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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5510/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5510 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. e p. iva ), rappresentata da in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del procuratore speciale, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara. Parte_3
- APPELLANTE –
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Tartaglione Controparte_1 C.F._1
- APPELLATA – nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golino. Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4105/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15.11.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
10.7.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalle difese di e di Parte_1 Controparte_2 CP_1
.
[...]
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 14.12.2022, la (quale cessionaria di Parte_1 crediti dalla ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Controparte_3 CP_2
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 4105/2022 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15.11.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado la in nome e per conto della Controparte_4 Controparte_3
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] Controparte_1
(quale fideiussore della C.M.A. Centro Meridionale Antincendi s.r.l.), e , per ottenere, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita di un immobile
(ubicato nel comune di Marcianise, in via San Michele n. 15, in catasto al fg. 11, p.lla 73, sub. 16) concluso tra la
(quale venditrice) e il (quale acquirente) il 29.6.2009. CP_1 Pt_4
A fondamento di quanto domandato l'originaria la parte attrice aveva dedotto, in particolare, che:
a) La risultava creditrice della società C.M.A. - Centro Meridionale Controparte_3
Antincendi s.r.l. della complessiva somma di €. 194.447,19 (di cui: €. 60.373,19 per saldo debitore del rapporto anticipi n. 25164705.92 acceso presso la filiale di San Prisco in data 26.02.1999 e chiuso in data 19.11.2009, oltre interessi ai tassi convenzionali sino al soddisfo;
€. 92.489,77 per saldo debitore del rapporto anticipi n.
23765304.13 acceso presso la filiale di San Prisco in data 14.10.2004 e chiuso in data 19.11.2009, oltre interessi ai tassi convenzionali sino al soddisfo;
€.41.584,23 per credito portato dal saldo debitore del c/c n. 9220/37 acceso in data 10.12.1998 rinegoziato in data 09.03.2005 e chiuso in data 19.11.2009 oltre interessi al tasso del 3,00% fino al soddisfo); b) tale credito era garantito da una fideiussione rilasciata da il 26.2.1999 per Controparte_1
l'importo massimo garantito di euro 215.000,00; c) con il suddetto atto del 29.6.2009 aveva Controparte_1 venduto tale immobile a per il prezzo di euro 147.000,00, pagato ben prima della stipulazione Controparte_2 dell'atto pubblico di trasferimento, ossia nel 2006; d) il fine perseguito dalla con il detto atto fosse quello di CP_1 sottrarre il bene immobile compravenduto alla garanzia patrimoniale in favore della Controparte_3
pregiudicandone le ragioni creditorie;
e) sussistessero tutti gli elementi dell'azione revocatoria di cui
[...] all'art. 2901 c.c. e, in particolare: 1) il credito della Banca;
2) l'eventus damni, essendosi la debitrice (la garante) spogliata, con il detto atto, dell'unico bene di cui era proprietaria;
3) la conoscenza di tale pregiudizio sia in capo alla debitrice che al terzo acquirente, essendo la prima non solo garante ma anche socia della debitrice (e, quindi, avendo l'onere di conoscere le condizioni patrimoniali della С.М.А.) e sussistendo una serie di elementi presuntivi da cui desumere la scientia damni anche in capo al terzo (in particolare: a) le modalità di pagamento del prezzo di vendita dell'immobile, pagato in data antecedente al 4.7.2006, pur essendo la stipula avvenuta nel 2009, anno in pagina 2 di 8 cui si erano chiusi i contratti di conto corrente con la BMPS di;
b) i numerosi protesti gravanti sulla società CP_3 debitrice principale;
c) il periodo di tempo in cui l'atto dispositivo era stato compiuto).
Costituitisi in giudizio, sia che avevano contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 Controparte_2 domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4105/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato le domande formulate dall'attrice e ha compensato le spese di lite (motivando tale ultimo profilo “alla luce della particolarità della fattispecie, dei rapporti tra le parti, nonché della giurisprudenza non univoca in ipotesi analoghe
a quella per cui è procedimento.”).
Il giudice di primo grado, in particolare, ha reputato non sufficientemente provata la sussistenza degli elementi costitutivi previsti dall'art. 2901 c.c., con particolare riguardo alla conoscenza, in capo al e alla Controparte_2
, del pregiudizio che l'atto di compravendita potesse arrecare alle ragioni creditorie della parte Controparte_1 attrice, ritenendo, al riguardo: “Nel caso di specie la convenuta era socia della C.M.A. come risulta dalla visura camerale in CP_1 atti, tuttavia, è risultata essere dipendente del Comune di Marcianise dal 1° aprile 1980 con la qualifica di “Istruttore Direttivo Cat. D1”
(cfr.: attestato di servizio rilasciato alla dal Comune di Marcianise il 7 aprile 2011) e di percepire la relativa retribuzione;
Controparte_1 non risulta essere stata mai protestata (cfr.: visura protesti rilasciata dalla Camera di Commercio di Caserta nè ha mai subito pignoramenti mobiliari ed è comproprietaria, per successione ereditaria, di un casamento alla via R. Musone nr. 258 di Marcianise;
Per_ sull'immobile in contestazione, alla data della compravendita per notaio non gravavano trascrizione ed iscrizioni pregiudizievoli e non risulta che l'acquisto sia avvenuto ad un prezzo non congruo al valore concreto dell'immobile tenuto conto della sua ubicazione. Non sono mersi, inoltre, elementi neanche a titolo presuntivo da cui desumere la carenza di buona fede in capo al in ordine ad un CP_2 possibile pregiudizio che con tale acquisto avrebbe potuto a cagionare al creditore Infine, la ha documentato di CP_4 CP_1 aver ceduto di aver ceduto la propria partecipazione al capitale sociale della C.M.A. Centro Meridionale Antincendi s.r.l. circa dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio e ben prima della sentenza di fallimento dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con sentenza nr. 5 del 19 gennaio 2011.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La (in qualità di cessionaria di crediti dalla ha Parte_1 Controparte_3 censurato la sentenza n. 4105/2022 mediante un unico ed articolato motivo, reputando la stessa ingiusta ed errata per avere il giudice di prime cure ritenuto insufficiente la prova in relazione agli elementi costitutivi contemplati dall'art. 2901 c.c.
In particolare, dopo aver ribadito quanto dedotto in primo grado circa la sussistenza del credito e circa il c.d. eventus damni, ha sostenuto, quanto alla conoscenza del pregiudizio arrecato, mediante l'atto di compravendita in questione, alle ragioni creditorie:
1) Con riferimento alla posizione della (l'alienante), che quest'ultima fosse sia garante che socia della CP_1
C.M.A. e che, quindi, fosse perfettamente in grado di conoscere la posizione debitoria della società da essa garantita;
pagina 3 di 8 2) in relazione al terzo acquirente ( ), che la scientia damni (ossia la semplice conoscenza di Controparte_2 arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito), fosse desumibile da una serie di circostanze e, in particolare: a) dai numerosi protesti gravanti sulla società debitrice principale di cui la era socia;
b) dal periodo di tempo in cui l'atto dispositivo era stato compiuto;
c) dalle CP_1 modalità di pagamento del prezzo di vendita, che era stato pagato ben tre anni prima dell'atto di vendita;
d) dall'irrisorietà del prezzo di vendita per un immobile di tre piani;
e) da quanto dedotto dalla controparte, secondo cui il contratto definitivo sarebbe stato stipulato a distanza di ben cinque anni dal preliminare, peraltro non trascritto.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c. nei confronti dell'odierna appellante, dell'atto di compravendita ricevuto dai notai dott . Giov. notaio in Caserta, meglio descritto in premessa e ordinare, in Persona_2 caso di inefficacia e/o revoca del predetto atto, al Conservatore dei RR.II. di di annotare la declaratoria di inefficacia a margine CP_5 delle relativa trascrizione;
b) condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.”.
Iscritta la causa al n. 5510/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
27.4.2023, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame in base alle medesime Controparte_1 argomentazioni difensive proposte in primo grado, nonché sulla base della eccepita nullità della fideiussione alla luce della sentenza nr. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (o, comunque, Cont della sopravvenuta inefficacia della detta garanzia personale per violazione, da parte della dell'art. 1956
c.c.), rassegnando le seguenti conclusioni: “…perché l'adita Corte di Appello voglia rigettare l'avverso gravame facendo seguire alla soccombenza la refusione delle spese del doppio grado di lite con distrazione”.
Con comparsa depositata il 2.5.2023 si è costituito in giudizio , contestando anch'egli la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame (ribadendo quanto dedotto in primo grado circa la sua assoluta buona fede nell'acquistare l'immobile per cui è causa da ), e rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché Controparte_1
l'adita Corte di Appello voglia rigettare l'avverso gravame o comunque accertare, ai fini delle conseguenziali determinazioni, l'assoluta buona fede di esso appellato nell'acquisto dell'immobile per cui è causa. Le spese del doppio grado di lite seguano la soccombenza con Controparte_ distrazione ovvero compensare le suddette spese tra esso e la . Parte_1
Con ordinanza depositata il 23.5.2023, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.5.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 18.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite) è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 15.7.2025- ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
[... Depositate le suddette note (il 10.7.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalle difese di Parte_1
e di ) la causa è stata trattenuta in decisione il 15.7.2025 (con ordinanza Controparte_2 Controparte_1 comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190
pagina 4 di 8 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello proposto dalla sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento.
Ciò in base alla considerazione (che riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, anche in base al principio della c.d. ragione più liquida, ex artt. 24 e 111 Cost.; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord, 24/09/2025, n. 26055;
Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172; Sez. Unite, Ord., 26/08/2024, n. 23104), della correttezza della valutazione, operata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, circa l'insussistenza di prova della c.d. scientia damni in capo al terzo acquirente ( ). Controparte_2
Al riguardo va detto quanto segue.
Trattandosi di una fideiussione prestata dalla nel 1999 (il 26.2.1999), l'atto dispositivo (a titolo oneroso) CP_1 da lei compiuto, per cui è causa (il contratto di compravendita del 29.6.2009), va considerato come successivo al sorgere del credito (derivante dalla garanzia personale prestata) della nei confronti della detta garante, con CP_3 la conseguenza che, quanto all'elemento soggettivo, sarebbe stato sufficiente che la parte attrice dimostrasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, n.1, e n. 2, prima parte, c.c., in relazione al requisito soggettivo dell'azione revocatoria proposta, la consapevolezza del fideiussore e – per ciò che rileva in base alla c.d. ragione più liquida- del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, infatti, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”; cfr. Cass. civ., Sez. III,
15/02/2011, n. 3676; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/04/2025, n. 8650; Sez. III, Ord. 13/04/2025, n. 9625;
Sez. III, Ord., 05/07/2023, n. 19012; Sez. VI - 3, Ord., 10/01/2023, n. 330; Sez. III, Ord., 03/11/2023, n. 30506;
Sez. III, Ord., 27/02/2023, n. 5813; Sez. VI - 3, Ord., 16/09/2022, n. 27278; Sez. VI - 3, Ord., 03/06/2020, n.
10522; Sez. III, 10/07/2014, n. 15773).
Fatta questa premessa, se è vero, allora, che, in generale, in tema di azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cod. civ., la conoscenza, da parte del terzo acquirente, dell'esistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può essere ricavata attraverso presunzioni semplici, comprese quelle derivanti da vincoli parentali tra il debitore disponente e il terzo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/04/2025, n. 9349), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non vi erano elementi, neanche di carattere presuntivo, che consentissero di mettere in discussione – come pagina 5 di 8 rilevato dal primo giudice - la buona fede di nell'acquisto del citato immobile (ossia che potesse Controparte_2 far presumere la sua conoscenza dell'eventuale pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie).
Ciò in quanto:
1) Non è emerso, dagli atti di causa, innanzitutto, che il fosse parente della;
CP_2 CP_1
2) non è stato oggetto di impugnazione specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., quanto rilevato dal primo giudice secondo cui: a) la non fosse stata mai protestata e non avesse mai subito pignoramenti CP_1 mobiliari;
b) fosse comproprietaria, per successione ereditaria, di un altro bene rispetto a quello compravenduto e, in particolare, di un casamento alla via R. Musone nr. 258 di Marcianise;
c) sull'immobile in contestazione, alla data della compravendita in questione, non gravassero trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;
d) la CP_1 avesse documentato di aver ceduto la propria partecipazione al capitale sociale della C.M.A. Centro Meridionale
Antincendi s.r.l. (ossia della debitrice principale) circa dieci anni prima dell'introduzione (avvenuta nel 2010) del giudizio (dunque anche molto tempo prima dell'atto dispositivo del 2009).
A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta dimostrato (non vi è agli atti neanche una perizia stragiudiziale, al riguardo e, comunque, non è stata fornita alcuna prova documentale, sul punto, ad esempio attraverso atti di compravendita di immobili dalle caratteristiche simili a quello in oggetto o, ancora, tramite i c.d. valori OMI), che l'acquisto fosse avvenuto ad un prezzo non congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile in questione, tenuto conto della sua ubicazione.
Tutti questi elementi non possono che far ritenere, dunque, che il non fosse proprio nelle condizioni di CP_2 poter comprendere l'eventuale pregiudizio che l'atto dispositivo potesse arrecare alle ragioni creditorie della CP_3
(nei confronti della garante).
Al riguardo va precisato, invero, che, nel caso di specie, la conoscenza, da parte del terzo, dovesse essere rapportata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., al pregiudizio che avrebbe potuto arrecare la garante (ossia colei che aveva compiuto l'atto dispositivo in questione) alle ragioni creditorie della società creditrice (cioè al credito vantato dalla nei confronti della in virtù della garanzia fideiussoria prestata da quest'ultima), CP_3 CP_1 restando irrilevante, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'eventuale conoscenza, da parte del terzo, dei bilanci della società debitrice e, dunque, delle difficili condizioni economiche di tale società (poi fallita).
Risultano, pertanto, irrilevanti, per gli stessi motivi (ossia perché riferiti alla società debitrice e non alla garante), gli ulteriori elementi che l'appellante ha evocato quali sintomatici della conoscenza, da parte del , del CP_2 possibile pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie della banca e, in particolare, i numerosi protesti gravanti sulla C.M.A. - Centro Meridionale Antincendi s.r.l.
pagina 6 di 8 In altri termini, opinando diversamente – e, cioè, che, in assenza di trascrizioni o iscrizioni sull'immobile oggetto di compravendita, il fosse tenuto anche a verificare i bilanci della società garantita dalla (società di CP_2 CP_1 cui quest'ultima non era più socia da molti anni rispetto all'atto di compravendita) o i protesti sulla prima gravanti - avrebbe significato richiedere al terzo acquirente uno sforzo di diligenza eccedente di gran lunga l'apprezzabile sacrificio.
A fronte dei numerosi elementi sino ad ora esposti, la scientia damni in capo al terzo acquirente non poteva ragionevolmente risultare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, neanche dalle modalità di pagamento del prezzo di vendita (corrisposto ben tre anni prima dell'atto di vendita) e dall'affermazione degli appellati secondo cui sarebbe esistito un contratto preliminare non trascritto a cui, a distanza di cinque anni, sarebbe seguito il definitivo.
Anche ad ammettere, infatti, che tali elementi potessero astrattamente costituire indizi della scientia damni in capo al terzo acquirente, non sarebbero stati comunque di tale gravità e di tale precisione da non lasciare spazio a dubbi e, quindi, come tali, sarebbero stati inidonei alla dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/04/2025, n. 10925).
****
Al rigetto dell'appello proposto dal segue la condanna della stessa al pagamento delle Parte_1 spese del secondo grado di giudizio in favore degli appellati vittoriosi (o, meglio, dei loro difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c.) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari, degli appellati vittoriosi, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez.
III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord.,
16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 52.000,01 a ad euro
260.000,00 tenuto conto del valore (euro 194.447,19) della causa (così determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, del suddetto decreto ministeriale n.55/2014, ossia in base “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
****
pagina 7 di 8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5510/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.4105/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15.11.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore dell'avv.Giacomo Tartaglione, quale difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi Controparte_1 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Paolo Golino, quale Parte_1 difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.11.2025
Il Presidente
PP De LL
Il Consigliere est.
PP GU NF
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5510 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. e p. iva ), rappresentata da in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del procuratore speciale, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara. Parte_3
- APPELLANTE –
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Tartaglione Controparte_1 C.F._1
- APPELLATA – nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golino. Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4105/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15.11.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
10.7.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalle difese di e di Parte_1 Controparte_2 CP_1
.
[...]
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 14.12.2022, la (quale cessionaria di Parte_1 crediti dalla ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Controparte_3 CP_2
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 4105/2022 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15.11.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado la in nome e per conto della Controparte_4 Controparte_3
aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] Controparte_1
(quale fideiussore della C.M.A. Centro Meridionale Antincendi s.r.l.), e , per ottenere, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita di un immobile
(ubicato nel comune di Marcianise, in via San Michele n. 15, in catasto al fg. 11, p.lla 73, sub. 16) concluso tra la
(quale venditrice) e il (quale acquirente) il 29.6.2009. CP_1 Pt_4
A fondamento di quanto domandato l'originaria la parte attrice aveva dedotto, in particolare, che:
a) La risultava creditrice della società C.M.A. - Centro Meridionale Controparte_3
Antincendi s.r.l. della complessiva somma di €. 194.447,19 (di cui: €. 60.373,19 per saldo debitore del rapporto anticipi n. 25164705.92 acceso presso la filiale di San Prisco in data 26.02.1999 e chiuso in data 19.11.2009, oltre interessi ai tassi convenzionali sino al soddisfo;
€. 92.489,77 per saldo debitore del rapporto anticipi n.
23765304.13 acceso presso la filiale di San Prisco in data 14.10.2004 e chiuso in data 19.11.2009, oltre interessi ai tassi convenzionali sino al soddisfo;
€.41.584,23 per credito portato dal saldo debitore del c/c n. 9220/37 acceso in data 10.12.1998 rinegoziato in data 09.03.2005 e chiuso in data 19.11.2009 oltre interessi al tasso del 3,00% fino al soddisfo); b) tale credito era garantito da una fideiussione rilasciata da il 26.2.1999 per Controparte_1
l'importo massimo garantito di euro 215.000,00; c) con il suddetto atto del 29.6.2009 aveva Controparte_1 venduto tale immobile a per il prezzo di euro 147.000,00, pagato ben prima della stipulazione Controparte_2 dell'atto pubblico di trasferimento, ossia nel 2006; d) il fine perseguito dalla con il detto atto fosse quello di CP_1 sottrarre il bene immobile compravenduto alla garanzia patrimoniale in favore della Controparte_3
pregiudicandone le ragioni creditorie;
e) sussistessero tutti gli elementi dell'azione revocatoria di cui
[...] all'art. 2901 c.c. e, in particolare: 1) il credito della Banca;
2) l'eventus damni, essendosi la debitrice (la garante) spogliata, con il detto atto, dell'unico bene di cui era proprietaria;
3) la conoscenza di tale pregiudizio sia in capo alla debitrice che al terzo acquirente, essendo la prima non solo garante ma anche socia della debitrice (e, quindi, avendo l'onere di conoscere le condizioni patrimoniali della С.М.А.) e sussistendo una serie di elementi presuntivi da cui desumere la scientia damni anche in capo al terzo (in particolare: a) le modalità di pagamento del prezzo di vendita dell'immobile, pagato in data antecedente al 4.7.2006, pur essendo la stipula avvenuta nel 2009, anno in pagina 2 di 8 cui si erano chiusi i contratti di conto corrente con la BMPS di;
b) i numerosi protesti gravanti sulla società CP_3 debitrice principale;
c) il periodo di tempo in cui l'atto dispositivo era stato compiuto).
Costituitisi in giudizio, sia che avevano contestato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 Controparte_2 domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4105/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato le domande formulate dall'attrice e ha compensato le spese di lite (motivando tale ultimo profilo “alla luce della particolarità della fattispecie, dei rapporti tra le parti, nonché della giurisprudenza non univoca in ipotesi analoghe
a quella per cui è procedimento.”).
Il giudice di primo grado, in particolare, ha reputato non sufficientemente provata la sussistenza degli elementi costitutivi previsti dall'art. 2901 c.c., con particolare riguardo alla conoscenza, in capo al e alla Controparte_2
, del pregiudizio che l'atto di compravendita potesse arrecare alle ragioni creditorie della parte Controparte_1 attrice, ritenendo, al riguardo: “Nel caso di specie la convenuta era socia della C.M.A. come risulta dalla visura camerale in CP_1 atti, tuttavia, è risultata essere dipendente del Comune di Marcianise dal 1° aprile 1980 con la qualifica di “Istruttore Direttivo Cat. D1”
(cfr.: attestato di servizio rilasciato alla dal Comune di Marcianise il 7 aprile 2011) e di percepire la relativa retribuzione;
Controparte_1 non risulta essere stata mai protestata (cfr.: visura protesti rilasciata dalla Camera di Commercio di Caserta nè ha mai subito pignoramenti mobiliari ed è comproprietaria, per successione ereditaria, di un casamento alla via R. Musone nr. 258 di Marcianise;
Per_ sull'immobile in contestazione, alla data della compravendita per notaio non gravavano trascrizione ed iscrizioni pregiudizievoli e non risulta che l'acquisto sia avvenuto ad un prezzo non congruo al valore concreto dell'immobile tenuto conto della sua ubicazione. Non sono mersi, inoltre, elementi neanche a titolo presuntivo da cui desumere la carenza di buona fede in capo al in ordine ad un CP_2 possibile pregiudizio che con tale acquisto avrebbe potuto a cagionare al creditore Infine, la ha documentato di CP_4 CP_1 aver ceduto di aver ceduto la propria partecipazione al capitale sociale della C.M.A. Centro Meridionale Antincendi s.r.l. circa dieci anni prima dell'introduzione del presente giudizio e ben prima della sentenza di fallimento dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con sentenza nr. 5 del 19 gennaio 2011.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La (in qualità di cessionaria di crediti dalla ha Parte_1 Controparte_3 censurato la sentenza n. 4105/2022 mediante un unico ed articolato motivo, reputando la stessa ingiusta ed errata per avere il giudice di prime cure ritenuto insufficiente la prova in relazione agli elementi costitutivi contemplati dall'art. 2901 c.c.
In particolare, dopo aver ribadito quanto dedotto in primo grado circa la sussistenza del credito e circa il c.d. eventus damni, ha sostenuto, quanto alla conoscenza del pregiudizio arrecato, mediante l'atto di compravendita in questione, alle ragioni creditorie:
1) Con riferimento alla posizione della (l'alienante), che quest'ultima fosse sia garante che socia della CP_1
C.M.A. e che, quindi, fosse perfettamente in grado di conoscere la posizione debitoria della società da essa garantita;
pagina 3 di 8 2) in relazione al terzo acquirente ( ), che la scientia damni (ossia la semplice conoscenza di Controparte_2 arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito), fosse desumibile da una serie di circostanze e, in particolare: a) dai numerosi protesti gravanti sulla società debitrice principale di cui la era socia;
b) dal periodo di tempo in cui l'atto dispositivo era stato compiuto;
c) dalle CP_1 modalità di pagamento del prezzo di vendita, che era stato pagato ben tre anni prima dell'atto di vendita;
d) dall'irrisorietà del prezzo di vendita per un immobile di tre piani;
e) da quanto dedotto dalla controparte, secondo cui il contratto definitivo sarebbe stato stipulato a distanza di ben cinque anni dal preliminare, peraltro non trascritto.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c. nei confronti dell'odierna appellante, dell'atto di compravendita ricevuto dai notai dott . Giov. notaio in Caserta, meglio descritto in premessa e ordinare, in Persona_2 caso di inefficacia e/o revoca del predetto atto, al Conservatore dei RR.II. di di annotare la declaratoria di inefficacia a margine CP_5 delle relativa trascrizione;
b) condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.”.
Iscritta la causa al n. 5510/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
27.4.2023, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame in base alle medesime Controparte_1 argomentazioni difensive proposte in primo grado, nonché sulla base della eccepita nullità della fideiussione alla luce della sentenza nr. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (o, comunque, Cont della sopravvenuta inefficacia della detta garanzia personale per violazione, da parte della dell'art. 1956
c.c.), rassegnando le seguenti conclusioni: “…perché l'adita Corte di Appello voglia rigettare l'avverso gravame facendo seguire alla soccombenza la refusione delle spese del doppio grado di lite con distrazione”.
Con comparsa depositata il 2.5.2023 si è costituito in giudizio , contestando anch'egli la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame (ribadendo quanto dedotto in primo grado circa la sua assoluta buona fede nell'acquistare l'immobile per cui è causa da ), e rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché Controparte_1
l'adita Corte di Appello voglia rigettare l'avverso gravame o comunque accertare, ai fini delle conseguenziali determinazioni, l'assoluta buona fede di esso appellato nell'acquisto dell'immobile per cui è causa. Le spese del doppio grado di lite seguano la soccombenza con Controparte_ distrazione ovvero compensare le suddette spese tra esso e la . Parte_1
Con ordinanza depositata il 23.5.2023, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.5.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 18.6.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite) è stata disposta la trattazione della controversia in esame – per il 15.7.2025- ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
[... Depositate le suddette note (il 10.7.2025 dalla difesa di e il 14.7.2025 dalle difese di Parte_1
e di ) la causa è stata trattenuta in decisione il 15.7.2025 (con ordinanza Controparte_2 Controparte_1 comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190
pagina 4 di 8 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello proposto dalla sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento.
Ciò in base alla considerazione (che riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, anche in base al principio della c.d. ragione più liquida, ex artt. 24 e 111 Cost.; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord, 24/09/2025, n. 26055;
Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172; Sez. Unite, Ord., 26/08/2024, n. 23104), della correttezza della valutazione, operata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, circa l'insussistenza di prova della c.d. scientia damni in capo al terzo acquirente ( ). Controparte_2
Al riguardo va detto quanto segue.
Trattandosi di una fideiussione prestata dalla nel 1999 (il 26.2.1999), l'atto dispositivo (a titolo oneroso) CP_1 da lei compiuto, per cui è causa (il contratto di compravendita del 29.6.2009), va considerato come successivo al sorgere del credito (derivante dalla garanzia personale prestata) della nei confronti della detta garante, con CP_3 la conseguenza che, quanto all'elemento soggettivo, sarebbe stato sufficiente che la parte attrice dimostrasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, n.1, e n. 2, prima parte, c.c., in relazione al requisito soggettivo dell'azione revocatoria proposta, la consapevolezza del fideiussore e – per ciò che rileva in base alla c.d. ragione più liquida- del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, infatti, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”; cfr. Cass. civ., Sez. III,
15/02/2011, n. 3676; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/04/2025, n. 8650; Sez. III, Ord. 13/04/2025, n. 9625;
Sez. III, Ord., 05/07/2023, n. 19012; Sez. VI - 3, Ord., 10/01/2023, n. 330; Sez. III, Ord., 03/11/2023, n. 30506;
Sez. III, Ord., 27/02/2023, n. 5813; Sez. VI - 3, Ord., 16/09/2022, n. 27278; Sez. VI - 3, Ord., 03/06/2020, n.
10522; Sez. III, 10/07/2014, n. 15773).
Fatta questa premessa, se è vero, allora, che, in generale, in tema di azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cod. civ., la conoscenza, da parte del terzo acquirente, dell'esistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può essere ricavata attraverso presunzioni semplici, comprese quelle derivanti da vincoli parentali tra il debitore disponente e il terzo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/04/2025, n. 9349), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non vi erano elementi, neanche di carattere presuntivo, che consentissero di mettere in discussione – come pagina 5 di 8 rilevato dal primo giudice - la buona fede di nell'acquisto del citato immobile (ossia che potesse Controparte_2 far presumere la sua conoscenza dell'eventuale pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie).
Ciò in quanto:
1) Non è emerso, dagli atti di causa, innanzitutto, che il fosse parente della;
CP_2 CP_1
2) non è stato oggetto di impugnazione specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., quanto rilevato dal primo giudice secondo cui: a) la non fosse stata mai protestata e non avesse mai subito pignoramenti CP_1 mobiliari;
b) fosse comproprietaria, per successione ereditaria, di un altro bene rispetto a quello compravenduto e, in particolare, di un casamento alla via R. Musone nr. 258 di Marcianise;
c) sull'immobile in contestazione, alla data della compravendita in questione, non gravassero trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;
d) la CP_1 avesse documentato di aver ceduto la propria partecipazione al capitale sociale della C.M.A. Centro Meridionale
Antincendi s.r.l. (ossia della debitrice principale) circa dieci anni prima dell'introduzione (avvenuta nel 2010) del giudizio (dunque anche molto tempo prima dell'atto dispositivo del 2009).
A ciò si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta dimostrato (non vi è agli atti neanche una perizia stragiudiziale, al riguardo e, comunque, non è stata fornita alcuna prova documentale, sul punto, ad esempio attraverso atti di compravendita di immobili dalle caratteristiche simili a quello in oggetto o, ancora, tramite i c.d. valori OMI), che l'acquisto fosse avvenuto ad un prezzo non congruo rispetto al valore di mercato dell'immobile in questione, tenuto conto della sua ubicazione.
Tutti questi elementi non possono che far ritenere, dunque, che il non fosse proprio nelle condizioni di CP_2 poter comprendere l'eventuale pregiudizio che l'atto dispositivo potesse arrecare alle ragioni creditorie della CP_3
(nei confronti della garante).
Al riguardo va precisato, invero, che, nel caso di specie, la conoscenza, da parte del terzo, dovesse essere rapportata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., al pregiudizio che avrebbe potuto arrecare la garante (ossia colei che aveva compiuto l'atto dispositivo in questione) alle ragioni creditorie della società creditrice (cioè al credito vantato dalla nei confronti della in virtù della garanzia fideiussoria prestata da quest'ultima), CP_3 CP_1 restando irrilevante, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'eventuale conoscenza, da parte del terzo, dei bilanci della società debitrice e, dunque, delle difficili condizioni economiche di tale società (poi fallita).
Risultano, pertanto, irrilevanti, per gli stessi motivi (ossia perché riferiti alla società debitrice e non alla garante), gli ulteriori elementi che l'appellante ha evocato quali sintomatici della conoscenza, da parte del , del CP_2 possibile pregiudizio che l'atto di compravendita avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie della banca e, in particolare, i numerosi protesti gravanti sulla C.M.A. - Centro Meridionale Antincendi s.r.l.
pagina 6 di 8 In altri termini, opinando diversamente – e, cioè, che, in assenza di trascrizioni o iscrizioni sull'immobile oggetto di compravendita, il fosse tenuto anche a verificare i bilanci della società garantita dalla (società di CP_2 CP_1 cui quest'ultima non era più socia da molti anni rispetto all'atto di compravendita) o i protesti sulla prima gravanti - avrebbe significato richiedere al terzo acquirente uno sforzo di diligenza eccedente di gran lunga l'apprezzabile sacrificio.
A fronte dei numerosi elementi sino ad ora esposti, la scientia damni in capo al terzo acquirente non poteva ragionevolmente risultare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, neanche dalle modalità di pagamento del prezzo di vendita (corrisposto ben tre anni prima dell'atto di vendita) e dall'affermazione degli appellati secondo cui sarebbe esistito un contratto preliminare non trascritto a cui, a distanza di cinque anni, sarebbe seguito il definitivo.
Anche ad ammettere, infatti, che tali elementi potessero astrattamente costituire indizi della scientia damni in capo al terzo acquirente, non sarebbero stati comunque di tale gravità e di tale precisione da non lasciare spazio a dubbi e, quindi, come tali, sarebbero stati inidonei alla dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto dall'art.2901 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/04/2025, n. 10925).
****
Al rigetto dell'appello proposto dal segue la condanna della stessa al pagamento delle Parte_1 spese del secondo grado di giudizio in favore degli appellati vittoriosi (o, meglio, dei loro difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c.) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti ai difensori, dichiaratisi antistatari, degli appellati vittoriosi, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez.
III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord.,
16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 52.000,01 a ad euro
260.000,00 tenuto conto del valore (euro 194.447,19) della causa (così determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, del suddetto decreto ministeriale n.55/2014, ossia in base “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”).
****
pagina 7 di 8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5510/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.4105/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 15.11.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore dell'avv.Giacomo Tartaglione, quale difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi Controparte_1 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Paolo Golino, quale Parte_1 difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.11.2025
Il Presidente
PP De LL
Il Consigliere est.
PP GU NF
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