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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, Viale dei Flavi n. 1 presso e nello dell' Avv. C.F._2
Simone Labonia che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma in data 17.09.2003, trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 02239, Parte 1, Serie 01, anno 2003), optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 3.2.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo i venir meno dell' affectio coniugalis, hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
All'Ill.mo Presidente affinché sia fissata l'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione e, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, venga pronunciata la separazione personale dei coniugi
e, decorso il termine di legge e passata in giudicato tale sentenza, venga pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale
e la cessazione dei relativi effetti civili ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c tra i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e che:
1
1. ai coniugi si dia il libero assenso a vivere separatamente e ad allontanarsi dalla residenza familiare mantenendo rispetto nelle condotte per la reciproca onorabilità;
2. non sussistendo rapporti patrimoniali tra le parti in quanto entrambi pienamente indipendenti ed autonomi, non vi sia statuizione circa la relativa regolazione sia in punto di disciplina dell'assegno di mantenimento, sia per ciò che concerne la disciplina di abitazione della casa familiare e di divisione di beni mobili ed immobili non sussistendone i presupposti.
Si chiede che sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di Roma l'annotazione prevista dall'art. 69, lett d) D.P.R.
396/2000.
Alla udienza del 13.2.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle predette condizioni e il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento oppure di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo sul ricorso depositato da e : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Roma in data 17.09.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune
(atto n. 02239, Parte 1, Serie 01, anno 2003), alle condizioni di cui al ricorso.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 7 ottobre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, Viale dei Flavi n. 1 presso e nello dell' Avv. C.F._2
Simone Labonia che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio a Roma in data 17.09.2003, trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 02239, Parte 1, Serie 01, anno 2003), optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 3.2.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo i venir meno dell' affectio coniugalis, hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
All'Ill.mo Presidente affinché sia fissata l'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé per il rituale tentativo di conciliazione e, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, venga pronunciata la separazione personale dei coniugi
e, decorso il termine di legge e passata in giudicato tale sentenza, venga pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale
e la cessazione dei relativi effetti civili ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c tra i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e che:
1
1. ai coniugi si dia il libero assenso a vivere separatamente e ad allontanarsi dalla residenza familiare mantenendo rispetto nelle condotte per la reciproca onorabilità;
2. non sussistendo rapporti patrimoniali tra le parti in quanto entrambi pienamente indipendenti ed autonomi, non vi sia statuizione circa la relativa regolazione sia in punto di disciplina dell'assegno di mantenimento, sia per ciò che concerne la disciplina di abitazione della casa familiare e di divisione di beni mobili ed immobili non sussistendone i presupposti.
Si chiede che sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di Roma l'annotazione prevista dall'art. 69, lett d) D.P.R.
396/2000.
Alla udienza del 13.2.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle predette condizioni e il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento oppure di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo sul ricorso depositato da e : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Roma in data 17.09.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune
(atto n. 02239, Parte 1, Serie 01, anno 2003), alle condizioni di cui al ricorso.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 7 ottobre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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