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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 43842/2025
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Baldi Jacopo Parte_1
che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott. Per_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “Nel caso in esame, dalla documentazione medica e dall'esame obiettivo neuropsichiatrico effettuato
pagina 1 di 2 dal sottoscritto, risulta che il soggetto è orientato nel tempo e nello spazio, non presenta lacune mnesiche importanti, appare in grado di provvedere alla propria igiene personale. Nel caso in discussione, per quanto sopra esposto, ritengo che la ricorrente, essendo in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore, non presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal
Magistrato: “la SI.ra NON presenta i requisiti sanitari previsti dall'art. Parte_1
1 della legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 43842/2025
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Baldi Jacopo Parte_1
che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott. Per_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “Nel caso in esame, dalla documentazione medica e dall'esame obiettivo neuropsichiatrico effettuato
pagina 1 di 2 dal sottoscritto, risulta che il soggetto è orientato nel tempo e nello spazio, non presenta lacune mnesiche importanti, appare in grado di provvedere alla propria igiene personale. Nel caso in discussione, per quanto sopra esposto, ritengo che la ricorrente, essendo in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore, non presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal
Magistrato: “la SI.ra NON presenta i requisiti sanitari previsti dall'art. Parte_1
1 della legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2