Articolo 1691 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1691. Commissione per il personale 1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale e' cosi' composta:
a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo.
2. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il comandante puo' delegare a presiedere la commissione un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione.
4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto.
5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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