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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n° 408/2023 promossa in grado d'appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Lino Antonino Di Verde presso il cui Parte_1 studio in Palermo via Leonardo Da Vinci n.94 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso
[...]
i cui Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.182 sono elettivamente domiciliati appellato all'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti riportandosi ai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.3718/2022, emessa in data 17.11.2022, il Tribunale G.L di Palermo rigettava il ricorso col quale il dott. – dipendente a tempo Parte_1 indeterminato della , in servizio presso l'Assessorato Regionale delle Controparte_1 infrastrutture e della Mobilità con la qualifica di funzionario direttivo cat. D6 – aveva chiesto, assumendo lo svolgimento, dal 17.2.2017 al 20.11.2019, di mansioni superiori di Dirigente dell' , la condanna della Parte_2 parte datoriale al pagamento delle differenze retributive pari alla somma di euro 53.758,98 e al riconoscimento della superiore qualifica di Dirigente. Osservava, il primo Giudice, che il ricorrente, in forza degli “ordini di servizio succedutisi nel corso del biennio 2017-2019” aveva svolto la relativa attività “per uno o due giorni a settimana” occupandosi della “sola istruttoria del procedimenti”; che, pertanto, non risultava
“allegato e provato in alcun modo un diverso svolgimento dell'attività assegnata e, conseguentemente, il prevalente svolgimento delle mansioni superiori di dirigente (solo genericamente allegato)”.
Pag.1 Aggiungeva che “di tale assegnazione” doveva “riconoscersi il carattere straordinario e temporaneo” in quanto le amministrazioni convenute si erano “prontamente adoperate per l'attivazione delle procedure per la copertura della postazione dirigenziale vacante”. Avverso tale decisione ha interposto appello il dott. con ricorso Parte_1 depositato in cancelleria in data 8.5.2023. A sostegno del gravame deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli ordini di servizio prodotti dimostravano lo svolgimento delle mansioni dirigenziali invocate senza soluzione di continuità. In particolare, rileva:
- che la nota prot . 38197 del 17/02/2017 (oggetto: ordine di Servizio n. 9 Assenza prolungata Dirigente U.O.5 “ ” ufficio del Genio Civile di Palermo) Parte_2 era stata motivata nei seguenti termini: “a causa dell'assenza per infortunio del Dott.
[...] preposto alla U.O. 5 “ ” con prognosi Persona_1 Parte_2 di 60 giorni e con decorrenza dal 24/01/2017 e presumibile pensionamento dello stesso a far data dal 01/07/2017 si dispone che il Funzionario Dott. presti temporaneamente il proprio Parte_1 servizio per l'istruttoria dei procedimenti presso l'U.O.5 dell'Ufficio del Genio civile di Palermo per due giornate per settimana di cui una il mercoledì e l'altra da concordare”;
- che con la successiva nota del 25/07/2017 n 155898 “sempre per le stesse motivazioni” era stato disposto che avrebbe espletato ““temporaneamente” il proprio servizio per l'istruttoria dei procedimenti presso l' del genio civile di Palermo”; Pt_2
- che con l'Ordine di Servizio n. 73006 del 4/04/2019 era stato stabilito che: “per esigenza di servizio, si dispone, che il Funzionario Direttivo Dott. in atto assegnato al Parte_1 Parte Servizio 5 continui a prestare temporaneamente il proprio servizio per l'istruttoria dei procedimenti presso l'U.O. 5 del genio Civile di Palermo”. Ritiene, dunque, di aver svolto le mansioni superiori “continuativamente per TRE anni come disposto e attestato dagli Ordini di servizi allegati”. Sotto altro profilo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni svolte.
Ritiene che tale prevalenza qualitativa emergeva dalla nota 27762 del 7/02/2017 a firma dell'Ing il quale “nel giustificare l'estrema urgenza per la nomina di Persona_2 un sostituto del Dirigente dell'U.O.5 infortunatosi con decorrenza 24/01/2017 e prossimo al pensionamento, aveva ben descritto la criticità della situazione e l'importanza delle mansioni da svolgersi”. Parte appellata si è costituita in giudizio, con memoria del 7.4.2025 chiedendo il rigetto del gravame. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso. Parte appellante pretende di far discendere il riconoscimento delle pretese differenze retributive (correlate allo svolgimento di fatto di mansioni superiori riconducibili a quelle di Dirigente) dagli ordini di servizio versati in atti.
Pag.2 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. e per come Pt_1 correttamente rilevato dalla parte datoriale pubblica in memoria, la piana lettura di tali provvedimenti se, da un lato, non restituisce affatto la prova di siffatta prospettazione, dall'altro, è destinata a smentirla in radice. Al riguardo, si osserva quanto segue. Con la nota del 7.2.2017 l'NE Capo ( ) segnalava al Dirigente Persona_2
Generale che il dott. , dirigente della 5 si era infortunato con Persona_3 Pt_2 prognosi di 60 giorni s.c.. Fatta tale premessa, evidenziava la precaria situazione dell'organico e rilevava come le attività di competenza prevedevano “la presenza di personale munito di laurea in scienze geologiche, anche per l'istruttoria di quei procedimenti …. di competenza dello scrivente”. Tale richiesta veniva riscontrata dal Direttore Generale ing. Persona_4 con nota prot.38197 del 17.2.2017 il cui tenore, per quel che qui rileva, si riporta: “… Nella nota sopracitata, oltre a sottolineare la carenza di personale all'interno della U.O in argomento e ad evidenziarne la rilevanza delle competenze, l'NE Capo ha rappresentato l'estrema urgenza dell'adozione di azioni volte a superare la criticità sopra evidenziata … Per quanto sopra esposto si dispone che il Funzionario Direttivo dott. in atto assegnato al Servizio Parte_1 Pt_4 presti temporaneamente il proprio servizio per l'istruttoria dei procedimenti presso l'U.O. 5 dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo per due giornate per settimana, di cui una il mercoledì e l'altra da concordare con l'ingegnere Capo in relazione alle esigenze dell'Ufficio …”. Con nota del 29.3.2017 prot. 71322, l'NE , nel Persona_2 comunicare il rientro in servizio, dal “27/2 u.s.” del Dirigente Tecnico Per_3
, confermava le necessità e l'utilità dell'attività espletata fino ad allora dal dott.
[...]
Pt_1
Con successivo ordine di servizio n.51 del 25.7.2017 il medesimo Dirigente Generale disponeva l'adibizione temporanea del dott. “per l'istruttoria dei Pt_1 procedimenti presso l'U.O. 5 dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo per due giornate per settimana, di cui una il mercoledì e l'altra da concordare con l'ingegnere Capo in relazione alle esigenze dell'Ufficio”.
Tale disposizione veniva ulteriormente confermata con ordine di servizio n.180 del 4.4.2019. Orbene, per come emerge evidente dalla compiuta ed attenta disamina degli ordini di servizio dianzi citati, l'odierno appellante non venne affatto nominato in sostituzione del Dirigente dott. per lo svolgimento delle relative funzioni Persona_3 dirigenziali. Al contrario il dott. venne temporaneamente (e per soli due giorni a Pt_1 settimana) destinato all'U.O. 5 “per l'istruttoria dei procedimenti”, ossia per lo svolgimento di mansioni che, per come correttamente osservato nella sentenza impugnata, non esauriscono sotto alcun profilo l'ampio e ben più elevato ventaglio di competenze e di responsabilità ricadenti su chi appartiene al ruolo dirigenziale. E che il dott. non fosse stato investito di mansioni dirigenziali risulta Pt_1 viepiù suffragato dal fatto che nonostante il rientro in servizio (seppure per un breve arco
Pag.3 temporale) del dirigente dott. , egli continuò a disimpegnare l'istruttoria dei Per_3 procedimenti in conformità a quanto stabilito con i citati ordini di servizio. Che, poi, nonostante l'assenza del Dirigente dott. (poi collocato in Per_3 pensione), le relative funzioni fossero state assunte dall'NE Capo, per come dedotto in memoria, risulta dimostrato dagli stessi documenti prodotti dall'appellante atteso che i provvedimenti finali venivano adottati, per l'appunto, dall'NE Capo mentre il dott. risultava essere il responsabile del procedimento (ossia una Pt_1 mansione certamente riconducibile a quella di inquadramento, ossia di Funzionario Direttivo). Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento alle ulteriori note prodotte dal ricorrente che risultano in larga parte sottoscritte (anche) dall'NE Capo. D'altro canto, si aggiunge, l'odierno appellante nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio si era limitato a richiamare, a sostegno delle proprie domande, il contenuto degli ordini di servizio (a suo dire dimostrativi della sua adibizione a mansioni dirigenziali in sostituzione del dott. ); tuttavia, non aveva specificamente allegato, Per_3 descrivendole compiutamente come era suo onere, le mansioni effettivamente svolte tanto da mettere in condizioni l'A.G. adita di apprezzarne il contenuto. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., ord. n. 30580/2019). Sicchè “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, ord. n. 26593/2020).
In altri termini, l'onere probatorio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore grava in capo al lavoratore e, a tal fine, “non è sufficiente descrivere le mansioni svolte e richiamare le previsioni contrattuali, ma è anche necessario operare il raffronto tra dette mansioni e quelle proprie dei livelli contrattuali nel cui ambito le prime dovrebbero, in tesi, essere ricomprese, illustrando e offrendo la prova degli specifici elementi fattuali che, attraverso le opportune comparazioni, giustificherebbero il rivendicato superiore inquadramento” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sent. n. 26742/2014). Pertanto, non basta indicare i compiti svolti e la disposizione contrattuale invocata
“ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale…. Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di
Pag.4 allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda….” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 21.5.2003 n.8025) e invocare tale intervento d'ufficio sarebbe una “pretesa di esonero dall'onere della prova” (Cass., sez. lav., sent. 431/2000). Nel caso di specie, per come emerge dalla piana lettura del ricorso di primo grado il dott. non solo, non ha descritto le mansioni di fatto svolte, ma non ha Pt_1 neanche indicato le declaratorie contrattuali e i riferimenti normativi delle due diverse categorie (ossia quella di funzionario direttivo e quella di dirigente) indicandone i tratti distintivi ed operando il necessario raffronto di cui alla giurisprudenza sopra citata. Per come è evidente, dunque, il dott. ha omesso di descrivere il Pt_1 contenuto delle mansioni di fatto espletate e non ha neanche operato quella indispensabile operazione di raffronto dell'attività lavorativa concretamente svolta sia con quelle previste per il proprio livello di inquadramento sia con quelle previste per il profilo auspicato, non fornendo alcuna argomentazione circa le ragioni per le quali reputava di dover rientrare (anche ai soli fini del riconoscimento delle differenze retributive) nella qualifica dirigenziale rivendicata. Ciò ha fatto in contrasto con quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata secondo cui, in casi del tipo di quello che occupa, il lavoratore è tenuto ad “indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Onere allegatorio che ove “non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)” (Cass., sez. lav., sent. 23354/2018). Né tale lacuna appare emendabile con la prova testimoniale (della cui mancata ammissione l'appellante si lamenta) in quanto la stessa riproduce i medesimi profili di genericità dell'attività assertoria.
In ogni caso, va ulteriormente evidenziato che la funzione svolta dal dott.
seppure particolarmente qualificata, non risulta che sia andata oltre le Pt_1 attribuzioni proprie della qualifica di appartenenza (funzionario direttivo cat. D6, ossia una categoria che involge il disimpegno di mansioni di elevato contenuto professionale) dovendosi escludere che la stessa, per come emerge dagli atti, abbia implicato, anche in punto di fatto, l'esercizio di poteri di indirizzo, di responsabilità di spesa, di assegnazione di budget e di obiettivi e, in definitiva, una autonoma responsabilità di gestione e di risultato tipica del profilo dirigenziale per come delineato dall'art.17 del D.Lg.vo n.165/2001 e dagli artt. 2, 7 e 8 della L.R.S. n.10/2000.
Per le ragioni svolte, pertanto, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Pag.5 3) Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata nei termini di cui in parte dispositiva. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3718/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 17.11.2022. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €4.997,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 10 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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