Art. 64.
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. ((26)) Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante.
---------------- AGGIORNAMENTO (26) La Corte Costituzionale con sentenza 05 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra"."
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. ((26)) Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante.
---------------- AGGIORNAMENTO (26) La Corte Costituzionale con sentenza 05 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra"."