CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: OV AR Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 266/2025
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
Parte_1
Avv. Marco Pica appellante E
CP_1
Avv. Cristiana Giordano
Controparte_2
Avv. Enrico Lucci appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9465/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9026465405000, limitatamente al solo avviso di addebito n. 397 2013 0000050247000 afferente crediti di natura contributiva e previdenziale, per una somma complessiva di euro 21.610,20. L'istante eccepiva la nullità e la non debenza della somma suindicata, a fronte dell'insussistenza della previa notificazione dell'AVA e dell'intervenuta prescrizione dei crediti in esso richiamati. L'odierno appellante, dunque, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione ed il conseguenziale annullamento dell'intimazione di pagamento.
2. Costituitasi in giudizio, l , contestando Controparte_3 integralmente le avversarie deduzioni, concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo la regolarità della notifica e l'insussistenza della prescrizione dei crediti dedotta dal ricorrente.
3. Altresì costituitosi, l' chiedeva il rigetto delle domande del CP_1 Pt_1 eccependone l'integrale inammissibilità e infondatezza.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento dei compensi di lite a favore degli Enti convenuti. Infatti, il Giudice di prime cure così statuiva: “[…] dall'avvenuta notifica del suddetto atto discende che non può costituire oggetto del presente giudizio l'originaria esistenza del credito indicato nell'avviso di addebito innanzi richiamato, in quanto tale accertamento è divenuto incontrovertibile, non risultando che lo stesso sia stato tempestivamente opposto nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999. ha altresì documentato di Controparte_3 aver interrotto il decorso della prescrizione successiva, notificando al ricorrente, in riferimento all'avviso di addebito in questione, intimazione di pagamento n. 097 2016 9058642926000, in data 10.4.2017, comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776 2018 00016430000, in data 3.12.2018, intimazione di pagamento n. 097 2022 9042350933000, in data 17.4.2023, ed infine, in data 17.4.23, l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9026465405000, oggi impugnata. Risulta altresì documentato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'invio delle raccomandate informative a seguito dell'avvenuto deposito degli atti presso la Casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di residenza (docc. 10-24 prod. ADER). Del tutto generiche risultano infine le contestazioni di parte ricorrente circa la mancata prova della conformità dei relativi atti agli originali. Sicchè valgono le stesse osservazioni innanzi svolte in ordine alla medesima contestazione, svolta in riferimento alla notifica dell'avviso di addebito. Con tali atti è stata quindi utilmente interrotta la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito n. 397 2013 0000050247000. L'opposizione va quindi integralmente rigettata.” 4. Avverso la suindicata pronuncia, insistendone per l'integrale riforma,
propone appello, articolando i seguenti motivi di gravame: Parte_1
- illegittimità della sentenza per erronea applicazione del termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e prescrizione del diritto alla riscossione;
- errata valutazione della correttezza della notifica degli atti interruttivi;
- decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 in seguito all'omessa, inesistente ovvero illegittima notifica dell'avviso di addebito n.39720130000050247000 presupposto all'atto impugnato. 5. Ritualmente costituitasi in giudizio, l , Controparte_3 concludendo per la conferma della gravata pronuncia, contesta le domande dell'odierno appellante, eccependo l'inammissibilità dell'appello, la tardività
2 dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, la regolarità della notifica e rilevando, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. L altresì evocato in giudizio, contesta le avversarie deduzioni, CP_1 insistendo per la conferma della pronuncia di primo grado.
7. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello è infondato.
9. La Corte, in primo luogo, rileva l'infondatezza del primo motivo di gravame. Invero, benché il ricorrente contesti l'erronea applicazione, asseritamente operata dal Tribunale, circa il termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, l'odierno organo giudicante rileva come parte appellante non si sia efficacemente confrontata con la valutazione compiuta nella precedente fase del giudizio dal Giudice di prime cure, attesa la puntuale verifica da questi compiuta circa la regolarità delle notificazioni ritualmente effettuate dagli Enti convenuti. Il primo Giudice, infatti, pur richiamando la normativa di riferimento, non poneva unicamente a fondamento della propria decisione l'inutile decorso del termine di opposizione contestato, ma svolgeva autonome ed approfondite argomentazioni nel merito della controversia, valutando la completezza e la regolarità delle notificazioni degli atti oggetto di impugnazione. La Corte disattende, per tale ragione, il primo motivo di appello.
10. Infondata risulta, altresì, la seconda censura formulata dall'appellante, con la quale il deduce l'erroneità della valutazione compiuta dal Giudice di Pt_1 prime cure in ordine alla regolarità della notifica degli atti interruttivi. Sul punto, la Corte rileva, in primo luogo, come l'appellante si limiti a reiterare le medesime argomentazioni difensive già disattese nella precedente fase del giudizio, con riferimento alla pretesa estraneità della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ritorno relativa all'avviso di addebito n. 39720130000050247000. Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, tale doglianza è formulata in termini del tutto generici e risulta priva di specifiche allegazioni probatorie rilevanti. L'appellante si limita, infatti, a dedurre la consegna dell'AVA ad un soggetto diverso dal destinatario, contestando in modo meramente assertivo la sottoscrizione, che viene interpretata come recante il nome “ ”, senza tuttavia fornire ulteriori Pt_2 elementi probatori idonei a corroborare tale censura. Inoltre, come richiamato dal Tribunale nella sentenza impugnata, citando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in analoga fattispecie, “[…] essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la
3 sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. anche Cass. n. 1686 del 19/01/2023)”. 10.1. Deve altresì osservarsi che, contrariamente da quanto sostenuto da parte appellante, la presenza di due timbri postali recanti due date diverse non è idonea ad inficiare la validità della notificazione. In particolare, la data risultante dal timbro postale del 01.03.2013 risulta pienamente coerente con la data “1/3” apposta accanto alla sottoscrizione dell'incaricato alla ricezione, come documentalmente comprovato dal documento prodotto dall' nella precedente fase del giudizio (v. doc. allegato CP_1 sub 1bis alla memoria dell in primo grado). Tale concordanza consente, CP_1 dunque, di ritenere correttamente individuato il momento perfezionativo della notifica, escludendo qualsiasi incertezza o irregolarità idonea a comprometterne l'efficacia. 10.2. L'odierno collegio ritiene, altresì, priva di fondamento la censura formulata dal in ordine alla dedotta irregolarità della notificazione della Pt_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Infatti, sebbene parte appellante abbia evidenziato come l'atto sia stato consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario, qualificatosi come “Iacobelis/convivente”, e come non vi sia prova alcuna dell'avvenuto inoltro della successiva informativa mediante raccomandata A.R. - assumendo, a tal riguardo, un'asserita inidoneità probatoria del prospetto riepilogativo prodotto da (allegato n. 17 alla memoria di costituzione in primo CP_4 grado) - la Corte ritiene che tali deduzioni non siano comunque sufficienti ad inficiare la validità della notificazione, né il corretto svolgimento del procedimento informativo delineato dalla normativa di riferimento. A tal proposito, è d'uopo richiamare quanto recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale si osserva quanto segue: “
1.4. Va preliminarmente evidenziato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa 'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo (a tale fine cfr. Cass. n. 2377 del 2022).
1.5. Nel caso in esame, la ricorrente deduce e documenta di aver dato prova dell'invio della suddetta raccomandata mediante «produzione in giudizio del prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c.» (riprodotto nel ricorso).
1.6. Tale documento è idoneo a colmare l'evidenziata carenza documentale attraverso la produzione, da parte dell'agente della riscossione, di idonea certificazione, proveniente dall'agente postale, della spedizione della
4 raccomandata, tale dovendo ritenersi il suddetto «prospetto riepilogativo», nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, e trattandosi di un modulo, compilato dall con i dati Controparte_3 relativi agli atti da spedire, e recante il timbro datario di .
1.7. Deve CP_5 quindi affermarsene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte provengono dall'agente postale, e non dalla stessa parte che intende avvalersene” (cfr. Cass. n. 18837/2024)”. 10.3. Con riferimento, invece, alla contestazione relativa alla mancanza dell'avviso di ricevimento concernente la notifica dell'intimazione n. 0970169058642926000, nonché alla correzione della data apposta sulla relata, la Corte osserva che l'allegato n. 11 – depositato da in primo grado – contiene la CP_4 relata di notifica, dalla quale emerge che la correzione della data riportata nell'angolo superiore sinistro risulta perfettamente coerente con quella indicata in calce (11/3/17). Quanto alla pretesa assenza dell'avviso di ricevimento, la doglianza non può essere condivisa, atteso che lo stesso risulta ritualmente prodotto da nel CP_4 documento n. 14 (allegato alla memoria di costituzione in primo grado), nel primo foglio del quale è chiaramente annotata la compiuta giacenza. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche di tale ulteriore censura. L'intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione, determinata dai due atti sopraindicati e maturata nel lasso temporale compreso tra la notifica dell'avviso di addebito del 1.3.2013 e quella dell'intimazione di pagamento del 17.4.2023, priva di rilievo ogni ulteriore questione riferita alla notificazione della successiva intimazione di pagamento, il cui esame deve, pertanto, ritenersi superfluo. 11. La Corte osserva altresì la conseguenziale infondatezza del terzo ed ultimo motivo di gravame circa l'asserita intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999. Tale assunto, infatti, come già esposto in precedenza, non può trovare riscontro alcuno, attesa la rituale notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione. L'accertata regolarità della notificazione - da ritenersi, dunque, pienamente provata - impedisce di configurare la prospettata decadenza e, per tal motivo, anche tale ulteriore censura deve, pertanto, esser disattesa.
12. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
13. La condanna dell'appellante, in favore degli Enti appellati, al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
14. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, per ciascuna parte convenuta, in €2.000,00, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi limitatamente al difensore dell CP_4
5 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025
La Presidente est.
OV AR
6
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: OV AR Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 266/2025
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
Parte_1
Avv. Marco Pica appellante E
CP_1
Avv. Cristiana Giordano
Controparte_2
Avv. Enrico Lucci appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9465/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2023, innanzi al Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9026465405000, limitatamente al solo avviso di addebito n. 397 2013 0000050247000 afferente crediti di natura contributiva e previdenziale, per una somma complessiva di euro 21.610,20. L'istante eccepiva la nullità e la non debenza della somma suindicata, a fronte dell'insussistenza della previa notificazione dell'AVA e dell'intervenuta prescrizione dei crediti in esso richiamati. L'odierno appellante, dunque, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione ed il conseguenziale annullamento dell'intimazione di pagamento.
2. Costituitasi in giudizio, l , contestando Controparte_3 integralmente le avversarie deduzioni, concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo la regolarità della notifica e l'insussistenza della prescrizione dei crediti dedotta dal ricorrente.
3. Altresì costituitosi, l' chiedeva il rigetto delle domande del CP_1 Pt_1 eccependone l'integrale inammissibilità e infondatezza.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento dei compensi di lite a favore degli Enti convenuti. Infatti, il Giudice di prime cure così statuiva: “[…] dall'avvenuta notifica del suddetto atto discende che non può costituire oggetto del presente giudizio l'originaria esistenza del credito indicato nell'avviso di addebito innanzi richiamato, in quanto tale accertamento è divenuto incontrovertibile, non risultando che lo stesso sia stato tempestivamente opposto nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999. ha altresì documentato di Controparte_3 aver interrotto il decorso della prescrizione successiva, notificando al ricorrente, in riferimento all'avviso di addebito in questione, intimazione di pagamento n. 097 2016 9058642926000, in data 10.4.2017, comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776 2018 00016430000, in data 3.12.2018, intimazione di pagamento n. 097 2022 9042350933000, in data 17.4.2023, ed infine, in data 17.4.23, l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9026465405000, oggi impugnata. Risulta altresì documentato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'invio delle raccomandate informative a seguito dell'avvenuto deposito degli atti presso la Casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza del destinatario presso l'indirizzo di residenza (docc. 10-24 prod. ADER). Del tutto generiche risultano infine le contestazioni di parte ricorrente circa la mancata prova della conformità dei relativi atti agli originali. Sicchè valgono le stesse osservazioni innanzi svolte in ordine alla medesima contestazione, svolta in riferimento alla notifica dell'avviso di addebito. Con tali atti è stata quindi utilmente interrotta la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito n. 397 2013 0000050247000. L'opposizione va quindi integralmente rigettata.” 4. Avverso la suindicata pronuncia, insistendone per l'integrale riforma,
propone appello, articolando i seguenti motivi di gravame: Parte_1
- illegittimità della sentenza per erronea applicazione del termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e prescrizione del diritto alla riscossione;
- errata valutazione della correttezza della notifica degli atti interruttivi;
- decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 in seguito all'omessa, inesistente ovvero illegittima notifica dell'avviso di addebito n.39720130000050247000 presupposto all'atto impugnato. 5. Ritualmente costituitasi in giudizio, l , Controparte_3 concludendo per la conferma della gravata pronuncia, contesta le domande dell'odierno appellante, eccependo l'inammissibilità dell'appello, la tardività
2 dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, la regolarità della notifica e rilevando, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. L altresì evocato in giudizio, contesta le avversarie deduzioni, CP_1 insistendo per la conferma della pronuncia di primo grado.
7. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
8. L'appello è infondato.
9. La Corte, in primo luogo, rileva l'infondatezza del primo motivo di gravame. Invero, benché il ricorrente contesti l'erronea applicazione, asseritamente operata dal Tribunale, circa il termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, l'odierno organo giudicante rileva come parte appellante non si sia efficacemente confrontata con la valutazione compiuta nella precedente fase del giudizio dal Giudice di prime cure, attesa la puntuale verifica da questi compiuta circa la regolarità delle notificazioni ritualmente effettuate dagli Enti convenuti. Il primo Giudice, infatti, pur richiamando la normativa di riferimento, non poneva unicamente a fondamento della propria decisione l'inutile decorso del termine di opposizione contestato, ma svolgeva autonome ed approfondite argomentazioni nel merito della controversia, valutando la completezza e la regolarità delle notificazioni degli atti oggetto di impugnazione. La Corte disattende, per tale ragione, il primo motivo di appello.
10. Infondata risulta, altresì, la seconda censura formulata dall'appellante, con la quale il deduce l'erroneità della valutazione compiuta dal Giudice di Pt_1 prime cure in ordine alla regolarità della notifica degli atti interruttivi. Sul punto, la Corte rileva, in primo luogo, come l'appellante si limiti a reiterare le medesime argomentazioni difensive già disattese nella precedente fase del giudizio, con riferimento alla pretesa estraneità della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ritorno relativa all'avviso di addebito n. 39720130000050247000. Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, tale doglianza è formulata in termini del tutto generici e risulta priva di specifiche allegazioni probatorie rilevanti. L'appellante si limita, infatti, a dedurre la consegna dell'AVA ad un soggetto diverso dal destinatario, contestando in modo meramente assertivo la sottoscrizione, che viene interpretata come recante il nome “ ”, senza tuttavia fornire ulteriori Pt_2 elementi probatori idonei a corroborare tale censura. Inoltre, come richiamato dal Tribunale nella sentenza impugnata, citando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in analoga fattispecie, “[…] essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la
3 sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. anche Cass. n. 1686 del 19/01/2023)”. 10.1. Deve altresì osservarsi che, contrariamente da quanto sostenuto da parte appellante, la presenza di due timbri postali recanti due date diverse non è idonea ad inficiare la validità della notificazione. In particolare, la data risultante dal timbro postale del 01.03.2013 risulta pienamente coerente con la data “1/3” apposta accanto alla sottoscrizione dell'incaricato alla ricezione, come documentalmente comprovato dal documento prodotto dall' nella precedente fase del giudizio (v. doc. allegato CP_1 sub 1bis alla memoria dell in primo grado). Tale concordanza consente, CP_1 dunque, di ritenere correttamente individuato il momento perfezionativo della notifica, escludendo qualsiasi incertezza o irregolarità idonea a comprometterne l'efficacia. 10.2. L'odierno collegio ritiene, altresì, priva di fondamento la censura formulata dal in ordine alla dedotta irregolarità della notificazione della Pt_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Infatti, sebbene parte appellante abbia evidenziato come l'atto sia stato consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario, qualificatosi come “Iacobelis/convivente”, e come non vi sia prova alcuna dell'avvenuto inoltro della successiva informativa mediante raccomandata A.R. - assumendo, a tal riguardo, un'asserita inidoneità probatoria del prospetto riepilogativo prodotto da (allegato n. 17 alla memoria di costituzione in primo CP_4 grado) - la Corte ritiene che tali deduzioni non siano comunque sufficienti ad inficiare la validità della notificazione, né il corretto svolgimento del procedimento informativo delineato dalla normativa di riferimento. A tal proposito, è d'uopo richiamare quanto recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale si osserva quanto segue: “
1.4. Va preliminarmente evidenziato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa 'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo (a tale fine cfr. Cass. n. 2377 del 2022).
1.5. Nel caso in esame, la ricorrente deduce e documenta di aver dato prova dell'invio della suddetta raccomandata mediante «produzione in giudizio del prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c.» (riprodotto nel ricorso).
1.6. Tale documento è idoneo a colmare l'evidenziata carenza documentale attraverso la produzione, da parte dell'agente della riscossione, di idonea certificazione, proveniente dall'agente postale, della spedizione della
4 raccomandata, tale dovendo ritenersi il suddetto «prospetto riepilogativo», nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, e trattandosi di un modulo, compilato dall con i dati Controparte_3 relativi agli atti da spedire, e recante il timbro datario di .
1.7. Deve CP_5 quindi affermarsene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte provengono dall'agente postale, e non dalla stessa parte che intende avvalersene” (cfr. Cass. n. 18837/2024)”. 10.3. Con riferimento, invece, alla contestazione relativa alla mancanza dell'avviso di ricevimento concernente la notifica dell'intimazione n. 0970169058642926000, nonché alla correzione della data apposta sulla relata, la Corte osserva che l'allegato n. 11 – depositato da in primo grado – contiene la CP_4 relata di notifica, dalla quale emerge che la correzione della data riportata nell'angolo superiore sinistro risulta perfettamente coerente con quella indicata in calce (11/3/17). Quanto alla pretesa assenza dell'avviso di ricevimento, la doglianza non può essere condivisa, atteso che lo stesso risulta ritualmente prodotto da nel CP_4 documento n. 14 (allegato alla memoria di costituzione in primo grado), nel primo foglio del quale è chiaramente annotata la compiuta giacenza. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche di tale ulteriore censura. L'intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione, determinata dai due atti sopraindicati e maturata nel lasso temporale compreso tra la notifica dell'avviso di addebito del 1.3.2013 e quella dell'intimazione di pagamento del 17.4.2023, priva di rilievo ogni ulteriore questione riferita alla notificazione della successiva intimazione di pagamento, il cui esame deve, pertanto, ritenersi superfluo. 11. La Corte osserva altresì la conseguenziale infondatezza del terzo ed ultimo motivo di gravame circa l'asserita intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999. Tale assunto, infatti, come già esposto in precedenza, non può trovare riscontro alcuno, attesa la rituale notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione. L'accertata regolarità della notificazione - da ritenersi, dunque, pienamente provata - impedisce di configurare la prospettata decadenza e, per tal motivo, anche tale ulteriore censura deve, pertanto, esser disattesa.
12. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
13. La condanna dell'appellante, in favore degli Enti appellati, al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
14. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, per ciascuna parte convenuta, in €2.000,00, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi limitatamente al difensore dell CP_4
5 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025
La Presidente est.
OV AR
6