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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 563/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Ceca) il 22.06.1961, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Davide Riceputi, presso il cui studio in Bergamo, alla via Cucchi n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Carlo Maria Albo e Fabiano Diotallevi, presso il cui studio in Roma, al Lungotevere della Vittoria n. 9, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Controparte_3
1
[...] presso il cui studio in Torino, al Corso Vittorio Emanuele II n. 71, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 19 dicembre 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 19.03.2025, ha impugnato Parte_1 la cartella di pagamento n. 11920250002089155000, notificata da il 27.02.2025, per contributi dovuti Controparte_4 nell'anno 2021 all' Controparte_1
.
[...]
A sostegno del ricorso ha dedotto: che la pretesa contributiva è illegittima per violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, in quanto
l'iscrizione a ruolo dei contributi sarebbe avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa;
che la ca rtella di pagamento è affetta da nullità per violazione dell'art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/73, dell'art. 3 legge n. 241/1990 e dell'art. 7 legge n. 212/2000, per difetto di motivazione e mancata esposizione dei presupposti di fatto e di diritto;
che vi sono errori nella determinazione degli importi a titolo di interessi moratori, con applicazione di un tasso superiore a quello previsto dal regolamento dell'ente previdenziale.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, previa sospensione dell'atto impugnato, dichiari insussistente e/o infondata la pretesa e il credito azionato e annulli la cartella impugnata e dichiari la decadenza dei crediti;
in subordine, annulli la c artella per vizio di motivazione;
in via ulteriormente subordinata, dichiari non corretto l'importo preteso a
2 titolo di interessi e lo quantifichi come indicato in ricorso;
con vittoria di spese.
L' Controparte_1
, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del
[...] ricorso.
Più specificamente, ha dedotto: che l'eccezione di prescrizione dei diritti contributivi è priva di fondamento, in quanto il termine quinquennale decorre dalla scadenza del versamento e la cartella è stata notificata entro i termini di legge;
che la decadenza prevista dall'art. 25 del d.lgs.
n. 46/1999 non si applica all'ente resistente, in quanto ente di natura privata;
che la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa, consentendo al destinatario di comprendere la pretesa contributiva;
che il calcolo degli interessi è stato effettuato secondo quanto previsto dal regolamento dell'ente previdenziale.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna della ricorrente al pagamento degli importi comunque accertati come dovuti dal Tribunale;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_5 il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso, chiedendo, in caso di condanna, di essere manlevata dall'ente impositore;
con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primo luogo, va respinto il motivo di ricorso con il quale si prospetta la nullità/illegittimità della pretesa contributiva per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46/99.
Com'è noto, secondo tale norma, “I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il
31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
3 b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Tale norma, invocata da parte ricorrente come motivo di illegittimità/nullità della pretesa azionata con la cartella impugnata, non è applicabile nel caso di specie, atteso che l
[...]
n on rientra Controparte_1 nella categoria degli enti previdenziali pubblici cui fa riferimento la norma invocata.
Tale ente, infatti, è stato istituito nel 1998 con decreto ministeriale, in attuazione del d.lgs. n. 103/1996, per garantire la previdenza obbligatoria agli infermieri liberi professionisti e costituisce, al pari delle casse previdenziali istituite ai sens i del d.lgs. n. 509/1994 e del d.lgs. n. 103/1996, un ente di diritto privato, che ha personalità giuridica di diritto privato, pur svolgendo una funzione di interesse pubblico (previdenza obbligatoria per gli esercenti la professione infermieristica) ed essendo sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti.
Si tratta, in altri termini, a tutti gli effetti di un ente privato seppur soggetto a particolari controlli per la funzione che svolge di gestione della previdenza di una categoria professionale specifica (quella degli infermieri).
In questo senso, quindi, non assume rilievo la circostanza che esso sia inserito nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, avendo tale inserimento finalità esclusivamente statistiche, che non incidono sulla natura dell'ente che è di diritto privato.
Per completezza motivazionale deve in ogni caso osservarsi che con orientamento costante la Corte di Cassazione ha affermato che la norma in questione “…prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma
4 restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, p er l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”
(cfr. Cass., ord. n. 27726/2019 e, in termini analoghi Cass., ord. n.
24134/2021).
Ne consegue che, anche a voler ritenere applicabile la invocata decadenza – il che deve escludersi per le ragioni evidenziate dovendo interpretarsi le norme in tema di decadenza in chiave restrittiva - ciò comunque non escluderebbe la necessità di accertar e in questa sede il diritto azionato dall' con la notifica della cartella impugnata. CP_1
2.1 Parimenti va respinto il motivo di ricorso con il quale si prospetta la nullità della cartella per vizio di motivazione.
Com'è noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante in materia, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto nel caso in cui risultino individuabili le ragioni del provvedimento e il processo logico deduttivo seguito nel procedere, e ciò al fine di consentire al destinatario dell'atto ritenuto lesivo di spiegare in maniera efficace le proprie difese (cfr. Cass. n. 9223/95, n. 8173/95).
Più specificamente, con riferimento alla cartella esattoriale – ma con un principio di carattere più generale applicabile ogni qual volta con tale atto si aziona una pretesa non solo tributaria, ma anche contributiva come nel caso di specie - la Corte di Cassazione ha affermato che “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla s tregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione” (cfr. Cass., sent. n. 28276/2013).
5 2.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che l'atto impugnato non richiedeva una motivazione particolare, trattandosi di cartella di pagamento, nella quale risultano indicati gli elementi essenziali a identificare la pretesa creditoria (natura del credito, ossia contributi, periodo di riferimento) e che peraltro fa riferimento a un pregresso atto notificato il 3.07.2024. Si tratta della diffida per omesso o ritardato pagamento dei contributi relativi all'anno 2021, depositata da in cui è riportata l'indicazione analitica del credito e che CP_1 risulta notificata a mezzo pec all'indirizzo
“ . Email_1
Si tratta, quindi, di una pretesa creditoria/contributiva di cui la ricorrente aveva già avuto piena contezza, tant'è che nella cartella a pagina 5 si fa espresso e specifico riferimento a tale atto.
2.3 Quanto alla pretesa erroneità e illegittimità del calcolo degli interessi pretesi con l'atto impugnato, deve osservarsi che l' ha CP_1 dimostrato la correttezza del calcolo eseguito in conformità a quanto previsto sul punto dall'art. 11 del regolamento per il ritardato CP_1 pagamento dei contributi.
In base a tale disposizione, “
1. Il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso, di cui all'articolo 8, comma 2, comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma, se superiore a 90 giorni, comporta inoltre l'applicazione di una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.
3. Nel caso in cui l'iscritto ometta o ritardi le comunicazioni all'Ente previste dall'articolo 7, o renda comunicazioni infedeli, sulle eventuali maggiori somme dovute si a pplicano le sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2, con decorrenza dal giorno in cui tali maggiori somme avrebbero dovuto essere versate”.
Nel caso di specie, il calcolo risulta correttamente eseguito, atteso che l'importo dovuto a titolo di capitale (contributi non versati) è di €
6 18.588,60, sul quale è stato applicato il saggio di interessi di mora nella misura del 0,60% come previsto dal citato regolamento, moltiplicato il numero di mesi intercorrenti tra la data di scadenza del pagamento (dicembre 2022) e la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (novembre 2024) (cfr. prospetto di calcolo analitico contenuto a pagina 4 della memoria difensiva di . CP_1
Infine, va osservato che nessuna contestazione ha sollevato parte ricorrente in ordine al merito della pretesa azionata con la cartella notificata, non avendo contestato né la sussistenza, né l'entità del credito, se non con limitato riferimento, quanto a quest'ultimo, dell'entità degli interessi, che, alla luce di quanto evidenziato, risultano correttamente stimati.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00) ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche
Corte di Cassazione, ordinanza n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702 - bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude
7 la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m.
n. 55 del 2014 prevede un compe nso unitario per la fase di trattazione
e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
Relativamente alla posizione di le spese sono liquidate con CP_1 attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Carlo Maria Albo e Fabiano
Diotallevi che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 563/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di e dell' che liquida in CP_1 Controparte_4 favore di ciascuna parte in € 2.697,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione, per quanto concerne la liquidazione delle spese in favore di ai CP_1 procuratori antistatari avv.ti Carlo Maria Albo e Fabiano Diotallevi .
Venezia, 22.12.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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