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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6700/2022, avente ad oggetto: risarcimento danno da lesione personale, decisa all'udienza del 25.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in Parte_1 virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Nicolò Ettore Zito e
ES LO, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma al largo Goldoni n.47
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Paolo Ferrari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Ferrari in Latina al c.so della Repubblica n. 224
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio la affinché, accertata la responsabilità del Controparte_1 convenuto nella causazione del sinistro, fosse condannato al risarcimento del danno per le lesioni subite, nella misura da accertarsi in corso di causa.
A tal fine l'attrice deduceva che, il giorno 21.1.2021 alle ore 17.30, CP_ all'interno del supermercato sito in Latina alla via Isonzo n. 221, rovinava a terra a causa del pavimento bagnato, innanzi allo scaffale del latte, riportando lesioni personali.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando Controparte_1
l'avversa ricostruzione dei fatti, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto non provata nell'an e nel quantum, deducendo che, come dichiarato dalla stessa attrice nell'immediatezza del fatto, la caduta era da imputarsi ad un problema alla caviglia, e non imputabile in alcun modo alla responsabilità della convenuta.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, all'udienza del 25.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su un bene in gestione al convenuto, va ricondotta, sulla scorta della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di custode dell'ente, all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (Cfr. Cass. Sez.
III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III
- 2 - 17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
I danni sussumibili nella figura di responsabilità in esame devono, pertanto, essere collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza, in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni, con l'unica salvezza, al fine di escludere la responsabilità del custode, rappresentata dal caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato;
in altri termini, si sostiene che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale e non a quello soggettivo della colpa. Corollario di siffatto inquadramento, sul piano probatorio, è che mentre spetta al danneggiato provare il danno e il nesso eziologico tra danno e res (e si badi non anche l'insidiosità della cosa perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), spetta invece al custode provare il caso fortuito, vale a dire il rilievo determinante nella produzione del danno di un fattore causale esterno, autonomo o concorrente con la res in custodia, di natura eccezionale e straordinaria (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa generatore dell'evento dannoso. In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare che il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità di colui che sia obbligato alla manutenzione del bene, integrando gli estremi del caso fortuito.
Invero, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo;
e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro
- 3 - può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Pertanto, nonostante la natura oggettiva della responsabilità, la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso.
Invero, la valorizzazione del principio della cautela grava il danneggiato della prova ulteriore di aver agito adottando tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi dell'evento dannoso e tale prova sarà valutata tenendo anche conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'esame delle risultanze istruttorie non risulta confermata la prospettazione dell'attrice che afferma di essere caduta a causa di una chiazza di liquido sul pavimento del supermercato.
Ed invero da nessuna deposizione testimoniale si evince che l'attrice sia caduta a causa della presenza di liquido sul pavimento del supermercato.
Invero il teste non assisteva al momento del sinistro. Testimone_1
Infatti riferiva “so solo che ho sentito un tonfo e mi sono girato e ho visto
l'attrice a terra vicino allo scaffale del latte”. Tuttavia, pur riferendo di aver visto a terra “bagnato. C'era una chiazza abbastanza ampia. Ho visto solo che era liquido di colore chiaro”, e che l'attrice era vicino allo scaffale del latte, non era in grado di riferire dettagli più precisi sulle condizioni del pavimento o sull'ubicazione degli scaffali “non so dire se fosse il latte nel banco frigo o quello a lunga conservazione … Non ricordo come era il pavimento ... non si vedevano tracce di scivolamento”. La deposizione oltre che generica appare altresì contraddittoria laddove riferiva “però la signora è caduta proprio sulla
- 4 - chiazza di liquido”, pur avendo dichiarato di non aver visto l'attrice cadere, ma solo dopo quando era già a terra.
Del pari non assisteva al momento del sinistro il teste Tes_2 figlia dell'attrice, la quale riferiva “Mi ero allontanata un attimo ho sentito un botto e ho visto mia madre a terra.” La teste, che riferiva di essere sopraggiunta quando la madre era a terra, ha tuttavia precisato, in ordine alla dinamica del sinistro che “ Il reparto del latte è all'ingresso del supermercato sulla sinistra, in basso. … Per prendere il latte mia madre è caduta. Era lo scaffale del latte
a lunga conservazione” per poi successivamente precisare che “ la chiazza era di fronte alla pedana del latte e abbastanza estesa”.
Orbene anche detta testimonianza si presenta contraddittoria, laddove la teste riferisce di essersi allontanata e di aver visto la madre a terra dopo aver sentito un botto ed al contempo che la caduta si verificava mentre la madre prendeva il latte dallo scaffale in basso, latte che poi riferiva essere, invece, ubicato su di una pedana innanzi alla quale vi era una chiazza estesa.
La domanda va pertanto rigettata non avendo provato l'attrice il nesso eziologico tra la chiazza e la caduta e che il fatto dannoso dedotto sia eziologicamente riconducibile alla condotta di omessa custodia del convenuto.
Ed infatti i testi attorei riferivano dell'esistenza di una macchia estesa di liquido, tuttavia entrambi i testi attorei non assistevano al momento del sinistro, sopraggiungendo quando il fatto si era già verificato e, pertanto, non potendo ritenersi provato il nesso eziologico con la caduta, di cui non è emersa l'effettiva dinamica in sede istruttoria.
Ed infatti l'esame del compendio probatorio deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass.
Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304).
A ciò si aggiunga che la più recente giurisprudenza ha escluso la responsabilità del custode laddove appaia che il danneggiato non abbia tenuto una “ragionevole cautela” o abbia manifestato una “esclusiva disattenzione”.
- 5 - (Cass. n. 24071/2025).
Nel caso di specie la macchia di liquido era definita “abbastanza estesa” ovvero “abbastanza ampia”, e pertanto, in ogni caso, tale che, in applicazione dei principi di ragionevole cautela e prevedibilità, il danneggiato avrebbe dovuto comunque essere nelle condizioni di poter tenere una condotta idonea ad evitare il fatto.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale seguono il principio della soccombenza, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
VA e PA se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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