Art. 2.
Il concorso dello Stato previsto dall' articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , ai maggiori oneri derivanti alle province e agli enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale per la assunzione delle nuove unita' di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, e' esteso al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, nonche' degli oneri derivanti dallo stato di famiglia, dalla progressione economica e di carriera.
Il concorso dello Stato per il pagamento della differenza, a favore dei medici degli ospedali psichiatrici, dei centri o servizi di igiene mentale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431 , tra il trattamento economico in godimento a tale data e lo stipendio tipo e le indennita' stabilite in base all'articolo 5, quarto comma, lettera b) della stessa legge, e' esteso al pagamento degli oneri indicati nel comma precedente derivanti dalla concessione dei miglioramenti.
Il trattamento economico del personale non medico gravante sulle province e sugli altri enti, da cui dipendono gli ospedali psichiatrici, gia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431 , non dovra' essere inferiore a quello del personale di pari qualifica o anzianita' successivamente assunto in base all'articolo 5 della predetta legge.
Il concorso dello Stato previsto dall' articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , ai maggiori oneri derivanti alle province e agli enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale per la assunzione delle nuove unita' di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, e' esteso al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali, nonche' degli oneri derivanti dallo stato di famiglia, dalla progressione economica e di carriera.
Il concorso dello Stato per il pagamento della differenza, a favore dei medici degli ospedali psichiatrici, dei centri o servizi di igiene mentale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431 , tra il trattamento economico in godimento a tale data e lo stipendio tipo e le indennita' stabilite in base all'articolo 5, quarto comma, lettera b) della stessa legge, e' esteso al pagamento degli oneri indicati nel comma precedente derivanti dalla concessione dei miglioramenti.
Il trattamento economico del personale non medico gravante sulle province e sugli altri enti, da cui dipendono gli ospedali psichiatrici, gia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 431 , non dovra' essere inferiore a quello del personale di pari qualifica o anzianita' successivamente assunto in base all'articolo 5 della predetta legge.