Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 552
CA
Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il rilievo del difetto di legittimazione passiva, revocando il decreto ingiuntivo. Tuttavia, ha deciso nel merito le ragioni azionate nel giudizio di opposizione. La Corte d'Appello ha ritenuto che la chiamata in causa del terzo responsabile (il tutore) estende automaticamente la domanda al tutore, in presenza del medesimo titolo di responsabilità.

  • Rigettato
    Insussistenza delle ragioni del rimborso richiesto

    La Corte ha ritenuto che l'indennità di accompagnamento, percepita dall'invalido, debba concorrere al pagamento della retta della RSA in quanto la struttura assistenziale svolge le funzioni che sarebbero state svolte dall'accompagnatore, evitando un ingiustificato arricchimento. La normativa regionale prevede che gli invalidi civili beneficiari di accompagnamento siano tenuti alla corresponsione alla struttura dell'intera quota di detto assegno quale contributo alle spese.

  • Rigettato
    Fondo per spese di assistenza

    Le prestazioni per cui si chiede il rimborso (farmaci, visite specialistiche, trasporti) sono estranee alle funzioni prettamente residenziali garantite dalla RSA e non risultano provate.

  • Accolto
    Obbligo di corresponsione della quota parte della retta

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il tutore al pagamento della somma dovuta. La Corte d'Appello conferma la decisione, ritenendo fondato l'obbligo di contribuzione alle spese della RSA tramite l'indennità di accompagnamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 552
    Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
    Numero : 552
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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