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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. ME NN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12468 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. C.F._1
27, presso lo studio dell'avv. Gaetano Sciortino, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale Sicilia, n.126, presso lo studio dell'avv.
IM SO, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22 ottobre 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto notificato in data 16 ottobre 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di dichiarare, previa
[...] CP_1 sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto, la nullità di tale atto e, comunque, la sua revoca, con condanna della convenuta a spese ed onorari del giudizio, limitando ai minimi le spese, in caso di sentenza di condanna.
A fondamento dell'opposizione, il sosteneva il difetto del titolo esecutivo idoneo Pt_1 alla pretesa della creditrice;
a tal riguardo, affermava che il titolo originario funge da titolo valido per l'esecuzione solo allorquando l'oggetto del credito consti di somme ordinarie o straordinarie il cui importo sia facilmente prevedibile.
Affermava l'opponente che le somme oggetto del precetto riguardassero “spese straordinarie extra assegno”, per la cui ripetibilità fosse necessario un previo accordo fra i
Tribunale di Palermo
genitori, come riportato dal “Protocollo d'intesa in materia di Famiglia del Tribunale di
Caltanissetta sottoscritto nel 2018”, Tribunale da cui era stato emesso il titolo.
Nello specifico, le spese d'affitto sostenute dall'opposta nelle annualità 2022-2023, riguardavano la dimora del figlio a Palermo, a seguito della scelta di frequentare l'Università della stessa città, decisione, questa, non concordata col padre e, comunque, imprevedibile, atteso che il figlio, all'epoca di emissione del titolo, era ancora quindicenne.
Contestava il anche la genericità dell'indicazione “spese universitarie”. Pt_1
Quanto alle spese mediche, l'opponente si dichiarava disponibile al pagamento qualora, durante l'istruttoria, fosse emersa la loro rimborsabilità “anche senza preventivo assenso”.
Sosteneva, ancora, il che le spese oggetto di precetto non fossero state Pt_1 documentate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 maggio 2025, si costituiva CP_1
contestando la fondatezza dell'opposizione e sollecitandone il rigetto, con condanna
[...] della controparte alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 22 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito della concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
§§§
Appare necessario individuare, in primis, il carattere ordinario e straordinario delle spese da sostenere nei confronti dei figli, dal momento che su tale distinzione si basa ogni pronuncia della Suprema Corte avente ad oggetto la legittimità di avanzare richiesta per il relativo rimborso, allorquando si ponga a base delle proprie pretese il provvedimento giudiziale ottenuto a seguito dell'instaurazione di apposito procedimento e ciò indipendentemente dall'adesione a vari orientamenti giurisprudenziali.
Così, sul punto, la giurisprudenza prevalente e costante, sia di legittimità che di merito, è nel senso di qualificare come “ordinarie” le spese atte a soddisfare i bisogni della quotidianità del figlio, e “straordinarie” quelle destinate a fronteggiare le esigenze conseguenti ad eventi imprevedibili o eccezionali, o non rientranti nelle consuete abitudini di vita dello stesso, o relative a spese che non siano determinabili o quantificabili preventivamente o che, infine, siano di non lieve entità rispetto alla situazione patrimoniale ed economica dei genitori.
Nel caso di specie, parte opposta non ha apportato, a fondamento delle sue pretese creditorie, prove di un avvenuto consenso del padre, acché il figlio frequentasse l'università di quella città o quantomeno un accordo per la facoltà scelta, con un vaglio delle conseguenti esigenze, ivi compresa l'occupazione di un determinato alloggio, piuttosto che di uno diverso.
Tribunale di Palermo 2 A tal riguardo, se – da un lato – è vero che il protocollo adottato dal Tribunale di
Caltanissetta prevede un consenso dei genitori per le “spese di alloggio in università”, è pur vero che non vi è neppure prova di un motivato dissenso da parte del padre acchè il figlio frequentasse l'università di Palermo, con i conseguenti costi.
E' indiscussa, invero, l'utilità per il figlio delle parti di frequentare l'Università con tutto ciò che è utile e necessario a tal uopo, atteso l'indubbio profitto che il figlio delle parti ha conseguito, come indicato nell'allegato di parte opposta, recante data 10 giugno 2024, sicché, perdurando il disaccordo tra i genitori, il tribunale può decidere che l'affitto venga comunque sostenuto anche dal genitore non collocatario, soprattutto se il canone è adeguato alle possibilità economiche di entrambi i genitori e nell'interesse del figlio.
Stesso iter logico deve seguirsi per le spese sanitarie, provate con la documentazione prodotta da parte opposta in uno con la costituzione, documentate agli allegati contrassegnati con la voce “spese mediche 1”, “spese mediche 4” e “spese mediche 5”, con esclusione delle altre indicate ai numeri 2 e 3, poiché estremamente generiche e non individuabili come spese medico-sanitarie.
A tal riguardo, opportuna appare la decisione assunta dalla Suprema Corte con la sentenza
2815/2014, con particolare riferimento alla diretta esigibilità delle stesse sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale. “…nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti
l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare” (vgs pure Cass.
29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543).
Sulla base di quanto sopra, l'opponente è quindi tenuto al pagamento delle somme precettate, diminuite degli importi esclusi quanto alle spese mediche, come indicate in motivazione.
§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, risoltosi nell'esame di una sola sostanziale questione, con riduzione dell'importo di cui all'atto di precetto opposto e in considerazione dell'assenso dell'opponente al pagamento delle spese mediche, si ritiene opportuno applicare l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Palermo 3 1) Rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione in Parte_1 opposizione a precetto notificato in data 16 ottobre 2024, avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di il 4 ottobre 2024, nei limiti di cui in parte motiva;
CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Palermo, lì 17 novembre 2025
IL G.O.P.
ME NN
Tribunale di Palermo 4