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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1610/2021 promossa da:
C.F. P.IVA , amministrata e legalmente Parte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla società e quest'ultima in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore o Amministratore Delegato, con gli Avv.ti CP_2
IL DE, AN DE e LI EN;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F. ), con l'Avv. Giuseppe Dati;
Controparte_3 C.F._1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 225/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 5/03/2021.
CONCLUSIONI
In data 28/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, così pronunciare:
- NEL MERITO: riformare parzialmente la sentenza n. 225/2021 pubblicata in data 05.03.2021 in primo grado nella causa sub N. 977/2018 RG – Tribunale di Lucca non notificata e per l'effetto
VOGLIA
Accogliere le conclusioni di primo grado e quindi:
pagina 1 di 18 - NEL MERITO: previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare:
i) la violazione da parte del convenuto del termine di consegna Controparte_3 pattuito tra le parti contrattualmente (v. contratto ed allegato cronoprogramma sub doc. 4) avendo accumulato un ritardo di 13 giorni, condannando per l'effetto il suddetto convenuto, in considerazione di tale inadempimento, al pagamento in favore dell'attrice, secondo la clausola penale pattuita tra le parti (v. ancora il contratto sub doc. 4) ex art. 1382 C.C., dell'importo di Euro 4.160,00 (Euro 320,00 pro die x 13 giorni), o quella diversa misura che verrà accertata di giustizia, oltre al riconoscimento degli interessi come previsti per legge (ex D.lgs. n. 231/2002 trattandosi di transazione commerciale) dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
ii) la pattuita ed intervenuta restituzione tra le parti di una piccola parte della fornitura (salamandra e la cappa, il pensile refrigerato ed il mobile pensile cm. 70 in ferro non adatti gli spazi disponibili, minicella mod. e forni elettromeccanici e distributori di CP_4 asciugamani piegati in quanto fornita direttamente dall'aeroporto, mobili espositori bottiglie in quanto forniti direttamente dal fornitore , avendone riscontrato CP_5
l'impossibilità alla sua installazione, e come risulta dal documento di trasporto sub doc. 9, condannando per l'effetto il convenuto alla restituzione all'attrice del Controparte_3 relativo prezzo, imponibile esclusa IV l tempo già pagati da
[...]
oltre agli interessi come previsti per legge (ex D.lgs. n. 231/2002 Parte_1 trattandosi di transazione commerciale) dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
iii) l'inadempimento avversario in relazione alla fornitura della tenda divisoria meccanizzata (v. la voce 40 del contratto e relativo preventivo di cui sopra e sub docc. 4 e 4- bis) ed accertata l'incapacità di tale bene ad assolvere alla sua funzione ed uso previsto e pattuito per sua netta carenza strutturale (aliud pro alio), accertare e dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti limitatamente alla suddetta fornitura della tenda divisoria meccanizzata, condannando per l'effetto il convenuto Controparte_3
- alla restituzione del prezzo all'attrice, già da ella pagato, dell'importo imponibile esclusa IVA di Euro 10.500,00, con riconoscimento su tale importo degli interessi come previsti per legge (ex D.lgs. n. 231/2002 trattandosi di transazione commerciale);
- al risarcimento del danno subito dall'attrice e quantificato in narrativa, a fronte dei maggiori e non prevedibili costi da ella sostenuti per rimediare a tale problematica ed installare delle vetrate in sostituzione della tenda divisoria meccanizzata, di (imponibile esclusa IVA) Euro 9.190,00, o quella diversa misura che verrà accertata di giustizia, oltre al riconoscimento degli interessi come previsti per legge e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nelle istanze istruttorie non ammesse di cui alla II memoria ex art. 183 c.p.c. c. VI di parte attrice
- IN OGNI CASO: con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a' sensi del decreto ministeriale n. 55/2014 sia di primo grado sia di secondo grado”
Per la parte appellata:
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal ai sensi dell'art. Parte_1
348 bis c.p.c., per tutti i motivi ex ante rappresentati.
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. pagina 2 di 18 3) Condannare l'appellante al pagamento di una indennità sanzionatoria ex art. 96 c.p.c. primo e terzo comma che si propone sia liquidata in misura pari alle spese di causa che verranno liquidate.
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.2.2018, (di seguito, per Parte_1
Parte brevità, anche “ ) conveniva in giudizio già titolare di impresa Controparte_3 individuale, deducendo di avere affidato allo stesso in appalto l'esecuzione di lavori di allestimento di due bar presso l'Aeroporto di Genova (realizzazione e montaggio arredi), come da contratto del 21.11.2014, e di vantare nei suoi confronti, in dipendenza del citato rapporto, tre ragioni di credito.
In primo luogo, lamentava il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle date di ultimazione fissate nel cronoprogramma contrattuale (7 gennaio 2015 per il bar “arrivi” e 18 gennaio 2015 per il bar “Schengen”), ritardo che quantificava in tredici giorni (in virtù di consegna avvenuta l'11 gennaio 2015 per il bar “arrivi” e il 27 gennaio 2025 per il bar
“Schengen”) e che, in forza della clausola penale pattuita, avrebbe comportato l'obbligo di corrispondere la somma di € 4.160,00 (euro 320,00 per ciascun giorno).
In secondo luogo, assumeva che le parti avessero concordato la restituzione di alcuni beni rivelatisi non utili/installabili, valorizzati in € 17.570,00, come da d.d.t. n. 5 del 5.3.2015, la quale cifra, quindi, avrebbe dovuto essere restituita all'attrice, stante il già avvenuto saldo integrale della fornitura.
Infine, deduceva l'inidoneità all'uso pattuito della tenda divisoria meccanizzata fornita dal convenuto (voce 40 del preventivo), che, a proprio dire, per carenza strutturale, si era strappata in più punti;
sosteneva in proposito la ricorrenza di un'ipotesi di aliud pro alio, chiedendo perciò la risoluzione parziale del contratto, la restituzione del prezzo della singola fornitura (€ 10.500,00) e il risarcimento del danno sotto forma di rimborso del maggior costo sostenuto per la sostituzione della tenda con delle vetrate (€ 9.190,00).
2. si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_3 domande avversarie. Quanto al ritardo nella consegna dei lavori, ne ammetteva la sussistenza, ma lo ridimensionava a pochi giorni (precisando che il bar “arrivi” era stato consegnato il 10 gennaio 2015 ed il bar “Schengen” il 22 gennaio 2015) e, soprattutto, ne negava l'imputabilità, pagina 3 di 18 attribuendola alla mancanza del quadro elettrico e al ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni di sicurezza, circostanze entrambe riferibili alla committente. Invocava, comunque, in ipotesi, la riduzione ad equità della penale in quanto manifestamente eccessiva, ex art. 1384 c.c., tenuto conto del danno effettivamente subito dalla controparte. Negava poi che fosse mai intervenuto un accordo per la restituzione di parte dei beni forniti e che detta restituzione fosse mai avvenuta, disconoscendo al riguardo la firma apposta sul d.d.t. ex adverso prodotto. Quanto alla tenda divisoria, infine, ne affermava la conformità al previsto utilizzo, negando che fosse inadatta perché di tessuto troppo debole e quindi facile alla lacerazione, così come sostenuto dall'attrice, ed attribuendone la rottura a manovre scorrette del personale di PGS.
Parte 3. Il Tribunale, assunte prove orali e disattesa la richiesta di c.t.u. avanzata da con sentenza n. 225/2021 accoglieva parzialmente la domanda attorea, limitatamente alla penale, ridotta ad € 150,00 per ciascun giorno di ritardo, che quantificava in dieci giorni, per complessivi € 1.500,00, oltre interessi. Rigettava le domande relative alla restituzione dei beni e alla tenda divisoria, ritenendo, da un canto, non provata la riconsegna delle merci per sopravvenuta intesa modificativa del primitivo contratto e rilevando, dall'altro, come la tenda centrale fosse stata sostituita, mentre per le altre mancavano sufficienti prove di rotture dovute al prodotto. Compensava infine integralmente le spese di lite, motivando sulla soccombenza reciproca.
4. ha proposto appello alla pronuncia articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
I) Primo motivo – Erronea quantificazione del ritardo: secondo l'appellante, la sentenza avrebbe dovuto riconoscere tredici giorni di ritardo, senza detrazione dei quattro giorni relativi alla sospensione iniziale dei lavori riguardanti il bar “partenze” o “Schengen”; il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la temporanea impossibilità per il convenuto di dare avvio ai lavori per le motivazioni addotte, sulla base di una valutazione parziale delle prove testimoniali e documentali raccolte.
II) Secondo motivo – Illegittima riduzione della penale: si censura il mancato accoglimento del rilievo dell'attrice relativo all'inammissibilità della “eccezione avversaria”, in quanto non “oggetto di una specifica domanda riconvenzionale” e comunque in quanto tardiva “trattandosi di eccezione in senso stretto”; si contesta inoltre la decisione di ridurre la penale ad € 150,00 pro die, per carenza di motivazione ed erroneo riferimento ad un valore pagina 4 di 18 dei ricavi medi degli esercizi commerciali inferiore a quello corretto, lamentandosi altresì, a tale riguardo, la mancata ammissione della c.t.u. richiesta in primo grado al fine di dare contezza di tale dato.
III) Terzo motivo – Erroneo rigetto della domanda relativa alla restituzione di parte dei beni: si sostiene che il Tribunale abbia omesso, anche su tale tema, di valutare le prove nella loro interezza, essendovi prove documentali (d.d.t. e corrispondenza) e testimoniali atte a confermare la circostanza dell'avvenuta restituzione di merce;
si lamenta inoltre la mancata ammissione della c.t.u. richiesta per l'accertamento della presenza o meno dei cespiti “nel punto vendita in questione e/o negli inventari della attrice”.
Quarto motivo – Erroneo rigetto delle domande formulate con riguardo alla tenda divisoria: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sul punto sulle dichiarazioni di un teste inaffidabile ( in quanto interessato ai fatti di Testimone_1 causa quale produttore/installatore della tenda, senza considerare le dichiarazioni dei testi e ed il tenore confessorio di una mail proveniente dal suscettibili di Tes_2 Tes_3 CP_3 dimostrare la ricorrenza di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio; si sostiene quindi che il
Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio, giacché “allegata la loro difettosità (id est lo strappo dei teli, circostanza confermata da tutti, compresa controparte) spettava alla parte convenuta provare la perfetta conformità del prodotto, cosa non avvenuta”.
V) Quinto motivo – Sulle spese di lite: si contesta, in via consequenziale agli altri motivi, la disposta compensazione delle spese, con richiesta di condanna dell'appellato all'integrale rifusione delle stesse.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. si è costituito in giudizio chiedendo di dichiarare Controparte_3
Parte inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero di rigettare l'appello, con condanna di al pagamento di una indennità sanzionatoria ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. in misura pari alle spese di causa.
6. Nel corso del giudizio di appello le parti sono state invitate ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo.
pagina 5 di 18 La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'appello è ammissibile ma solo parzialmente può trovare accoglimento, secondo quanto di seguito precisato.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
La valutazione finale del Tribunale circa la non imputabilità al convenuto di alcuni dei giorni di ritardo accumulato rispetto al termine finale di consegna dei lavori relativi al bar
“arrivi” può dirsi sostanzialmente corretta, alla luce del complessivo esame delle risultanze istruttorie.
In primo grado il ha dedotto di non avere potuto tempestivamente iniziare CP_3
i lavori nel suddetto locale (a) per la rivenuta mancanza del quadro elettrico, indicato come necessario per l'esecuzione degli interventi e (b) per il fatto che “il Direttore Tecnico dell'Aeroporto di Genova, chiedeva a la accettazione Parte_3 Parte_1 delle prescrizioni relative alle condizioni di sicurezza sul lavoro, senza la quale non poteva autorizzare il personale di a entrare sul cantiere. Soltanto in data sabato 3 CP_3 gennaio 2015 Amministratore di accettava le prescrizioni CP_2 Parte_1 dettate dal Direttore Tecnico dell'Aeroporto di Genova, consentendo quindi a di CP_3 entrare in cantiere a partire da lunedì 5 gennaio” (cfr. quanto precisato nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Circa la mancanza del quadro elettrico, essa è confermata dallo scambio epistolare del 2 gennaio 2015 di cui ai doc. 1 e 2 del fascicolo di parte convenuta in primo grado nonché dalle concordi dichiarazioni dei testi interrogati sul punto Parte_3 Testimone_4
. Testimone_5 Tes_6
Vi sono poi vari elementi di conferma del fatto che il quadro fosse necessario per dar corso alle opere e del fatto che le parti avessero data per scontata la sua presenza ed utilizzabilità da parte dell'impresa.
Il contratto di appalto sottoscritto prevedeva, ben vero, che la ditta del si CP_3 facesse carico di “qualsiasi necessario intervento (sgombero e smaltimento residuo di cantiere, elettrico, idraulico murario trasporto sdoganamento ecc.) per la realizzazione delle
pagina 6 di 18 strutture e la fornitura delle attrezzature così come previste nel capitolato, perfettamente Parte montate installate collaudate e funzionanti”, ma nel preventivo accettato da richiamato dallo stesso testo contrattuale, si legge che per entrambi i locali era previsto l'“allaccio impianto idraulico ed elettrico da/a impianto esistente per nuove attrezzature”, il che fa ritenere che si presumesse l'utilizzo per i collegamenti del quadro già esistente (e non anche la sostituzione dello stesso).
L'assunto dell'appellante secondo cui il senso della comunicazione inviata dall'architetto (tecnico incaricato dal in data 2 gennaio 2015 sarebbe Tes_4 CP_3 stato quello di una mera segnalazione della necessità del quadro per la futura apertura del punto vendita ma che esso “non c'entrava nulla con l'energia regolarmente fornita per effettuare i lavori da parte delle maestranze, che proveniva dai soliti contatori di cantiere” ovvero “spesso mediante utensili a batteria” non può essere recepita.
Il infatti, nell'informare dell'inizio dei lavori al bar “arrivi” il 2 gennaio 2015 Tes_4 comunicava, nel medesimo contesto, di avere constatato durante il sopralluogo presso il bar
“partenze” che “non vi era più il quadro elettrico”; precisava di non essere riuscito a sapere se l'asportazione fosse avvenuta direttamente ad opera dell'aeroporto per motivi di sicurezza ovvero fosse avvenuta per errore durante i lavori di smantellamento del vecchio locale;
quindi scriveva che “per rendere possibile l'apertura del bar è ovviamente opportuno sapere se il quadro elettrico è ancora nella disponibilità dell'aeroporto”.
Che si trattasse di una mancanza influente sui lavori si può desumere dalla successiva mail di (dipendente di come dal medesimo Parte_3 Parte_4 precisato in sede di esame testimoniale), il quale, in pari data, rispondeva che il quadro elettrico era stato erroneamente asportato dall'impresa del sub-concessionario uscente e di ritenere che lo stesso “possa essere riconsegnato prima dell'avvio dei lavori al piano partenze (7 gennaio)”, aggiungendo “Provvederemo conseguentemente al ripristino dei collegamenti in modo da ripristinare la situazione originaria. Qualora preferiste invece procedere diversamente (date anche le dimensioni del vecchio quadro), ci faccia sapere”.
Dal che sembra in sostanza doversi concludere che il quadro, inizialmente contemplato, occorresse ai lavori (tanto che, in mancanza del suo ripristino, la ditta avrebbe dovuto
“procedere diversamente”).
Su questo tema appaiono inoltre significative le dichiarazioni di alcuni dei testi escussi.
In particolare, dipendente della società che fornì gli arredi al ha Tes_6 CP_3
pagina 7 di 18 dichiarato: “Quando siamo arrivati mancava il quadro. Non si poteva lavorare senza. Non ricordo se ci fu fornito un cavo di cantiere. Non era però possibile montare alcuni arredi perché non si sapeva dove sarebbe stato posizionato il quadro elettrico”, così facendo comprendere il motivo dell'essenzialità del quadro rispetto al procedere delle lavorazioni. Il teste autore della mail del 2 gennaio 2015, ha confermato che “senza il quadro non si Tes_4 poteva lavorare per l'apertura del bar” precisando di avere inviato la mail lo stesso giorno in cui ne aveva constatato l'assenza, ciò ad ulteriore conferma che lo scopo della comunicazione fosse, in effetti, quello di segnalare una difficoltà operativa della ditta incaricata delle opere, dovuta alla mancanza di una parte dell'impianto elettrico, che, ovviamente, avrebbe condizionato l'apertura del bar.
Inoltre, l'affermazione dell'appellante per cui il Tribunale avrebbe fatto affidamento su dichiarazioni di testi inattendibili, in ragione del ruolo dai medesimi svolto nella vicenda, non
è condivisibile.
Parte L'arch. indicato da come Direttore dei Lavori del non Tes_4 CP_3 avrebbe potuto, per tale sua qualifica (inerente alla sola direzione tecnica delle opere), essere ritenuto direttamente responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, piuttosto dipendenti, in ipotesi, dall'organizzazione del lavoro dell'impresa e quindi da responsabilità esclusiva di quest'ultima. Analogamente, il teste essendo un semplice dipendente della società che Tes_6 si occupò di fornire gli arredi al (verso la quale, oltretutto, non consta che vi siano CP_3 state contestazioni di ritardo), non può essere ritenuto portatore di un interesse di fatto confliggente con l'azione esercitata in giudizio.
Non è poi vero che non siano state prese in considerazione le altre testimonianze, le quali sono state piuttosto ritenute poco rilevanti (ad esse si è evidentemente riferito il
Tribunale con l'accenno alle “dichiarazioni che sul punto hanno riportato circostanze vaghe e del tutto inconcludenti”).
Invero i testi e citati dall'appellante, si sono limitati, per lo più, a Tes_3 Tes_7 generiche dichiarazioni sull'esistenza di ritardi nell'esecuzione delle opere, senza indicare date al riguardo e senza chiarire le cause degli stessi. L'unica altra notazione del teste (“per Tes_3 quel che ricordo la corrente c'era e c'era l'alimentazione ma il quadro elettrico era stato portato via”) non dirime la questione, se valutata in confronto con quanto riferito dai testi e con quanto si desume dal carteggio del 2 gennaio 2015. Tes_4 Tes_6
pagina 8 di 18 Sicché, in definitiva, la preferenza accordata alle puntualizzazioni sulle cause del ritardo date dalle risposte dei testi e appare coerente pur con la premessa che Tes_4 Tes_6
“le risultanze delle prove testimoniali non hanno restituito evidenze univoche” (pag. 6 sentenza), dal momento che il Tribunale ha, con ogni evidenza, selezionato le deposizioni ritenute, a ragione, maggiormente significative.
Anche l'ulteriore motivo di ritardo indicato dall'appellato, quantomeno fino al giorno 3 gennaio, risulta trovare in atti elementi di riscontro (sebbene ad esso non abbia fatto riferimento il Tribunale). Il teste ha infatti chiarito il significato di ciò che si legge Parte_3 nella prima parte della sua mail del 2 gennaio 2015, inviata in riposta a quella dell'arch. ma indirizzata per conoscenza anche ad e di PGS Tes_4 CP_2 Testimone_5
(“Anzitutto devo precisare che non è ancora pervenuta formale accettazione della mia precedente nota in merito alle condizioni e prescrizioni di lavoro. Avete infatti solo comunicato i nominativi richiesti dei vari responsabili. Allego la medesima per maggiore chiarezza”) dichiarando, in risposta al capitolo 3 articolato dal convenuto (“Dcv che conferma
i docc. 2 e 3 di parte convenuta (mail di del 2 gennaio 2015 e di Parte_3 CP_2 del 3 gennaio 2015), con le quali, rispettivamente, Direttore Tecnico Parte_3 dell'Aeroporto, subordinava l'ingresso nel cantiere alla accettazione da parte di Parte_1 delle prescrizioni di sicurezza e per le accettava il 3
[...] CP_2 Parte_1 gennaio”) quanto segue: “Confermo il capitolo 3 - l'accettazione doveva essere fornita dal committente”.
Dunque, appare confermato che l'accettazione delle condizioni di sicurezza indicate da per l'esecuzione degli interventi dovesse provenire dalla Parte_4 committente dei lavori PGS;
non può essere un caso, d'altronde, che la risposta alla sollecitazione del giunse proprio dalla società appellante, tramite la mail del 3 Parte_3 gennaio con cui amministratore delegato, scriveva: “Scusandomi del ritardo, con CP_2 la presente, sono a darLe formale accettazione del contenuto della sua nota di data 31/12
u.s., quale elenco delle prescrizioni alle quali ci si atterrà nello svolgimento dei lavori per la ristrutturazione dei locali Bar arrivi e Bar partenze internazionali. Sarà pertanto nostra cura far sì che tutte le ditte che interverranno per la realizzazione delle opere sopra indicate si attengano scrupolosamente a quanto da Lei indicato”.
La diversa risposta al medesimo capitolo data dal teste (“Sui capitoli 3 e 4 so che Tes_3 ci sono stati ritardi nelle prescrizioni di sicurezza per portare attrezzi di lavoro in cantiere,
pagina 9 di 18 ma questo era a carico della ditta esecutrice. Questo mi venne riferito telefonicamente dall'ufficio permessi dell'aeroporto. Questo problema si è verificato tra fine dicembre e primi di gennaio”), ponendosi in contrasto con le suddette risultanze, non può essere favorevolmente apprezzata (vedasi anche l'opposta dichiarazione del teste secondo Tes_4 cui “per parte nostra noi avevano tutti i permessi e nessuno ci ha mai richiesto niente”).
In conclusione, va confermata la riduzione operata dal Tribunale dei giorni di ritardo imputabili all'impresa.
8. Venendo al motivo con cui si critica la diminuzione dell'importo giornaliero della penale, è da osservare quanto segue.
L'appellante sostiene in primis che il convenuto in primo grado avrebbe dovuto formulare apposita domanda riconvenzionale per ottenere la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. e che comunque la sua “eccezione” fosse tardiva, “trattandosi di eccezione in senso stretto” (pag. 13 atto di appello).
Entrambe le prospettazioni sono infondate.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre
l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita” (Cass.
18128/2005). Indi, resta smentita la ricostruzione in termini di eccezione in senso stretto anziché di eccezione in senso lato, così come la tesi della necessità della formulazione di una specifica domanda riconvenzionale per consentire al giudice di ridurre la penale ad equità.
Il motivo è tuttavia fondato nella parte in cui denuncia l'errore in cui è incorso il
Tribunale nella quantificazione dei ricavi medi giornalieri dei due esercizi commerciali, messi a confronto con l'importo della penale contrattualmente stabilita per desumere l'esistenza di uno “scostamento manifesto dell'ammontare della penale dal danno ipoteticamente risarcibile” (pag. 8 sentenza).
Il Tribunale inizia con il rilevare che “il convenuto ha chiesto ridursi l'ammontare della penale stessa a norma dell'art. 1384 c.c., denunciandone l'iniquità, insita nell'essere
l'importo del danno forfetariamente predeterminato manifestamente eccessivo rispetto
pagina 10 di 18 all'entità del pregiudizio effettivamente subito dal contraente fedele. Per dimostrarlo, il
producendo il conto economico del bilancio di esercizio 2015 dell'attrice, deduce CP_3 che l'utile netto esposto rappresenterebbe, in proporzione, lo 0,3% del valore della produzione. Applicando tale percentuale ai ricavi esposti dalla stessa attrice nei prospetti dei corrispettivi dei due bar (doc. 7, 8 fasc. attoreo) si otterrebbe che ai ricavi medi di euro
682,00 al giorno per entrambi gli esercizi corrisponderebbe un utile di euro 2,04 al giorno.
Da qui, la sproporzione abnorme di una penale conteggiata in euro 320,00 al giorno”.
Di seguito, e in modo condivisibile, si osserva in sentenza che “La tesi, per vero, prova troppo. Con quest'ordine di idee, l'attore muove infatti da una petizione di principio, perché suppone che il margine di redditività dell'intera produzione di sia applicabile Parte_1 anche alla specifica attività commerciale dei due bar all'interno dell'aeroporto di Genova, il che rappresenta invece un dato che il convenuto avrebbe dovuto dimostrare puntualmente”.
“Sennonché” – prosegue il primo giudice – “se il parallelismo tra le due grandezze economiche non è predicabile al modo di un rigido automatismo, vero è, a voler in qualche modo prendere in considerazione i rapporti esistenti tra i valori aggregati della produzione
e del reddito emergenti dal conto economico, che la redditività dei due esercizi commerciali - alla quale in linea tendenziale il pregiudizio astrattamente risarcibile dovrebbe essere ragguagliato - non possa corrispondere, avuto riguardo all'entità della penale pro die, a poco meno della metà dell'ammontare del fatturato giornaliero dei due bar (euro 682,00, secondo i calcoli riportati a pag. 5 della comparsa conclusionale del convenuto). Il che, come ognuno vede, rappresenta un indice di emersione dello scostamento manifesto dell'ammontare della penale dal danno ipoteticamente risarcibile”.
Per tali motivi, rilevato in via di principio che “ai fini della riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., è noto che quel che rileva è l'esistenza di elementi allegati e dimostrati dal debitore che la invoca che denotino la manifesta eccessività della penale, al motivo dello scostamento sproporzionato tra la monetizzazione dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento della prestazione e l'importo del danno convenzionalmente predeterminato attraverso la clausola penale”, conclude il Tribunale che “appare equo ridurre la penale quantificata dalle parti fino a concorrenza dell'importo di euro 150,00 giornalieri”.
Ora, tuttavia, in base ai documenti forniti (cfr., in particolare, le statistiche delle vendite ed i registri dei corrispettivi dei due locali, doc. 7, 8, 25 e 26 del fascicolo di parte pagina 11 di 18 attrice in primo grado), il fatturato giornaliero dei due bar non risulta pari ad € 682,00, ma ad
€ 1.070,03: infatti, si ha un totale di € 8.380,77 quale imponibile per 19 giorni di apertura del bar “arrivi”, corrispondente ad un valore medio giornaliero di € 441,09, ed un totale di €
2.515,76 quale imponibile per 4 giorni di apertura del bar “partenze”, corrispondente ad un valore medio giornaliero di € 628,94. L'errore di calcolo, operato dal convenuto e riprodotto in sentenza, consiste nell'avere considerato solo la prima colonna dei doc. 7 e 8 allegati alla citazione (ossia le vendite del “Bar” senza considerare le altre categorie oggetto delle altre colonne: “Gastronomia”, “Ristor. pranzo”, “Ristor. cena”, “Market”).
Rispetto ad una media di ricavi di oltre mille euro giornalieri tra i due esercizi, la previsione di una penale per il ritardo di € 320,00 al giorno (pari a circa il 30% del suddetto valore) non può ritenersi manifestamente eccessiva, in mancanza di elementi (che spettava al deducente fornire) atti ad evidenziare una sicura e rilevante sproporzione tra la somma in questione e la redditività media delle attività di cui si discute o quantomeno di analoghe attività commerciali. Elementi che – per le ragioni ben messe in luce dal Tribunale – non possono risolversi nel mero raffronto tra le macrocategorie, presenti in bilancio, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dell'utile di esercizio. Senza pretermettere che il danno, nel caso di specie, non può essere ravvisato tanto e solo nel mancato guadagno, ossia nell'utile giornaliero non conseguito, ma va individuato anche nella mancata copertura, attraverso i ricavi, dei costi fissi, come quelli per le strutture (vedasi il contratto di sub-concessione relativo tra l'altro anche ai locali di cui si discute prodotto sub all. 1 della citazione, che Parte prevede il versamento da parte di di un corrispettivo minimo garantito di € 60.000,00 +
IVA annui in favore di . Parte_4
Non va dimenticato, da questo punto di vista, che “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (Cass. 34021/2019).
In definitiva, perciò, il motivo merita accoglimento, dovendosi operare il calcolo della penale in base all'importo contrattualmente stabilito, senza riduzione;
da ciò consegue che la somma complessiva dovuta dall'appellato è pari ad € 3.200,00 (€ 320,00 x 10).
pagina 12 di 18 Alla suddetta cifra vanno aggiunti gli interessi nella misura già riconosciuta in primo grado, ossia al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. a far tempo dalle scadenze previste per la consegna delle opere fino alla data della domanda giudiziale ed al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. da tale ultima data fino al soddisfo.
9. Il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellante sostiene che le prove abbiano dato conferma dell'avvenuta restituzione di merci al con correlativo suo obbligo di restituire la somma di € 17.570,00 sul CP_3 totale percepito per i lavori di allestimento.
Si deve tuttavia osservare quanto segue.
Parte È un dato di fatto che il d.d.t. n. 5 del 5.3.2015 prodotto da non rechi alcuna sottoscrizione dal lato del ricevente posto che l'unica firma ivi presente, come emerso in corso di causa, fu apposta da all'epoca responsabile vendite della stessa società Persona_1 attrice.
Le dichiarazioni dei testi e cui si richiama l'appellante (che il Tes_3 Tes_7 Tes_2
Tribunale ha in verità preso in considerazione, come dimostra la lettura del par. 4 della sentenza gravata) non valgono a fornire la prova della restituzione al convenuto dei cespiti indicati nel suddetto documento. Difatti:
- il teste dichiaratosi “responsabile bar Puntogrill Aeroporto di Testimone_8
Genova”, ha riferito quanto appresso: “Ricordo che della merce è stata restituita, non saprei specificare voce per voce. La firma apposta sul documento appartiene al capo area Per_1
. l'ha firmata perché si è occupato di consegnarla al vettore…non so a chi
[...] Tes_7 fosse destinata la merce ritirata dal vettore in aeroporto…Il d.d.t. l'ha preparato io Tes_7 ho imballato la merce. Non mi ricordo di aver assistito alla riconsegna materiale al vettore”; dunque il teste non ha saputo indicare i singoli cespiti restituiti e a chi fossero destinati;
egli, a proprio dire, si limitò ad imballare la merce e nemmeno assistette alla relativa consegna materiale al vettore, curata, secondo quanto dichiarato, da Persona_1
- tuttavia, pur affermando, in modo deduttivo, che “Sicuramente gli oggetti di Tes_7 cui al doc. 9 sono stati restituiti perché servivano al bar partenze, ma poi alcune situazioni erano state riviste e gli oggetti non erano più necessari”, ha riferito di avere solo “preparato il documento di trasporto” senza essere presente al momento del ritiro, del quale, invece, a suo dire, si sarebbe occupato proprio (“non ero presente al momento del ritiro, CP_6
pagina 13 di 18 se ne occupò responsabile del punto vendite, che mi riferì la circostanza del CP_6 ritiro”); evidente, perciò, il contrasto tra le dichiarazioni dei testi, nessuno dei quali ha potuto in definitiva confermare la circostanza dell'avvenuta consegna delle merci al vettore per il recapito al CP_3
Parte
- infine, il teste responsabile amministrativo dipendente pur Testimone_5 affermando di avere visto il d.d.t., si è limitato per il resto a riportare quanto appreso de relato dal (“per quanto ne so la merce è stata restituita, così mi è stato riferito dal Tes_2 Tes_8
che mi ha precisato che la merce è stata ritirata in aeroporto”); ma quest'ultimo, come
[...] visto, direttamente interrogato, non è stato in grado di dare diretta conferma della circostanza.
La c.t.u. richiesta al fine di verificare la presenza o meno dei beni nei punti vendita della stessa attrice o/o la loro registrazione negli inventari della medesima parte è inammissibile, in quanto tendente a dare la prova di un fatto che era onere dell'istante fornire autonomamente.
Restano le mail datate 19.3.2015 di cui ai doc. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice in primo grado, che vengono parimenti richiamate nell'atto di appello.
Nella mail di cui al doc. 18, inviata da di PGS a si fa generico CP_2 CP_3 accenno alla “necessità di avere…una data definitiva per il completamento dei sospesi/sostituzioni/riparazioni e come ultimo anche la contabilità”, indi non vi è alcun riferimento specifico ai beni oggetto del d.d.t..
Nella mail di cui al doc. 17, inviata da a si legge, prima di Persona_1 CP_3 tutta una serie di altre comunicazioni: “ti mando, come richiesto ad la CP_6 scannerizzazione della bolla che ti sei dimenticato di ritirare l'altra volta” e di seguito alla mail figura in effetti il d.d.t..
L'appellante sostiene che la mancata a risposta a tale mail da parte del CP_3 costituirebbe prova dell'avvenuta restituzione al medesimo delle merci.
Si tratta tuttavia di un singolo elemento istruttorio, che, in quanto basato sul mero comportamento inerte del convenuto, non possiede forza decisiva.
Ad ogni modo, anche a ritenere diversamente, difetterebbe l'altro ed indefettibile presupposto per l'accoglimento della domanda avanzata, ossia l'esistenza di una intesa modificativa degli originari accordi, tale per cui una parte della fornitura avrebbe dovuto pagina 14 di 18 essere accettata in riconsegna dall'appaltatore e da quest'ultimo rimborsata. Dalla narrazione dei fatti compiuta dall'attrice, oltre che dalle dichiarazioni del teste si evince, infatti, Tes_7 che la pretesa restituzione sarebbe avvenuta non già per carenze o difetti dei beni menzionati Parte ma perché li avrebbe ritenuti non più necessari o adatti agli spazi disponibili. Una volta perfezionato (ed eseguito) il contratto, nessun obbligo giuridico aveva però l'impresa di accettare la riconsegna dei beni non più graditi alla committente e di rimborsarne alla stessa il prezzo, a meno appunto di nuovi accordi.
Nello stesso atto di appello si assume come provata esclusivamente la restituzione dei cespiti ma nessun argomento viene speso per confutare l'altra affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “non appare provato un accordo modificativo delle primitive intese contrattuali tra ed il (pag. 9). Parte_1 CP_3
Tant'è che, a conclusione del motivo, l'appellante parla piuttosto di “arricchimento ingiustificato a favore del , introducendo un diverso titolo della domanda CP_3 rispetto a quello fatto valere in primo grado (ove invece si riferiva di una “pattuita” restituzione di una piccola parte della fornitura, “valorizzata tra le parti” nell'importo imponibile di € 17.570,00).
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello sul punto non può trovare accoglimento.
10. Infine, deve essere disatteso anche il quarto motivo di gravame.
In primo luogo, deve escludersi che la situazione lamentata dall'appellante integri l'ipotesi di una vendita di aliud pro alio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce
e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (Cass. 6596/2016).
pagina 15 di 18 L'ipotesi dell'aliud pro alio ricorre dunque “quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto” (così Cass. 2313/2016).
Come ancor più di recente statuito, “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni)” (Cass. 13124/2024).
Ora, premesso che nel caso specifico si è in presenza di un contratto di appalto e non di Parte compravendita, ha lamentato un'eccessiva debolezza della tenda divisoria meccanizzata che ne avrebbe provocato la lacerazione in più punti (come da foto all. 10a e 10b della citazione, in cui si notano per la verità solo due piccoli strappi orizzontali del tessuto), dunque una “carenza strutturale” (pag. 3 citazione) che, però, integrerebbe, al più, un vizio del prodotto, non tale da degradarne le caratteristiche essenziali e da comprometterne in toto la destinazione al prevedibile uso.
A tale conclusione, in particolare, non può pervenirsi sulla base dell'assunto dell'appellante (cfr. pag. 18-19 atto di appello) secondo cui scopo delle tende sarebbe stato
“quello di dover precludere fisicamente l'accesso all'area del bar quando questo fosse chiuso
e per evitare indebiti spostamenti di persone all'interno dell'area aeroportuale per questioni di intuibile necessità e di sicurezza e per proteggersi da possibili furti di merce od altro, avendo dei banchi bar non blindati”, non essendo, all'evidenza, una simile funzione “anti furto” assicurabile da semplici tende, quand'anche perfettamente integre (cfr. anche le foto all. 6 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
pagina 16 di 18 Tanto premesso, vi è a dire che dall'istruttoria si è avuta sicura evidenza della rottura di una sola tenda.
Nello scambio di e-mail tra le parti del 21 e 22 marzo 2015 si parla per lo più di “tenda”
(al singolare) rotta/strappata.
Parte I testi e (quest'ultimo indicato proprio da hanno riferito della Tes_1 Tes_3 rottura di una sola tenda (la “tenda centrale”, come precisato dal secondo teste) che fu, peraltro, sostituita.
Solo il teste ha invece affermato che “di tende se ne è rotta più di una, erano Tes_2 cinque in totale. Se ne sono rotte due/tre”.
Il contrasto tra le dichiarazioni dei testi impedisce di ritenere sufficientemente dimostrato il fatto storico dell'avvenuta rottura di ulteriori tende oltre a quella sostituita.
Ignoti peraltro resterebbero i motivi della rottura. Al riguardo si deve ritenere che spettasse alla committente, attrice in giudizio dopo oltre tre anni dalla consegna dell'opera, dimostrare non solo la manifestazione esteriore del presunto vizio (id est l'avvenuta rottura delle tende), ma anche l'esistenza stessa di un difetto a monte, rispetto alla molteplicità di possibili cause delle lacerazioni.
Parte Di contro risulta che la già nel corso del 2015, procedette autonomamente all'integrale sostituzione delle tende con delle vetrate scorrevoli, senza precedentemente promuovere un accertamento tecnico preventivo (che avrebbe consentito, in ipotesi, di verificare l'effettiva esistenza di un difetto di fabbricazione) e senza nemmeno darne previo avviso alla controparte.
Inoltre, sebbene sia stata chiesta, in primo grado, una c.t.u. anche per la “verifica della idoneità e/o presenza di vizi e/o difettosità nella tenda retrattile separatoria di cui è causa in riferimento all'uso e funzione alla quale era destinata” (anche in questo caso con utilizzo del termine “tenda” al singolare), nessuna indicazione ha dato l'attrice del fatto che le tende siano ancora disponibili per un approfondimento peritale, a distanza di anni dalla loro sostituzione.
Sicché, in definitiva, per tutti gli esposti motivi, va condivisa anche la decisione di rigetto delle domande di risoluzione (parziale) del contratto, restituzione del prezzo e risarcimento del danno.
pagina 17 di 18 11. Il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente al secondo motivo, impone di regolare le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Poiché permane, pur a fronte della parziale riforma della pronuncia appellata, una situazione di soccombenza reciproca tra le parti (risultando PGS vittoriosa, sia pure non integralmente, sulla domanda riguardante la penale e soccombente, invece, sulle restanti domande avanzate), si giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 225/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e Parte_1 pubblicata il 5/03/2021, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a Controparte_3 pagare a la somma di euro 3.200,00, oltre interessi come specificato Parte_1 in motivazione, a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1610/2021 promossa da:
C.F. P.IVA , amministrata e legalmente Parte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla società e quest'ultima in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore o Amministratore Delegato, con gli Avv.ti CP_2
IL DE, AN DE e LI EN;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F. ), con l'Avv. Giuseppe Dati;
Controparte_3 C.F._1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 225/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 5/03/2021.
CONCLUSIONI
In data 28/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, così pronunciare:
- NEL MERITO: riformare parzialmente la sentenza n. 225/2021 pubblicata in data 05.03.2021 in primo grado nella causa sub N. 977/2018 RG – Tribunale di Lucca non notificata e per l'effetto
VOGLIA
Accogliere le conclusioni di primo grado e quindi:
pagina 1 di 18 - NEL MERITO: previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare:
i) la violazione da parte del convenuto del termine di consegna Controparte_3 pattuito tra le parti contrattualmente (v. contratto ed allegato cronoprogramma sub doc. 4) avendo accumulato un ritardo di 13 giorni, condannando per l'effetto il suddetto convenuto, in considerazione di tale inadempimento, al pagamento in favore dell'attrice, secondo la clausola penale pattuita tra le parti (v. ancora il contratto sub doc. 4) ex art. 1382 C.C., dell'importo di Euro 4.160,00 (Euro 320,00 pro die x 13 giorni), o quella diversa misura che verrà accertata di giustizia, oltre al riconoscimento degli interessi come previsti per legge (ex D.lgs. n. 231/2002 trattandosi di transazione commerciale) dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
ii) la pattuita ed intervenuta restituzione tra le parti di una piccola parte della fornitura (salamandra e la cappa, il pensile refrigerato ed il mobile pensile cm. 70 in ferro non adatti gli spazi disponibili, minicella mod. e forni elettromeccanici e distributori di CP_4 asciugamani piegati in quanto fornita direttamente dall'aeroporto, mobili espositori bottiglie in quanto forniti direttamente dal fornitore , avendone riscontrato CP_5
l'impossibilità alla sua installazione, e come risulta dal documento di trasporto sub doc. 9, condannando per l'effetto il convenuto alla restituzione all'attrice del Controparte_3 relativo prezzo, imponibile esclusa IV l tempo già pagati da
[...]
oltre agli interessi come previsti per legge (ex D.lgs. n. 231/2002 Parte_1 trattandosi di transazione commerciale) dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
iii) l'inadempimento avversario in relazione alla fornitura della tenda divisoria meccanizzata (v. la voce 40 del contratto e relativo preventivo di cui sopra e sub docc. 4 e 4- bis) ed accertata l'incapacità di tale bene ad assolvere alla sua funzione ed uso previsto e pattuito per sua netta carenza strutturale (aliud pro alio), accertare e dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti limitatamente alla suddetta fornitura della tenda divisoria meccanizzata, condannando per l'effetto il convenuto Controparte_3
- alla restituzione del prezzo all'attrice, già da ella pagato, dell'importo imponibile esclusa IVA di Euro 10.500,00, con riconoscimento su tale importo degli interessi come previsti per legge (ex D.lgs. n. 231/2002 trattandosi di transazione commerciale);
- al risarcimento del danno subito dall'attrice e quantificato in narrativa, a fronte dei maggiori e non prevedibili costi da ella sostenuti per rimediare a tale problematica ed installare delle vetrate in sostituzione della tenda divisoria meccanizzata, di (imponibile esclusa IVA) Euro 9.190,00, o quella diversa misura che verrà accertata di giustizia, oltre al riconoscimento degli interessi come previsti per legge e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nelle istanze istruttorie non ammesse di cui alla II memoria ex art. 183 c.p.c. c. VI di parte attrice
- IN OGNI CASO: con piena vittoria di spese, oltre ad IVA, CNPA a' sensi del decreto ministeriale n. 55/2014 sia di primo grado sia di secondo grado”
Per la parte appellata:
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal ai sensi dell'art. Parte_1
348 bis c.p.c., per tutti i motivi ex ante rappresentati.
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. pagina 2 di 18 3) Condannare l'appellante al pagamento di una indennità sanzionatoria ex art. 96 c.p.c. primo e terzo comma che si propone sia liquidata in misura pari alle spese di causa che verranno liquidate.
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.2.2018, (di seguito, per Parte_1
Parte brevità, anche “ ) conveniva in giudizio già titolare di impresa Controparte_3 individuale, deducendo di avere affidato allo stesso in appalto l'esecuzione di lavori di allestimento di due bar presso l'Aeroporto di Genova (realizzazione e montaggio arredi), come da contratto del 21.11.2014, e di vantare nei suoi confronti, in dipendenza del citato rapporto, tre ragioni di credito.
In primo luogo, lamentava il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle date di ultimazione fissate nel cronoprogramma contrattuale (7 gennaio 2015 per il bar “arrivi” e 18 gennaio 2015 per il bar “Schengen”), ritardo che quantificava in tredici giorni (in virtù di consegna avvenuta l'11 gennaio 2015 per il bar “arrivi” e il 27 gennaio 2025 per il bar
“Schengen”) e che, in forza della clausola penale pattuita, avrebbe comportato l'obbligo di corrispondere la somma di € 4.160,00 (euro 320,00 per ciascun giorno).
In secondo luogo, assumeva che le parti avessero concordato la restituzione di alcuni beni rivelatisi non utili/installabili, valorizzati in € 17.570,00, come da d.d.t. n. 5 del 5.3.2015, la quale cifra, quindi, avrebbe dovuto essere restituita all'attrice, stante il già avvenuto saldo integrale della fornitura.
Infine, deduceva l'inidoneità all'uso pattuito della tenda divisoria meccanizzata fornita dal convenuto (voce 40 del preventivo), che, a proprio dire, per carenza strutturale, si era strappata in più punti;
sosteneva in proposito la ricorrenza di un'ipotesi di aliud pro alio, chiedendo perciò la risoluzione parziale del contratto, la restituzione del prezzo della singola fornitura (€ 10.500,00) e il risarcimento del danno sotto forma di rimborso del maggior costo sostenuto per la sostituzione della tenda con delle vetrate (€ 9.190,00).
2. si costituiva in giudizio contestando integralmente le Controparte_3 domande avversarie. Quanto al ritardo nella consegna dei lavori, ne ammetteva la sussistenza, ma lo ridimensionava a pochi giorni (precisando che il bar “arrivi” era stato consegnato il 10 gennaio 2015 ed il bar “Schengen” il 22 gennaio 2015) e, soprattutto, ne negava l'imputabilità, pagina 3 di 18 attribuendola alla mancanza del quadro elettrico e al ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni di sicurezza, circostanze entrambe riferibili alla committente. Invocava, comunque, in ipotesi, la riduzione ad equità della penale in quanto manifestamente eccessiva, ex art. 1384 c.c., tenuto conto del danno effettivamente subito dalla controparte. Negava poi che fosse mai intervenuto un accordo per la restituzione di parte dei beni forniti e che detta restituzione fosse mai avvenuta, disconoscendo al riguardo la firma apposta sul d.d.t. ex adverso prodotto. Quanto alla tenda divisoria, infine, ne affermava la conformità al previsto utilizzo, negando che fosse inadatta perché di tessuto troppo debole e quindi facile alla lacerazione, così come sostenuto dall'attrice, ed attribuendone la rottura a manovre scorrette del personale di PGS.
Parte 3. Il Tribunale, assunte prove orali e disattesa la richiesta di c.t.u. avanzata da con sentenza n. 225/2021 accoglieva parzialmente la domanda attorea, limitatamente alla penale, ridotta ad € 150,00 per ciascun giorno di ritardo, che quantificava in dieci giorni, per complessivi € 1.500,00, oltre interessi. Rigettava le domande relative alla restituzione dei beni e alla tenda divisoria, ritenendo, da un canto, non provata la riconsegna delle merci per sopravvenuta intesa modificativa del primitivo contratto e rilevando, dall'altro, come la tenda centrale fosse stata sostituita, mentre per le altre mancavano sufficienti prove di rotture dovute al prodotto. Compensava infine integralmente le spese di lite, motivando sulla soccombenza reciproca.
4. ha proposto appello alla pronuncia articolando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
I) Primo motivo – Erronea quantificazione del ritardo: secondo l'appellante, la sentenza avrebbe dovuto riconoscere tredici giorni di ritardo, senza detrazione dei quattro giorni relativi alla sospensione iniziale dei lavori riguardanti il bar “partenze” o “Schengen”; il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la temporanea impossibilità per il convenuto di dare avvio ai lavori per le motivazioni addotte, sulla base di una valutazione parziale delle prove testimoniali e documentali raccolte.
II) Secondo motivo – Illegittima riduzione della penale: si censura il mancato accoglimento del rilievo dell'attrice relativo all'inammissibilità della “eccezione avversaria”, in quanto non “oggetto di una specifica domanda riconvenzionale” e comunque in quanto tardiva “trattandosi di eccezione in senso stretto”; si contesta inoltre la decisione di ridurre la penale ad € 150,00 pro die, per carenza di motivazione ed erroneo riferimento ad un valore pagina 4 di 18 dei ricavi medi degli esercizi commerciali inferiore a quello corretto, lamentandosi altresì, a tale riguardo, la mancata ammissione della c.t.u. richiesta in primo grado al fine di dare contezza di tale dato.
III) Terzo motivo – Erroneo rigetto della domanda relativa alla restituzione di parte dei beni: si sostiene che il Tribunale abbia omesso, anche su tale tema, di valutare le prove nella loro interezza, essendovi prove documentali (d.d.t. e corrispondenza) e testimoniali atte a confermare la circostanza dell'avvenuta restituzione di merce;
si lamenta inoltre la mancata ammissione della c.t.u. richiesta per l'accertamento della presenza o meno dei cespiti “nel punto vendita in questione e/o negli inventari della attrice”.
Quarto motivo – Erroneo rigetto delle domande formulate con riguardo alla tenda divisoria: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sul punto sulle dichiarazioni di un teste inaffidabile ( in quanto interessato ai fatti di Testimone_1 causa quale produttore/installatore della tenda, senza considerare le dichiarazioni dei testi e ed il tenore confessorio di una mail proveniente dal suscettibili di Tes_2 Tes_3 CP_3 dimostrare la ricorrenza di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio; si sostiene quindi che il
Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio, giacché “allegata la loro difettosità (id est lo strappo dei teli, circostanza confermata da tutti, compresa controparte) spettava alla parte convenuta provare la perfetta conformità del prodotto, cosa non avvenuta”.
V) Quinto motivo – Sulle spese di lite: si contesta, in via consequenziale agli altri motivi, la disposta compensazione delle spese, con richiesta di condanna dell'appellato all'integrale rifusione delle stesse.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. si è costituito in giudizio chiedendo di dichiarare Controparte_3
Parte inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero di rigettare l'appello, con condanna di al pagamento di una indennità sanzionatoria ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. in misura pari alle spese di causa.
6. Nel corso del giudizio di appello le parti sono state invitate ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo.
pagina 5 di 18 La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'appello è ammissibile ma solo parzialmente può trovare accoglimento, secondo quanto di seguito precisato.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
La valutazione finale del Tribunale circa la non imputabilità al convenuto di alcuni dei giorni di ritardo accumulato rispetto al termine finale di consegna dei lavori relativi al bar
“arrivi” può dirsi sostanzialmente corretta, alla luce del complessivo esame delle risultanze istruttorie.
In primo grado il ha dedotto di non avere potuto tempestivamente iniziare CP_3
i lavori nel suddetto locale (a) per la rivenuta mancanza del quadro elettrico, indicato come necessario per l'esecuzione degli interventi e (b) per il fatto che “il Direttore Tecnico dell'Aeroporto di Genova, chiedeva a la accettazione Parte_3 Parte_1 delle prescrizioni relative alle condizioni di sicurezza sul lavoro, senza la quale non poteva autorizzare il personale di a entrare sul cantiere. Soltanto in data sabato 3 CP_3 gennaio 2015 Amministratore di accettava le prescrizioni CP_2 Parte_1 dettate dal Direttore Tecnico dell'Aeroporto di Genova, consentendo quindi a di CP_3 entrare in cantiere a partire da lunedì 5 gennaio” (cfr. quanto precisato nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Circa la mancanza del quadro elettrico, essa è confermata dallo scambio epistolare del 2 gennaio 2015 di cui ai doc. 1 e 2 del fascicolo di parte convenuta in primo grado nonché dalle concordi dichiarazioni dei testi interrogati sul punto Parte_3 Testimone_4
. Testimone_5 Tes_6
Vi sono poi vari elementi di conferma del fatto che il quadro fosse necessario per dar corso alle opere e del fatto che le parti avessero data per scontata la sua presenza ed utilizzabilità da parte dell'impresa.
Il contratto di appalto sottoscritto prevedeva, ben vero, che la ditta del si CP_3 facesse carico di “qualsiasi necessario intervento (sgombero e smaltimento residuo di cantiere, elettrico, idraulico murario trasporto sdoganamento ecc.) per la realizzazione delle
pagina 6 di 18 strutture e la fornitura delle attrezzature così come previste nel capitolato, perfettamente Parte montate installate collaudate e funzionanti”, ma nel preventivo accettato da richiamato dallo stesso testo contrattuale, si legge che per entrambi i locali era previsto l'“allaccio impianto idraulico ed elettrico da/a impianto esistente per nuove attrezzature”, il che fa ritenere che si presumesse l'utilizzo per i collegamenti del quadro già esistente (e non anche la sostituzione dello stesso).
L'assunto dell'appellante secondo cui il senso della comunicazione inviata dall'architetto (tecnico incaricato dal in data 2 gennaio 2015 sarebbe Tes_4 CP_3 stato quello di una mera segnalazione della necessità del quadro per la futura apertura del punto vendita ma che esso “non c'entrava nulla con l'energia regolarmente fornita per effettuare i lavori da parte delle maestranze, che proveniva dai soliti contatori di cantiere” ovvero “spesso mediante utensili a batteria” non può essere recepita.
Il infatti, nell'informare dell'inizio dei lavori al bar “arrivi” il 2 gennaio 2015 Tes_4 comunicava, nel medesimo contesto, di avere constatato durante il sopralluogo presso il bar
“partenze” che “non vi era più il quadro elettrico”; precisava di non essere riuscito a sapere se l'asportazione fosse avvenuta direttamente ad opera dell'aeroporto per motivi di sicurezza ovvero fosse avvenuta per errore durante i lavori di smantellamento del vecchio locale;
quindi scriveva che “per rendere possibile l'apertura del bar è ovviamente opportuno sapere se il quadro elettrico è ancora nella disponibilità dell'aeroporto”.
Che si trattasse di una mancanza influente sui lavori si può desumere dalla successiva mail di (dipendente di come dal medesimo Parte_3 Parte_4 precisato in sede di esame testimoniale), il quale, in pari data, rispondeva che il quadro elettrico era stato erroneamente asportato dall'impresa del sub-concessionario uscente e di ritenere che lo stesso “possa essere riconsegnato prima dell'avvio dei lavori al piano partenze (7 gennaio)”, aggiungendo “Provvederemo conseguentemente al ripristino dei collegamenti in modo da ripristinare la situazione originaria. Qualora preferiste invece procedere diversamente (date anche le dimensioni del vecchio quadro), ci faccia sapere”.
Dal che sembra in sostanza doversi concludere che il quadro, inizialmente contemplato, occorresse ai lavori (tanto che, in mancanza del suo ripristino, la ditta avrebbe dovuto
“procedere diversamente”).
Su questo tema appaiono inoltre significative le dichiarazioni di alcuni dei testi escussi.
In particolare, dipendente della società che fornì gli arredi al ha Tes_6 CP_3
pagina 7 di 18 dichiarato: “Quando siamo arrivati mancava il quadro. Non si poteva lavorare senza. Non ricordo se ci fu fornito un cavo di cantiere. Non era però possibile montare alcuni arredi perché non si sapeva dove sarebbe stato posizionato il quadro elettrico”, così facendo comprendere il motivo dell'essenzialità del quadro rispetto al procedere delle lavorazioni. Il teste autore della mail del 2 gennaio 2015, ha confermato che “senza il quadro non si Tes_4 poteva lavorare per l'apertura del bar” precisando di avere inviato la mail lo stesso giorno in cui ne aveva constatato l'assenza, ciò ad ulteriore conferma che lo scopo della comunicazione fosse, in effetti, quello di segnalare una difficoltà operativa della ditta incaricata delle opere, dovuta alla mancanza di una parte dell'impianto elettrico, che, ovviamente, avrebbe condizionato l'apertura del bar.
Inoltre, l'affermazione dell'appellante per cui il Tribunale avrebbe fatto affidamento su dichiarazioni di testi inattendibili, in ragione del ruolo dai medesimi svolto nella vicenda, non
è condivisibile.
Parte L'arch. indicato da come Direttore dei Lavori del non Tes_4 CP_3 avrebbe potuto, per tale sua qualifica (inerente alla sola direzione tecnica delle opere), essere ritenuto direttamente responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, piuttosto dipendenti, in ipotesi, dall'organizzazione del lavoro dell'impresa e quindi da responsabilità esclusiva di quest'ultima. Analogamente, il teste essendo un semplice dipendente della società che Tes_6 si occupò di fornire gli arredi al (verso la quale, oltretutto, non consta che vi siano CP_3 state contestazioni di ritardo), non può essere ritenuto portatore di un interesse di fatto confliggente con l'azione esercitata in giudizio.
Non è poi vero che non siano state prese in considerazione le altre testimonianze, le quali sono state piuttosto ritenute poco rilevanti (ad esse si è evidentemente riferito il
Tribunale con l'accenno alle “dichiarazioni che sul punto hanno riportato circostanze vaghe e del tutto inconcludenti”).
Invero i testi e citati dall'appellante, si sono limitati, per lo più, a Tes_3 Tes_7 generiche dichiarazioni sull'esistenza di ritardi nell'esecuzione delle opere, senza indicare date al riguardo e senza chiarire le cause degli stessi. L'unica altra notazione del teste (“per Tes_3 quel che ricordo la corrente c'era e c'era l'alimentazione ma il quadro elettrico era stato portato via”) non dirime la questione, se valutata in confronto con quanto riferito dai testi e con quanto si desume dal carteggio del 2 gennaio 2015. Tes_4 Tes_6
pagina 8 di 18 Sicché, in definitiva, la preferenza accordata alle puntualizzazioni sulle cause del ritardo date dalle risposte dei testi e appare coerente pur con la premessa che Tes_4 Tes_6
“le risultanze delle prove testimoniali non hanno restituito evidenze univoche” (pag. 6 sentenza), dal momento che il Tribunale ha, con ogni evidenza, selezionato le deposizioni ritenute, a ragione, maggiormente significative.
Anche l'ulteriore motivo di ritardo indicato dall'appellato, quantomeno fino al giorno 3 gennaio, risulta trovare in atti elementi di riscontro (sebbene ad esso non abbia fatto riferimento il Tribunale). Il teste ha infatti chiarito il significato di ciò che si legge Parte_3 nella prima parte della sua mail del 2 gennaio 2015, inviata in riposta a quella dell'arch. ma indirizzata per conoscenza anche ad e di PGS Tes_4 CP_2 Testimone_5
(“Anzitutto devo precisare che non è ancora pervenuta formale accettazione della mia precedente nota in merito alle condizioni e prescrizioni di lavoro. Avete infatti solo comunicato i nominativi richiesti dei vari responsabili. Allego la medesima per maggiore chiarezza”) dichiarando, in risposta al capitolo 3 articolato dal convenuto (“Dcv che conferma
i docc. 2 e 3 di parte convenuta (mail di del 2 gennaio 2015 e di Parte_3 CP_2 del 3 gennaio 2015), con le quali, rispettivamente, Direttore Tecnico Parte_3 dell'Aeroporto, subordinava l'ingresso nel cantiere alla accettazione da parte di Parte_1 delle prescrizioni di sicurezza e per le accettava il 3
[...] CP_2 Parte_1 gennaio”) quanto segue: “Confermo il capitolo 3 - l'accettazione doveva essere fornita dal committente”.
Dunque, appare confermato che l'accettazione delle condizioni di sicurezza indicate da per l'esecuzione degli interventi dovesse provenire dalla Parte_4 committente dei lavori PGS;
non può essere un caso, d'altronde, che la risposta alla sollecitazione del giunse proprio dalla società appellante, tramite la mail del 3 Parte_3 gennaio con cui amministratore delegato, scriveva: “Scusandomi del ritardo, con CP_2 la presente, sono a darLe formale accettazione del contenuto della sua nota di data 31/12
u.s., quale elenco delle prescrizioni alle quali ci si atterrà nello svolgimento dei lavori per la ristrutturazione dei locali Bar arrivi e Bar partenze internazionali. Sarà pertanto nostra cura far sì che tutte le ditte che interverranno per la realizzazione delle opere sopra indicate si attengano scrupolosamente a quanto da Lei indicato”.
La diversa risposta al medesimo capitolo data dal teste (“Sui capitoli 3 e 4 so che Tes_3 ci sono stati ritardi nelle prescrizioni di sicurezza per portare attrezzi di lavoro in cantiere,
pagina 9 di 18 ma questo era a carico della ditta esecutrice. Questo mi venne riferito telefonicamente dall'ufficio permessi dell'aeroporto. Questo problema si è verificato tra fine dicembre e primi di gennaio”), ponendosi in contrasto con le suddette risultanze, non può essere favorevolmente apprezzata (vedasi anche l'opposta dichiarazione del teste secondo Tes_4 cui “per parte nostra noi avevano tutti i permessi e nessuno ci ha mai richiesto niente”).
In conclusione, va confermata la riduzione operata dal Tribunale dei giorni di ritardo imputabili all'impresa.
8. Venendo al motivo con cui si critica la diminuzione dell'importo giornaliero della penale, è da osservare quanto segue.
L'appellante sostiene in primis che il convenuto in primo grado avrebbe dovuto formulare apposita domanda riconvenzionale per ottenere la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. e che comunque la sua “eccezione” fosse tardiva, “trattandosi di eccezione in senso stretto” (pag. 13 atto di appello).
Entrambe le prospettazioni sono infondate.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre
l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita” (Cass.
18128/2005). Indi, resta smentita la ricostruzione in termini di eccezione in senso stretto anziché di eccezione in senso lato, così come la tesi della necessità della formulazione di una specifica domanda riconvenzionale per consentire al giudice di ridurre la penale ad equità.
Il motivo è tuttavia fondato nella parte in cui denuncia l'errore in cui è incorso il
Tribunale nella quantificazione dei ricavi medi giornalieri dei due esercizi commerciali, messi a confronto con l'importo della penale contrattualmente stabilita per desumere l'esistenza di uno “scostamento manifesto dell'ammontare della penale dal danno ipoteticamente risarcibile” (pag. 8 sentenza).
Il Tribunale inizia con il rilevare che “il convenuto ha chiesto ridursi l'ammontare della penale stessa a norma dell'art. 1384 c.c., denunciandone l'iniquità, insita nell'essere
l'importo del danno forfetariamente predeterminato manifestamente eccessivo rispetto
pagina 10 di 18 all'entità del pregiudizio effettivamente subito dal contraente fedele. Per dimostrarlo, il
producendo il conto economico del bilancio di esercizio 2015 dell'attrice, deduce CP_3 che l'utile netto esposto rappresenterebbe, in proporzione, lo 0,3% del valore della produzione. Applicando tale percentuale ai ricavi esposti dalla stessa attrice nei prospetti dei corrispettivi dei due bar (doc. 7, 8 fasc. attoreo) si otterrebbe che ai ricavi medi di euro
682,00 al giorno per entrambi gli esercizi corrisponderebbe un utile di euro 2,04 al giorno.
Da qui, la sproporzione abnorme di una penale conteggiata in euro 320,00 al giorno”.
Di seguito, e in modo condivisibile, si osserva in sentenza che “La tesi, per vero, prova troppo. Con quest'ordine di idee, l'attore muove infatti da una petizione di principio, perché suppone che il margine di redditività dell'intera produzione di sia applicabile Parte_1 anche alla specifica attività commerciale dei due bar all'interno dell'aeroporto di Genova, il che rappresenta invece un dato che il convenuto avrebbe dovuto dimostrare puntualmente”.
“Sennonché” – prosegue il primo giudice – “se il parallelismo tra le due grandezze economiche non è predicabile al modo di un rigido automatismo, vero è, a voler in qualche modo prendere in considerazione i rapporti esistenti tra i valori aggregati della produzione
e del reddito emergenti dal conto economico, che la redditività dei due esercizi commerciali - alla quale in linea tendenziale il pregiudizio astrattamente risarcibile dovrebbe essere ragguagliato - non possa corrispondere, avuto riguardo all'entità della penale pro die, a poco meno della metà dell'ammontare del fatturato giornaliero dei due bar (euro 682,00, secondo i calcoli riportati a pag. 5 della comparsa conclusionale del convenuto). Il che, come ognuno vede, rappresenta un indice di emersione dello scostamento manifesto dell'ammontare della penale dal danno ipoteticamente risarcibile”.
Per tali motivi, rilevato in via di principio che “ai fini della riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., è noto che quel che rileva è l'esistenza di elementi allegati e dimostrati dal debitore che la invoca che denotino la manifesta eccessività della penale, al motivo dello scostamento sproporzionato tra la monetizzazione dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento della prestazione e l'importo del danno convenzionalmente predeterminato attraverso la clausola penale”, conclude il Tribunale che “appare equo ridurre la penale quantificata dalle parti fino a concorrenza dell'importo di euro 150,00 giornalieri”.
Ora, tuttavia, in base ai documenti forniti (cfr., in particolare, le statistiche delle vendite ed i registri dei corrispettivi dei due locali, doc. 7, 8, 25 e 26 del fascicolo di parte pagina 11 di 18 attrice in primo grado), il fatturato giornaliero dei due bar non risulta pari ad € 682,00, ma ad
€ 1.070,03: infatti, si ha un totale di € 8.380,77 quale imponibile per 19 giorni di apertura del bar “arrivi”, corrispondente ad un valore medio giornaliero di € 441,09, ed un totale di €
2.515,76 quale imponibile per 4 giorni di apertura del bar “partenze”, corrispondente ad un valore medio giornaliero di € 628,94. L'errore di calcolo, operato dal convenuto e riprodotto in sentenza, consiste nell'avere considerato solo la prima colonna dei doc. 7 e 8 allegati alla citazione (ossia le vendite del “Bar” senza considerare le altre categorie oggetto delle altre colonne: “Gastronomia”, “Ristor. pranzo”, “Ristor. cena”, “Market”).
Rispetto ad una media di ricavi di oltre mille euro giornalieri tra i due esercizi, la previsione di una penale per il ritardo di € 320,00 al giorno (pari a circa il 30% del suddetto valore) non può ritenersi manifestamente eccessiva, in mancanza di elementi (che spettava al deducente fornire) atti ad evidenziare una sicura e rilevante sproporzione tra la somma in questione e la redditività media delle attività di cui si discute o quantomeno di analoghe attività commerciali. Elementi che – per le ragioni ben messe in luce dal Tribunale – non possono risolversi nel mero raffronto tra le macrocategorie, presenti in bilancio, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dell'utile di esercizio. Senza pretermettere che il danno, nel caso di specie, non può essere ravvisato tanto e solo nel mancato guadagno, ossia nell'utile giornaliero non conseguito, ma va individuato anche nella mancata copertura, attraverso i ricavi, dei costi fissi, come quelli per le strutture (vedasi il contratto di sub-concessione relativo tra l'altro anche ai locali di cui si discute prodotto sub all. 1 della citazione, che Parte prevede il versamento da parte di di un corrispettivo minimo garantito di € 60.000,00 +
IVA annui in favore di . Parte_4
Non va dimenticato, da questo punto di vista, che “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (Cass. 34021/2019).
In definitiva, perciò, il motivo merita accoglimento, dovendosi operare il calcolo della penale in base all'importo contrattualmente stabilito, senza riduzione;
da ciò consegue che la somma complessiva dovuta dall'appellato è pari ad € 3.200,00 (€ 320,00 x 10).
pagina 12 di 18 Alla suddetta cifra vanno aggiunti gli interessi nella misura già riconosciuta in primo grado, ossia al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. a far tempo dalle scadenze previste per la consegna delle opere fino alla data della domanda giudiziale ed al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. da tale ultima data fino al soddisfo.
9. Il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellante sostiene che le prove abbiano dato conferma dell'avvenuta restituzione di merci al con correlativo suo obbligo di restituire la somma di € 17.570,00 sul CP_3 totale percepito per i lavori di allestimento.
Si deve tuttavia osservare quanto segue.
Parte È un dato di fatto che il d.d.t. n. 5 del 5.3.2015 prodotto da non rechi alcuna sottoscrizione dal lato del ricevente posto che l'unica firma ivi presente, come emerso in corso di causa, fu apposta da all'epoca responsabile vendite della stessa società Persona_1 attrice.
Le dichiarazioni dei testi e cui si richiama l'appellante (che il Tes_3 Tes_7 Tes_2
Tribunale ha in verità preso in considerazione, come dimostra la lettura del par. 4 della sentenza gravata) non valgono a fornire la prova della restituzione al convenuto dei cespiti indicati nel suddetto documento. Difatti:
- il teste dichiaratosi “responsabile bar Puntogrill Aeroporto di Testimone_8
Genova”, ha riferito quanto appresso: “Ricordo che della merce è stata restituita, non saprei specificare voce per voce. La firma apposta sul documento appartiene al capo area Per_1
. l'ha firmata perché si è occupato di consegnarla al vettore…non so a chi
[...] Tes_7 fosse destinata la merce ritirata dal vettore in aeroporto…Il d.d.t. l'ha preparato io Tes_7 ho imballato la merce. Non mi ricordo di aver assistito alla riconsegna materiale al vettore”; dunque il teste non ha saputo indicare i singoli cespiti restituiti e a chi fossero destinati;
egli, a proprio dire, si limitò ad imballare la merce e nemmeno assistette alla relativa consegna materiale al vettore, curata, secondo quanto dichiarato, da Persona_1
- tuttavia, pur affermando, in modo deduttivo, che “Sicuramente gli oggetti di Tes_7 cui al doc. 9 sono stati restituiti perché servivano al bar partenze, ma poi alcune situazioni erano state riviste e gli oggetti non erano più necessari”, ha riferito di avere solo “preparato il documento di trasporto” senza essere presente al momento del ritiro, del quale, invece, a suo dire, si sarebbe occupato proprio (“non ero presente al momento del ritiro, CP_6
pagina 13 di 18 se ne occupò responsabile del punto vendite, che mi riferì la circostanza del CP_6 ritiro”); evidente, perciò, il contrasto tra le dichiarazioni dei testi, nessuno dei quali ha potuto in definitiva confermare la circostanza dell'avvenuta consegna delle merci al vettore per il recapito al CP_3
Parte
- infine, il teste responsabile amministrativo dipendente pur Testimone_5 affermando di avere visto il d.d.t., si è limitato per il resto a riportare quanto appreso de relato dal (“per quanto ne so la merce è stata restituita, così mi è stato riferito dal Tes_2 Tes_8
che mi ha precisato che la merce è stata ritirata in aeroporto”); ma quest'ultimo, come
[...] visto, direttamente interrogato, non è stato in grado di dare diretta conferma della circostanza.
La c.t.u. richiesta al fine di verificare la presenza o meno dei beni nei punti vendita della stessa attrice o/o la loro registrazione negli inventari della medesima parte è inammissibile, in quanto tendente a dare la prova di un fatto che era onere dell'istante fornire autonomamente.
Restano le mail datate 19.3.2015 di cui ai doc. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice in primo grado, che vengono parimenti richiamate nell'atto di appello.
Nella mail di cui al doc. 18, inviata da di PGS a si fa generico CP_2 CP_3 accenno alla “necessità di avere…una data definitiva per il completamento dei sospesi/sostituzioni/riparazioni e come ultimo anche la contabilità”, indi non vi è alcun riferimento specifico ai beni oggetto del d.d.t..
Nella mail di cui al doc. 17, inviata da a si legge, prima di Persona_1 CP_3 tutta una serie di altre comunicazioni: “ti mando, come richiesto ad la CP_6 scannerizzazione della bolla che ti sei dimenticato di ritirare l'altra volta” e di seguito alla mail figura in effetti il d.d.t..
L'appellante sostiene che la mancata a risposta a tale mail da parte del CP_3 costituirebbe prova dell'avvenuta restituzione al medesimo delle merci.
Si tratta tuttavia di un singolo elemento istruttorio, che, in quanto basato sul mero comportamento inerte del convenuto, non possiede forza decisiva.
Ad ogni modo, anche a ritenere diversamente, difetterebbe l'altro ed indefettibile presupposto per l'accoglimento della domanda avanzata, ossia l'esistenza di una intesa modificativa degli originari accordi, tale per cui una parte della fornitura avrebbe dovuto pagina 14 di 18 essere accettata in riconsegna dall'appaltatore e da quest'ultimo rimborsata. Dalla narrazione dei fatti compiuta dall'attrice, oltre che dalle dichiarazioni del teste si evince, infatti, Tes_7 che la pretesa restituzione sarebbe avvenuta non già per carenze o difetti dei beni menzionati Parte ma perché li avrebbe ritenuti non più necessari o adatti agli spazi disponibili. Una volta perfezionato (ed eseguito) il contratto, nessun obbligo giuridico aveva però l'impresa di accettare la riconsegna dei beni non più graditi alla committente e di rimborsarne alla stessa il prezzo, a meno appunto di nuovi accordi.
Nello stesso atto di appello si assume come provata esclusivamente la restituzione dei cespiti ma nessun argomento viene speso per confutare l'altra affermazione contenuta in sentenza, secondo cui “non appare provato un accordo modificativo delle primitive intese contrattuali tra ed il (pag. 9). Parte_1 CP_3
Tant'è che, a conclusione del motivo, l'appellante parla piuttosto di “arricchimento ingiustificato a favore del , introducendo un diverso titolo della domanda CP_3 rispetto a quello fatto valere in primo grado (ove invece si riferiva di una “pattuita” restituzione di una piccola parte della fornitura, “valorizzata tra le parti” nell'importo imponibile di € 17.570,00).
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello sul punto non può trovare accoglimento.
10. Infine, deve essere disatteso anche il quarto motivo di gravame.
In primo luogo, deve escludersi che la situazione lamentata dall'appellante integri l'ipotesi di una vendita di aliud pro alio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce
e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (Cass. 6596/2016).
pagina 15 di 18 L'ipotesi dell'aliud pro alio ricorre dunque “quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto” (così Cass. 2313/2016).
Come ancor più di recente statuito, “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto integrata la consegna di aliud pro alio in relazione ad una fornitura di calcestruzzo in considerazione della sola minore resistenza rispetto a quello commissionato, pur non emergendo dalla motivazione il grado di incidenza della predetta minore resistenza sulla capacità del bene fornito di assolvere alle sue funzioni)” (Cass. 13124/2024).
Ora, premesso che nel caso specifico si è in presenza di un contratto di appalto e non di Parte compravendita, ha lamentato un'eccessiva debolezza della tenda divisoria meccanizzata che ne avrebbe provocato la lacerazione in più punti (come da foto all. 10a e 10b della citazione, in cui si notano per la verità solo due piccoli strappi orizzontali del tessuto), dunque una “carenza strutturale” (pag. 3 citazione) che, però, integrerebbe, al più, un vizio del prodotto, non tale da degradarne le caratteristiche essenziali e da comprometterne in toto la destinazione al prevedibile uso.
A tale conclusione, in particolare, non può pervenirsi sulla base dell'assunto dell'appellante (cfr. pag. 18-19 atto di appello) secondo cui scopo delle tende sarebbe stato
“quello di dover precludere fisicamente l'accesso all'area del bar quando questo fosse chiuso
e per evitare indebiti spostamenti di persone all'interno dell'area aeroportuale per questioni di intuibile necessità e di sicurezza e per proteggersi da possibili furti di merce od altro, avendo dei banchi bar non blindati”, non essendo, all'evidenza, una simile funzione “anti furto” assicurabile da semplici tende, quand'anche perfettamente integre (cfr. anche le foto all. 6 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
pagina 16 di 18 Tanto premesso, vi è a dire che dall'istruttoria si è avuta sicura evidenza della rottura di una sola tenda.
Nello scambio di e-mail tra le parti del 21 e 22 marzo 2015 si parla per lo più di “tenda”
(al singolare) rotta/strappata.
Parte I testi e (quest'ultimo indicato proprio da hanno riferito della Tes_1 Tes_3 rottura di una sola tenda (la “tenda centrale”, come precisato dal secondo teste) che fu, peraltro, sostituita.
Solo il teste ha invece affermato che “di tende se ne è rotta più di una, erano Tes_2 cinque in totale. Se ne sono rotte due/tre”.
Il contrasto tra le dichiarazioni dei testi impedisce di ritenere sufficientemente dimostrato il fatto storico dell'avvenuta rottura di ulteriori tende oltre a quella sostituita.
Ignoti peraltro resterebbero i motivi della rottura. Al riguardo si deve ritenere che spettasse alla committente, attrice in giudizio dopo oltre tre anni dalla consegna dell'opera, dimostrare non solo la manifestazione esteriore del presunto vizio (id est l'avvenuta rottura delle tende), ma anche l'esistenza stessa di un difetto a monte, rispetto alla molteplicità di possibili cause delle lacerazioni.
Parte Di contro risulta che la già nel corso del 2015, procedette autonomamente all'integrale sostituzione delle tende con delle vetrate scorrevoli, senza precedentemente promuovere un accertamento tecnico preventivo (che avrebbe consentito, in ipotesi, di verificare l'effettiva esistenza di un difetto di fabbricazione) e senza nemmeno darne previo avviso alla controparte.
Inoltre, sebbene sia stata chiesta, in primo grado, una c.t.u. anche per la “verifica della idoneità e/o presenza di vizi e/o difettosità nella tenda retrattile separatoria di cui è causa in riferimento all'uso e funzione alla quale era destinata” (anche in questo caso con utilizzo del termine “tenda” al singolare), nessuna indicazione ha dato l'attrice del fatto che le tende siano ancora disponibili per un approfondimento peritale, a distanza di anni dalla loro sostituzione.
Sicché, in definitiva, per tutti gli esposti motivi, va condivisa anche la decisione di rigetto delle domande di risoluzione (parziale) del contratto, restituzione del prezzo e risarcimento del danno.
pagina 17 di 18 11. Il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente al secondo motivo, impone di regolare le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Poiché permane, pur a fronte della parziale riforma della pronuncia appellata, una situazione di soccombenza reciproca tra le parti (risultando PGS vittoriosa, sia pure non integralmente, sulla domanda riguardante la penale e soccombente, invece, sulle restanti domande avanzate), si giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 225/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e Parte_1 pubblicata il 5/03/2021, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna a Controparte_3 pagare a la somma di euro 3.200,00, oltre interessi come specificato Parte_1 in motivazione, a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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