Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza celebratasi in data 4.06.2024
TRA
La società (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Matteo Briasco
(C.F. che la rappresenta e difende giusta procura conferita su C.F._1
separato supporto cartaceo da ritenersi in calce al ricorso introduttivo;
Parte Opponente
E
il sig. , (c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Roma, via Premuda n.° 16, presso lo studio dell'Avv. Pietro Franco Grillo (c.f.
1
all'Avv. Marco Livi ( ) giusta delega rilasciata con atto separato da C.F._4
intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2023 il ha proposto Parte_1
opposizione all'atto di precetto azionato dal sig. in forza della sentenza Controparte_1
della Corte di Appello di Roma n. 4326/23 del 15.06.2023 che aveva accolto l'appello del predetto e condannato la società odierna opponente a rifondere all'intimante le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Detto ricorso si fondava 1 - sulla inesistenza del diritto di credito del sig. CP_1
per intervenuta precedente rinuncia;
2 - sulla nullità dell'atto di precetto per
[...]
difetto di procura;
inoltre formulava precipua istanza di ripetizione delle somme per cui
è causa nelle more pagate dall'opponente al solo scopo di scongiurare l'avvio di una ingiusta esecuzione.
Con decreto emesso in data 6.09.23 veniva fissata l'udienza del 31.10.23, per la comparizione delle parti ed onerato il ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte entro il 18.09.2023.
All'udienza del 31.10.23 con ordinanza riservata del 6.03.24, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.06.24 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Ripercorso sommariamente l'iter processuale, preliminarmente la domanda deve essere qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in relazione al primo motivo in essa articolato, mentre per quanto attiene il difetto di procura eccepito con il secondo motivo, essa va qualificata come opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c..
Nel merito l'opposizione non appare fondata e va rigettata.
Per quanto attiene l'eccepito difetto di procura, l'avvenuto deposito in questa sede della procura ad litem rilasciata per resistere nel presente giudizio sana il vizio, pertanto non
2 può essere accolta. La stessa procura risulta regolarmente rilasciata dal al suo CP_1
procuratore in forza del titolo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
4346/2023 che condanna il alla refusione delle spese di lite del primo e del Parte_1
secondo grado in favore del e non del suo procuratore che non risulta CP_1
antistatario.
Per quanto attiene alla dichiarazione resa dall'opposto nel verbale di riconsegna dell'immobile locato del 4.10.2022, la stessa, dal tenore alquanto generico, non può ritenersi riferita al contenzioso in sede di gravame che già all'epoca della riconsegna era stato incardinato e di cui non si fa specifica menzione nel richiamato verbale;
né il comportamento concludente delle parti nell'ambito del giudizio d'appello fa ritenere la loro intenzione di giungere alla definizione “tombale” della lite in forza di quanto dichiarato nel verbale in questione, atteso che né l'appellante odierno opposto ha ivi espresso formale rinuncia alla domanda, né il resistente oggi opponente ha eccepito la sussistenza di un accordo che coinvolgesse anche il giudizio in corso;
con ogni conseguenza ai fini della definizione della causa. Ciò emerge chiaramente dal dato letterale che si riscontra nello stesso testo della decisione de qua ove viene riportato che “… parte appellata ha dato atto dell'intervenuta restituzione dell'immobile locato, a seguito di successiva cessazione della durata contrattuale negoziata, ed ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, ma il non ha aderito a tale richiesta, e CP_1
pertanto, i motivi di appello vanno esaminati, quanto meno ai fini della statuizione in termini di spese, secondo soccombenza virtuale”.
V'è sul punto ancora da precisare che il verbale di riconsegna è stato redatto nelle more del gravame costituendo circostanza anteriore alla emissione del titolo costituito dalla sentenza successivamente emessa dalla Corte d'Appello, dunque esso doveva essere fatto valere in detto ambito.
Costituisce principio granitico della Suprema Corte di legittimità quello per il quale,
Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione
3 di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione. (Cfr. ex multis
Cass. n. 3667 del 14.02.2013).
L'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.
Attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo ed è esclusa la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (Cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159. In senso conforme Cass.
19.6.2001, n. 8331).
Alla luce delle su esposte considerazioni l'opposizione non appare fondata e va rigettata;
le spese di lite vengono liquidate ai densi del D.M. n. 55/14 e succ. modd. sulla base del principio della soccombenza.
P. Q. M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto quantificate in € 1.700,00 oltre oneri di legge. Controparte_1
Roma, 7.01.2025
Il giudice
Barbara Pirocchi
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