Decreto cautelare 4 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04001/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4001 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
del decreto n. cat. A12/Imm./20 prot. n. 240 del 28.04.2020 e notificato il 09.06.2021 alla scrivente, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in data 16.03.2017, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Con provvedimento del 28.04.2020, la Questura di Napoli ha respinto l’istanza sulla base della seguente motivazione: “ dalle risultanze delle relative ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche nazionali dei sistemi informatici INPS e Agenzia delle Entrate, non risultavano contribuzioni corrisposte in suo favore da parte del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-in qualità di presunta parte datoriale, bensì risultavano versati tributi previdenziali attestanti rapporti di lavoro a carattere agricolo di tipo giornalieri fermi all’anno 2018…. Atteso che il cittadino straniero allo stato non ha dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa da cui trae il proprio sostentamento, pertanto è da ritenere che tragga le proprie fonti reddituali anche in parte da attività illecite o comunque completamente sconosciute al fisco…rilevato che l’intervenuto stato di irreperibilità nonché l’omissione della comunicazione dell’avvenuta variazione domiciliare, costituiscono ulteriori circostanze ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, in relazione alle specifiche disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, dlgs 286/1998 così come modificato dalla L. 189/02… Rilevato che il cittadino straniero dalla data di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno non ha più fornito a questo ufficio immigrazione notizie e\o ulteriori recapiti utili ad un suo eventuale rintraccio, né prodotta altra documentazione riflettente la sua attuale ed effettiva posizione sul territorio nazionale…ATTESO che la condotta attiva dell’istante è ascrivibile a taluna delle specifiche categorie di cui all’art. 5, comma 8bis, del D.lgs. 286/1998. … TENUTO CONTO che da parte del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, giammai risulta invocato l’esercizio del preminente diritto all’unità familiare, la cui tutela è espressamente sancita dal Titolo IV del D.lgs.286/1998…l’attuale posizione del sig. -OMISSIS- è da ritenersi irregolare, poiché ricompresa tra le ipotesi normative di cui all’art. 5, comma 5, del D.lgs. 286/1998.. DECRETA il respingimento dell’istanza di permesso di soggiorno perché manifestamente infondata e fraudolenta ”.
Il ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento di diniego deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. A sostegno del ricorso, ha rilevato:
- di aver inoltrato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nell’anno 2017 e di aver presentato la relativa documentazione lavorativa. (cfr. all.to Unilav);
-aver svolto, fino all’anno 2018, anche attività di tipo agricolo;
-la irregolarità della posizione contributiva presso l’INPS non costituiva per sé ragione sufficiente, in mancanza di altre circostanze indiziarie, ad escludere il possesso del reddito necessario per l’accoglimento della istanza;
-l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare che il ricorrente soggiornava da tempo sul territorio nazionale e tenere in debito conto i suoi legami familiari qui consolidatisi;
-al momento della presentazione della domanda, il ricorrente aveva regolarmente il proprio domicilio in Giugliano, in Campania alla Via Domitiana n. 74; in sede di rilievi foto-dattiloscopici, aveva anche indicato il proprio recapito telefonico mobile;
- l’irreperibilità, in ogni caso, non poteva essere indice sintomatico della precarietà della situazione alloggiativa del ricorrente nonché del difetto di interesse a mantenere la sede principale dei propri interessi in Italia, giacché egli lavorava regolarmente e in modo continuativo in Italia a far data dall'anno 2011;
-erano state omesse tutte le garanzie tese a consentire, al ricorrente, di partecipare al procedimento amministrativo ed interloquire con l’Amministrazione;
- l’interessato aveva depositato tutta la documentazione necessaria per ottenere il titolo soggiorno; l’Amministrazione resistente, in ogni caso, avrebbe ben potuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- L’Amministrazione aveva precluso automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno,
così violando l’art. 5, comma 5, del D.lgs 286/1998 che obbliga, invece, l’Amministrazione procedente a compiere una valutazione in concreto della situazione dell’interessato.
- la Questura di Napoli, a norma dell’art. 5, comma 5, del T.U.I. per non incorrere in automatismi illegittimi avrebbe dovuto tener conto della durata del soggiorno del sig. -OMISSIS- sul territorio nazionale -che durava da ben dieci. del suo inserimento sociale e lavorativo e dei suoi legami familiari. Per tali molteplici ragioni, il diniego impugnato doveva essre annullato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria formale.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 20.10.2021.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 14 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel caso che ci occupa, la Questura di Napoli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto dal sig. -OMISSIS- in data 16.03 2017, per una serie plurima di ragioni, analiticamente indicate nel provvedimento gravato. In particolare, dagli accertamenti eseguiti, anche tramite interrogazione delle banche dati telematiche nazionali dei sistemi informatici INPS e Agenzia delle Entrate, il ricorrente è risultato sprovvisto del requisito reddituale e della stabilità alloggiativa richiesti dalla normativa vigente per il rilascio del titolo di soggiorno.
Al riguardo, occorre infatti osservare che l'art. 5, comma 5, del d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, dispone che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".
Tra i requisiti richiesti per l'ingresso in Italia è anche inclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo testo normativo, la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
L'art. 6, comma 5, del decreto legislativo citato stabilisce, infine, che "per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato".
Da quanto sopra indicato risulta evidente, in primo luogo, come la percezione di un reddito lecito e adeguato sia una condizione necessaria per ottenere e per rinnovare il permesso di soggiorno.
Ciò al fine di assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia, al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dal medesimo presentata (Cass., sez. I, sent. n. 2417 del 3 febbraio 2006), i mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose (C.d.S., sez. VI, n. 2518/2006; sez. IV, n. 5495/2004; sez. IV, n. 1753/1999), nonché ad evitare lo stabile inserimento nella collettività di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale, in quanto indigenti.
Altro elemento che l’Amministrazione deve considerare è costituito, poi, dalla disponibilità di un alloggio stabile, in quanto "la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità del soggetto interessato (Cons. di Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710)".
Ciò detto, è evidente che la disciplina in materia di immigrazione obbliga la Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca o diniego di rilascio del permesso di soggiorno laddove non sussistano o vengano a mancare i requisiti che giustificano il rilascio o rinnovo del soggiorno stesso, ritenendosi fondata, nel caso di specie, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto ai diritti ed alle esigenze del singolo.
L’Amministrazione competente, quindi, ha il dovere di verificare se sussistono ancora i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. A tal riguardo, l'art. 6, comma 5, d. lgs 286/1998 – nel conferire all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di verificare la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo autorizzatorio – obbliga quest’ultima ad adottare il provvedimento di rigetto, laddove tali presupposti vengano a mancare o, per dichiarazioni non veritiere, non siano mai esistiti.
Nel caso che ci occupa, il Collegio è dell’avviso che la Questura di Napoli abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a sostegno del diniego gravato e che i motivi di ricorso opposti dal ricorrente non siano sufficienti a scalfire tale diniego.
Ed invero, quanto al requisito reddituale, la sola comunicazione Unilav non è in grado di fornire la prova della percezione, da parte del lavoratore, di un reddito sufficiente a giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno, in assenza di ulteriori elementi che permettano di ritenere che vi sia stata effettiva prestazione di attività e effettiva erogazione della retribuzione e di stabilire l’ammontare di quest’ultima (T.a.r Campania, sentenza n.4813 del 2021).
Il ricorrente, poi, non ha fornito alcun elemento di prova atto a contestare o superare quanto acclarato dall’Ufficio circa lo stato di sua irreperibilità oltre alla omessa comunicazione dell’avvenuta variazione domiciliare; non risulta, infine, che egli abbia mai invocato l’esercizio del preminente diritto all’unità familiare.
A fronte di tali plurime ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, non potrebbe nemmeno rilevare, nel senso della accoglibilità della istanza, il fatto che lo straniero abbia soggiornato da lungo tempo in Italia. E da ultimo, nello stesso provvedimento impugnato si dà atto che l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli ha attivato la Polizia Municipale di Giugliano in Campania per provvedere alla notifica del preavviso di rigetto, ma tale notifica non è andata a buon fine a causa della irreperibilità del cittadino straniero, che, come già rilevato, aveva anche omesso qualsivoglia comunicazione circa l’avvenuta variazione di domicilio.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Si ravvisano, in ogni caso, le giuste ragioni in considerazione della materia controversa per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.