Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3347 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lunigiana 46;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, con il quale veniva disposto il rigetto dell’istanza, volta ad ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 c.d. “Emersione del lavoro irregolare”, presentata tramite KIT postale, con assicurata n. 055962188813 dal sig. HO EP in data 24.1.2022
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 04.06.2025:
- decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 18.04.2025, notificato in data 22.04.2024, di conferma del provvedimento impugnato con ricorso principale e recante il medesimo protocollo n. nr. -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. IO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, l’amministrazione ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, avanzata in data 24 gennaio 2022 in favore del sig. HO EP nel contesto della procedura di emersione dal lavoro irregolare.
In particolare, il datore di lavoro ha presentato, in data 3 luglio 2020, un’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, vista l’attività svolta dal ricorrente quale suo collaboratore familiare; occupazione per la quale il sig. HO EP ha documentato di avere formalizzato l’avvenuta sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato per 25 ore settimanali, allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-.
Il diniego, di cui al provvedimento della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, adottato in data 3 settembre 2024, si fonda sulla ritenuta fittizietà dell’attività lavorativa allegata.
In particolare, l’amministrazione, da un lato, evidenzia che il lavoratore non è stato reperito sul luogo di lavoro in occasione dei sopralluoghi eseguiti, dall’altro, considera che “oltre a non aver mai trovato il lavoratore presso il luogo di lavoro, nonostante risulti assunto per ben 25 ore settimanali, venivano sentiti anche alcuni abitanti del condominio che dichiaravano di non averlo mai visto, motivo per cui sono stati entrambi deferiti alla Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 5 comma 8 bis del D. Lgs. n. 286/1998”.
Secondo l’Amministrazione, il cittadino straniero, non svolgendo effettivamente l’attività lavorativa dichiarata, neppure avrebbe dimostrato la disponibilità di fonti reddituali lecite idonee a consentire il rilascio del titolo.
Il ricorrente ha gravato il diniego, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché il travisamento dei fatti, per aver l’amministrazione fondato le proprie conclusioni esclusivamente su due sopralluoghi, svolti alla medesima ora e a due anni di distanza dalla conclusione del contratto e per aver affermato che l’istante non avrebbe dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, l’effettività del rapporto di lavoro.
L’amministrazione avrebbe, inoltre, violato l’art. 10 bis l. 241/1990, non essendo presente, nel corpo del provvedimento, una specifica motivazione in ordine alle osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale.
In riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto adottata dal Tribunale, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha ravvisato i presupposti per disporre “il riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione, con contestuale sospensione della esecutorietà dei suoi effetti, in considerazione, sotto il profilo del periculum in mora, del pregiudizio grave e irreparabile che si profila in conseguenza della condizione di irregolarità dell’appellante riveniente dal diniego impugnato oltre che dell’assenza di controindicazioni di ordine pubblico (l’istante ha documentato di avere, almeno all’attualità, un lavoro stabile); e, sotto il profilo del fumus boni iuris, del fatto che l’appellante, a sostegno dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro alla data della domanda di emersione, ha prodotto attestazioni del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro fin dall’aprile 2020”.
Con decreto del 18 aprile 2025, il Questore della provincia di -OMISSIS- della -OMISSIS- ha confermato il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, rilevando che lo stesso è stato deferito, unitamente al datore di lavoro, alla autorità giudiziaria per aver prodotto documentazione falsa al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno e ribadendo che il rapporto di lavoro è “condizione indispensabile, così come previsto dal D.L. n. 34/2020 (cd. “Emersione dal lavoro irregolare”), per il rilascio del primo permesso di soggiorno”.
Il ricorrente ha impugnato il decreto di conferma con il ricorso per motivi aggiunti, censurando l’azione dell’amministrazione per non aver effettivamente svolto il riesame disposto dal giudice d’appello.
2) Preliminarmente, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, all’esito del riesame disposto con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1081/2025, l’amministrazione ha rinnovato l’istruttoria e ha adottato un nuovo provvedimento di conferma del precedente diniego - in questa sede impugnato - con la conseguenza che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento di un provvedimento ormai superato.
3) Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che:
- all’esito del giudizio cautelare innanzi al Consiglio di Stato, la Questura è stata sollecitata ad effettuare un attento esame della veridicità del rapporto lavorativo affermato dal ricorrente;
- la Questura, senza effettuare alcuna attività istruttoria integrativa, ha confermato il proprio diniego, valorizzando l’avvenuto deferimento all’autorità giudiziaria del ricorrente e del datore di lavoro per avere prodotto della documentazione ritenuta falsa in occasione della presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno;
- il contenuto confermativo del decreto richiama evidentemente le argomentazioni spese dalla Questura nel primo provvedimento impugnato, che tuttavia denotano la carenza di istruttoria che vizia l’atto impugnato;
- l’affermata fittizietà del rapporto di lavoro è sostenuta sulla base di sopralluoghi effettuati presso l’indirizzo del datore di lavoro, all’esito dei quali il ricorrente non è mai stato rinvenuto, oltre a non essere riconosciuto da alcuni condomini residenti nell’immobile sede del rapporto di lavoro di collaborazione familiare;
- dai documenti prodotti emerge che la polizia locale ha eseguito quattro sopralluoghi: il 9 giugno 2022 alle ore 12, il 23 giugno 2022 alle ore 10.55 e il 31 agosto 2022 alle ore 10.25 e 11.30 e il giorno 1 settembre 2022 alle ore 10.55. Durante il primo sopralluogo, il datore di lavoro era presente, insieme alla moglie e alla figlia e ha dichiarato che la sua presenza era un evento del tutto casuale, in quanto svolgeva la propria attività lavorativa presso l’Hotel Park Air a -OMISSIS-. Inoltre, ha giustificato l’assenza del ricorrente sulla scorta di due ragioni: la moglie, non sentendosi bene, non avrebbe voluto altre persone in casa in quel momento e, comunque, lo stesso ricorrente non sarebbe stato in buono stato di salute in quella data. In occasione delle altre ispezioni suindicate, la polizia locale non ha trovato nessuno presso l’abitazione;
- nondimeno, in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, il ricorrente ha documentato di svolgere un’ulteriore attività lavorativa presso la società On the grill s.a.s. di Hu EN NY & C. (cfr. documentazione in atti), sicché ha rappresentato all’amministrazione di svolgere l’attività di collaboratore professionale con turni solo pomeridiani;
- come noto, la Questura è onerata, ai sensi dall’art. 103, commi 8 e 9, del D.L. n. 34/2020, come attuato dall’art. 10 del Decreto del Ministero dell’Interno del 27.5.2020, ad approfondire e segnalare eventuali motivi ostativi al rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, tra cui evidentemente anche l’eventuale fittizietà del rapporto di lavoro. Inoltre, la Questura, quale amministrazione procedente deve svolgere le proprie funzioni in osservanza delle norme sul procedimento amministrativo, così come cristallizzate nella legge n. 241/1990. In particolare, nel caso di specie, rileva la disciplina relativa agli apporti partecipativi del privato in occasione dell’adozione di un c.d. preavviso di rigetto. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, l’applicazione corretta dell’art. 10 bis l. 241/1990 “esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (cfr. C.d.S., sez. I, 25 marzo 2015, n. 80, e sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, Sent. 20 novembre 2023, n. 2649; TAR Salerno, Sez. II, 29 marzo 2024, n. 755);
- tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione non ha rispettato le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, limitandosi a inferire la fittizietà del rapporto lavorativo dalla circostanza di non aver rinvenuto il ricorrente in occasione dei controlli effettuati nelle ore mattutine, senza considerare quanto dichiarato dal ricorrente in ordine ai tempi di svolgimento dell’attività lavorativa, così omettendo in concreto ogni effettiva valutazione del contributo del privato al procedimento amministrativo;
- in effetti, il ricorrente ha dichiarato di lavorare per 25 ore settimanali e tale orario ben potrebbe articolarsi secondo turni solo pomeridiani, sicché l’amministrazione, secondo un parametro di ordinaria ragionevolezza, avrebbe dovuto esaminare in modo puntuale i documenti e le osservazioni forniti dal ricorrente in sede di procedimento amministrativo (buste paghe relative all’ulteriore rapporto di lavoro, necessità di svolgere l’attività di collaboratore nel pomeriggio, ecc.) ed eventualmente disporre ulteriori accertamenti in orari coerenti con quelli dichiarati dal ricorrente;
- al contrario, la Questura non ha disposto alcuna attività istruttoria integrativa, ma all’esito di verifiche meramente cartolari, ha confermato il diniego, valorizzando l’avvenuto deferimento del ricorrente e del datore di lavoro all’autorità di giudiziaria;
- in ogni caso, il fatto in sé del deferimento non conforta le conclusioni dell’Amministrazione, trattandosi della mera conseguenza del primo provvedimento adottato, nel quale si affermava la fittizietà del rapporto, seppure sulla base di verifiche eseguite in orari non coerenti con i tempi di lavoro indicati dal ricorrente;
- ne consegue che l’amministrazione, nonostante le giustificazioni acquisite durante gli accertamenti ispettivi e le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, ha omesso ogni valutazione delle stesse ed ha confermato le proprie conclusioni senza sviluppare un’adeguata istruttoria e senza considerare l’apporto collaborativo del privato.
Va, pertanto ribadita la fondatezza delle censure in esame.
4) In definitiva il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto.
La complessità fattuale della fattispecie complessiva consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso principale;
2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente
IO NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NA | IC OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.