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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1403/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione specializzata Agraria nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RI TE Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa NA LI Consigliere rel. dott. Marco Fabbri Esperto dott. Alberto Pirani Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alberto ZULIAN
APPELLANTE contro
(P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Elena MARTINELLI P.IVA_1
APPELLATA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Enrico Controparte_2 P.IVA_2
PEDRANA
APPELLATO
pagina 1 di 13 OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Sondrio -Sezione specializzata agraria n.
103/2025 pubblicata in data 3 aprile 2025; materia: nullità del contratto di affittanza agraria e risarcimento del danno da atti amministrativi illegittimi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 103/2025 resa dal Tribunale di Sondrio – Sez. Specializzata Agraria nel proc. N. 560/2024 R.G, accogliere le domande formulate dall'appellante nel primo grado di giudizio come di seguito riproposte:
-nel merito in via principale: previa disapplicazione degli atti amministrativi prodromici alla sua stipula, accertare e dichiarare la nullità del contratto di affittanza dell' oggetto del presente Pt_2 giudizio stipulato fra il Comune di e la in quanto stipulato CP_2 Parte_3 in violazione del diritto di prelazione agraria del ricorrente e/o ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
-sempre in via principale: accertare e dichiarare il danno ingiusto subito dall'attore a causa degli atti amministrativi illegittimi posti in essere dalla p.a. e della stipula di tale contratto e condannare il
a risarcire all'attore la somma di € 162.630,77= ovvero quella somma Controparte_2 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Sempre in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'az. agricola di ottenere Parte_1 la stipula di nuovo contratto per l'affittanza dell'alpeggio , ovvero il rinnovo del precedente Parte_4 contratto, in suo favore in qualità di prelazionario e ordinare al Comune di Val di Sotto il relativo reintegro del medesimo nel possesso dell'alpeggio; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse possibile il reintegro dell'attore nel possesso dell'alpeggio, condannare il a risarcire all'attore la somma, a Controparte_2 titolo di lucro cessante, di € 35.000 per gli anni di durata residua del contratto (2025 e 2026) oltre al danno da perdita di chance nella misura del 20% per ulteriori 6 anni, così per complessivi € 112.000 ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e c.p.a come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria: laddove la perizia dell'esperto agronomo nominato dal ricorrente non sia considerata a tal fine sufficiente, chiede ammettersi C.T.U finalizzata alla corretta quantificazione del danno subito dal ricorrente a seguito del venir meno della disponibilità dell'alpeggio , Parte_4 tenendo conto di tutte le voci di danno valutate e quantificate da C.T.P. e richiamate nel presente atto.”
Per l'appellata Parte_3
“in via preliminare, dichiarare l'appello proposto da Parte_1 manifestamente infondato;
pagina 2 di 13 nel merito, rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e Parte_1 diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 103/2025 in data 3 aprile 2025 e notificata in data 9 aprile 2025. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.”
Per l'appellato : Controparte_2
“IN PRINCIPALITA' dichiarare l'inammissibilità dell'appello interposto dall' per Parte_1 violazione del disposto dell'art. 434 c.p.c. ovvero, in subordine, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque nulla per omessa precisazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa, ai sensi di quanto previsto e Con richiesto dall'art. 163 c.p.c., n. 4 (quanto a quelle volte ad accertare “il diritto dell'
[...]
di ottenere la stipula di un nuovo contratto per l'affittanza dell' Parte_1 Parte_5 ovvero il rinnovo del precedente contratto” o in subordine il ristoro del danno di cui al capo quarto delle conclusioni avanzate con l'atto di appello in via principale) ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'appellante per le ragioni tutte di cui in narrativa confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 103/2024 resa dal Tribunale di Sondrio Sez. Specializzata Agraria;
in ogni caso con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone all'ammissione dell'unica istanza istruttoria formulata ex adverso (id est la richiesta di CTU “finalizzata alla corretta quantificazione del danno subito dal ricorrente a seguito del venir meno della disponibilità dell'alpeggio , tenendo conto di tutte le voci di danno valutate e Parte_4 quantificate dal CTP e richiamate”) perchè all'evidenza esplorativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Sondrio – Sezione specializzata agraria, con sentenza n. 103/2025 pubblicata il 3 aprile
2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria e respinto nel merito le altre domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
e del , condannando a Parte_6 Controparte_2 Parte_1 rifondere alle controparti le spese di lite, nonché a versare loro la somma di € 500,00 ciascuno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e a versare alla cassa delle ammende l'ulteriore somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, 4° comma, c.p.c.
2. Il giudizio di primo grado
pagina 3 di 13 allevatore, premesso di aver condotto in affitto l'alpeggio dal 1997 al 2019, Parte_1 Parte_4 ha citato in giudizio il e la per contestare Controparte_2 Parte_3
l'aggiudicazione dell'alpeggio in favore di quest'ultima effettuata dal per il periodo 2020- CP_2
2026, a seguito di gara ad evidenza pubblica.
In particolare, ha lamentato che i criteri di attribuzione dei punteggi contenuti nel bando di Pt_1 gara, e la stessa valutazione di tali criteri da parte della commissione di gara nel caso concreto, avevano di fatto violato il proprio diritto soggettivo di prelazione sancito da norma imperativa (art. 4 bis della l.
203/1982); ha lamentato poi che l'aggiudicataria non avrebbe neppure avuto i requisiti Parte_3 per partecipare alla gara.
Ha dunque domandato che il Tribunale, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che avevano determinato la violazione del diritto di prelazione (in particolare, la seconda rettifica della graduatoria prot. n. 2284/2021 e la successiva determinazione dirigenziale n. 209 del 21.05.2021), dichiarasse la nullità del contratto di affittanza stipulato con il nuovo aggiudicatario per violazione del diritto di prelazione;
condannasse i convenuti in solido a risarcirgli il danno patito per effetto degli atti amministrativi illegittimi, pari a € 162.630,77; dichiarasse il suo diritto alla stipula di un nuovo contratto con il Comune e ordinasse al Comune di reintegrarlo nel possesso dell' ; in Parte_5 via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda di reintegra, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da lucro cessante relativi al periodo residuo (2025 e CP_2
2026) e da perdita di chance per i successivi 6 anni.
Il e la si sono costituiti, chiedendo il rigetto delle domande CP_2 Parte_3 Parte_3 avversarie ed eccependo che, contrariamente a quanto asserito (anche nelle precedenti sedi giurisdizionali) da quest'ultimo aveva potuto esercitare pienamente il suo diritto di Pt_1 prelazione;
semplicemente, la sua offerta tecnica era stata in definitiva valutata – sulla scorta dei criteri di gara discrezionalmente individuati dalla p.a. in funzione dell'interesse pubblico perseguito- non equipollente a quella dell'aggiudicatario provvisorio. Nessuna disapplicazione di atti amministrativi poteva dunque aver luogo, non essendo stato pregiudicato, nel caso di specie, alcun diritto soggettivo. I convenuti hanno inoltre contestato anche nel merito le lagnanze di relative ai punteggi Pt_1 attribuiti e la domanda risarcitoria (in relazione alla quale il Comune ha altresì eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario), facendo rilevare che – nonostante i ripetuti solleciti – non Pt_1 aveva provveduto a rilasciare libero l'alpeggio dalle proprie attrezzature, impedendo così
pagina 4 di 13 all'aggiudicatario di svolgere regolarmente la sua attività, ed anzi compiendo, nel mese di giugno 2023, atti di danneggiamento sulle strutture tali da rendere l'alpeggio inagibile.
Il Tribunale di Sondrio, all'esito dell'istruttoria documentale, ha:
- dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. con riferimento alla domanda risarcitoria;
- respinto le altre domande, evidenziando che, come aveva affermato anche il Consiglio di Stato definendo in senso sfavorevole al ricorrente il giudizio amministrativo da questi incardinato (per tardività e dunque inammissibilità dell'impugnazione), aveva potuto regolarmente esercitare il Pt_1 suo diritto di prelazione, mentre il ricorrente “solo formalmente” lamentava la violazione del suo diritto di prelazione, in realtà contestando i criteri scelti dalla p.a. nel bando di gara per l'attribuzione dei punti e l'attribuzione in concreto di tali punti, in tal modo facendo valere interessi legittimi.
3. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Sondrio, Parte_1 riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado.
In particolare, dopo aver premesso che in base al bando di gara indetta dal una volta CP_2 individuato il vincitore provvisorio all'esito della gara, il prelazionario poteva essere preferito al vincitore provvisorio ed essere nominato aggiudicatario definitivo presentando i) un'offerta economica identica (ovvero lo stesso canone annuo proposto dall'aggiudicatario provvisorio) e ii) un'offerta tecnica equipollente (ovvero provvista dello stesso punteggio complessivo), ha lamentato:
1) che il bando di gara – in violazione del principio di parità di trattamento - non attribuiva alcuna valorizzazione al miglioramento dell'offerta economica da parte del prelazionario, tanto che, se il prelazionario avesse partecipato direttamente alla gara con la medesima proposta economica offerta successivamente in sede di esercizio del diritto di prelazione, avrebbe ottenuto un punteggio complessivamente superiore a quello ottenuto dalla società aggiudicataria, la società agricola
[...]
nonostante il punteggio più basso della propria offerta tecnica;
Pt_3
2) che il aveva errato ad attribuirgli il punteggio di 46,5 sull'offerta tecnica (a fronte dei 47 CP_2 punti attribuiti all'aggiudicatario definitivo), “in quanto [egli] avrebbe dovuto totalizzare + 2 punti rispetto a quelli attribuiti relativamente al criterio nr. 1 dell'offerta tecnica (età anagrafica) e + 2 punti rispetto a quelli attribuiti per il criterio nr. 5 (presenza casaro professionista)”; sotto il primo profilo, il reclamante ha in particolare affermato che alcuni dei criteri che incidevano sul punteggio pagina 5 di 13 ottenibile mediante l'offerta tecnica (quali appunto l'età anagrafica del conduttore, ma anche l'esperienza maturata e l'ubicazione della normale attività di allevamento) non erano incrementabili volontariamente dal prelazionario, riguardando circostanze oggettive indipendenti dalla sua volontà e dal suo impegno: per non compromettere il libero esercizio del diritto di prelazione da parte del precedente conduttore, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al prelazionario il medesimo punteggio per l'età anagrafica attribuito all'aggiudicatario provvisorio;
sotto il secondo profilo, la non aveva spiegato perché gli aveva attribuito soltanto 3 punti al posto dei 5 spettantigli, CP_4 nonostante egli avesse dimostrato di aver frequentato un corso di 200 ore;
3) che l'aggiudicataria definitiva, , non avrebbe avuto i requisiti per Parte_3 partecipare alla gara e, in particolare, il requisito relativo alla disponibilità di tre ettari di terreno adibito esclusivamente a prato, come peraltro confermato dal TAR con la sentenza poi riformata dal Consiglio di Stato, la quale ha accertato che la non aveva dimostrato il titolo in base al Parte_3 quale poteva disporre dei fondi posti sul territorio del Comune di . CP_2
L'appellante ha inoltre impugnato le statuizioni della sentenza di primo grado relative alle condanne ex art. 96, 3° e 4° comma c.p.c., affermando che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, proprio il tenore a sé favorevole della sentenza resa dal TAR nella vicenda de qua e il contenuto opposto della decisione assunta dal medesimo Tribunale di Sondrio in un caso asseritamente analogo (doc. 3 atto di appello) avevano convinto il ricorrente della bontà delle proprie ragioni, tenuto conto che i Pt_1 termini per l'impugnazione degli atti illegittimi erano spirati a causa delle vicissitudini giudiziarie legate al primo ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da dinanzi al Tribunale di Sondrio prima Pt_1 della stipula del nuovo contratto con la . Parte_3
L'appellante ha dunque concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con accoglimento di tutte le domande proposte, ivi compresa la domanda risarcitoria che, essendo ancorata all'accertamento della nullità del contratto stipulato con la Parte_3 competerebbe alla giurisdizione del giudice ordinario. Per il denegato caso di rigetto dell'impugnazione nel merito, ha chiesto comunque la revoca delle condanne ex art. 96, 3° e 4° comma c.p.c. comminate dal Tribunale di Sondrio.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. Decisione
L'appello proposto da è infondato, ad eccezione della censura sulle condanne ex art. 96 c.p.c. Pt_1 pagina 6 di 13 Nessuna violazione del diritto di prelazione risulta essersi verificata nel caso di specie.
Il diritto di prelazione del conduttore di fondi rustici è sancito dall'articolo 4-bis l. 203/1982, introdotto dall'articolo 5 d.lgs. 228/2001, che così dispone: “
1. Il locatore che, alla scadenza prevista […] intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. […] 3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore” (enfasi grafica della redattrice).
Il diritto di prelazione in parola consiste, pertanto, nel diritto del conduttore “uscente” di essere preferito ai terzi nella stipulazione del nuovo contratto di affitto, a condizione che offra le medesime condizioni di contratto offerte al proprietario dai terzi.
La ratio della norma è, evidentemente, quella di garantire continuità all'impresa agricola insediata sul fondo, tutelando l'affittuario che ha investito risorse ed energie nella conduzione del fondo, impedendo che lo stesso venga escluso dal rinnovo a favore di nuovi soggetti senza avere la possibilità di competere alle stesse condizioni.
Quanto il fondo è di proprietà comunale, come nel caso di specie, la stipulazione del contratto d'affitto, rientrando tale contratto nella categoria dei c.d. “contratti attivi” della P.A., è soggetto al preliminare procedimento di evidenza pubblica per la selezione del conduttore, procedimento che, in quanto tale, è disciplinato da un bando di gara e da un capitolato che hanno la funzione di stabilire preventivamente quali siano le condizioni dell'affidamento, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione, affinché da un lato vengano rispettati i principi di trasparenza e di parità di trattamento tra i concorrenti e, dall'altro, possa essere attuato l'interesse pubblico che la p.a. si propone di perseguire mediante tale contratto di affitto.
Nel caso di affitto di fondi rustici di proprietà comunale, il diritto di prelazione dell'ex conduttore del fondo sancito dall'art. 4bis l. 203/1982 va dunque conciliato e contemperato con l'interesse pubblico a che il fondo sia affidato, mediante una procedura trasparente e rispettosa della parità di trattamento dei concorrenti, al soggetto che meglio consente all'amministrazione il raggiungimento degli obiettivi discrezionalmente scelti.
Il diritto di prelazione dell'ex conduttore di un fondo di proprietà comunale risulta pertanto rispettato qualora, a seguito dell'espletamento di regolare procedura competitiva, all'ex conduttore venga pagina 7 di 13 riconosciuto (così come indicato previamente e chiaramente nel bando di gara) il diritto di subentrare al vincitore della gara offrendo le medesime condizioni offerte da quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie è documentalmente provato che:
- Il bando di gara (doc. 6 ha previsto che: i) le finalità perseguite dall'ente comunale con CP_2
l'affitto dell'alpeggio (della durata prevista di sei anni dall'11.11.2020 al 10.11.2026) erano quelle di:
1. assicurare la buona gestione delle aree pascolive, 2. promuovere le produzioni agro – zootecniche locali, 3. sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna, 4. mantenere le tradizioni lattiero-casearie per la valorizzazione delle tipicità e dell'economia montana, 5. conservare e promuovere la cultura dell'alpeggio, 6. Incentivare l'imprenditoria giovanile;
ii) l'offerta doveva consistere in un'offerta economica (con canone annuo base, per l'alpeggio , pari a € 3000,00) alla quale sarebbe stato attributo un punteggio massimo di Parte_4
40 punti, e in un'offerta tecnica alla quale sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 60 punti sulla scorta dei 16 criteri previsti (1. età anagrafica del conduttore responsabile – max 8 punti, 2. esperienza maturata nell'attività agricola - max 4 punti, 3. collaboratori del conduttore a tempo pieno - max 2 punti, 4. componente lavorativa femminile -max 3 punti, 5. presenza di casaro professionale -max 5 punti, 6. bestiame di proprietà dell'azienda agricola monticante in termini di
UBA monticate - max 4 punti, 7. aziende conferenti il bestiame da monticare del comune o dei comuni confinanti con l'alpe - max 2 punti, 8. monticazione di bestiame da latte in produzione per almeno 60 giorni - max 8 punti, 9. monticazione di razze oggetto di tutela - max 3 punti, 10. modalità di utilizzo del pascolo -max 2 punti, 11. attività di manutenzione ambientale - max 3,5 punti, 12. produzioni casearie - max 3 punti, 13. sviluppo della filiera corta - max 3 punti, 14. promozione dell'attività d'alpeggio -max 2 punti, 15. ubicazione della normale attività di allevamento - max 5 punti, 16. esercizio di attività di agriturismo - max 2,5 punti); iii) era previsto il diritto di prelazione in favore dell'affittuario uscente: “Ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 bis della Legge 3 maggio 1982, n. 203, dall'art. 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dalle Linee Guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività di alpeggio di cui alla
D.G.R. 4 febbraio 2019, n. XI/1209, l'affittuario uscente vanta un diritto di prelazione a parità di punteggio tecnico e di punteggio economico. Il diritto di prelazione potrà essere fatto valere dall'affittuario uscente entro 45 giorni dalla comunicazione che l'Ente effettuerà mediante PEC allo stesso, in merito alle offerte ricevute e al punteggio ottenuto dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara. La parità di punteggio rispetto all'aggiudicazione provvisoria sarà ottenuta: a) per
pagina 8 di 13 quanto riguarda il punteggio economico confermando l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario provvisorio;
b) per quanto riguarda il punteggio tecnico presentando una proposta che, sulla base dei parametri previsti dal bando di gara e dei relativi punteggi, determini un punteggio tecnico complessivo almeno uguale a quello ottenuto dall'aggiudicatario provvisorio”;
- L'alpeggio , all'esito della gara, fu aggiudicato provvisoriamente alla Parte_4 Parte_3 che, come unico concorrente per l'alpeggio in parola, aveva ottenuto 40 punti per
[...]
l'offerta economica di € 12.500 annui di canone d'affitto e 47 punti per l'offerta tecnica (docc. 7 e 8
Comune);
- ha esercitato il proprio diritto di prelazione, presentando un'offerta economica di € 14.000 Pt_1 annui di canone d'affitto, cui fu attribuito il punteggio massimo di 40 punti e un'offerta tecnica alla quale – all'esito del riesame in autotutela seguito al reclamo presentato da avverso la prima Pt_3 aggiudicazione definitiva avvenuta in favore di furono attribuiti 46,5 punti (docc. 9, 15, Parte_1
16, 18 e 19 ; CP_2
- Risultando l'offerta tecnica del Canclini inferiore a quella della , la malga è Parte_7 stata definitivamente aggiudicata e concessa in affitto a (docc. 19 e 20 . Parte_3 CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto e dei documenti sopra richiamati, risulta evidente che non vi è stata, nel caso di specie, alcuna violazione del diritto di prelazione spettante all'affittuario uscente
[...]
il bando – che indicava chiaramente sia le finalità pubbliche dell'ente, sia i requisiti per Pt_1 partecipare alla gara, sia le modalità e i criteri di attribuzione dei punteggi – ha altresì precisato che il conduttore uscente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di prelazione e “superare”
l'aggiudicatario provvisorio presentando un'offerta economica uguale e un'offerta tecnica che vantasse un punteggio complessivo (sommando tutti i sedici parametri previsti dal bando) almeno pari a quello ottenuto dall'aggiudicatario provvisorio, e risulta pienamente rispettoso del disposto dell'art. 4bis della l. 203/1982, che prevede che il conduttore uscente possa superare il terzo mediante una proposta che contempli le medesime condizioni (“condizioni uguali”) proposte dal terzo e non invece che il conduttore uscente possa pretendere di essere preferito al terzo offrendo di migliorare solo alcune delle condizioni contrattuali (quale il canone), offrendo, per il resto, condizioni peggiori.
La tesi propugnata dall'appellante, secondo cui il rispetto del diritto di prelazione avrebbe imposto alla p.a. di preferirlo alla in quanto egli aveva offerto un canone annuo di € 14.000 e, dunque Parte_3
pagina 9 di 13 migliorativo rispetto a quello offerto dalla pari a € 12.500, non trova alcun fondamento Parte_3 normativo.
Del resto, trattandosi, nel caso di specie, di un diritto di prelazione che viene esercitato in un contesto di perseguimento, da parte dell'ente proprietario, di interessi di natura pubblicistica, è evidente che l'offerta economica, seppure importante perché foriera di un'entrata per il non riveste il ruolo CP_2 di condizione primaria, dovendo la p.a. valutare altresì (ed anzi in primo luogo: il punteggio massimo ottenibile con l'offerta economica è pari a 40 punti, mentre quello ottenibile con l'offerta tecnica è di
60 punti) le caratteristiche della gestione imprenditoriale proposta dall'aspirante affittuario (cfr. i ben sedici parametri attributivi del punteggio tecnico indicati nel bando e sopra elencati).
Va da sé, pertanto, che non risulta in alcun modo conforme a verità quanto affermato dall'appellante a pag. 13 dell'atto di appello, ovvero che il bando di gara e la normativa regionale (in particolare la delibera dirigenziale della D.G. Agricoltura alimentazione e sistemi verdi - D.d.s 13.03.2019 n. 3341 –
Approvazione della Modulistica per la concessione/affitto della di proprietà pubblica) Parte_8 imporrebbero di confrontare l'offerta economica del prelazionario con quella dell'aggiudicatario provvisorio, valorizzandone l'eventuale portata migliorativa al fine di preferirlo all'aggiudicatario provvisorio.
Ciò detto in relazione al primo motivo per cui, secondo la tesi di gli atti amministrativi del Pt_1 che hanno portato alla concessione della in affitto a CP_2 Parte_9 Parte_3 dovrebbero essere disapplicati perché violativi del suo diritto di prelazione, la Corte osserva che gli altri due motivi -ovvero che il avrebbe errato ad attribuirgli il punteggio di 46,5 sull'offerta CP_2 tecnica, avendo egli diritto ad ottenere due punti in più per il parametro “età anagrafica” e due punti in più per il parametro “casaro professionista”, e che non avrebbe avuto i requisiti per Parte_3 partecipare alla gara- nella misura in cui contestano la corretta verifica dei requisiti di partecipazione in capo ad un concorrente e la corretta applicazione, da parte della commissione all'uopo delegata dal dei criteri di attribuzione dei punti previsti dal bando di gara, attengono all'evidenza a CP_2 interessi legittimi, la cui tutela non compete a questo giudice ordinario.
Del resto, su tali contestazioni e a tutela dei relativi interessi legittimi spettanti a si è svolto Pt_1 regolare processo amministrativo che, dopo una sentenza favorevole del TAR, si è definitivamente concluso con una pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività dell'impugnazione
(docc. 32 e 34 . CP_2
pagina 10 di 13 Vale peraltro la pena di soffermarsi sui pretesi due punti in più per l'età anagrafica, posto che in merito l'appellante sostiene che solo mediante l'attribuzione a di un punteggio pari a quello Pt_1 dell'aggiudicatario provvisorio (quindi due punti in più per arrivare agli 8 ottenuti da la Parte_3
p.a. avrebbe rispettato nella sostanza il suo diritto di prelazione, non essendo l'età anagrafica un requisito volontariamente “migliorabile” dal prelazionario.
Deve dunque ribadirsi, anche in relazione alla lagnanza in esame, che il diritto di prelazione sancito dall'art. 4bis l. 203/82 non consta in nient'altro che nel privilegio – attribuito dalla legge al conduttore uscente per le finalità di cui si è detto – di poter essere preferito agli altri offerenti, offrendo condizioni oggettivamente uguali a quelle offerte dal concorrente, a nulla rilevando che tra tali condizioni possano esservene alcune che esulino dalla sfera di controllo del prelazionario.
Del resto, come si è detto, nel caso di specie si tratta di un diritto di prelazione che viene esercitato in un contesto in cui lo stesso deve essere conciliato con l'interesse pubblico perseguito dalla p.a., interesse al cui complessivo ambito concorre anche (tra gli altri, numerosi parametri attinenti alla gestione qualitativa dell'impresa), testualmente, l'esigenza di “Incentivare l'imprenditoria giovanile”
(così il punto 6 delle “Finalità” del bando di gara: doc. 6 cit.).
In definitiva, la domanda di accertamento della nullità del contratto di affitto stipulato dal
[...] per violazione, da parte della p.a. mediante gli atti amministrativi contestati, del diritto Parte_10 di prelazione di risulta infondata, mentre sull'illegittimità degli atti amministrativi in Pt_1 relazione alle ulteriori contestazioni mosse dall'appellante aveva – ed ha avuto, con sentenza ormai passata in giudicato- giurisdizione il giudice amministrativo, il quale aveva altresì giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria dipendente dalla dedotta illegittimità degli atti impugnati (cfr. Cass.
S.U. nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011).
Al rigetto della domanda di accertamento della violazione del diritto di prelazione in capo al e Pt_1 alla carenza di giurisdizione di questo giudice ordinario in relazione alle ulteriori contestazioni mosse agli atti amministrativi prodromici alla stipula del contratto di affitto con consegue il Parte_3 rigetto di tutte le altre domande attoree – risarcitorie, di condanna alla stipula di un nuovo contratto e di reintegra nel possesso - che presuppongono la pretesa invalidità del contratto stipulato dal con CP_2 la , ovvero l'annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti Parte_3 amministrativi illegittimi.
La sentenza di primo grado va dunque, nella sostanza, confermata.
pagina 11 di 13 Risulta peraltro fondato, a giudizio della Corte, il motivo di appello che contesta le condanne ex art. 96
c.p.c. comminate dal Tribunale.
Premesso che l'impugnata condanna ex art. 96 c.p.c. è stata inflitta d'ufficio dal Tribunale, non essendo mai stata oggetto di istanza da parte dei resistenti, si osserva che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, per ritenere applicabile, nel caso concreto, la disciplina dell'art. 96 c.p.c., è “necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
Ora, sebbene la difesa di sia connotata da una certa superficialità e, soprattutto, da una certa Pt_1 confusione nella trattazione degli istituti giuridici del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, le domande proposte, pur del tutto infondate, non concretizzano, ad avviso di questa Corte, i presupposti della fattispecie dell'art. 96 c.p.c. come definiti dalla Suprema Corte.
In parziale accoglimento dell'appello proposto, devono dunque essere revocate le condanne ex art. 96
c.p.c. disposte dal Tribunale di Sondrio.
La revoca delle predette condanne non è in alcun modo idonea a scalfire l'integrale soccombenza di in primo grado, e dunque la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata. Pt_1
Stante la sostanziale soccombenza dell'appellante anche nel presente grado di appello, le spese del grado vanno poste a carico di e si liquidano come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza resa dal Tribunale di Sondrio - Parte_1
Sezione specializzata agraria n. 103/2025 pubblicata in data 3 aprile 2025, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
1. revoca la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. a carico di nei confronti delle Parte_1 controparti;
2. revoca la condanna ex art. 96, 4° comma, c.p.c. a carico di in favore della Parte_1 [...]
Parte_11
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 4. condanna l' a rimborsare alla Parte_1 Parte_6 le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.411,00 per
[...] compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. condanna l' a rimborsare al le spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.411,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
Milano, 26 giugno 2025.
La cons. rel. La Presidente
NA LI RI TE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione specializzata Agraria nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RI TE Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa NA LI Consigliere rel. dott. Marco Fabbri Esperto dott. Alberto Pirani Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alberto ZULIAN
APPELLANTE contro
(P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Elena MARTINELLI P.IVA_1
APPELLATA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Enrico Controparte_2 P.IVA_2
PEDRANA
APPELLATO
pagina 1 di 13 OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Sondrio -Sezione specializzata agraria n.
103/2025 pubblicata in data 3 aprile 2025; materia: nullità del contratto di affittanza agraria e risarcimento del danno da atti amministrativi illegittimi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 103/2025 resa dal Tribunale di Sondrio – Sez. Specializzata Agraria nel proc. N. 560/2024 R.G, accogliere le domande formulate dall'appellante nel primo grado di giudizio come di seguito riproposte:
-nel merito in via principale: previa disapplicazione degli atti amministrativi prodromici alla sua stipula, accertare e dichiarare la nullità del contratto di affittanza dell' oggetto del presente Pt_2 giudizio stipulato fra il Comune di e la in quanto stipulato CP_2 Parte_3 in violazione del diritto di prelazione agraria del ricorrente e/o ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
-sempre in via principale: accertare e dichiarare il danno ingiusto subito dall'attore a causa degli atti amministrativi illegittimi posti in essere dalla p.a. e della stipula di tale contratto e condannare il
a risarcire all'attore la somma di € 162.630,77= ovvero quella somma Controparte_2 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Sempre in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'az. agricola di ottenere Parte_1 la stipula di nuovo contratto per l'affittanza dell'alpeggio , ovvero il rinnovo del precedente Parte_4 contratto, in suo favore in qualità di prelazionario e ordinare al Comune di Val di Sotto il relativo reintegro del medesimo nel possesso dell'alpeggio; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse possibile il reintegro dell'attore nel possesso dell'alpeggio, condannare il a risarcire all'attore la somma, a Controparte_2 titolo di lucro cessante, di € 35.000 per gli anni di durata residua del contratto (2025 e 2026) oltre al danno da perdita di chance nella misura del 20% per ulteriori 6 anni, così per complessivi € 112.000 ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e c.p.a come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria: laddove la perizia dell'esperto agronomo nominato dal ricorrente non sia considerata a tal fine sufficiente, chiede ammettersi C.T.U finalizzata alla corretta quantificazione del danno subito dal ricorrente a seguito del venir meno della disponibilità dell'alpeggio , Parte_4 tenendo conto di tutte le voci di danno valutate e quantificate da C.T.P. e richiamate nel presente atto.”
Per l'appellata Parte_3
“in via preliminare, dichiarare l'appello proposto da Parte_1 manifestamente infondato;
pagina 2 di 13 nel merito, rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e Parte_1 diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 103/2025 in data 3 aprile 2025 e notificata in data 9 aprile 2025. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.”
Per l'appellato : Controparte_2
“IN PRINCIPALITA' dichiarare l'inammissibilità dell'appello interposto dall' per Parte_1 violazione del disposto dell'art. 434 c.p.c. ovvero, in subordine, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque nulla per omessa precisazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa, ai sensi di quanto previsto e Con richiesto dall'art. 163 c.p.c., n. 4 (quanto a quelle volte ad accertare “il diritto dell'
[...]
di ottenere la stipula di un nuovo contratto per l'affittanza dell' Parte_1 Parte_5 ovvero il rinnovo del precedente contratto” o in subordine il ristoro del danno di cui al capo quarto delle conclusioni avanzate con l'atto di appello in via principale) ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'appellante per le ragioni tutte di cui in narrativa confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 103/2024 resa dal Tribunale di Sondrio Sez. Specializzata Agraria;
in ogni caso con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone all'ammissione dell'unica istanza istruttoria formulata ex adverso (id est la richiesta di CTU “finalizzata alla corretta quantificazione del danno subito dal ricorrente a seguito del venir meno della disponibilità dell'alpeggio , tenendo conto di tutte le voci di danno valutate e Parte_4 quantificate dal CTP e richiamate”) perchè all'evidenza esplorativa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Sondrio – Sezione specializzata agraria, con sentenza n. 103/2025 pubblicata il 3 aprile
2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria e respinto nel merito le altre domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
e del , condannando a Parte_6 Controparte_2 Parte_1 rifondere alle controparti le spese di lite, nonché a versare loro la somma di € 500,00 ciascuno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e a versare alla cassa delle ammende l'ulteriore somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, 4° comma, c.p.c.
2. Il giudizio di primo grado
pagina 3 di 13 allevatore, premesso di aver condotto in affitto l'alpeggio dal 1997 al 2019, Parte_1 Parte_4 ha citato in giudizio il e la per contestare Controparte_2 Parte_3
l'aggiudicazione dell'alpeggio in favore di quest'ultima effettuata dal per il periodo 2020- CP_2
2026, a seguito di gara ad evidenza pubblica.
In particolare, ha lamentato che i criteri di attribuzione dei punteggi contenuti nel bando di Pt_1 gara, e la stessa valutazione di tali criteri da parte della commissione di gara nel caso concreto, avevano di fatto violato il proprio diritto soggettivo di prelazione sancito da norma imperativa (art. 4 bis della l.
203/1982); ha lamentato poi che l'aggiudicataria non avrebbe neppure avuto i requisiti Parte_3 per partecipare alla gara.
Ha dunque domandato che il Tribunale, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che avevano determinato la violazione del diritto di prelazione (in particolare, la seconda rettifica della graduatoria prot. n. 2284/2021 e la successiva determinazione dirigenziale n. 209 del 21.05.2021), dichiarasse la nullità del contratto di affittanza stipulato con il nuovo aggiudicatario per violazione del diritto di prelazione;
condannasse i convenuti in solido a risarcirgli il danno patito per effetto degli atti amministrativi illegittimi, pari a € 162.630,77; dichiarasse il suo diritto alla stipula di un nuovo contratto con il Comune e ordinasse al Comune di reintegrarlo nel possesso dell' ; in Parte_5 via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda di reintegra, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da lucro cessante relativi al periodo residuo (2025 e CP_2
2026) e da perdita di chance per i successivi 6 anni.
Il e la si sono costituiti, chiedendo il rigetto delle domande CP_2 Parte_3 Parte_3 avversarie ed eccependo che, contrariamente a quanto asserito (anche nelle precedenti sedi giurisdizionali) da quest'ultimo aveva potuto esercitare pienamente il suo diritto di Pt_1 prelazione;
semplicemente, la sua offerta tecnica era stata in definitiva valutata – sulla scorta dei criteri di gara discrezionalmente individuati dalla p.a. in funzione dell'interesse pubblico perseguito- non equipollente a quella dell'aggiudicatario provvisorio. Nessuna disapplicazione di atti amministrativi poteva dunque aver luogo, non essendo stato pregiudicato, nel caso di specie, alcun diritto soggettivo. I convenuti hanno inoltre contestato anche nel merito le lagnanze di relative ai punteggi Pt_1 attribuiti e la domanda risarcitoria (in relazione alla quale il Comune ha altresì eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario), facendo rilevare che – nonostante i ripetuti solleciti – non Pt_1 aveva provveduto a rilasciare libero l'alpeggio dalle proprie attrezzature, impedendo così
pagina 4 di 13 all'aggiudicatario di svolgere regolarmente la sua attività, ed anzi compiendo, nel mese di giugno 2023, atti di danneggiamento sulle strutture tali da rendere l'alpeggio inagibile.
Il Tribunale di Sondrio, all'esito dell'istruttoria documentale, ha:
- dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. con riferimento alla domanda risarcitoria;
- respinto le altre domande, evidenziando che, come aveva affermato anche il Consiglio di Stato definendo in senso sfavorevole al ricorrente il giudizio amministrativo da questi incardinato (per tardività e dunque inammissibilità dell'impugnazione), aveva potuto regolarmente esercitare il Pt_1 suo diritto di prelazione, mentre il ricorrente “solo formalmente” lamentava la violazione del suo diritto di prelazione, in realtà contestando i criteri scelti dalla p.a. nel bando di gara per l'attribuzione dei punti e l'attribuzione in concreto di tali punti, in tal modo facendo valere interessi legittimi.
3. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Sondrio, Parte_1 riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado.
In particolare, dopo aver premesso che in base al bando di gara indetta dal una volta CP_2 individuato il vincitore provvisorio all'esito della gara, il prelazionario poteva essere preferito al vincitore provvisorio ed essere nominato aggiudicatario definitivo presentando i) un'offerta economica identica (ovvero lo stesso canone annuo proposto dall'aggiudicatario provvisorio) e ii) un'offerta tecnica equipollente (ovvero provvista dello stesso punteggio complessivo), ha lamentato:
1) che il bando di gara – in violazione del principio di parità di trattamento - non attribuiva alcuna valorizzazione al miglioramento dell'offerta economica da parte del prelazionario, tanto che, se il prelazionario avesse partecipato direttamente alla gara con la medesima proposta economica offerta successivamente in sede di esercizio del diritto di prelazione, avrebbe ottenuto un punteggio complessivamente superiore a quello ottenuto dalla società aggiudicataria, la società agricola
[...]
nonostante il punteggio più basso della propria offerta tecnica;
Pt_3
2) che il aveva errato ad attribuirgli il punteggio di 46,5 sull'offerta tecnica (a fronte dei 47 CP_2 punti attribuiti all'aggiudicatario definitivo), “in quanto [egli] avrebbe dovuto totalizzare + 2 punti rispetto a quelli attribuiti relativamente al criterio nr. 1 dell'offerta tecnica (età anagrafica) e + 2 punti rispetto a quelli attribuiti per il criterio nr. 5 (presenza casaro professionista)”; sotto il primo profilo, il reclamante ha in particolare affermato che alcuni dei criteri che incidevano sul punteggio pagina 5 di 13 ottenibile mediante l'offerta tecnica (quali appunto l'età anagrafica del conduttore, ma anche l'esperienza maturata e l'ubicazione della normale attività di allevamento) non erano incrementabili volontariamente dal prelazionario, riguardando circostanze oggettive indipendenti dalla sua volontà e dal suo impegno: per non compromettere il libero esercizio del diritto di prelazione da parte del precedente conduttore, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al prelazionario il medesimo punteggio per l'età anagrafica attribuito all'aggiudicatario provvisorio;
sotto il secondo profilo, la non aveva spiegato perché gli aveva attribuito soltanto 3 punti al posto dei 5 spettantigli, CP_4 nonostante egli avesse dimostrato di aver frequentato un corso di 200 ore;
3) che l'aggiudicataria definitiva, , non avrebbe avuto i requisiti per Parte_3 partecipare alla gara e, in particolare, il requisito relativo alla disponibilità di tre ettari di terreno adibito esclusivamente a prato, come peraltro confermato dal TAR con la sentenza poi riformata dal Consiglio di Stato, la quale ha accertato che la non aveva dimostrato il titolo in base al Parte_3 quale poteva disporre dei fondi posti sul territorio del Comune di . CP_2
L'appellante ha inoltre impugnato le statuizioni della sentenza di primo grado relative alle condanne ex art. 96, 3° e 4° comma c.p.c., affermando che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, proprio il tenore a sé favorevole della sentenza resa dal TAR nella vicenda de qua e il contenuto opposto della decisione assunta dal medesimo Tribunale di Sondrio in un caso asseritamente analogo (doc. 3 atto di appello) avevano convinto il ricorrente della bontà delle proprie ragioni, tenuto conto che i Pt_1 termini per l'impugnazione degli atti illegittimi erano spirati a causa delle vicissitudini giudiziarie legate al primo ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da dinanzi al Tribunale di Sondrio prima Pt_1 della stipula del nuovo contratto con la . Parte_3
L'appellante ha dunque concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con accoglimento di tutte le domande proposte, ivi compresa la domanda risarcitoria che, essendo ancorata all'accertamento della nullità del contratto stipulato con la Parte_3 competerebbe alla giurisdizione del giudice ordinario. Per il denegato caso di rigetto dell'impugnazione nel merito, ha chiesto comunque la revoca delle condanne ex art. 96, 3° e 4° comma c.p.c. comminate dal Tribunale di Sondrio.
Gli appellati si sono costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. Decisione
L'appello proposto da è infondato, ad eccezione della censura sulle condanne ex art. 96 c.p.c. Pt_1 pagina 6 di 13 Nessuna violazione del diritto di prelazione risulta essersi verificata nel caso di specie.
Il diritto di prelazione del conduttore di fondi rustici è sancito dall'articolo 4-bis l. 203/1982, introdotto dall'articolo 5 d.lgs. 228/2001, che così dispone: “
1. Il locatore che, alla scadenza prevista […] intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. […] 3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore” (enfasi grafica della redattrice).
Il diritto di prelazione in parola consiste, pertanto, nel diritto del conduttore “uscente” di essere preferito ai terzi nella stipulazione del nuovo contratto di affitto, a condizione che offra le medesime condizioni di contratto offerte al proprietario dai terzi.
La ratio della norma è, evidentemente, quella di garantire continuità all'impresa agricola insediata sul fondo, tutelando l'affittuario che ha investito risorse ed energie nella conduzione del fondo, impedendo che lo stesso venga escluso dal rinnovo a favore di nuovi soggetti senza avere la possibilità di competere alle stesse condizioni.
Quanto il fondo è di proprietà comunale, come nel caso di specie, la stipulazione del contratto d'affitto, rientrando tale contratto nella categoria dei c.d. “contratti attivi” della P.A., è soggetto al preliminare procedimento di evidenza pubblica per la selezione del conduttore, procedimento che, in quanto tale, è disciplinato da un bando di gara e da un capitolato che hanno la funzione di stabilire preventivamente quali siano le condizioni dell'affidamento, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione, affinché da un lato vengano rispettati i principi di trasparenza e di parità di trattamento tra i concorrenti e, dall'altro, possa essere attuato l'interesse pubblico che la p.a. si propone di perseguire mediante tale contratto di affitto.
Nel caso di affitto di fondi rustici di proprietà comunale, il diritto di prelazione dell'ex conduttore del fondo sancito dall'art. 4bis l. 203/1982 va dunque conciliato e contemperato con l'interesse pubblico a che il fondo sia affidato, mediante una procedura trasparente e rispettosa della parità di trattamento dei concorrenti, al soggetto che meglio consente all'amministrazione il raggiungimento degli obiettivi discrezionalmente scelti.
Il diritto di prelazione dell'ex conduttore di un fondo di proprietà comunale risulta pertanto rispettato qualora, a seguito dell'espletamento di regolare procedura competitiva, all'ex conduttore venga pagina 7 di 13 riconosciuto (così come indicato previamente e chiaramente nel bando di gara) il diritto di subentrare al vincitore della gara offrendo le medesime condizioni offerte da quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie è documentalmente provato che:
- Il bando di gara (doc. 6 ha previsto che: i) le finalità perseguite dall'ente comunale con CP_2
l'affitto dell'alpeggio (della durata prevista di sei anni dall'11.11.2020 al 10.11.2026) erano quelle di:
1. assicurare la buona gestione delle aree pascolive, 2. promuovere le produzioni agro – zootecniche locali, 3. sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna, 4. mantenere le tradizioni lattiero-casearie per la valorizzazione delle tipicità e dell'economia montana, 5. conservare e promuovere la cultura dell'alpeggio, 6. Incentivare l'imprenditoria giovanile;
ii) l'offerta doveva consistere in un'offerta economica (con canone annuo base, per l'alpeggio , pari a € 3000,00) alla quale sarebbe stato attributo un punteggio massimo di Parte_4
40 punti, e in un'offerta tecnica alla quale sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 60 punti sulla scorta dei 16 criteri previsti (1. età anagrafica del conduttore responsabile – max 8 punti, 2. esperienza maturata nell'attività agricola - max 4 punti, 3. collaboratori del conduttore a tempo pieno - max 2 punti, 4. componente lavorativa femminile -max 3 punti, 5. presenza di casaro professionale -max 5 punti, 6. bestiame di proprietà dell'azienda agricola monticante in termini di
UBA monticate - max 4 punti, 7. aziende conferenti il bestiame da monticare del comune o dei comuni confinanti con l'alpe - max 2 punti, 8. monticazione di bestiame da latte in produzione per almeno 60 giorni - max 8 punti, 9. monticazione di razze oggetto di tutela - max 3 punti, 10. modalità di utilizzo del pascolo -max 2 punti, 11. attività di manutenzione ambientale - max 3,5 punti, 12. produzioni casearie - max 3 punti, 13. sviluppo della filiera corta - max 3 punti, 14. promozione dell'attività d'alpeggio -max 2 punti, 15. ubicazione della normale attività di allevamento - max 5 punti, 16. esercizio di attività di agriturismo - max 2,5 punti); iii) era previsto il diritto di prelazione in favore dell'affittuario uscente: “Ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 bis della Legge 3 maggio 1982, n. 203, dall'art. 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dalle Linee Guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività di alpeggio di cui alla
D.G.R. 4 febbraio 2019, n. XI/1209, l'affittuario uscente vanta un diritto di prelazione a parità di punteggio tecnico e di punteggio economico. Il diritto di prelazione potrà essere fatto valere dall'affittuario uscente entro 45 giorni dalla comunicazione che l'Ente effettuerà mediante PEC allo stesso, in merito alle offerte ricevute e al punteggio ottenuto dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara. La parità di punteggio rispetto all'aggiudicazione provvisoria sarà ottenuta: a) per
pagina 8 di 13 quanto riguarda il punteggio economico confermando l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario provvisorio;
b) per quanto riguarda il punteggio tecnico presentando una proposta che, sulla base dei parametri previsti dal bando di gara e dei relativi punteggi, determini un punteggio tecnico complessivo almeno uguale a quello ottenuto dall'aggiudicatario provvisorio”;
- L'alpeggio , all'esito della gara, fu aggiudicato provvisoriamente alla Parte_4 Parte_3 che, come unico concorrente per l'alpeggio in parola, aveva ottenuto 40 punti per
[...]
l'offerta economica di € 12.500 annui di canone d'affitto e 47 punti per l'offerta tecnica (docc. 7 e 8
Comune);
- ha esercitato il proprio diritto di prelazione, presentando un'offerta economica di € 14.000 Pt_1 annui di canone d'affitto, cui fu attribuito il punteggio massimo di 40 punti e un'offerta tecnica alla quale – all'esito del riesame in autotutela seguito al reclamo presentato da avverso la prima Pt_3 aggiudicazione definitiva avvenuta in favore di furono attribuiti 46,5 punti (docc. 9, 15, Parte_1
16, 18 e 19 ; CP_2
- Risultando l'offerta tecnica del Canclini inferiore a quella della , la malga è Parte_7 stata definitivamente aggiudicata e concessa in affitto a (docc. 19 e 20 . Parte_3 CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto e dei documenti sopra richiamati, risulta evidente che non vi è stata, nel caso di specie, alcuna violazione del diritto di prelazione spettante all'affittuario uscente
[...]
il bando – che indicava chiaramente sia le finalità pubbliche dell'ente, sia i requisiti per Pt_1 partecipare alla gara, sia le modalità e i criteri di attribuzione dei punteggi – ha altresì precisato che il conduttore uscente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di prelazione e “superare”
l'aggiudicatario provvisorio presentando un'offerta economica uguale e un'offerta tecnica che vantasse un punteggio complessivo (sommando tutti i sedici parametri previsti dal bando) almeno pari a quello ottenuto dall'aggiudicatario provvisorio, e risulta pienamente rispettoso del disposto dell'art. 4bis della l. 203/1982, che prevede che il conduttore uscente possa superare il terzo mediante una proposta che contempli le medesime condizioni (“condizioni uguali”) proposte dal terzo e non invece che il conduttore uscente possa pretendere di essere preferito al terzo offrendo di migliorare solo alcune delle condizioni contrattuali (quale il canone), offrendo, per il resto, condizioni peggiori.
La tesi propugnata dall'appellante, secondo cui il rispetto del diritto di prelazione avrebbe imposto alla p.a. di preferirlo alla in quanto egli aveva offerto un canone annuo di € 14.000 e, dunque Parte_3
pagina 9 di 13 migliorativo rispetto a quello offerto dalla pari a € 12.500, non trova alcun fondamento Parte_3 normativo.
Del resto, trattandosi, nel caso di specie, di un diritto di prelazione che viene esercitato in un contesto di perseguimento, da parte dell'ente proprietario, di interessi di natura pubblicistica, è evidente che l'offerta economica, seppure importante perché foriera di un'entrata per il non riveste il ruolo CP_2 di condizione primaria, dovendo la p.a. valutare altresì (ed anzi in primo luogo: il punteggio massimo ottenibile con l'offerta economica è pari a 40 punti, mentre quello ottenibile con l'offerta tecnica è di
60 punti) le caratteristiche della gestione imprenditoriale proposta dall'aspirante affittuario (cfr. i ben sedici parametri attributivi del punteggio tecnico indicati nel bando e sopra elencati).
Va da sé, pertanto, che non risulta in alcun modo conforme a verità quanto affermato dall'appellante a pag. 13 dell'atto di appello, ovvero che il bando di gara e la normativa regionale (in particolare la delibera dirigenziale della D.G. Agricoltura alimentazione e sistemi verdi - D.d.s 13.03.2019 n. 3341 –
Approvazione della Modulistica per la concessione/affitto della di proprietà pubblica) Parte_8 imporrebbero di confrontare l'offerta economica del prelazionario con quella dell'aggiudicatario provvisorio, valorizzandone l'eventuale portata migliorativa al fine di preferirlo all'aggiudicatario provvisorio.
Ciò detto in relazione al primo motivo per cui, secondo la tesi di gli atti amministrativi del Pt_1 che hanno portato alla concessione della in affitto a CP_2 Parte_9 Parte_3 dovrebbero essere disapplicati perché violativi del suo diritto di prelazione, la Corte osserva che gli altri due motivi -ovvero che il avrebbe errato ad attribuirgli il punteggio di 46,5 sull'offerta CP_2 tecnica, avendo egli diritto ad ottenere due punti in più per il parametro “età anagrafica” e due punti in più per il parametro “casaro professionista”, e che non avrebbe avuto i requisiti per Parte_3 partecipare alla gara- nella misura in cui contestano la corretta verifica dei requisiti di partecipazione in capo ad un concorrente e la corretta applicazione, da parte della commissione all'uopo delegata dal dei criteri di attribuzione dei punti previsti dal bando di gara, attengono all'evidenza a CP_2 interessi legittimi, la cui tutela non compete a questo giudice ordinario.
Del resto, su tali contestazioni e a tutela dei relativi interessi legittimi spettanti a si è svolto Pt_1 regolare processo amministrativo che, dopo una sentenza favorevole del TAR, si è definitivamente concluso con una pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività dell'impugnazione
(docc. 32 e 34 . CP_2
pagina 10 di 13 Vale peraltro la pena di soffermarsi sui pretesi due punti in più per l'età anagrafica, posto che in merito l'appellante sostiene che solo mediante l'attribuzione a di un punteggio pari a quello Pt_1 dell'aggiudicatario provvisorio (quindi due punti in più per arrivare agli 8 ottenuti da la Parte_3
p.a. avrebbe rispettato nella sostanza il suo diritto di prelazione, non essendo l'età anagrafica un requisito volontariamente “migliorabile” dal prelazionario.
Deve dunque ribadirsi, anche in relazione alla lagnanza in esame, che il diritto di prelazione sancito dall'art. 4bis l. 203/82 non consta in nient'altro che nel privilegio – attribuito dalla legge al conduttore uscente per le finalità di cui si è detto – di poter essere preferito agli altri offerenti, offrendo condizioni oggettivamente uguali a quelle offerte dal concorrente, a nulla rilevando che tra tali condizioni possano esservene alcune che esulino dalla sfera di controllo del prelazionario.
Del resto, come si è detto, nel caso di specie si tratta di un diritto di prelazione che viene esercitato in un contesto in cui lo stesso deve essere conciliato con l'interesse pubblico perseguito dalla p.a., interesse al cui complessivo ambito concorre anche (tra gli altri, numerosi parametri attinenti alla gestione qualitativa dell'impresa), testualmente, l'esigenza di “Incentivare l'imprenditoria giovanile”
(così il punto 6 delle “Finalità” del bando di gara: doc. 6 cit.).
In definitiva, la domanda di accertamento della nullità del contratto di affitto stipulato dal
[...] per violazione, da parte della p.a. mediante gli atti amministrativi contestati, del diritto Parte_10 di prelazione di risulta infondata, mentre sull'illegittimità degli atti amministrativi in Pt_1 relazione alle ulteriori contestazioni mosse dall'appellante aveva – ed ha avuto, con sentenza ormai passata in giudicato- giurisdizione il giudice amministrativo, il quale aveva altresì giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria dipendente dalla dedotta illegittimità degli atti impugnati (cfr. Cass.
S.U. nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011).
Al rigetto della domanda di accertamento della violazione del diritto di prelazione in capo al e Pt_1 alla carenza di giurisdizione di questo giudice ordinario in relazione alle ulteriori contestazioni mosse agli atti amministrativi prodromici alla stipula del contratto di affitto con consegue il Parte_3 rigetto di tutte le altre domande attoree – risarcitorie, di condanna alla stipula di un nuovo contratto e di reintegra nel possesso - che presuppongono la pretesa invalidità del contratto stipulato dal con CP_2 la , ovvero l'annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti Parte_3 amministrativi illegittimi.
La sentenza di primo grado va dunque, nella sostanza, confermata.
pagina 11 di 13 Risulta peraltro fondato, a giudizio della Corte, il motivo di appello che contesta le condanne ex art. 96
c.p.c. comminate dal Tribunale.
Premesso che l'impugnata condanna ex art. 96 c.p.c. è stata inflitta d'ufficio dal Tribunale, non essendo mai stata oggetto di istanza da parte dei resistenti, si osserva che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, per ritenere applicabile, nel caso concreto, la disciplina dell'art. 96 c.p.c., è “necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
Ora, sebbene la difesa di sia connotata da una certa superficialità e, soprattutto, da una certa Pt_1 confusione nella trattazione degli istituti giuridici del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, le domande proposte, pur del tutto infondate, non concretizzano, ad avviso di questa Corte, i presupposti della fattispecie dell'art. 96 c.p.c. come definiti dalla Suprema Corte.
In parziale accoglimento dell'appello proposto, devono dunque essere revocate le condanne ex art. 96
c.p.c. disposte dal Tribunale di Sondrio.
La revoca delle predette condanne non è in alcun modo idonea a scalfire l'integrale soccombenza di in primo grado, e dunque la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata. Pt_1
Stante la sostanziale soccombenza dell'appellante anche nel presente grado di appello, le spese del grado vanno poste a carico di e si liquidano come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza resa dal Tribunale di Sondrio - Parte_1
Sezione specializzata agraria n. 103/2025 pubblicata in data 3 aprile 2025, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
1. revoca la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. a carico di nei confronti delle Parte_1 controparti;
2. revoca la condanna ex art. 96, 4° comma, c.p.c. a carico di in favore della Parte_1 [...]
Parte_11
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 4. condanna l' a rimborsare alla Parte_1 Parte_6 le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.411,00 per
[...] compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. condanna l' a rimborsare al le spese del Parte_1 Controparte_2 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.411,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
Milano, 26 giugno 2025.
La cons. rel. La Presidente
NA LI RI TE
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