Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 agosto 1992 |
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. 1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.527 miliardi per l'anno finanziario 1992.
2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
Nota all' art. 1:
- La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 :
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) le variazioni delle aliquote delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11- bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento". - Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343,345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, ed in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 3.221 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D, allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993, e 1994 nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall' articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
10. Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonche' per l'attuazione dell' articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione, indicati dal documento di programmazione economico- finanziaria, alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi.
12. Per la definizione degli effetti economici conseguenti all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979, e' autorizzata la spesa in lire 250 miliardi per l'anno 1993 e in lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1 marzo - 31 dicembre 1990.
13. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell' articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . Note all'art. 2;
- Il testo dell'art. 11- bis della citata legge n. 468/1978 , introdotto dall' art. 6 della legge n. 468/1978 , e' il seguente:
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 77, secondo comma, della Costituzione , salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11".
- Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 468/1978 e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un 'Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine' le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio".
- Per il testo dell' art. 11, comma 3, lettere e) , f) ed h), della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge".
- Il D.L. n. 344/1990 reca: "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego". Si trascrive il testo del relativo art. 16:
"Art. 16. - 1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sara' effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1991.
2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisira', per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, e' composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.
4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.
5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovra' determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell' ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e dovra' tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia".
Il testo dell' art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), soprarichiamato, e' il seguente:
"Art. 16 (Forze di Polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla poliza di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
L' ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), richiamato anch'esso nell'articolo soprariportato, prevede che: "Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica".
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 231/1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) e' il seguente:
"Art. 12 (Norme transitorie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1 (personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, n.d.r.) l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sara' effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1 gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia.
2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisira' il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvedera' a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sara' proposto per le Forze di polizia.
3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovra' determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovra' tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate".
- L' art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87" e' cosi' formulato:
"Art. 16. (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00;
2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza.
3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
A norma dell' art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1986, n. 37 , la disciplina di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989 (termine prorogato al 31 dicembre 1991 dalla legge 13 luglio 1990, n. 191 ).
- Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988".