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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA DELLA Parte_4 C.F._4
COMMENDA, 35 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CICCARELLI MARIO DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MASSAROTTO PIETRO
( ) VIA DELLA COMMENDA N. 35 20122 MILANO;
C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 30 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. VIALE
BARBARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. QUATTROCCHI
ROSMI ; APPELLATO Controparte_2 C.F._6
pagina 1 di 9 E
C.F. ) Controparte_3 C.F._7
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8
C.F. ) CP_5 C.F._9
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2
C.F. ) CP_7 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni:
Per , ed Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
Parte_4
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per
l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni avanzate pro parte nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: nel merito - previo accertamento della mancanza di un valido e legittimante titolo di transito da parte dei sul mappale 51 del foglio 523 - la “stradina”- (mancanza/inesistenza di una valida CP_8 servitù di passo carrabile), dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare del giorno 20 aprile 2021 e delle parti del regolamento condominiale che riguardano l'utilizzo notturno del cancello verso Via Custodi con conseguente indebito transito sul più volte citato mappale 51 - di proprietà di terzi -; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze legali e oneri ex lege di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, con ogni riserva.
Per il Controparte_1
Piaccia al Ill.ma Corte di Appello di IL, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: nel merito e in via principale rigettare le domande degli appellanti, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, confermando anche con diversa motivazione occorrendo, la decisione del Tribunale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A. e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in via telematica il 5 febbraio 2024 i IGi , Parte_1
, e appellavano la sentenza n. Parte_4 Parte_3 Parte_2
pagina 2 di 9 5708/2023 del 4 luglio 2023, pubblicata il medesimo giorno, con la quale il Tribunale di IL, definendo la causa n. 44669/2021 di Rg. dai medesimi promossa unitamente agli altri condòmini
ed – in sintesi, per CP_6 Controparte_3 CP_7 Controparte_4 CP_5
quanto qui di interesse, in relazione al devoluto: al fine di vedere dichiarare nulle o annullare le delibere assunte il 20 aprile 2021 dall'assemblea del Controparte_1
3 di IL e delle parti del regolamento condominiale, laddove prevedenti l'utilizzo notturno del
[...]
cancello di accesso ai cortili comuni tramite il cancello verso via Custodi, con conseguente transito dei veicoli sul mappale n. 51 del foglio 523 del Comune di IL, a dire dei procedenti, indebito, in quanto stradina di proprietà di terzi ed in assenza di un valido titolo in mancanza di una servitù di passo carrabile -, dichiarata cessata la materia del contendere fra la società CP_6
[... ed il convenuto, con compensazione delle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi fra dette parti a seguito di rinuncia agli atti dalla prima notificata al secondo anteriormente alla sua costituzione e stante la concorde istanza dei contendenti di disporne l'estromissione dal giudizio, aveva rigettato le domande coltivate dai restanti procedenti, che venivano condannati, in solido fra loro, al rimborso delle spese in favore del resistente.
1.2 Nel giudizio così radicato si costituiva il di IL Controparte_1
con comparsa di risposta del 12 settembre 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.3 Alla prima udienza del 1 ottobre 2024 - tenutasi in presenza avanti al nuovo consigliere istruttore designato con decreto dell'8 aprile 2024 dal Presidente della Corte -, dichiarata la contumacia di e dei IGi ed CP_6 Controparte_3 CP_7 Controparte_4 CP_5
regolarmente evocati in giudizio e non comparsi, venivano concessi alle parti i termini ex art. 352 cpc per l'integrazione delle proprie difese, con contestuale rinvio della causa al 4 febbraio 2025 per la rimessione in decisione.
1.4 Alla predetta udienza del 4 aprile 2025 – regolata con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con un unico, articolato, motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia respinto le proprie domande, ritenendoli carenti di legittimazione attiva a fare valere l'eventuale diritto di terzi titolari del diritto reale sulla strada di cui al mappale 51 del foglio 523 del Comune di
IL, secondo gli attori, di proprietà di estranei al NI (come da cartello di divieto di accesso posto all'ingresso, v. doc. 10 del fascicolo di prime cure di parte procedente) ed attraverso pagina 3 di 9 la quale si giunge alla via Pietro Custodi;
ciò, senza avere valutato il primo decidente che, in mancanza di alcun titolo idoneo a permettervi il transito e consideratene le ridotte dimensioni (poco più di sette metri, ma ridotti a circa 4 per la presenza di veicoli parcheggiati e di dissuasori della sosta), tali da permettere il passaggio di un solo veicolo per volta, risulta impossibile per i condòmini di giungere alla pubblica via tramite la predetta stradella, CP_1 Controparte_1
pur essendovi dall'interno un cancello che potenzialmente permetterebbe il passaggio dal cortile
“C” del verso via Pietro Custodi, ma inutilizzabile, perché non risulta da alcun atto, CP_1
tanto meno riportato nei registri immobiliari, l'esistenza di una servitù prediale in favore dei condòmini ed a carico dei proprietari del menzionato mappale.
2.2 Da qui, per i procedenti, il proprio diritto ed interesse di fare accertare che tale servitù non esiste, trattandosi di questione rilevante, in quanto una conferma in tale senso porterebbe ad invalidare l'art. 5 del regolamento condominiale approvato dall'assemblea del 20 aprile 2021 in discussione, laddove disciplina l'accesso al tramite l'ingresso secondario dotato di cancello CP_1
insistente su detta stradina al di fuori degli orari di servizio del custode e di apertura del portone principale di;
d'altra parte, secondo gli appellanti, a nulla può valere che, come Controparte_1
sostenuto dalla controparte, il passo carraio in questione si risolva in un vantaggio anche per gli attori, tanto da averne alle volte usufruito, dovendosi, piuttosto, definire la questione della legittimità, o meno, dell'utilizzo di siffatto accesso da parte del e, dunque, anche della CP_1 funzione del cancello ivi installato, del quale la stessa assemblea, al punto 3 dell'ordine del giorno, ha approvato la sostituzione con delibera la cui validità dipende dall'eventuale esistenza della relativa servitù di transito, in quanto, ove un siffatto diritto non sussista, una sua modifica appare del tutto inutile, con conseguente non ragionevolezza, in tale caso, della delibera assunta dai condòmini in proposito.
2.3 Del resto, aggiungono gli attori, in causa da parte loro sono state apportate sufficienti prove, anche in via presuntiva, dalle quali può dirsi dimostrato che la stradella de qua non è di proprietà condominiale e che non esiste un diritto di transito sulla stessa;
ed, infatti, detta via non rientra fra le parti comuni dell'edificio e non è stata indicata nella sentenza di divisione del 2005 da cui è sorto il NI (doc. 2, stesso fascicolo), in cui l'unico accesso segnato era quello di CP_1
; né altre scritture divisionali intercorse nel tempo (doc. 25-27, stesso fascicolo) hanno mai
[...] fatto riferimento all'ingresso verso via Custodi e, tanto meno, ad un diritto di transito o ad una servitù di passo carraio sulla stradella in questione, anzi, essendovi una sentenza passata in pagina 4 di 9 giudicato del Pretore di IL (n. 2865/1994, v. doc. 17 del medesimo fascicolo) dalla quale emerge la esclusione del mappale per cui è causa dall'elenco delle vie classificate comunali;
il che conferma la sua natura di bene privato interdetto all'uso pubblico (tanto che vi è un cartello di divieto di accesso, doc. 10 già richiamato), circostanza anche ricavabile, da un lato, dalla deposizione dal teste escusso in tale sede (un vigile urbano), per il quale si trattava di un vicolo cieco che conduceva al garage di via Bertocchi senza alcuna menzione del appellato, CP_1 dall'altro lato, dall'essere stato precisato a pagina 2 di tale decisione che il 50% di detta stradella appartiene al;
e da ciò, ad avviso degli appellanti, si può dedurre che Controparte_9
la residua metà competa al frontista e non al qui Controparte_10 CP_1
convenuto, che nulla in concreto ha provato circa il diritto di passaggio dal medesimo eccepito nel corso del giudizio, con la conseguenza che, difettando un titolo abilitante per potervi transitare in capo ai condòmini, la deliberazione assunta in seno all'assemblea del 20.4.2021 impugnata (nei limiti di quanto oggetto di gravame) perde evidentemente il suo presupposto logico-giuridico.
2.4 D'altra parte, proseguono i qui procedenti, a nulla può valere, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice a quo, che il passaggio lungo la stradina in questione preesistesse alla delibera impugnata, circostanza dalla quale il decidente ha tratto il convincimento che non fosse possibile contestare la scelta operata dall'assemblea, senza avere tenuto conto della circostanza che il regolamento del
2021 è il primo adottato dal complesso immobiliare di , sorto con la già Controparte_1
menzionata sentenza divisionale del 2005, per cui è interesse di essi appellanti che sia corretto e fondato giuridicamente, posto che l'eventuale preesistenza dell'accesso non ne attesterebbe la legittimità.
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 A tale fine, va premesso che per granitica giurisprudenza, di merito, anche di questa Corte (v. sentenza n. 2566/24), e di legittimità, l'interesse, previsto come condizione dell'azione dall'art. 100 cpc, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, comportante che, senza il processo e l'esercizio della giurisdizione, l'attore soffrirebbe un danno, che deve necessariamente essere concreto ed attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano della mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, restando, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni meramente
pagina 5 di 9 ipotetiche (per tutte, v. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 12532 dell'8 maggio 2024); ed è anche stato costantemente ribadito che in tema di giudizio di cognizione, l'azione non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale, dal quale possa ottenersi un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 12733 del 9.5.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 30510 del m3.11.2023); con l'ulteriore precisazione che il principio contenuto nell'art.
100 cpc, secondo il quale per proporre una domanda o resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di gravame, in base al princìpio per il quale per impugnare una sentenza o un capo di essa va dimostrata l'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento possa derivare alla parte che lo propone (v. Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 19327 del 15 luglio
2024).
3.3 Ciò posto, appare ictu oculi che l'azione radicata dagli appellanti in prime cure ed ulteriormente coltivata in questa sede risulta totalmente priva di un concreto ed attuale interesse;
quanto sopra, laddove si consideri che i procedenti non hanno dedotto, e tanto meno comprovato, che da parte di terzi asseriti proprietari della strada insistente sul mappale 51 del foglio 523 del Comune di IL siano mai pervenute contestazioni di sorta circa l'utilizzo, peraltro pacificamente da tempo esercitato, della stradella in questione da parte del convenuto e dei suoi condòmini per CP_1
giungere alla pubblica via Custodi tramite il cancello carraio in questione, preesistente alla delibera impugnata, raffigurato nelle fotografie prodotte in atti sia dal resistente (doc. 4 del suo fascicolo di primo grado), che dagli stessi dagli attori (doc. 9), e pacificamente in uso in epoche ben antecedenti, come puntualmente provato dall'appellato - v. doc. 5, stesso fascicolo: comunicazione del 2.7.1996 di richiesta dall'amministratore del al Parte_5 Parte_6
di potere accedere al cortile di quest'ultimo per sistemare il tetto di via Custodi, cui
[...]
l'amministratore di quest'ultimo rispondeva di utilizzare “il cancello posto nel vicolo della Via
Custodi”; doc. 6, medesimo fascicolo: comunicazione del 4.10.2013 con la quale l'odierna appellante, IGa chiedeva di discutere sull' “accesso carrabile cortili” e sulla Parte_4 consegna delle “chiavi pedonali cancello via custodi”; doc. 7: comunicazione 14.1.2017 dell'avv. con diffida all'amministratore del resistente a “consegnare…le chiavi CP_11 CP_1 del portone di e quelle del cancello di via Custodi”; doc. 8: verbale Controparte_1 dell'assemblea condominiale del 28.10.2020, in cui si dà atto che “il IG (attuale Pt_2
pagina 6 di 9 appellante, n.d.r.) proporrà un suo preventivo per aggiungere dei tiranti al cancello di via Custodi”; doc. 9, email del 21.5.2017 con la quale il IG (attore in prime cure, non CP_5 costituito in questa sede) rappresentava preoccupazioni per l'asserita chiusura della via Custodi, che avrebbe impedito il consueto passaggio da quella strada;
doc. 10: email 17.9.2021 e 11.11.2021 con le quali il IG (già attore in primo grado, qui contumace) chiedeva all'amministratore CP_3 le chiavi “di accesso al cortile da via Custodi”; doc. 11 bis: email del 18.12.2020 con la quale il IG (anch'egli oggi contumace, ma procedente avanti al Tribunale) specificava di CP_4
volere le chiavi sia pedonali, che per il passo carraio, del cancello di via Custodi) -, oltre che confermato dal progetto dei cortili prodotto dagli stessi appellanti in prime cure (elencato in citazione come doc. 15, ma in realtà negli allegati riversati in atti individuato come doc. 16), in cui viene indicato come direzione “di flusso carrabile” anche l'accesso di via Custodi;
né ad alcunchè ai fini della decisione può valere la sentenza del Pretore di IL richiamata dai procedenti (doc.
17), pur passata in giudicato, trattandosi di statuizione resa inter alios, vertente su questione del tutto diversa da quella oggetto del contendere in questa sede e, pertanto, ininfluente ai fini della presente azione.
3.4 Ben a ragione, quindi, il Giudice di prime cure ha rigettato le domande degli attori, fra l'altro rilevandone l'assoluta - e qui confermata - carenza di legittimazione attiva a fare valere l'eventuale, non provato, diritto di terzi sul passaggio in questione, mai, peraltro, inibito ai condòmini del compendio immobiliare di di IL, non senza avere correttamente CP_1 Controparte_1
premesso, con congrua e qui condivisa motivazione del suo convincimento, che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la stessa sia il risultato dell'illegittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13.5.2022; Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n. 5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17.8.2017; Cassazione Civile, Sez. 2, sentenze n. 5889 del
20.4.2001 e n. 19457 del 6.10.2005), situazione, per quanto sopra osservato, non ricorrente nella fattispecie in esame, per cui non può contestarsi l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale nell'avere approvato – con larga ed idonea maggioranza - il maggior uso, rispetto al pagina 7 di 9 passato, del preesistente passaggio dall'ingresso secondario per accedere alla pubblica via Custodi e di compiere interventi manutentivi sul relativo cancello.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dai IGi , , Parte_1 Parte_4 [...]
e avverso la sentenza n. 5708/2023, pubblicata il 4 luglio Parte_3 Parte_2
2023, del Tribunale di IL, che, per l'effetto, va confermata, integrata nella motivazione dalle osservazioni che precedono.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile, stando a quanto dichiarato dai procedenti al momento di radicamento della lite), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso); nulla, invece, va disposto per le spese relative al rapporto processuale insorto verso CP_6 Controparte_3 CP_7
ed in questa sede rimasti contumaci. Controparte_4 CP_5
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai IGi , , Parte_1 Parte_4
e avverso la sentenza n. 5708/2023, pubblicata il 4 Parte_3 Parte_2
luglio 2023, del Tribunale di IL, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna gli appellanti, IGi , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali Parte_2 CP_1
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
pagina 8 di 9 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
IL, 10 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
Palatino di Villachiara Ragazzon
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA DELLA Parte_4 C.F._4
COMMENDA, 35 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CICCARELLI MARIO DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MASSAROTTO PIETRO
( ) VIA DELLA COMMENDA N. 35 20122 MILANO;
C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 30 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. VIALE
BARBARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. QUATTROCCHI
ROSMI ; APPELLATO Controparte_2 C.F._6
pagina 1 di 9 E
C.F. ) Controparte_3 C.F._7
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8
C.F. ) CP_5 C.F._9
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2
C.F. ) CP_7 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni:
Per , ed Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
Parte_4
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per
l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni avanzate pro parte nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: nel merito - previo accertamento della mancanza di un valido e legittimante titolo di transito da parte dei sul mappale 51 del foglio 523 - la “stradina”- (mancanza/inesistenza di una valida CP_8 servitù di passo carrabile), dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare del giorno 20 aprile 2021 e delle parti del regolamento condominiale che riguardano l'utilizzo notturno del cancello verso Via Custodi con conseguente indebito transito sul più volte citato mappale 51 - di proprietà di terzi -; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze legali e oneri ex lege di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, con ogni riserva.
Per il Controparte_1
Piaccia al Ill.ma Corte di Appello di IL, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: nel merito e in via principale rigettare le domande degli appellanti, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, confermando anche con diversa motivazione occorrendo, la decisione del Tribunale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A. e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in via telematica il 5 febbraio 2024 i IGi , Parte_1
, e appellavano la sentenza n. Parte_4 Parte_3 Parte_2
pagina 2 di 9 5708/2023 del 4 luglio 2023, pubblicata il medesimo giorno, con la quale il Tribunale di IL, definendo la causa n. 44669/2021 di Rg. dai medesimi promossa unitamente agli altri condòmini
ed – in sintesi, per CP_6 Controparte_3 CP_7 Controparte_4 CP_5
quanto qui di interesse, in relazione al devoluto: al fine di vedere dichiarare nulle o annullare le delibere assunte il 20 aprile 2021 dall'assemblea del Controparte_1
3 di IL e delle parti del regolamento condominiale, laddove prevedenti l'utilizzo notturno del
[...]
cancello di accesso ai cortili comuni tramite il cancello verso via Custodi, con conseguente transito dei veicoli sul mappale n. 51 del foglio 523 del Comune di IL, a dire dei procedenti, indebito, in quanto stradina di proprietà di terzi ed in assenza di un valido titolo in mancanza di una servitù di passo carrabile -, dichiarata cessata la materia del contendere fra la società CP_6
[... ed il convenuto, con compensazione delle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi fra dette parti a seguito di rinuncia agli atti dalla prima notificata al secondo anteriormente alla sua costituzione e stante la concorde istanza dei contendenti di disporne l'estromissione dal giudizio, aveva rigettato le domande coltivate dai restanti procedenti, che venivano condannati, in solido fra loro, al rimborso delle spese in favore del resistente.
1.2 Nel giudizio così radicato si costituiva il di IL Controparte_1
con comparsa di risposta del 12 settembre 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.3 Alla prima udienza del 1 ottobre 2024 - tenutasi in presenza avanti al nuovo consigliere istruttore designato con decreto dell'8 aprile 2024 dal Presidente della Corte -, dichiarata la contumacia di e dei IGi ed CP_6 Controparte_3 CP_7 Controparte_4 CP_5
regolarmente evocati in giudizio e non comparsi, venivano concessi alle parti i termini ex art. 352 cpc per l'integrazione delle proprie difese, con contestuale rinvio della causa al 4 febbraio 2025 per la rimessione in decisione.
1.4 Alla predetta udienza del 4 aprile 2025 – regolata con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con un unico, articolato, motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia respinto le proprie domande, ritenendoli carenti di legittimazione attiva a fare valere l'eventuale diritto di terzi titolari del diritto reale sulla strada di cui al mappale 51 del foglio 523 del Comune di
IL, secondo gli attori, di proprietà di estranei al NI (come da cartello di divieto di accesso posto all'ingresso, v. doc. 10 del fascicolo di prime cure di parte procedente) ed attraverso pagina 3 di 9 la quale si giunge alla via Pietro Custodi;
ciò, senza avere valutato il primo decidente che, in mancanza di alcun titolo idoneo a permettervi il transito e consideratene le ridotte dimensioni (poco più di sette metri, ma ridotti a circa 4 per la presenza di veicoli parcheggiati e di dissuasori della sosta), tali da permettere il passaggio di un solo veicolo per volta, risulta impossibile per i condòmini di giungere alla pubblica via tramite la predetta stradella, CP_1 Controparte_1
pur essendovi dall'interno un cancello che potenzialmente permetterebbe il passaggio dal cortile
“C” del verso via Pietro Custodi, ma inutilizzabile, perché non risulta da alcun atto, CP_1
tanto meno riportato nei registri immobiliari, l'esistenza di una servitù prediale in favore dei condòmini ed a carico dei proprietari del menzionato mappale.
2.2 Da qui, per i procedenti, il proprio diritto ed interesse di fare accertare che tale servitù non esiste, trattandosi di questione rilevante, in quanto una conferma in tale senso porterebbe ad invalidare l'art. 5 del regolamento condominiale approvato dall'assemblea del 20 aprile 2021 in discussione, laddove disciplina l'accesso al tramite l'ingresso secondario dotato di cancello CP_1
insistente su detta stradina al di fuori degli orari di servizio del custode e di apertura del portone principale di;
d'altra parte, secondo gli appellanti, a nulla può valere che, come Controparte_1
sostenuto dalla controparte, il passo carraio in questione si risolva in un vantaggio anche per gli attori, tanto da averne alle volte usufruito, dovendosi, piuttosto, definire la questione della legittimità, o meno, dell'utilizzo di siffatto accesso da parte del e, dunque, anche della CP_1 funzione del cancello ivi installato, del quale la stessa assemblea, al punto 3 dell'ordine del giorno, ha approvato la sostituzione con delibera la cui validità dipende dall'eventuale esistenza della relativa servitù di transito, in quanto, ove un siffatto diritto non sussista, una sua modifica appare del tutto inutile, con conseguente non ragionevolezza, in tale caso, della delibera assunta dai condòmini in proposito.
2.3 Del resto, aggiungono gli attori, in causa da parte loro sono state apportate sufficienti prove, anche in via presuntiva, dalle quali può dirsi dimostrato che la stradella de qua non è di proprietà condominiale e che non esiste un diritto di transito sulla stessa;
ed, infatti, detta via non rientra fra le parti comuni dell'edificio e non è stata indicata nella sentenza di divisione del 2005 da cui è sorto il NI (doc. 2, stesso fascicolo), in cui l'unico accesso segnato era quello di CP_1
; né altre scritture divisionali intercorse nel tempo (doc. 25-27, stesso fascicolo) hanno mai
[...] fatto riferimento all'ingresso verso via Custodi e, tanto meno, ad un diritto di transito o ad una servitù di passo carraio sulla stradella in questione, anzi, essendovi una sentenza passata in pagina 4 di 9 giudicato del Pretore di IL (n. 2865/1994, v. doc. 17 del medesimo fascicolo) dalla quale emerge la esclusione del mappale per cui è causa dall'elenco delle vie classificate comunali;
il che conferma la sua natura di bene privato interdetto all'uso pubblico (tanto che vi è un cartello di divieto di accesso, doc. 10 già richiamato), circostanza anche ricavabile, da un lato, dalla deposizione dal teste escusso in tale sede (un vigile urbano), per il quale si trattava di un vicolo cieco che conduceva al garage di via Bertocchi senza alcuna menzione del appellato, CP_1 dall'altro lato, dall'essere stato precisato a pagina 2 di tale decisione che il 50% di detta stradella appartiene al;
e da ciò, ad avviso degli appellanti, si può dedurre che Controparte_9
la residua metà competa al frontista e non al qui Controparte_10 CP_1
convenuto, che nulla in concreto ha provato circa il diritto di passaggio dal medesimo eccepito nel corso del giudizio, con la conseguenza che, difettando un titolo abilitante per potervi transitare in capo ai condòmini, la deliberazione assunta in seno all'assemblea del 20.4.2021 impugnata (nei limiti di quanto oggetto di gravame) perde evidentemente il suo presupposto logico-giuridico.
2.4 D'altra parte, proseguono i qui procedenti, a nulla può valere, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice a quo, che il passaggio lungo la stradina in questione preesistesse alla delibera impugnata, circostanza dalla quale il decidente ha tratto il convincimento che non fosse possibile contestare la scelta operata dall'assemblea, senza avere tenuto conto della circostanza che il regolamento del
2021 è il primo adottato dal complesso immobiliare di , sorto con la già Controparte_1
menzionata sentenza divisionale del 2005, per cui è interesse di essi appellanti che sia corretto e fondato giuridicamente, posto che l'eventuale preesistenza dell'accesso non ne attesterebbe la legittimità.
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 A tale fine, va premesso che per granitica giurisprudenza, di merito, anche di questa Corte (v. sentenza n. 2566/24), e di legittimità, l'interesse, previsto come condizione dell'azione dall'art. 100 cpc, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, comportante che, senza il processo e l'esercizio della giurisdizione, l'attore soffrirebbe un danno, che deve necessariamente essere concreto ed attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano della mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, restando, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni meramente
pagina 5 di 9 ipotetiche (per tutte, v. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 12532 dell'8 maggio 2024); ed è anche stato costantemente ribadito che in tema di giudizio di cognizione, l'azione non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale, dal quale possa ottenersi un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 12733 del 9.5.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 30510 del m3.11.2023); con l'ulteriore precisazione che il principio contenuto nell'art.
100 cpc, secondo il quale per proporre una domanda o resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di gravame, in base al princìpio per il quale per impugnare una sentenza o un capo di essa va dimostrata l'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento possa derivare alla parte che lo propone (v. Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 19327 del 15 luglio
2024).
3.3 Ciò posto, appare ictu oculi che l'azione radicata dagli appellanti in prime cure ed ulteriormente coltivata in questa sede risulta totalmente priva di un concreto ed attuale interesse;
quanto sopra, laddove si consideri che i procedenti non hanno dedotto, e tanto meno comprovato, che da parte di terzi asseriti proprietari della strada insistente sul mappale 51 del foglio 523 del Comune di IL siano mai pervenute contestazioni di sorta circa l'utilizzo, peraltro pacificamente da tempo esercitato, della stradella in questione da parte del convenuto e dei suoi condòmini per CP_1
giungere alla pubblica via Custodi tramite il cancello carraio in questione, preesistente alla delibera impugnata, raffigurato nelle fotografie prodotte in atti sia dal resistente (doc. 4 del suo fascicolo di primo grado), che dagli stessi dagli attori (doc. 9), e pacificamente in uso in epoche ben antecedenti, come puntualmente provato dall'appellato - v. doc. 5, stesso fascicolo: comunicazione del 2.7.1996 di richiesta dall'amministratore del al Parte_5 Parte_6
di potere accedere al cortile di quest'ultimo per sistemare il tetto di via Custodi, cui
[...]
l'amministratore di quest'ultimo rispondeva di utilizzare “il cancello posto nel vicolo della Via
Custodi”; doc. 6, medesimo fascicolo: comunicazione del 4.10.2013 con la quale l'odierna appellante, IGa chiedeva di discutere sull' “accesso carrabile cortili” e sulla Parte_4 consegna delle “chiavi pedonali cancello via custodi”; doc. 7: comunicazione 14.1.2017 dell'avv. con diffida all'amministratore del resistente a “consegnare…le chiavi CP_11 CP_1 del portone di e quelle del cancello di via Custodi”; doc. 8: verbale Controparte_1 dell'assemblea condominiale del 28.10.2020, in cui si dà atto che “il IG (attuale Pt_2
pagina 6 di 9 appellante, n.d.r.) proporrà un suo preventivo per aggiungere dei tiranti al cancello di via Custodi”; doc. 9, email del 21.5.2017 con la quale il IG (attore in prime cure, non CP_5 costituito in questa sede) rappresentava preoccupazioni per l'asserita chiusura della via Custodi, che avrebbe impedito il consueto passaggio da quella strada;
doc. 10: email 17.9.2021 e 11.11.2021 con le quali il IG (già attore in primo grado, qui contumace) chiedeva all'amministratore CP_3 le chiavi “di accesso al cortile da via Custodi”; doc. 11 bis: email del 18.12.2020 con la quale il IG (anch'egli oggi contumace, ma procedente avanti al Tribunale) specificava di CP_4
volere le chiavi sia pedonali, che per il passo carraio, del cancello di via Custodi) -, oltre che confermato dal progetto dei cortili prodotto dagli stessi appellanti in prime cure (elencato in citazione come doc. 15, ma in realtà negli allegati riversati in atti individuato come doc. 16), in cui viene indicato come direzione “di flusso carrabile” anche l'accesso di via Custodi;
né ad alcunchè ai fini della decisione può valere la sentenza del Pretore di IL richiamata dai procedenti (doc.
17), pur passata in giudicato, trattandosi di statuizione resa inter alios, vertente su questione del tutto diversa da quella oggetto del contendere in questa sede e, pertanto, ininfluente ai fini della presente azione.
3.4 Ben a ragione, quindi, il Giudice di prime cure ha rigettato le domande degli attori, fra l'altro rilevandone l'assoluta - e qui confermata - carenza di legittimazione attiva a fare valere l'eventuale, non provato, diritto di terzi sul passaggio in questione, mai, peraltro, inibito ai condòmini del compendio immobiliare di di IL, non senza avere correttamente CP_1 Controparte_1
premesso, con congrua e qui condivisa motivazione del suo convincimento, che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la stessa sia il risultato dell'illegittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13.5.2022; Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n. 5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17.8.2017; Cassazione Civile, Sez. 2, sentenze n. 5889 del
20.4.2001 e n. 19457 del 6.10.2005), situazione, per quanto sopra osservato, non ricorrente nella fattispecie in esame, per cui non può contestarsi l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale nell'avere approvato – con larga ed idonea maggioranza - il maggior uso, rispetto al pagina 7 di 9 passato, del preesistente passaggio dall'ingresso secondario per accedere alla pubblica via Custodi e di compiere interventi manutentivi sul relativo cancello.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dai IGi , , Parte_1 Parte_4 [...]
e avverso la sentenza n. 5708/2023, pubblicata il 4 luglio Parte_3 Parte_2
2023, del Tribunale di IL, che, per l'effetto, va confermata, integrata nella motivazione dalle osservazioni che precedono.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile, stando a quanto dichiarato dai procedenti al momento di radicamento della lite), alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso); nulla, invece, va disposto per le spese relative al rapporto processuale insorto verso CP_6 Controparte_3 CP_7
ed in questa sede rimasti contumaci. Controparte_4 CP_5
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IL, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai IGi , , Parte_1 Parte_4
e avverso la sentenza n. 5708/2023, pubblicata il 4 Parte_3 Parte_2
luglio 2023, del Tribunale di IL, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna gli appellanti, IGi , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali Parte_2 CP_1
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
pagina 8 di 9 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
IL, 10 febbraio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
Palatino di Villachiara Ragazzon
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