullità \annullabilità della determina del 20.3.2017 Pt_1
recante un preteso indebito complessivo di € 4560,12 condannando l' alla Pt_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute e per l'effetto dichiarava non dovuta dalla parte ricorrente la somma richiesta dall' con nota del 20.3.2017. Pt_1
Condannava l' alla rifusione delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso gravame,con il Parte_2
favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, perché erronea in fatto ed in diritto, reiterando la contestazione dell'indebito per l'importo di € 4.560,22.
L'appello è infondato.
Ebbene, con l'impugnata sentenza il Tribunale ha accolto il ricorso della sig.ra ritenendo che l' avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni nel Pt_2 Pt_1
corso del Procedimento Esecutivo che, aveva portato all'assegnazione di somme che gli erano state pignorate, non agendo invece in quella sede per il recupero di quanto eventualmente pagato in misura eccedente il dovuto.
2 L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dal fatto che in data
26.2.2009, l'Istituto previdenziale effettuava la liquidazione della prestazione per cecità assoluta in favore della madre della (sig.ra in Pt_2 Parte_3
esecuzione della sentenza N.5346\08 con pagamento della prestazione e degli arretrati nel cedolino di aprile 2009 .
Sempre in forza della citata sentenza, la madre della ricorrente, azionava l'esecuzione con atto di pignoramento presso terzi, ottenendo una ordinanza di assegnazione per cui l' pagava alla sig.ra la somma di € 4.560,22. Pt_1 Pt_3
Successivamente, con nota del 20.3.2017 l' richiedeva il preteso indebito Pt_1
complessivo di € 4560,12, opposto dalla Pt_2
Il Tribunale, accoglieva l'opposizione, reputando che l' avrebbe dovuto far Pt_1
valere le proprie ragioni nel corso del pignoramento presso terzi che, aveva portato all'assegnazione di somme che gli erano state pignorate e, non agire poi, in altra sede,
per il recupero di quanto eventualmente pagato in misura eccedente il dovuto.
La Corte condivide le argomentazioni del giudice di prime cure, atteso che la certezza del Diritto impone l'adozione di forme precise cui ricorrere in tempi determinati.
Assume l' che l'Istituto, con la nota del 20.03.2017, con la quale comunicava alla Pt_1
sig.ra quale erede di l'indebito di € 4.560,22, non Pt_2 Parte_3
intendeva contestare l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Taranto, ma contestare alla l'indebito formatosi a seguito della duplicazione di Pt_2
pagamento.
E' pacifico che, la liquidazione dei ratei dovuti in esecuzione della detta sentenza
N.5346\08,sia avvenuta prima dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito dell' esecuzione mobiliare presso terzi e che in relazione ad essa nessuna impugnazione sia stata intrapresa dall' . Pt_1
3 In sostanza il primo pagamento, è avvenuto spontaneamente, mentre il secondo, solo a seguito di una procedura esecutiva debitamente notificata all' , per cui in quella Pt_1
sede avrebbe dovuto opporvisi per le ragioni che invece ha esposto in questo giudizio.
In ordine all'onere probatorio, si reputa che la questione in esame esula, dalla disciplina ordinaria degli oneri probatori previdenziali, trattandosi di una congiunta della defunta “pensionata” che giustamente non può essere assoggettabile alla
probatio diabolica del diritto materno.
Ma anche se la sig.ra dovesse assolvere ad un onere probatorio, sarebbe Pt_2
chiamata ad ottemperarvi, dopo che l' avesse provato di aver eseguito l'asserito Pt_1
pagamento di cui chiede rimborso.
L' , invece, non ha fornito la prova del doppio pagamento, eseguito previa Pt_1
procedura esecutiva, di cui produce solo un'ordinanza di assegnazione.
La sentenza appellata è priva dei vizi denunciati, pertanto, merita di essere integralmente confermata.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di Pt_1
lite del presente grado che si liquidano in € 1000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipante;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4
5
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La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N.134 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 26.2.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D, Pt_1
rappresentato e difeso anche dall'Avv. Andriulli Antonio, in virtù di procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma, in data 21.07.2015 Rep. n. 80974/21569;
[...]
Parte_2
),elettivamente domiciliata
[...] CodiceFiscale_1
al Viale Virgilio 106, presso lo studio dell'avv. Stefano Russo che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'originale del ricorso iscritto dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto al NRG
1045/2020 ; -APPELLATO-
1 All' udienza del 26.02.2025 la causa veniva decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.678/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da volto ad Parte_2
ottenere la declaratoria di nullità \annullabilità della determina del 20.3.2017 Pt_1
recante un preteso indebito complessivo di € 4560,12 condannando l' alla Pt_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute e per l'effetto dichiarava non dovuta dalla parte ricorrente la somma richiesta dall' con nota del 20.3.2017. Pt_1
Condannava l' alla rifusione delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva concludendo per il rigetto dell'avverso gravame,con il Parte_2
favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, perché erronea in fatto ed in diritto, reiterando la contestazione dell'indebito per l'importo di € 4.560,22.
L'appello è infondato.
Ebbene, con l'impugnata sentenza il Tribunale ha accolto il ricorso della sig.ra ritenendo che l' avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni nel Pt_2 Pt_1
corso del Procedimento Esecutivo che, aveva portato all'assegnazione di somme che gli erano state pignorate, non agendo invece in quella sede per il recupero di quanto eventualmente pagato in misura eccedente il dovuto.
2 L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dal fatto che in data
26.2.2009, l'Istituto previdenziale effettuava la liquidazione della prestazione per cecità assoluta in favore della madre della (sig.ra in Pt_2 Parte_3
esecuzione della sentenza N.5346\08 con pagamento della prestazione e degli arretrati nel cedolino di aprile 2009 .
Sempre in forza della citata sentenza, la madre della ricorrente, azionava l'esecuzione con atto di pignoramento presso terzi, ottenendo una ordinanza di assegnazione per cui l' pagava alla sig.ra la somma di € 4.560,22. Pt_1 Pt_3
Successivamente, con nota del 20.3.2017 l' richiedeva il preteso indebito Pt_1
complessivo di € 4560,12, opposto dalla Pt_2
Il Tribunale, accoglieva l'opposizione, reputando che l' avrebbe dovuto far Pt_1
valere le proprie ragioni nel corso del pignoramento presso terzi che, aveva portato all'assegnazione di somme che gli erano state pignorate e, non agire poi, in altra sede,
per il recupero di quanto eventualmente pagato in misura eccedente il dovuto.
La Corte condivide le argomentazioni del giudice di prime cure, atteso che la certezza del Diritto impone l'adozione di forme precise cui ricorrere in tempi determinati.
Assume l' che l'Istituto, con la nota del 20.03.2017, con la quale comunicava alla Pt_1
sig.ra quale erede di l'indebito di € 4.560,22, non Pt_2 Parte_3
intendeva contestare l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Taranto, ma contestare alla l'indebito formatosi a seguito della duplicazione di Pt_2
pagamento.
E' pacifico che, la liquidazione dei ratei dovuti in esecuzione della detta sentenza
N.5346\08,sia avvenuta prima dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito dell' esecuzione mobiliare presso terzi e che in relazione ad essa nessuna impugnazione sia stata intrapresa dall' . Pt_1
3 In sostanza il primo pagamento, è avvenuto spontaneamente, mentre il secondo, solo a seguito di una procedura esecutiva debitamente notificata all' , per cui in quella Pt_1
sede avrebbe dovuto opporvisi per le ragioni che invece ha esposto in questo giudizio.
In ordine all'onere probatorio, si reputa che la questione in esame esula, dalla disciplina ordinaria degli oneri probatori previdenziali, trattandosi di una congiunta della defunta “pensionata” che giustamente non può essere assoggettabile alla
probatio diabolica del diritto materno.
Ma anche se la sig.ra dovesse assolvere ad un onere probatorio, sarebbe Pt_2
chiamata ad ottemperarvi, dopo che l' avesse provato di aver eseguito l'asserito Pt_1
pagamento di cui chiede rimborso.
L' , invece, non ha fornito la prova del doppio pagamento, eseguito previa Pt_1
procedura esecutiva, di cui produce solo un'ordinanza di assegnazione.
La sentenza appellata è priva dei vizi denunciati, pertanto, merita di essere integralmente confermata.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di Pt_1
lite del presente grado che si liquidano in € 1000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipante;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto 26.2.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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