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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29791/2024 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29791/2024 promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. MORINI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 152 VIAREGGIO presso il difensore avv. MORINI GIAMPAOLO ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ARLENGHI MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO E TRIESTE 13 MONZA presso il difensore avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA CONVENUTO CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis, accogliere in via graduale nullità parziale delle fidejussioni sottoscritte dagli attori di cui in narrativa poiché contenenti le tre clausole 2, 6 ed 8 di cui al modello di fidejussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della BA d'IA n.55/2005, e, rilevata privata di validità la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., dichiarare la decadenza di dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, con vittoria di spese dli lite. CP_2
Per CP_1 Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, - nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: respingere sin d'ora le istanze istruttorie che dovessero essere svolte ex adverso. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 hanno esposto di avere prestato fideiussione (nel 2007 e nel 2014) a beneficio
[...] della stessa a garanzia del debito di Hanno contestato la validità delle Parte_3 fideiussioni con riguardo alle clausole che hanno riprodotto il modello predisposto dall'Abi nel 2003 e, di conseguenza, la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione dello stesso e intervenuta decadenza per decorso del termine di sei mesi.
pagina 1 di 4 La domanda è infondata.
1. Va premesso che la nullità della fideiussione viene basata sulla violazione della l. n. 287/1990; il richiamo alla stessa non vale tuttavia a determinare la necessità di una decisione in composizione collegiale per i motivi già evidenziati. Se una parte delle intese restrittive stipulasse con un terzo un contratto in ipotesi attuativo dell'intesa medesima, stipulerebbe un accordo diverso da quello integrante l'intesa vietata;
rispetto allo stesso, conseguentemente, non potrebbe venire in rilievo quale causa diretta di nullità il divieto di restrizioni negoziali della concorrenza. Il punto è del resto pacifico nella giurisprudenza eurounitaria. L'art. 102 t.u.f., richiamato dalla stessa l. n. 287/1990, è stato riferito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con sent. 14.12.1983 in causa 319-82 agli accordi di cartello, non anche agli accordi tra i partecipanti al cartello e i terzi, che secondo la medesima corte sono demandati alla competenza dei legislatori nazionali. Il richiamo al precedente in questione non è solo un argomento ad colorandum, bensì una precisa direttiva per l'interprete, posto che l'art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990 sancisce che l'interpretazione delle norme contenute nel titolo dedicato (tra l'altro) alle norme sulle intese è effettuata in base ai principi delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. A opinare diversamente, del resto, non si comprenderebbe non solo come sia stato possibile teorizzare in passato (al punto da richiedere una statuizione a opera delle sezioni unite) che simili contratti, c.d. a valle, possano generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria (ovvero un rimedio restitutorio) ma, prima ancora, il loro stesso inquadramento alla stregua di contratti distinti da quelli integranti l'intesa: contratti, per l'appunto, “a valle”. Anche in dottrina ricorre del resto il tema della nullità dei contratti stipulati a valle dell'intesa medesima, e proprio la specificità del problema sottintende il diverso oggetto di questi ultimi tipi di contratti e l'impossibilità di riferire a quello “a valle” la causa di nullità specificamente prevista per le intese restrittiva “a monte” (circostanza che è alla base di tutta la problematica relativa alla nullità in questione); ciò perché i primi tipi contrattuali non possono certamente dirsi integrare un accordo o un'intesa restrittiva della concorrenza. Si è pertanto al di fuori delle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in base alla quale viene fondata la competenza del tribunale delle imprese. È ben vero che Cass. n. 6523/2021 afferma la competenza del tribunale delle imprese anche in caso di controversia sulle fideiussioni a valle, perché ciò implicherebbe l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (punto ripreso da Cass. S.U. n. 41994/2021); ma il punto è anzitutto logicamente smentito da Cass. n. 3248/2023. Quest'ultima non ritiene necessaria la competenza del tribunale delle imprese nel caso di nullità fatta valere in via di mera eccezione (dunque incidenter tantum); eppure è evidente che anche in questo caso la nullità dell'intesa a monte deve pur sempre essere accertata e, dunque deve formare oggetto di istruttoria, al fine di potere affermare, sia pure incidenter tantum (ossia al mero fine del rigetto della domanda basata sul contratto a valle, del quale si è eccepita la nullità), l'esistenza dell'intesa. È del pari erroneo ritenere che vi sia la competenza del Tribunale delle imprese sull'assunto che la causa relativa al contratto a valle rientrerebbe tra le “cause e i procedimenti che pagina 2 di 4 presentano ragioni di connessione” con le “controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (cfr. l'art. 3 c. 3 del d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una controversia relativa alla violazione della normativa antitrust, neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ossia ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.: cfr. Cass. n. 13889/2024). Non ricorre, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 32 c.p.c. Se pure viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto oggetto di garanzia, bensì l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte.
2. Nel caso di specie, si osserva che le fideiussioni risalgono al 2007 e al 2014. Le stesse sono quindi successiva alla delibera della BA d'IA n. 55 del 2005, come pure alla delibera Abi oggetto di quest'ultima delibera. Ora, la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad accordarsi, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone al giudice nazionale ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
3. Occorre peraltro rilevare un'ulteriore e assorbente ragione alla base del rigetto della domanda. Nel 2005 la BA d'IA ha evidenziato che “l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”; sulla base di tale specifico presupposto ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole “sospette” fra i principali istituti bancari quale prova dell'adesione da parte degli stessi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus. In concreto: in presenza di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un settore, occorre una diffusione adesione alla stessa per concretizzare la lesione della concorrenza;
si tratta tuttavia di una fattispecie diversa dal caso in cui venga accertata un'intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, perché non viene in rilievo una sorta di accordo, bensì un minus, i.e. la somma di due fatti giuridici (la delibera dell'organismo rappresentativo e la concreta diffusione del modello propugnato dalla prima). Dunque nel 2005 la BA d'IA non ha accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale;
si è limitata a rilevare l'esistenza di uno schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati e il dato fattuale della diffusione dell'utilizzo di tale schema: circostanze sufficienti per riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus. Se allora la BA d'IA non ha riscontrato l'esistenza di un'intesa, dal punto di vista operativo, che l'utilità del richiamo alla delibera della BA d'IA sta e cade nella misura in pagina 3 di 4 cui a venire in rilievo sia la delibera Abi risalente al 2003; ma se già nel 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della BA d'IA, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, si deve ritenere che la lesione del mercato rilevata nel 2005 sia venuta meno per difetto dei presupposto. Quantomeno a far tempo dal 2006, insomma, l'illecito concorrenziale ritenuto comprovato nel 2005 non può più venire in rilievo, salva la prova di un'intesa: i cui presupposti però non sono integrati dal solo fatto della diffusione di un medesimo modello di contratto. Si potrebbe obiettare che dopo il 2006, per così dire, il pozzo è già stato inquinato: le banche continuano a inserire la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. perché di fatto tale è stato l'effetto della delibera Abi del 2003. Il punto però prova troppo. Da un lato, resta la considerazione che una banca può inserire una deroga all'art. 1957 c.c. nel suo esclusivo interesse e non in quanto adesione a un'intesa. Dall'altro, si deve osservare che la stessa metafora del pozzo ormai inquinato (che in termini giuridici sta a significare una sorta di atto illecito a effetti permanenti) non appare calzante, perché si dovrebbe allora dire che per effetto di ciò che è accaduto tra il 2003 e il 2005 l'art. 1957 c.c. sia divenuto una norma inderogabile: il che, pacificamente, non è.
Consegue il rigetto della domanda. Spese pari a € 6.000,00, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e tenuto conto del carattere meramente documentale della stessa;
spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE Le domande di e di e li Parte_1 Parte_2
CONDANNA Al pagamento delle spese di lite in favore di in misura Controparte_1 pari a € 6000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 11 febbraio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29791/2024 promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. MORINI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 152 VIAREGGIO presso il difensore avv. MORINI GIAMPAOLO ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ARLENGHI MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in VIALE TRENTO E TRIESTE 13 MONZA presso il difensore avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA CONVENUTO CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis, accogliere in via graduale nullità parziale delle fidejussioni sottoscritte dagli attori di cui in narrativa poiché contenenti le tre clausole 2, 6 ed 8 di cui al modello di fidejussione omnibus, predisposto dall'ABI nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della BA d'IA n.55/2005, e, rilevata privata di validità la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., dichiarare la decadenza di dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, con vittoria di spese dli lite. CP_2
Per CP_1 Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, - nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: respingere sin d'ora le istanze istruttorie che dovessero essere svolte ex adverso. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 hanno esposto di avere prestato fideiussione (nel 2007 e nel 2014) a beneficio
[...] della stessa a garanzia del debito di Hanno contestato la validità delle Parte_3 fideiussioni con riguardo alle clausole che hanno riprodotto il modello predisposto dall'Abi nel 2003 e, di conseguenza, la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente applicazione dello stesso e intervenuta decadenza per decorso del termine di sei mesi.
pagina 1 di 4 La domanda è infondata.
1. Va premesso che la nullità della fideiussione viene basata sulla violazione della l. n. 287/1990; il richiamo alla stessa non vale tuttavia a determinare la necessità di una decisione in composizione collegiale per i motivi già evidenziati. Se una parte delle intese restrittive stipulasse con un terzo un contratto in ipotesi attuativo dell'intesa medesima, stipulerebbe un accordo diverso da quello integrante l'intesa vietata;
rispetto allo stesso, conseguentemente, non potrebbe venire in rilievo quale causa diretta di nullità il divieto di restrizioni negoziali della concorrenza. Il punto è del resto pacifico nella giurisprudenza eurounitaria. L'art. 102 t.u.f., richiamato dalla stessa l. n. 287/1990, è stato riferito dalla Corte di giustizia della Comunità europea con sent. 14.12.1983 in causa 319-82 agli accordi di cartello, non anche agli accordi tra i partecipanti al cartello e i terzi, che secondo la medesima corte sono demandati alla competenza dei legislatori nazionali. Il richiamo al precedente in questione non è solo un argomento ad colorandum, bensì una precisa direttiva per l'interprete, posto che l'art. 1 c. 4 della l. n. 287/1990 sancisce che l'interpretazione delle norme contenute nel titolo dedicato (tra l'altro) alle norme sulle intese è effettuata in base ai principi delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. A opinare diversamente, del resto, non si comprenderebbe non solo come sia stato possibile teorizzare in passato (al punto da richiedere una statuizione a opera delle sezioni unite) che simili contratti, c.d. a valle, possano generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria (ovvero un rimedio restitutorio) ma, prima ancora, il loro stesso inquadramento alla stregua di contratti distinti da quelli integranti l'intesa: contratti, per l'appunto, “a valle”. Anche in dottrina ricorre del resto il tema della nullità dei contratti stipulati a valle dell'intesa medesima, e proprio la specificità del problema sottintende il diverso oggetto di questi ultimi tipi di contratti e l'impossibilità di riferire a quello “a valle” la causa di nullità specificamente prevista per le intese restrittiva “a monte” (circostanza che è alla base di tutta la problematica relativa alla nullità in questione); ciò perché i primi tipi contrattuali non possono certamente dirsi integrare un accordo o un'intesa restrittiva della concorrenza. Si è pertanto al di fuori delle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in base alla quale viene fondata la competenza del tribunale delle imprese. È ben vero che Cass. n. 6523/2021 afferma la competenza del tribunale delle imprese anche in caso di controversia sulle fideiussioni a valle, perché ciò implicherebbe l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (punto ripreso da Cass. S.U. n. 41994/2021); ma il punto è anzitutto logicamente smentito da Cass. n. 3248/2023. Quest'ultima non ritiene necessaria la competenza del tribunale delle imprese nel caso di nullità fatta valere in via di mera eccezione (dunque incidenter tantum); eppure è evidente che anche in questo caso la nullità dell'intesa a monte deve pur sempre essere accertata e, dunque deve formare oggetto di istruttoria, al fine di potere affermare, sia pure incidenter tantum (ossia al mero fine del rigetto della domanda basata sul contratto a valle, del quale si è eccepita la nullità), l'esistenza dell'intesa. È del pari erroneo ritenere che vi sia la competenza del Tribunale delle imprese sull'assunto che la causa relativa al contratto a valle rientrerebbe tra le “cause e i procedimenti che pagina 2 di 4 presentano ragioni di connessione” con le “controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (cfr. l'art. 3 c. 3 del d. lgs. n. 168/2003). Dato che la causa non riguarda una controversia relativa alla violazione della normativa antitrust, neppure ricorre un'ipotesi di connessione, perché quest'ultima deve intendersi in senso proprio (ossia ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.: cfr. Cass. n. 13889/2024). Non ricorre, in particolare, l'ipotesi di cui all'art. 32 c.p.c. Se pure viene in rilievo una causa di fideiussione, la questione demandata al tribunale delle imprese non riguarda il contratto oggetto di garanzia, bensì l'esistenza di un'intesa restrittiva a monte.
2. Nel caso di specie, si osserva che le fideiussioni risalgono al 2007 e al 2014. Le stesse sono quindi successiva alla delibera della BA d'IA n. 55 del 2005, come pure alla delibera Abi oggetto di quest'ultima delibera. Ora, la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad accordarsi, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone al giudice nazionale ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.
3. Occorre peraltro rilevare un'ulteriore e assorbente ragione alla base del rigetto della domanda. Nel 2005 la BA d'IA ha evidenziato che “l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”; sulla base di tale specifico presupposto ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole “sospette” fra i principali istituti bancari quale prova dell'adesione da parte degli stessi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus. In concreto: in presenza di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un settore, occorre una diffusione adesione alla stessa per concretizzare la lesione della concorrenza;
si tratta tuttavia di una fattispecie diversa dal caso in cui venga accertata un'intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, perché non viene in rilievo una sorta di accordo, bensì un minus, i.e. la somma di due fatti giuridici (la delibera dell'organismo rappresentativo e la concreta diffusione del modello propugnato dalla prima). Dunque nel 2005 la BA d'IA non ha accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale;
si è limitata a rilevare l'esistenza di uno schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati e il dato fattuale della diffusione dell'utilizzo di tale schema: circostanze sufficienti per riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus. Se allora la BA d'IA non ha riscontrato l'esistenza di un'intesa, dal punto di vista operativo, che l'utilità del richiamo alla delibera della BA d'IA sta e cade nella misura in pagina 3 di 4 cui a venire in rilievo sia la delibera Abi risalente al 2003; ma se già nel 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della BA d'IA, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, si deve ritenere che la lesione del mercato rilevata nel 2005 sia venuta meno per difetto dei presupposto. Quantomeno a far tempo dal 2006, insomma, l'illecito concorrenziale ritenuto comprovato nel 2005 non può più venire in rilievo, salva la prova di un'intesa: i cui presupposti però non sono integrati dal solo fatto della diffusione di un medesimo modello di contratto. Si potrebbe obiettare che dopo il 2006, per così dire, il pozzo è già stato inquinato: le banche continuano a inserire la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. perché di fatto tale è stato l'effetto della delibera Abi del 2003. Il punto però prova troppo. Da un lato, resta la considerazione che una banca può inserire una deroga all'art. 1957 c.c. nel suo esclusivo interesse e non in quanto adesione a un'intesa. Dall'altro, si deve osservare che la stessa metafora del pozzo ormai inquinato (che in termini giuridici sta a significare una sorta di atto illecito a effetti permanenti) non appare calzante, perché si dovrebbe allora dire che per effetto di ciò che è accaduto tra il 2003 e il 2005 l'art. 1957 c.c. sia divenuto una norma inderogabile: il che, pacificamente, non è.
Consegue il rigetto della domanda. Spese pari a € 6.000,00, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e tenuto conto del carattere meramente documentale della stessa;
spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE Le domande di e di e li Parte_1 Parte_2
CONDANNA Al pagamento delle spese di lite in favore di in misura Controparte_1 pari a € 6000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 11 febbraio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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