Art. 3.
Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Cerveteri e di Ladispoli, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio.
presso il comune di Cerveteri.
Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Cerveteri e di Ladispoli, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio.
presso il comune di Cerveteri.