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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI PI Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6153 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. MACIS SANDRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “revocare, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico del sig.
della corresponsione di un assegno in favore della per il Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
2) revocare, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico del sig. Parte_1
della corresponsione di un assegno divorzile in favore della;
CP_1
3) con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, in caso di ingiustificata opposizione”
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 19.09.2023, ha domandato, a modifica della sentenza Parte_1
pronunciata il 21.03.2016, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere a CP_1
la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile e la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio (6.06.1995). Per_1
A sostegno della domanda, ha allegato: che il figlio, ormai ventottenne, aveva raggiunto l'indipendenza economica ed aveva costituito autonomo nucleo familiare;
che la resistente, disoccupata al momento della pronuncia del divorzio, aveva svolto dal 2017 diverse occupazioni;
che egli, per problemi di salute, aveva dovuto svolgere attività lavorativa part time, così passando da una retribuzione di € 1800,00 ad una retribuzione di € 1.100,00 nel 2022 e di circa € 800,00 nel
2023; che, inoltre, in data 25/8/2019 il ricorrente ha avuto un altro figlio dalla sua attuale compagna, con conseguente aumento degli oneri a suo carico.
La resistente non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 6.02.2024, il giudice delegato ha revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio, mentre ha rigettato la domanda volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile, non essendo stato dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche del . Pt_1
Istruita con interrogatorio formale della resistente e prova testimoniale, con provvedimento del
9.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve essere confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio, che, come risulta dalla documentazione in atti, svolge attività lavorata e, anche in ragione dell'età, deve ritenersi abbia raggiunto la capacità di provvedere al proprio sostentamento.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la revoca dell'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile, essendo risultato il miglioramento delle condizioni economiche della che, CP_1
in sede di interrogatorio formale, ha confermato lo stato di disoccupazione al momento della pronuncia del divorzio ed il successivo svolgimento di diverse occupazioni nonché la percezione dal 2021 di un reddito di circa € 1.000/1.200,00 mensili.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
2 Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
mantenimento del figlio;
revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 CP_1
Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il giudice rel.
Dott. HI PI
un contributo per il CP_1
l'assegno divorzile.
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI PI Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6153 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. MACIS SANDRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “revocare, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico del sig.
della corresponsione di un assegno in favore della per il Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
2) revocare, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico del sig. Parte_1
della corresponsione di un assegno divorzile in favore della;
CP_1
3) con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, in caso di ingiustificata opposizione”
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 19.09.2023, ha domandato, a modifica della sentenza Parte_1
pronunciata il 21.03.2016, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere a CP_1
la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile e la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio (6.06.1995). Per_1
A sostegno della domanda, ha allegato: che il figlio, ormai ventottenne, aveva raggiunto l'indipendenza economica ed aveva costituito autonomo nucleo familiare;
che la resistente, disoccupata al momento della pronuncia del divorzio, aveva svolto dal 2017 diverse occupazioni;
che egli, per problemi di salute, aveva dovuto svolgere attività lavorativa part time, così passando da una retribuzione di € 1800,00 ad una retribuzione di € 1.100,00 nel 2022 e di circa € 800,00 nel
2023; che, inoltre, in data 25/8/2019 il ricorrente ha avuto un altro figlio dalla sua attuale compagna, con conseguente aumento degli oneri a suo carico.
La resistente non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 6.02.2024, il giudice delegato ha revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio, mentre ha rigettato la domanda volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile, non essendo stato dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche del . Pt_1
Istruita con interrogatorio formale della resistente e prova testimoniale, con provvedimento del
9.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve essere confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio, che, come risulta dalla documentazione in atti, svolge attività lavorata e, anche in ragione dell'età, deve ritenersi abbia raggiunto la capacità di provvedere al proprio sostentamento.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la revoca dell'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile, essendo risultato il miglioramento delle condizioni economiche della che, CP_1
in sede di interrogatorio formale, ha confermato lo stato di disoccupazione al momento della pronuncia del divorzio ed il successivo svolgimento di diverse occupazioni nonché la percezione dal 2021 di un reddito di circa € 1.000/1.200,00 mensili.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
2 Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
mantenimento del figlio;
revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 CP_1
Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il giudice rel.
Dott. HI PI
un contributo per il CP_1
l'assegno divorzile.
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
3