Versione
16 settembre 1950
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21 dicembre 1961
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28 luglio 1988
28 luglio 1988
Art. 64.
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. ((26)) Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante.
---------------- AGGIORNAMENTO (26) La Corte Costituzionale con sentenza 05 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra"."
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. ((26)) Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante.
---------------- AGGIORNAMENTO (26) La Corte Costituzionale con sentenza 05 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra"."
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 10/03/1988, n. 268Provvedimento: […] Il principio di eguaglianza appare chiaramente violato - si assume - ove si consideri che in materia di pensioni di guerra i figli naturali riconosciuti hanno diritto alla pensione di riversibilità anche se il riconoscimento sia avvenuto oltre i limiti di tempo già previsti dall'art. 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (entro un. anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore), posto che ai sensi dell'art. 52 della sopravvenuta legge 18 marzo 1968, n. 313, vanno equiparati ai figli legittimi i figli naturali riconosciuti senza alcuna limitazione relativa al momento del loro riconoscimento.Leggi di più...
- trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita'·
- cost., art. 3.·
- legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 7, comma primo.·
- diritto dei figli naturali·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- istituti presso il ministero del tesoro·
- sent. 268/88. previdenza e assistenza sociale