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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3634/2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1946) rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Cotugno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via P. De Granita, n. 7;
- OPPONENTE
E
C.F. e P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante P.T. rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine
Renzulli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Salerno, alla Galleria Mediterraneo, via San Leonardo, n. 52/G;
- OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data
25.03.2019, conveniva dinanzi a questo Tribunale la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_1
ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo n. 377/2017 del Tribunale di
Salerno, depositato in data 04.02.2019, con il quale era stato ingiunto a
[...]
, di pagare in favore di la somma di euro Pt_1 Controparte_1
57.413,78 oltre interessi di mora, spese e competenze legali. Il credito ingiunto aveva titolo in un finanziamento di cui si Parte_1
era reso moroso per il mancato pagamento di alcune rate tanto che si era rivolta al Tribunale per ottenere la Controparte_1
ingiunzione di pagamento.
L'opponente esponeva in premessa: che il prestito di euro 60.000 del
06.07.2016 che la ha posto a fondamento delle proprie Controparte_1
pretese si colloca nel contesto di quattro rapporti di finanziamento, stipulati rispettivamente il 10.02.2010 (euro 25.000), il 03.06.2011 (euro 60.000), il
18.06.2014 (euro 55.000) ed il 06.07.2016 (euro 60.000), i quali erano tutti collegati da operazioni contabili volte all'assorbimento del residuo debito precedente nel successivo prestito erogato;
che in data 25.09.2017, per la prima volta, il sig. chiedeva la sospensione della quota capitale delle Pt_1
rate del finanziamento per un periodo di 12 mesi, in virtù dell'accordo ABI-
Associazione dei Consumatori, versando l'ultima rata il 07.08.2017; che in data 12.02.2018 la inviava raccomandata intimando al Controparte_1
Sig. l'immediato pagamento della somma di euro 57.413,78 Pt_1
ritenendolo decaduto dal beneficio del termine;
che a partire dall'aprile del
2018 la segnalava a sofferenza il rapporto di credito Controparte_1
intestato al Sig. presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; che in Pt_1
data 12.02.2019 la notificava il decreto ingiuntivo oggetto Controparte_1
di opposizione.
L'attore, dunque, si opponeva al richiesto pagamento eccependo la carenza di prova scritta del credito, per inidoneità del solo estratto di saldaconto ex art. 50 TUB;
deduceva l'adozione di pratiche di anatocismo in conseguenza dell'ammortamento con metodo “alla francese”, con riferimento a tutti i quattro contratti di finanziamento, nonché la mancata indicazione della periodicità della capitalizzazione e del TAE, in violazione dell'art. 1283 c.c.; contestava l'applicazione di tassi di interesse eccedenti la soglia dell'usurarietà, invocando la rideterminazione della complessiva posizione finanziaria risultante dai quattro contratti di finanziamento depurati dalle denunciate pratiche illegittime;
denunciava l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata da
; eccepiva l'illegittimità dello scioglimento del contratto Controparte_1
da parte di formulava domanda riconvenzionale, Controparte_1 chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal comportamento illegittimo della , anche per Controparte_1
l'instaurazione di lite temeraria.
L'opponente, dunque, concludeva affinché il Tribunale dichiarasse nulle le clausole del contratto di finanziamento determinative degli interessi e per l'effetto convertisse il contratto da oneroso a gratuito;
determinasse il TAEG attenendosi alle indicazioni date dalla legge 108/96 con applicazione del tasso BOT e quindi per l'effetto accertasse che nessuna somma era dovuta all'opposta; accertasse e dichiarasse il debito risultante dalle suddette declaratorie di nullità e per l'effetto revocasse il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, accertasse e dichiarasse la illegittima segnalazione in Centrale
Rischi, con condanna al risarcimento del danni in favore dell'opponente; accertasse e dichiarasse l'illegittimo scioglimento del contratto e per l'effetto condannasse la banca al risarcimento del danno, anche per lite temeraria;
in ogni caso con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze processuali;
in via istruttoria, chiedeva nomina di CTU contabile.
Si costituiva la la quale eccepiva l'assenza di Controparte_1
collegamento funzionale tra i quattro contratti di finanziamento stipulati con il Sig. , trattandosi di una mera operazione di rifinanziamento, Pt_1
senza cumulo degli oneri riferiti ai pregressi rapporti di credito, sicché
l'usurarietà dei tassi di interesse va calcolata con riferimento al solo contratto di finanziamento oggetto del ricorso monitorio. L'opposta, poi, deduceva la completezza della prova scritta del credito azionato;
contestava l'applicazione di pratiche anatocistiche per gli interessi sia corrispettivi sia moratori, nonché l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e superiori al tasso soglia dell'usura, deducendo l'esatta indicazione in contratto del calcolo dei tassi di interesse comprensivo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento, in misura di molto inferiore ai limiti legali di usurarietà; si opponeva alla richiesta di danni per la segnalazione dell'opponente alla Centrale Rischi;
si opponeva all'espletamento di
Consulenza Tecnica d'Ufficio; chiedeva la provvisoria esecuzione e concludeva per il rigetto dell'opposizione, nonché delle domande restitutorie e risarcitorie, e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 24.02.2021 per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.lgs
28/2010.
All'udienza del 24.02.2021, verificato l'esito negativo della conciliazione ex
D.lgs 28/2010, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. e, con ordinanza del 11.11.2021, veniva disposta CTU contabile.
Espletata la CTU contabile, il procedimento veniva in data 07.03.2025 assunto in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito
(cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, grava su di essa l'onere di provare il credito vantato e si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 del 26.09.2019, Cass.,
Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697
c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nondimeno, la distinta efficacia probatoria notoriamente attribuita all'estratto certificato ex art. 50 TUB ed agli estratti conto analitici riguarda le sole controversie aventi ad oggetto contratti di conto corrente e non anche quelli di finanziamento, giacché, rispetto a questi ultimi, la produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art 50 TUB ha una finalità di mera rappresentazione delle modalità di operatività dell'ammortamento, dei pagamenti effettuati da parte del debitore e di quantificazione del credito e non anche di prova dell'esistenza del credito controverso.
Difatti, il contratto di finanziamento – analogamente al contratto di mutuo
– è contratto di natura reale che si perfeziona mediante la consegna della somma mutuata nei confronti del mutuatario, della cui prova risulta onerato il creditore. Dall'erogazione della somma mutuata – la cui prova può difatti essere fornita anche alla luce dei fatti non contestati in giudizio – discende il connesso obbligo di restituzione della somma finanziata, maggiorata dei relativi interessi, ancora non restituita in favore del creditore, dedotta alla luce delle allegazioni processuali del creditore stesso. Il debitore è pertanto tenuto alla prova dei fatti impeditivi e/o modificativi, ossia alla prova dell'intervenuta restituzione delle somme richieste come da allegazioni del creditore.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, parte opposta ha prodotto già in sede monitoria il contratto di finanziamento del 06.07.2016 sottoscritto con il Sig. , unitamente all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Pt_1
Quanto alla prova dell'erogazione della somma finanziata, l'opponente non ha svolto contestazioni, affermando di aver stipulato in data 06.07.2016 il contratto di finanziamento con oltre ad altri tre Controparte_1
precedenti contratti di finanziamento, e producendo i relativi documenti contrattuali con il piano di ammortamento, senza mai disconoscere la circostanza dell'avvenuta consegna dell'importo finanziato, mentre ha dedotto, in senso contrario, di aver onerato tutte le rate del finanziamento sino alla data del 07.08.2017, versando in atti gli estratti di conto corrente comprovanti i relativi pagamenti a favore di Devono, Controparte_1
pertanto, considerarsi provati, in quanto non specificamente contestati, i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria di parte opposta.
Venendo alle ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente con riferimento al credito ingiunto, l'applicazione di un TAEG superiore a quello dichiarato in contratto, nonché l'applicazione di un Tan e di interessi superiori al tasso soglia.
In ogni caso prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicché esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Assodato che a TAN e TAEG corrispondono a valori necessariamente diversi, nel caso in esame dai documenti contrattuali versati in atti in relazione ai quattro rapporti di finanziamento intercorsi tra le parti si evince che: il TAN è 8,20 % e il TAEG 8,52 % per il contratto del 10.02.2010; il TAN
è 8,20 % e il TAEG 8,51 % per il contratto del 03.06.2011; il TAN è 9,45 % e il TAEG 9,87% per il contratto del 18.06.2014; il TAN è 7,45 % e il TAEG 7,71
% per il contratto del 06.07.2016.
Il consulente nominato ha dunque verificato se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore.
Preliminarmente, il consulente ha escluso che l'opposta abbia applicato interessi anatocistici in conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento “alla francese”, come ritenuto da parte opponente, in quanto il calcolo di ciascuna rata successiva avviene sulla sola sorta capitale,
e non anche sugli interessi già corrisposti con i precedenti versamenti.
Sul punto, peraltro, deve darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, si è espressa nel senso della conformità dei piani di ammortamento alla francese alla normativa di riferimento. Si è, difatti, chiarito che nel caso di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382 del 19/03/2025; Cass., S.U., n. 15130 del
29/05/2024).
Sulla base della documentazione esaminata, il consulente ha riscontrato uno scostamento tra l' pattuito ed il TAEG applicato nel corso del rapporto.
Nello specifico, il consulente ha incluso il costo dell'assicurazione nel computo del TAEG, circostanza che determina un aumento del costo complessivo del credito concesso ed una violazione delle norme sulla trasparenza.
In via generale, le disposizioni normative esprimono unanimemente che i costi di assicurazione debbano essere inclusi nel TAEG ove obbligatori, ossia quando la conclusione dei contratti afferenti detti servizi costituisce un requisito essenziale per ottenere il credito: l'art. 121 co. 2 TUB stabilisce che
“nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; le istruzioni della Banca di Italia PER LA
RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA
LEGGE SULL'USURA del Maggio 2009 (richiamabili in quanto il calcolo del
Tasso Effettivo Globale è stato uniformato ed avvicinato al calcolo del TAEG previsto dalla disciplina comunitaria) prevedono alla Lettera C6 che: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni
o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”; l'art. 2 co. 3 lett. d)
Decreto del Ministero 8/07/1992 secondo cui nel calcolo del TAEG sono inclusi “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore , intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, premesso che la qualificazione della polizza assicurativa quale obbligatoria o facoltativa costituisce un problema interpretativo, non potendo l'indagine ermeneutica arrestarsi al mero dato formale della qualificazione negoziale offerta dalla banca, la spesa assicurativa va inclusa nel calcolo del TAEG qualora vi sia il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento. La Suprema Corte ha, invero, espresso il seguente principio di diritto, sia pure con riferimento alla verifica del superamento del tasso soglia: “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass. Civ. n.
17466 del 2020).
Ne deriva, sotto il profilo probatorio, che il debitore è onerato della prova dell'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito;
onere probatorio che può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze quali la contestualità della stipula dei due contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo. Avverso tali indici presuntivi, la banca creditrice è tenuta ad offrire elementi di prova di segno contrario potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento
(cfr. tra le altre ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 2397/2019,
10617/2017, 11869/2017).
Ebbene, alla luce dei principi sopra espressi, questo Giudice ritiene di condividere gli esiti della consulenza tecnica che nell'includere i costi della polizza assicurativa ha rilevato un TAEG dichiarato in contratto più basso rispetto a quello applicato nel corso del rapporto. Nel caso di specie, infatti, si rinviene ognuno degli indici presuntivi anzidetti, tali da suggerire la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la copertura assicurativa. Dall'analisi della documentazione depositata in atti, in effetti, risultano: i) la contestualità dell'adesione alla polizza e del contratto di finanziamento, entrambi sottoscritti dall'opponente in data
06.07.2016; ii) la pari durata dei rapporti contrattuali. Né sono stati forniti elementi utili dalla banca per dimostrare la natura facoltativa della polizza.
Tali conclusioni sono espresse anche dal CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha correttamente provveduto alla ricostruzione del piano di ammortamento dei finanziamenti mediante la sostituzione del TAEG applicato con il tasso minimo dei BOT emessi nell'anno antecedente la stipula dei rispettivi contratti.
Al riguardo, il c.t.u. ha condivisibilmente applicato il tasso minimo dei BOT ai soli contratti di finanziamento conclusi successivamente al 2010 - con esclusione, dunque, del primo contratto stipulato il 10.02.2010. Difatti, prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB, non era presente nell'ordinamento alcuna norma che sanzionasse la mancata inclusione di costi all'interno del TAEG, dal momento che l'articolo 124 TUB allora vigente sanzionava esclusivamente la mancata indicazione del TAEG e non già l'erroneo calcolo di esso (cfr. Trib. Torino 21/11/2022, n. 4472).
Inoltre parte opponente ha eccepito il superamento del tasso soglia.
Le istruzioni della Banca di Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA del
Maggio 2009 prevedono alla Lettera C6 che: “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: n. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge (pag. 16) . Il consulente ha verificato che non vi è usura originaria per gli interessi corrispettivi.
Per quanto attiene agli interessi moratori, il c.t.u. ha limitato la verifica del superamento del tasso soglia all'ultimo dei contratti di finanziamento stipulati tra le parti, in considerazione del fatto che il debito residuo di ciascuno dei precedenti finanziamenti è stato assorbito per parte capitale nel nuovo prestito e per l'effetto estinto.
Il consulente ha verificato che gli interessi di mora superano il tasso soglia dell'usurarietà.
Orbene, meritano di essere condivise le conclusioni del c.t.u., in quanto il procedimento eseguito risulta immune da vizi logici, ed in particolare la soluzione esplicitata sotto la voce ‹Ipotesi di giudizio “C”›, secondo cui sono rilevanti gli scostamenti del TAEG relativi ai contratti di finanziamento del
03.06.2011 e del 18.06.2014 .
Quindi per i due contratti di finanziamento il consulente ha rideterminato l'ammontare complessivo degli interessi, applicando il criterio sostitutivo, di cui all'art. 125 bis TUB, avendo riscontrato una difformità tra il TAEG indicato sui moduli contrattuali ed il TAEG effettivamente praticato.
Conclude in CTU che “il credito di “ ” al 05/02/2018 viene Controparte_1
rideterminato in € 32.752,63, a cui vanno aggiunti euro 156,05 a titolo di interessi legali di mora fino alla data di iscrizione a ruolo, per un ammontare complessivo di euro 32.908,68.”.
Ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento della minor somma pari a euro 32.908,68.
Quanto alle ulteriori domande formulate da parte opponente, dall'accertamento delle ragioni di credito-debito così svolto e alla luce dell'esame contabile dei rapporti eseguito dal consulente, emerge la sussistenza di un inadempimento imputabile al debitore pur quantitativamente rideterminato in riduzione, che rende legittimo l'esercizio da parte del creditore del diritto allo scioglimento del contratto. In questo senso, parimenti legittima deve considerarsi la segnalazione “a sofferenza” effettuata da parte opposta alla Centrale Rischi, ricorrendone i presupposti ed avendo la banca provveduto a darne preventiva comunicazione in occasione della messa in mora con lettera del 12.02.2018.
In ogni caso, non risultano adeguatamente dimostrate da parte opponente le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che si assumono derivate dal preteso comportamento illecito della banca, rappresentato dall'applicazione di condizioni economiche illegittime.
Vanno, dunque, rigettate tutte le domande risarcitorie proposte dall'opponente, anche con riferimento alla pretesa di lite temeraria.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e considerato il parziale accoglimento dell'opposizione sono liquidate sulla base del decisum secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e s.m.i. in complessivi euro 7.052 (di cui euro 1.276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria, euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge. Le spese della ctu tecnico contabile sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale essendo stata la ctu utile ai fini della definizione del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n.
2006/2017 emesso dall' intestato Tribunale, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente a pagare la somma di euro 32.908,68 in favore di parte opposta.
3) Rigetta le domande di risarcimento del danno. 4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta e liquidate in euro 7.052 (di cui euro 1.276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria, euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge
5) Pone le spese della CTU tecnico contabile definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno in data 23-6-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio dott.ssa
Camilla Scarpa.