Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3636 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CASTROVINCI NUNZIATINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/11/2024 i coniugi Pt_1
1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15 maggio
1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 262, parte
2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli e , oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto emesso l'1°/12/2009;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. La IG.ra con la sottoscrizione del presente atto Parte_2
rinuncia espressamente al credito maturato sino ad oggi dalla stessa a titolo di assegno personale di mantenimento per come concordato in sede di separazione e non corrisposto dal IG.
2.Il SI. Parte_1 Parte_1
corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, in favore della SI.ra
[...]
, l'importo di € 950,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via Pt_2
anticipata entro il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. - PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI 3. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 2 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque confermano la volontà di non volersi riconciliare.
4. I coniugi dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che sarà pronunciata da Codesto Tribunale Ordinario nel presente procedimento secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deIGnato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/12/2024.
Alla udienza del 05/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, specificando di volere modificare le condizioni indicate nel ricorso introduttivo nei seguenti termini:
“a) - La IG.ra con la sottoscrizione del ricorso Parte_2
rinuncia espressamente al credito maturato sino ad oggi dalla stessa a titolo di assegno personale di mantenimento per come concordato in sede di separazione e non corrisposto dal IG. b) -Il SI. Parte_1
corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, in favore Parte_1
della SI.ra , l'importo di € 1.200,00 mensili (per 12 mensilità), da Pt_2
versarsi in via anticipata entro il giorno 27 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. c) - La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. - PRENDERE ATTO DELLE
3 SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 4. Dare atto che le parti hanno espressamente rinunciato a qualsiasi forma d'impugnazione avverso l'emananda sentenza, ove conforme alle condizioni concordate come sopra riportate on avendovi alcun interesse”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto emesso l'1°/12/2009 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conIGlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto nel
Comune di Messina il 15 maggio 1990, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 262, parte 2, serie A, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate il 22/02/2025 e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conIGlio del 06/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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