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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 869 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato CASTELLANA Parte_1
SALVATORE
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA CP_1
- Appellato - All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO e DIRITTO Con sentenza n. 3058/2024 del 2.07.2024 il G.L. del Tribunale di Palermo, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal CTU, rigettava la domanda proposta da diretta ad ottenere il riconoscimento, da parte dell' , Parte_1 CP_1 della rendita commisurata al più elevato grado di gravità (16%) dei postumi invalidanti che deduceva essergli derivati dall'infortunio subito in data 27.07.2019, postumi inizialmente valutati dall' in misura pari al 6%, elevati all'8% a CP_1 seguito di sentenza n. 24551/2022 del 7.07.2022 del Tribunale di Palermo e confermati, nella stessa misura, anche a seguito delle visite di revisione dell'agosto del 2021 e del gennaio 2023; rilevava, infatti, il Tribunale che, sulla scorta degli accertamenti peritali disposti, i postumi permanenti subiti dal ricorrente continuavano ad avere un'incidenza invalidante dell'8%. Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso del Parte_1
24.07.2024 contestando gli esiti della CTU della quale ha chiesto la rinnovazione. Ha resistito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
1 Istruita con il rinnovo della CTU medica, all'udienza del 15.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** L'appello è infondato. Deduce l'appellante che il CTU nominato nel giudizio di primo grado avrebbe erroneamente valutato il grado della limitazione alla mobilità della spalla destra, non rilevando trattarsi di una “severa limitazione”, e che non avrebbe altresì tenuto conto del complesso delle patologie connesse e correlate e cioè
“l'interessamento anche del tendine sovraspinoso, la tendinosi del sottoscapolare in un quadro clinico di OZ (spalla congelata) aggravata anche dalla artrosi della spalla destra che CP_2 comporta una severa limitazione all'utilizzo dell'arto in questione dato che il Lavoratore, alla visita periodica del M.C., è stato ritenuto Idoneo con limitazioni per i Lavori che interessano l'utilizzo dell'arto destro (soggetto destrimane)”; ha altresì aggiunto che “nel caso in questione peraltro è presente, come evidenziato dalla RMN effettuata nel gennaio del 2023, l'interessamento di tutta la Cuffia dei Rotatori, lesioni osteocondrali di tipo reattivo-edemigeni ed anche una falda fluida endoarticolare gleno-omerale che aggrava di fatto tutta la sintomatologia algico disfunzionale”. Orbene, fermo restando che in merito all'originaria incidenza invalidante delle lesioni riportate a seguito del sinistro del 27.09.2019 si è formato il giudicato (sent. n. 2451/2022, non impugnata, che l'ha determinata nella misura dell'8%), va altresì escluso che tali postumi abbiano successivamente subito un aggravamento. A seguito delle censure sollevate dall'appellante, è stata infatti disposta la rinnovazione dell'esame peritale che ha integralmente confermato le conclusioni rassegnate dall'ausiliario nominato nel giudizio di primo grado. All'esito di una completa diesamina di tutta la documentazione sanitari in atti (ivi compresa la RMN eseguita nel 2023) e dell'esame obiettivo del periziando, il CTU ha infatti riscontrato la sussistenza dei seguenti postumi, ormai stabilizzati: “- Esiti di lesioni tendinee del capo lungo del bicipite brachiale” (cod. 228) e “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” (cod. 224), attribuendo ad essi un'incidenza invalidante rispettivamente del 5% e del 3%, e riconoscendo la sussistenza di un danno biologico complessivo pari all' 8%. A tali conclusioni, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da errori logici, oltre che del tutto sovrapponibili a quelle espresse dal precedente ausiliario, deve prestarsi condivisione.
2 In conclusione, non essendo stato accertato alcun aggravamento del complessivo grado di danno biologico successivo al precedente giudicato, l'appello va rigettato. Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003, giusta dichiarazione resa dall'appellante. Per lo stesso motivo le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3058/2024 resa il 2.07.2024 dal G.L. del Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Pone definitivamente a carico dell' la spese di CTU, liquidate con CP_1 separato decreto. Così deciso in Palermo il 15/05/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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