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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. LEDDA KATIA (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA CAGLIARI, 165 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. LOCHI MARIA ROSINA (c.f. LCH-
), con studio in VIA S. ANNA 62 RIOLA SARDO C.F._4
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 1183/2023 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
CA : Parte_1
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 di- cembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto ma- trimonio contratto tra e in Bresso Parte_1 Parte_2
(MI), in data 03.08.1991, ordinando all'Ufficiale dello stato civile com- petente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti con- dizioni;
1) la casa coniugale sita in Bresso, Viale Don Minzoni, n. 38, fruita dalla famiglia in quanto connessa al contratto di assunzione per servizio di portierato del sig. , con tutto quanto l'ar- Parte_1 reda, rimane assegnata in via definitiva al medesimo, con cui convive stabilmente anche il figlio Il marito si obbliga a farsi carico in via Per_1 esclusiva di tutte le spese connesse e dipendenti alla conduzione dell'immobile de quo.
: Parte_2
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra i Sigg.ri e , iscritto nei registri Parte_2 Parte_1 degli atti di matrimonio di Bresso (MI) ordinando al competente Uffi- ciale di Stato Civile la trascrizione della predetta sentenza;
2) Ordinare al sig. di corrispondere alla si- Parte_1 gnora la somma mensile di € 700,00 o di quella maggiore Parte_2
o minore che risulterà in corso di causa da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT
3) Con ogni ulteriore provvedimento di legge;
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(4 novembre 1967) e hanno Parte_1 Parte_2
— 2 — contratto matrimonio concordatario a Bresso il 3 agosto 1991 (atto n.
48, parte II, serie A). Hanno due figli: (6 dicembre 1991), eco- Per_2 nomicamente autosufficiente;
(3 settembre 2003), convivente col Per_1 padre. La famiglia viveva a Bresso, in viale don Minzoni 38, in abita- zione nella disponibilità del sig. in forza di contratto di Parte_1 portierato.
Si sono separati in via consensuale con decreto del 30 settembre 2020, il quale, per quel che qui interessa, prevedeva:
1) l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente Per_1 presso il padre;
2) un mantenimento di 600 € a carico del marito in favore della moglie;
3) l'obbligo per il padre di provvedere al mantenimento diretto di
Per_1
Con ricorso del 14 dicembre 2023, il sig. ha chiesto Parte_1 il divorzio senza condizioni, salva l'assegnazione a sé della casa fami- liare. Costituitasi tardivamente, la sig.ra ha chiesto l'attribu- Pt_2 zione di 700 € al mese a carico del sig. . Parte_1
Fallito il tentativo di conciliare le parti, all'udienza del 28 feb- braio 2025 esse hanno chiesto che la causa fosse decisa senz'altro.
2. L'assegnazione della casa familiare.
È pacifico tra le parti che vive ancora presso il padre, e non Per_1
c'è opposizione in ordine all'assegnazione a lui della casa familiare. La domanda deve quindi essere accolta.
3. L'assegno divorzile.
La domanda di attribuzione di 700 € al mese formulata dalla sig.ra deve essere interpretata come domanda di assegno divorzile, ed Pt_2
è inammissibile per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti per il 12 feb- braio 2025, a mente dell'art. 473 bis comma 2 c.p.c. la sig.ra Pt_2 avrebbe dovuto costituirsi almeno trenta giorni prima, ossia il 13 gen- naio, invece, si è costituita solo il 10 febbraio, a ridosso dell'udienza.
— 3 — Nel nuovo rito famiglia, il convenuto, per effetto del richiamo all'art. 167 c.p.c. operato dall'art. 473 bis 16 c.p.c., subisce le stesse decadenze tipiche del rito ordinario: in particolare, per quel che qui ri- leva, la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, e tale deve senz'altro essere ritenuta la domanda di attribuzione di un as- segno divorzile proposta dal convenuto. Ora, l'art. 473 bis 19 comma 1
c.p.c. stabilisce che la detta decadenza opera solo in relazione alle do- mande che hanno a oggetto diritti disponibili, quindi la valutazione della questione poggia interamente sulla natura del diritto all'assegno divorzile.
Tralasciando la notevole produzione dottrinaria e giurispruden- ziale pregressa, a tacitare ogni dubbio è intervenuto l'art. 473 bis 51 c.p.c., che ha dettato nuove norme sui procedimenti di famiglia su do- manda congiunta. Il comma 4 periodo 2, in particolare, stabilisce che il giudice interviene sul contenuto dell'accordo solamente se ravvisa pro- fili di contrasto con l'interesse dei figli e in nessun altro caso. Il giudice, quindi, non ha alcun potere di sindacare quanto i coniugi prevedono in ordine al loro mantenimento. Da ciò si deve dedurre, a contrariis, che tali diritti sono del tutto disponibili, in quanto, si ribadisce, ciò che i coniugi prevedono al riguardo non può essere oggetto di sindacato del giudice. Non c'è alcun dubbio che se il legislatore della riforma avesse considerato indisponibile tale diritto avrebbe attribuito specifici poteri in tal senso al giudice.
In definitiva, poiché il diritto all'assegno divorzile è un diritto di- sponibile, esso deve essere fatto valere nei termini di decadenza previsti dalla legge, ossia con il ricorso o con la comparsa di costituzione tem- pestivamente depositata.
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione.
Dispositivo
Il Tribunale:
— 4 — 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e (Bresso, atto 48 del 1991, Parte_1 Parte_2 parte 2 serie A), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annota- zioni di sua competenza.
2. Assegna la casa familiare a Bresso in viale don Minzoni 38, con tutto quanto l'arreda, a . Parte_1
3. Dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile.
4. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 5 —